CONtRAttO dI ASSICuRAZIONE
PER lA CIRCOlAZIONE
xXxxX XxxXxXxxxXX
Genertel S.p.A.
AutO
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa
e le Condizioni di Assicurazione,
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 12/2013
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile 100% Gruppo Generali.
Questo Fascicolo Informativo illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte dalla Compagnia.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole Sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande, ed è stato introdotto lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti
di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.
All’interno delle Sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni
da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono
di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di xxxxx.
Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in preventivo e in contratto e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno. Ricorda che eventuali rettifiche dovranno essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
A. Elenco delle Garanzie
B. Nota Informativa
A
Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione ....................................................................... Pag. 1 di 8
B
Informazioni sul Contratto .................................................................................................................................. Pag. 1 di 8
C
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami ..................................................... Pag. 5 di 8
C. Glossario
D. Condizioni di Assicurazione Autovetture
SEZIONE 1
Responsabilità Civile ................................................................................................................... Pag. 1 di 31
SEZIONE 1 BIS
Bonus Protetto .................................................................................................................................. Pag. 3 di 31
SEZIONE 2
Furto e Incendio .............................................................................................................................. Pag. 4 di 31
SEZIONE 3
Danni al veicolo (KASKO) ...................................................................................................... Pag. 5 di 31
SEZIONE 4
Atti vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli ..................................................... Pag. 6 di 31
SEZIONE 5
Assistenza Legale ......................................................................................................................... Pag. 7 di 31
SEZIONE 6A
Assistenza Stradale Estesa Pag. 10 di 31
SEZIONE 6B
Assistenza Stradale TOP ........................................................................................................ Pag. 12 di 31
SEZIONE 6C
Assistenza Quality Driver ...................................................................................................... Pag. 14 di 31
Quality Driver Program ............................................................................................................ Pag. 16 di 31
SEZIONE 7
Infortuni del Conducente ..................................................................................................... Pag. 16 di 31
SEZIONE 8
Protezione Imprevisti ................................................................................................................ Pag. 18 di 31
SEZIONE 10
SEZIONE 9
Procedura per il risarcimento dei Danni R.C. Auto ................................. Pag. 19 di 31 Procedura per il risarcimento dei Danni non R.C. Auto .................... Pag. 21 di 31 Norme Comuni ................................................................................................................................. Pag. 25 di 31
Allegato 1 ................................................................................................................................................ Pag. 30 di 31
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
X.X.Xxxx: la copertura obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di in- cidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.
Solo se hai scelto una formula
Bonus / Malus con franchigia (verifica in preventivo).
Sezione 1
Sicurezza comunque: ti copre per i dan- ni causati nelle aree private (ad es. in caso di urti nel parcheggio del supermercato), per i danni prodotti dai tuoi passeggeri, per i danni causati a terzi in caso di scoppio o incendio del veicolo e per i danni causati dal gancio traino o dal tuo rimorchio.
I danni causati a terzi in caso di scoppio o incendio del veicolo sono coperti fino al 3% del massimale RCA assicurato.
Sezione 1
GARANZIE ACquIStAbIlI
I DETTAGLI COMPRESA
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Bonus protetto: ti garantisce la stessa classe di merito Genertel in caso di un sinistro, evitando gli effetti del malus.
Sezione 1 bis
Verifica in
preventivo
Furto e Incendio: ti mette al riparo dai danni subiti dalla tua autovettura in caso di incendio qualunque ne sia la causa e sei tutelato in caso di furto, anche ten- tato o parziale, compreso il tentativo di scasso.
A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto. In caso di danno al veicolo se scegli di non riparare il veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate o decidi di non procedere alla riparazione l’importo minimo a tuo carico, previsto in contrat- to, sarà raddoppiato.
Sezione 2 Verifica in
preventivo
Danni al veicolo (Kasko): ti protegge dai danni arrecati alla tua autovettura in caso di collisione contro veicolo a motore identificato (Minikasko), urto contro osta- coli, ribaltamento o uscita di strada.
A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto. Se scegli di non riparare il veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate o decidi di non procedere alla riparazio- ne l’importo minimo a tuo carico, previ- sto in contratto, sarà raddoppiato.
Sezione 3 Verifica in
preventivo
Scarica l’app Genertel per ios o android!
La tua assicurazione sempre a portata di mano!
In linea con lo spirito di innovazione che da sempre distingue Genertel, mettiamo a di- sposizione dei nostri clienti questa applica- zione gratuita per offrire, anche nel mobile, ancora più assistenza e servizi.
GARANZIE ACquIStAbIlI
I DETTAGLI COMPRESA
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli: ti copre per i danni da eventi naturali (es. grandine), atti vandalici e per rottura dei cristalli.
A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto. Se scegli di non riparare il veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate o decidi di non procedere alla riparazio- ne l’importo minimo a tuo carico, previ- sto in contratto, sarà raddoppiato.
Sezione 4 Verifica in
preventivo
Assistenza legale: l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interes- si nell’ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.
Sezione 5 Verifica in
preventivo
Assistenza Stradale: nella formula Este- sa e Top ti permette di avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell’assistenza offerta tramite Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.
Sezione 6A (Estesa) Sezione 6B (Top)
Verifica in
preventivo
Assistenza Quality Driver: ti offre pro- tezione e assistenza in caso di incidente o furto dell’auto attraverso la semplice installazione della scatola nera Quality Driver Box.
Sezione 6C
Verifica in
preventivo
Infortuni del conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assi- curato a seguito di incidente con colpa.
Sezione 7 Verifica in
preventivo
Protezione imprevisti: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spe- se di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti risarcisce per la perdita delle chiavi e della patente, si- stema il tuo box auto se si danneggia per l’incendio del veicolo assicurato ecc.
Sezione 8 Verifica in
preventivo
In caso di incidente, c’è Carrozzeria SiCura!
Se hai subito un incidente e sei in possesso del Mo- dulo Blu firmato da entrambi i conducenti, oppure hai subito un danno che rientra in una delle altre
coperture previste dalla tua polizza assicurati che il tuo veicolo sia in buone mani! Nelle carrozzerie del network Carrozzeria SiCura ti aspettano i migliori professionisti del settore e ripari subito il tuo veicolo senza nessun anticipo di denaro!
• 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate;
• xxxxxx preferenziale nell’accettazione dell’autovettura e nella riparazione del danno;
• riparazioni con ricambi originali, eseguite da professionisti qualificati.
B. Nota Informativa
Contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle Autovetture, per la coper- tura dei danni materiali e diretti all’autovettura, per gli infortuni del conducente e per l’assistenza stradale e legale
Ultimo aggiornamento - 11/12/2013
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
È POSSIBILE RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO E PERSONALIZZATO PER QUALSIASI TIPO DI AUTOVETTURA AL NUMERO VERDE 800.20.20.20 E SUL SITO INTERNET XXX.XXXXXXXX.XX. TALE PREVENTIVO VERRÀ REDATTO SULLA BASE DI TUTTI I PARAMETRI DI PERSONALIZZAZIONE PREVISTI DALLA TARIFFA NONCHÉ SULLA BASE DELLA FORMULA CONTRATTUALE INDICATA DAL RICHIEDENTE TRA QUELLE POSSIBILI OFFERTE DA GENERTEL.
A INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al nu- mero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808.808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
• Sito Internet: www.genertel,it
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito Internet della Compagnia per la consultazio- ne di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Infor- mativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA
L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 137.350.726, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 55.828.698. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,28, e rappresenta il rapporto tra l’ammon- tare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente può richiedere l’estensione della copertura Responsabilità Civile della Circolazione (d’ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo condu- ce, nonché garantirsi per l’assistenza legale e stradale. In nessun caso è possibile acquistare separatamente una
garanzia accessoria senza stipulare contestualmente e per lo stesso periodo assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo.
Per tutto quanto non espressamente indicato per le singo- le garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla garanzia RCA.
❯ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (RCA)
La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus – Malus, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumen- to o in diminuzione del premio applicato all’atto della sti- pulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione Autovettura (d’ora in poi C.G.A. Autovettura)
- “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in contratto, del- le somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmen- te responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involon- tariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal vei- colo assicurato, dal gancio di traino del veicolo assicurato o da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo (c.d. “Ricorso Terzi”).
Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art.
1.3 - “Esclusioni” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensio- ne Territoriale” delle C.G.A. Autovettura.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 1.3 - “Esclusioni”, art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”, art. 9.2 “Risarcimento del terzo trasportato”. Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento degli importi di premio dovu- ti entro il 15° giorno dalla data di scadenza, è prevista la sospensione della copertura. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Coper- tura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una ri- duzione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia
Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il re- cupero delle somme che la Compagnia ha dovuto corri- spondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3
-“Esclusioni” (che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione”. Si segnala inoltre che le rivalse previste dall’art.1.3 lettera c) (limitatamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool -art.186 del Codice della Strada) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisio- ne) possono essere escluse richiedendo la garanzia “PRO- TEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente.
Responsabilità Civile si applica la franchigia prevista in pre- ventivo e in contratto. Infine, nei casi in cui sia previsto un guidatore esclusivo, se il veicolo viene guidato da persona diversa da questi, alla garanzia Responsabilità Civile si ap- plica una franchigia supplementare di Euro 1.500.
pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 2.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 2.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Mo- dalità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”. La garanzia Furto e Incendio non opera nei periodi di sospen- sione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Tempo- ranea del contratto e sua riattivazione”.
Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 2.3 - “Scoperto e minimo”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI FURTO TOTALE
Somma Assicurata € 20.000
Scoperto 5% (€ 20.000*5%= € 1.000) con un minimo di € 250
Parte di danno a carico della Compagnia € 19.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 1.000
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEL VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI FURTO
Somma Assicurata € 20.000
Danno a seguito di danneggiamento € 1.000 Scoperto 5% (€ 1.000*5%= € 50) con un minimo di
€ 150
Riparazione effettuata presso una delle Carroz- zerie Convenzionate Genertel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura
Parte di danno a carico della Compagnia € 850 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 150 (in quanto lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
Riparazione effettuata presso Centri di Ripara- zione non convenzionati con Genertel S.p.A. o qualora non si proceda alla riparazione
Parte di danno a carico della Compagnia € 700 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 300 (l’impor- to minimo previsto in contratto viene raddoppiato)
Avvertenza:
in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai massimali si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 1.1 - “Ogget- to dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 9.2- “Risarcimento del terzo trasportato”. Per gli aspetti di dettaglio relativamente alle franchigie si rinvia alle C.G.A. Autovettura art 1.4 “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”.
ESEMPIO DI MASSIMALE
Massimale assicurato € 6.000.000 Ammontare del danno € 6.100.000
Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza
€ 6.000.000
Parte di danno a carico dell’Assicurato €100.000
ESEMPIO DI FRANCHIGIA
Massimale assicurato € 6.000.000 Franchigia € 500
Ammontare del danno €5.000
Parte di danno a carico della Compagnia € 4.500, ovve- ro l’ammontare del danno detratta la franchigia
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 500
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle
C.G.A. Autovettura, art. 3 delle Norme Comuni - “Periodo di copertura”.
❯ FURTO E INCENDIO
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali ac- cessori stabilmente fissati, a seguito di Furto o Incendio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Se- zione 2 – Furto e Incendio, art. 2.1 delle C.G.A. Autovettura.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato
❯ DANNI AL VEICOLO (KASKO)
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con al- tro veicolo a motore identificato (c.d. “Minikasko”), urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, urto di oggetti contro il veicolo, uscita di strada o ribaltamento. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 3
- Danni al Veicolo (Kasko), art. 3.1 - “Oggetto dell’assicura- zione” delle C.G.A. Autovettura.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 3.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Modalità per la denuncia del sinistro” , art. 10.2
- “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o dan- neggiate”. Le garanzie Kasko e MiniKasko non operano nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di det- taglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “So- spensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa
Avvertenza:
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO PER ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
Somma assicurata € 20.000
Danni a seguito del sinistro € 3.000
Scoperto 5% (€ 3.000*5%= € 150) con un minimo di
€ 350
Riparazione effettuata presso una delle Carroz- zerie Convenzionate Genertel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura
Parte di danno a carico della Compagnia € 2.650 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 350 (in quanto lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
Riparazione effettuata presso Centri di Ripara- zione non convenzionati con Genertel o qualora non si proceda alla riparazione
Parte di danno a carico della Compagnia € 2.300 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 700 (l’impor- to minimo previsto in contratto viene raddoppiato)
che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari e dei dipendenti dell’Assicurato.
Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 3.3 - “Scoperto e minimo” e art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”.
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO (XXXXX)
Somma assicurata € 20.000
Danni a seguito del sinistro € 2.000
Scoperto 10% (€ 2.000*10%= € 200) con un minimo di
€ 250
Riparazione effettuata presso una delle Carroz- zerie Convenzionate Genertel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura
Parte di danno a carico della Compagnia € 1.750 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 250 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
Riparazione effettuata presso Centri di Ripara- zione non convenzionati con Genertel S.p.A. o qualora non si proceda alla riparazione
Parte di danno a carico della Compagnia € 1.500 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 500 (l’impor- to minimo previsto in contratto viene raddoppiato)
❯ INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pa- gamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 7.1 “Oggetto dell’assicu- razione”, art. 10.7 - “Modalità per la denuncia del sinistro”. La garanzia Infortuni del Conducente non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Co- muni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
La Compagnia assicura il legittimo conducente contro gli infortuni da incidente stradale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7 - Infortuni del Conducente delle C.G.A. Autovettura.
❯ ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
La Compagnia garantisce il risarcimento per danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di Atti Vandali- ci, Eventi atmosferici e rottura di Cristalli. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 4 - Atti Vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli: art. 4.1 - “Oggetto dell’assicurazione” delle C.G.A. Autovettura.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 4.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 4.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Moda- lità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” La garanzia Atti Vandalici, Eventi Atmosferici e Cristalli non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di det- taglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “So- spensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”
Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 4.3 - “Scoperto e minimo” e art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”
in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7 delle C.G.A. Autovettura: art. 7.1 - “Oggetto dell’assicura- zione”, art.7.2 - “Rimborso spese di cura”, art. 7.4 - “Diaria per ricovero” , art. 7.5 - “Diaria da ingessatura” e art. 7.6 - “Invalidità Permanente”.
Avvertenza:
❯ ASSISTENZA LEGALE
La Compagnia assume a proprio carico, laddove le ragioni dell’Assicurato appaiono fondate, ogni spesa relativa all’assi- stenza legale, fino alla concorrenza dell’importo indicato in contratto per ogni sinistro non disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private). Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 5 - Assistenza Legale delle C.G.A. Autovettura.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Autovettura, art. 5.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 5.2 - “Contenuto dell’assicurazio- ne”, art. 5.3 - “Gestione del sinistro”, art. 5.6 “Esclusioni” e art. 10.5 - “Modalità per la denuncia del sinistro”.
in polizza sono previsti massimali. Per gli
Avvertenza:
aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 5 delle C.G.A. Au- tovettura: art. 5.2 - “Contenuto dell’assicurazione”.
❯ ASSISTENZA STRADALE ESTESA E TOP
La Compagnia in collaborazione con Europ Assistance Italia S.p.A. (d’ora in poi Europ Assistance), assicura diver- se prestazioni di assistenza stradale (carro attrezzi, vettu- ra sostitutiva, etc.) Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 6A - Assistenza Stradale Estesa e alla Sezione 6B
- Assistenza Stradale Top.
Avvertenza: per la garanzia Assistenza Stradale Este- sa sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertu- ra che possono dar luogo a riduzione o mancato paga- mento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 6A.1 - “Prestazioni”, art. 6A.1.1 - “Soccorso Stradale” art. 6A.1.2 - “Depanna- ge”, art. 6A.1.3 - “Autovettura in sostituzione”, art. 6A. 1.4 - “Spese d’albergo”, art. 6A.2 - “Esclusioni”, art. 10.6 “Modalità per la denuncia del sinistro”. Per la garanzia Assistenza Stradale Top sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a ridu- zione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 6B.1 - “Prestazioni”, art. 6B.1.1 - “Soccorso Strada- le” art. 6B.1.2 - “Depannage”, art. 6B.1.3 - “Autovettura in sostituzione”, art. 6B.1.4 - “Spese d’albergo” , art. 6B.2
- “Esclusioni”, art. 10.6 “Modalità per la denuncia del si- nistro”.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali. Per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia alla Sezione 6A - As- sistenza Stradale Estesa e alla Sezione 6B - Assistenza Stradale Top delle C.G.A. Autovettura.
❯ ASSISTENZA QUALITY DRIVER
La Compagnia in collaborazione con l’Operatore Qualifi- cato Genertel, assicura le seguenti prestazioni: attivazio- ne automatica dell’assistenza stradale in caso di inciden- te, localizzazione del veicolo in caso di furto tramite il sistema GPS installato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 6C - Assistenza Quality Driver.
Avvertenza: per la garanzia Quality Driver sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancata erogazione delle prestazio- ni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art. 6C. 1
- “Oggetto dell’assicurazione”, art. 6C. 3 - “Localizzazio- ne del veicolo in caso di furto”, art. 6C. 4 - “Condizioni per l’attivazione dell’Assistenza Quality Driver”, art. 6C.5
- “Sospensione”, art. 6C. 6 - “Estensione territoriale” e art. 6C. 7 - “Limitazioni ed esclusioni”.
3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA RCA
Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate si rinvia alla Sezione 1bis - “Bonus Protetto” e alla Sezione 8 - “Protezione Imprevisti” delle C.G.A. Autovettura.
4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rin- via alle C.G.A. Autovettura: art. 1.3 - “Esclusioni”
5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reti- centi rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze legate alla garanzia RCA si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 5 delle Norme Comuni “Dichiarazioni del Contraente”.
❯ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compa- gnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per le conseguenze legate alla mancata comunicazione si rin- via, per la garanzia Furto e Incendio, alle Condizioni di As- sicurazione art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”, art. 10.4 - “Cause di riduzione o esclusione dell’indennizzo” e art. 5 delle Norme Comuni “Dichiarazioni del Contraente”. Per le conseguenze lega- te alle garanzie Kasko/Minikasko e Atti Vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli, si rinvia alle Condizioni di Assicura- zione art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”, art. 10.4 - “Cause di riduzione o esclusione dell’indennizzo” e art. 5 delle Norme Comuni “Dichiarazioni del Contraente”.
ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICAZIONE DEL RISCHIO QUALORA SIANO INSERITE LE GARANZIE FURTO E INCENDIO, DANNI AL VEICOLO (KASKO), ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI.
Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usualmente custodito in autorimessa o giardino, l’Assicu- rato deve poter dimostrare l’effettiva disponibilità d’uso di un’autorimessa o giardino. Nel caso sia venuta meno tale disponibilità e ciò non sia stato comunicato alla Compagnia, l’indennizzo verrà ridotto come previsto dal Codice Civile.
6. PREMI
Il premio è annuo. I pagamenti vanno effettuati con Bonifi- co Bancario, sul conto corrente di volta in volta comunica- to dalla Compagnia, o in alternativa tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla Compagnia.
Il premio viene determinato in base a tutti i parametri di personalizzazione previsti in tariffa ed è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dalla compagnia all’in- termediario, così come indicato all’interno del preventivo. A discrezione della Compagnia il premio imponibile annuo superiore ad € 500 può essere frazionato in rate semestrali. In tal caso l’onere aggiuntivo è pari al 5% del premio imponi- bile. Se il contratto prevede un pagamento rateale, il Contra- ente è tenuto a pagare con la modalità concordata in fase di stipula, alle date convenute gli importi pattuiti. Salvo che il Contraente non sia già cliente da almeno un anno, la rata del premio potrà essere pagata esclusivamente attraverso carta di credito pre-autorizzata. Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento rateale tramite carta di credito pre-au- torizzata o qualora si tratti della prima annualità assicurativa, l’addebito della seconda rata verrà effettuato 10 giorni pri- ma della scadenza della stessa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Autovettura: art.1 delle Norme Comuni
- “Modalità di adesione” e art.3 “Periodo di Copertura”.
Avvertenza: la Compagnia può applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Autovettura, art. 7 delle Norme Comuni - “Risoluzione anticipata o ces-
Avvertenza:
qualora il rischio sia cessato, il Contraente
sione del contratto”.
7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Genertel S.p.A. si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa, una comunicazione scritta, unitamente all’at- testazione dello stato di rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
La Compagnia ha l’obbligo di comunicare tempestivamen- te al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO – CLASSE DI MERITO
L’attestato dello stato di rischio viene trasmesso dalla Compagnia mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Con- traente ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni.
Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per man- cato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazio- ne del Contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scaden- za del contratto cui si riferisce.
L’attestazione non verrà inviata al Contraente per contratti di durata inferiore all’anno o in caso di cessione del contrat- to per vendita del veicolo. Inoltre l’attestazione non verrà inviata in ogni caso di risoluzione anticipata, quando questa avvenga prima del termine del periodo di osservazione.
In relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia all’art. 1.4 - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, all’art. 6 delle Norme Comuni - “Tra- sferimento del contratto su altro veicolo” e all’ Allegato 1
Avvertenza: la classe di merito di conversione universale
- cosiddetta CU - riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna compagnia.
9. RECESSO
Non è previsto il tacito rinnovo. Le coperture saranno ope- ranti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contra- ente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra compagnia.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Nel caso in cui il contratto sia stato sospeso temporanea- mente, come previsto dall’art. 9 delle Norme Comuni “So- spensione temporanea del contratto e sua riattivazione”,
se il Contraente non chiede entro 12 mesi la riattivazione del contratto, questo verrà considerato risolto.
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
Se nel contratto è previsto un pagamento rateale e il Con- traente non provvede al pagamento entro il 15° giorno dal- la scadenza di rata il contratto verrà considerato sospeso a tutti gli effetti e il diritto al pagamento delle rate di premio si prescriverà in un anno dalla data di sospensione.
11. REGIME FISCALE
Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all’im- posta sulle assicurazioni nella misura del 12,5%, nonché ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Le eventuali garanzie accessorie inserite in polizza sono soggette all’imposta sulle assicurazioni nella misura stabi- lita dalla legge.
Avvertenza: in base all’art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011,
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
E SUI RECLAMI
Il contratto prevede il risarcimento del danno in forma spe- cifica, laddove la relativa condizione aggiuntiva sia richia- mata in polizza. L’elenco degli autoriparatori è pubblicato sul sito Internet della Compagnia.
Avvertenza: alla scelta di un contratto che preveda il ri- sarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in termini di riduzione del premio.
12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
Si richiama l’attenzione sull’applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione a tutti gli incidenti:
• che abbiano coinvolto due soli veicoli entrambi identi- ficati e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le mac- chine agricole;
• in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
• da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invali- dità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coin- volti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone
che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La procedura “CID” è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell’Assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.
Nel caso sia applicabile la procedura di indennizzo diret- to si rinvia per maggiori dettagli agli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e al decreto legge 254/2006, in caso contrario si richiamano gli articoli 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Per entrambi i casi si rimanda alle C.G.A. Autovettura art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”.
Per quanto riguarda i terzi trasportati a bordo del veico- lo assicurato Genertel, si richiama l’attenzione sull’art.9.2
- “Risarcimento del terzo Trasportato” delle Condizioni di Assicurazione. Qualora in contratto sia prevista l’installa- zione e attivazione di una Genertel Box si richiama l’atten- zione sull art. 1.5.3 - “Ricostruzione della dinamica dell’in- cidente” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: la denuncia dell’Assicurato, sia che integri una richiesta di indennizzo sia che costituisca una dichia- razione di responsabilità nella causazione dell’evento, deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, o l’Assicurato ne ha avuto co- noscenza ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, la Compagnia ha di- ritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero 000.00.00.00, via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via fax allo 041.33.62.100 oppure via posta a Genertel - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. Per maggiori dettagli si rinvia al sito internet della Compagnia.
Se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è ri- sarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarci- bile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezio- ne della richiesta di risarcimento;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezio- ne della richiesta;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’at- testazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo.
DANNI DIVERSI DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
❯ FURTO E INCENDIO, DANNI AL VEICOLO (KASKO), ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI, ASSISTENZA LEGALE
Avvertenza: la denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testi- moni e ogni altro dato rilevante, deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto cono- scenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempi- mento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Qualora in contratto sia prevista l’installazione e attiva- zione di una Genertel Box si richiama l’attenzione sull’art.
1.5.3 - “Ricostruzione della dinamica dell’incidente” delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di furto o di atti vandalici o comunque in caso di dolo, anche presunto, deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
La denuncia può essere spedita via email (sinistri@ge- xxxxxx.xx), fax (041.33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX). La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità. Per gli aspetti di detta- glio si rimanda a quanto previsto agli art. 10.1, 10.3, 10.4 e 10.5, delle C.G.A. Autovettura.
Avvertenza: per la garanzia Assistenza Legale la Com- pagnia può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art 5.2 e 5.3 delle
C.G.A. Autovettura.
❯ INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Avvertenza: la denuncia dell’infortunio, con una detta- gliata descrizione dei fatti, corredata da certificato medico deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’in- fortunio o dal momento in cui l’Assicurato o il suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
La denuncia può essere spedita via email (sinistri@ge- xxxxxx.xx), fax (041.33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX). Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art 10.7 delle C.G.A. Au- tovettura. Qualora in contratto sia prevista l’installazione e attivazione di una Genertel Box si richiama l’attenzione sull’art.1.5.3 - “Ricostruzione della dinamica dell’incidente” delle Condizioni di Assicurazione.
❯ ASSISTENZA STRADALE ESTESA E TOP
Avvertenza: per ottenere l’assistenza stradale, l’Assi- curato dovrà telefonare al numero verde 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24. Per chiamate dall’estero deve invece comporre uno fra i seguenti numeri telefonici:
x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00 oppure può
inviare un fax al numero x00.00.00.00.00.00.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero
di targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; il recapito telefonico dove Europ Assistance provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art. 10.6 delle
C.G.A. Autovettura.
Avvertenza: la Compagnia si affiderà per la gestione dei sinistri a Europ Assistance Italia S.p.A. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art. 10.6 delle
C.G.A. Autovettura.
❯ ASSISTENZA QUALITY DRIVER
Avvertenza: per poter fruire delle prestazioni di assi- stenza previste con la presente garanzia è necessario che il Contraente abbia fatto installare la Quality Driver Box presso un centro di installazione convenzionato con il Fornitore Qualificato Genertel. Per l’attivazione automa- tica dell’assistenza stradale in caso di incidente grave l’O- peratore Qualificato Genertel, previo eventuale contatto telefonico con l’Assicurato, inoltrerà una segnalazione di allarme a Europ Assistance che invierà sul luogo del sinistro i soccorsi. Per l’erogazione e l’attivazione delle operazioni di localizzazione del veicolo a seguito di furto totale, l’Assicurato deve comunicare immediatamente all’Operatore Qualificato Genertel il furto totale del vei- colo, chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 e dall’estero il numero x00.0000.00.00.00). Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto agli artt. 6C.2 e 6C.3 delle C.G.A. Autovettura.
Avvertenza: la Compagnia si affiderà per la gestione dei servizi all’Operatore Qualificato Genertel. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto alla Sezione 6C – Assistenza Quality Driver delle C.G.A. Autovettura.
13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 Giugno 2003, agli xxx.xx 151-155 del Codice delle Assicurazioni e alle C.G.A. Autovettura art. 9.4 - “Sinistri provocati da veicoli stranieri”.
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In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, si dovrà inviare la richiesta di risarci- mento alla compagnia designata dall’IVASS a trattare e liquidare i danni. Per conoscere tale impresa assicuratrice è possibile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada con sede in Xxx Xxxx, 00 00000 - Xxxx - al numero telefonico 06.85.79.61 op- pure consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xx, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.
14. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi succes- sivi alla definizione dello stesso, il Contraente, indipen- dentemente dall’eventuale rinnovo, ha diritto a evitare l’evoluzione in Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo
a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del X.Xxx. 209/05 (Codice delle Assi- curazioni Private), la richiesta di informazioni e, succes- sivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
S.p.A. - Stanza di compensazione - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX, tel. 00.00.000.000, fax 06.85.796.546-547, email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet www.consap. it. In alternativa è sempre possibile inviare una email a xxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo la Compagnia prov- vederà ad inoltrare la richiesta a Consap per conto del cliente. L’istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla compagnia assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, la targa del vei- colo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del Contraente della polizza del vei- colo responsabile. A fronte della richiesta, Xxxxxx invierà al recapito del richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, Xxxxxx rilascerà un’attestazione con la quale Xxxxxxxx procederà alla riclassificazione del contratto ed al rimborso dei mag- giori premi eventualmente percepiti. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione dello stato del rischio.
15. ACCESSO AGLI ATTI DELLA COMPAGNIA
Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 2 - Ambito di applicazione, del decreto mini- steriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:
• dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei mo- tivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
• in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
c) decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sini- stro.
In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l’Impresa, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i ter- mini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei docu- menti integrativi richiesti da parte dell’Impresa.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire alla Compagnia a mezzo raccomandata con avviso di rice- vimento o tramite fax, indirizzandola alla sede legale dell’Impresa. La richiesta può essere altresì fatta mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rila- sciare apposita ricevuta) presso il punto vendita nel quale è stato concluso il contratto.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, la Compagnia co- munica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero - tramite racco- mandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax - even- tuali irregolarità o incompletezze della richiesta.
Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interes- xxxx non sia messo in condizione di prendere visione de- gli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela degli Uten- ti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’impresa gestionaria, dandone contestuale co- municazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell’impresa gestionaria.
16. RECLAMI
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia Genertel S.p.A. - Servizio Tu- tela Clienti - Ufficio Quality, all’indirizzo quality@genertel. it oppure al fax 199.11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xx- xxxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’e- sposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denomi- nazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiu- tamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile pre- sentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema este- ro competente - individuabile accedendo al sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/ finnet/index_en.htm – chiedendo l’attivazione della pro- cedura FIN-NET.
Per le controversie inerenti la quantificazione delle pre- stazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione pre- vista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta successivamente. La trasmis- sione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde avverrà esclusivamente tramite posta. Il Contraen- te avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il reinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Genertel richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmet- tere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto. Il Contraente potrà restituirla via email (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o per posta a Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132 Trieste.
GENERTEL S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTE- XXXX NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA .
Il rappresentante Il responsabile
legale dell’area commerciale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
C. Glossario
❯ “Assicurato”: soggetto destinatario delle prestazioni assi- curative;
❯ “Accessori”: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listi- no del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmen- te fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
❯ “Apparecchi multimediali non di serie”: radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della Casa costruttrice del veicolo;
❯ “Aree aeroportuali”: le aree riservate al traffico ed alla so- sta di aeromobili sia civili che militari;
❯ “Autovettura”: il veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del condu- cente;
❯ “Carta verde”: il documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria ai danni pro- vocati dalla circolazione del veicolo assicurato nei paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa;
❯ “Classe di merito Genertel”: la classe di merito assegnata al contratto in base alle Condizioni Generali di Assicurazio- ne previste dalla Compagnia;
❯ “Classe di merito di conversione universale (CU)”: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale;
❯ “Codice delle Assicurazioni”: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
❯ “Codice della Strada”: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
❯ “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxx, 00 - 00000, xxx.xxxxxx.xx;
❯ “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
❯ “Degrado”: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’autovettura danneggiata;
❯ “Europ Assistance Italia S.p.A.”: la compagnia che at- traverso la sua struttura organizzativa gestisce e liquida i sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top per conto di Genertel;
❯ “EUROTAX”: la rivista specializzata della Sanguinetti Edito- re, riportante le quotazioni di mercato dell’usato;
C. Glossario - Pagina 1 di 2
❯ “Franchigia”: la somma, contrattualmente pattuita, che
rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro;
❯ “Fornitore Qualificato Genertel”: la Società fornitrice di Genertel Box. L’elenco dei Fornitori Qualificati Genertel è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx;
❯ “Furto”: l’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
❯ “Genertel”, “Compagnia”: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ “Genertel Box”: il dispositivo elettronico che registra e rac- coglie i dati telematici relativi all’attività del veicolo e che permette di ricostruire la dinamica del sinistro;
❯ “Guasto”: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rot- tura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condi- zioni normali. Sono da considerarsi guasto anche la foratu- ra dello pneumatico e l’errato rifornimento di carburante;
❯ “Immobilizzazione del veicolo”: il fermo del veicolo pres- so una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne renda impossibile l’utilizzo (veicolo non marciante);
❯ “Incendio”: la combustione dell’autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma;
❯ “Incidente”: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, do- vuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e re- golamenti connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
❯ “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta da Gener- tel o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza;
❯ “Infortunio”: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
❯ “Ingessatura”: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di conteni- mento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;
❯ “Invalidità permanente”: la perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, in- dipendentemente dalla professione svolta;
❯ “Istituto di cura”: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’estero, re- golarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all’as- sistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
❯ “Xxxxxxxxx conducente”: il proprietario del veicolo e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo;
❯ “Massimale”: la somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’assicurazione;
❯ “Operatore Qualificato Genertel”: la Società che fornisce i servizi di ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base dei dati registrati dalla Genertel Box o dalla Quality Driver Box oltre a fornire le ulteriori prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza Quality Driver, qualora presente in contratto. L’elenco degli Operatori Qualificati Genertel è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx;
❯ “Perdita totale”: il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
❯ “Polizza”: il documento che prova la stipula del contratto di Assicurazione;
❯ “Premio”: la somma dovuta dal Contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ “Proprietario”: l’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
❯ “Quality Driver Box”: la Genertel Box collegabile alla piat- taforma di servizio Quality Driver. Con la Quality Driver Box, tramite la rilevazione dello stile di guida, è possibile acce- dere al Quality Driver Program. L’elenco delle Quality Driver Box è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx;
❯ “QUATTRORUOTE”: la rivista dell’editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni dei veicoli usati;
❯ “Responsabilità principale”: si ha quando la responsabi- lità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
❯ “Responsabilità paritaria”: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei condu- centi dei veicoli coinvolti;
❯ “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ “Risoluzione”: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
❯ “Rivalsa”: Il diritto della Compagnia di recuperare nei con- fronti del Contraente e dell’Assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avreb- be avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
❯ “Scoperto”: la percentuale del danno - con eventuale limi- te minimo espresso in valore assoluto – che rimane a cari- co dell’Assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
❯ “Sinistro”: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicu- razione;
❯ “Tempario”: manuale o tabella con l’indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori artigianali o industriali;
❯ “Trasportati”: le persone regolarmente trasportate sull’au- tovettura indicata in polizza.
SEZIONE 1 ❯ RESPONSAbIlItà CIvIlE
D. Condizioni di Assicurazione Autovetture - Ed. 12/2013
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ CHI PUÒ GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicura- zione impegnandosi a corrispondere, entro il massimale convenuto, le somme che, per capi- tale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagio- nati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto in aree pubbliche o equiparate.
La garanzia è operativa chiunque sia il conducente al momento del sinistro ferme le esclu- sioni previste dall’art. 1.3 - Esclusioni e le eventuali franchigie previste in contratto per aver dichiarato che il veicolo non verrà mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente (c.d. conducente inesperto).
Art. 1. 2 - “Sicurezza comunque”
A estensione della Responsabilità Civile obbligatoria la Compagnia assicura i danni involon- tariamente cagionati a terzi derivanti:
a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
b) da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato;
c) dal gancio di traino del veicolo assicurato;
d) da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati”);
e) da incendio del veicolo (c.d. “Ricorso terzi”) con il limite del 3% del massimale indica- to in polizza.
Art. 1. 3 - Esclusioni
L’Assicurazione non è operante per i sinistri:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; il contratto è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni della carta di circolazione;
f) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
In tutti i casi sopra citati Genertel si riserva la facoltà di agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
L’Assicurazione non è altresì operante per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il
locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i di-
scendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abi-
tualmente al loro mantenimento;
3. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si tro- vano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
COSA FACCIO IN CASO dI INCIdENtE?
Segnala l’incidente
1 indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall’autovettura per mettere il segnale di emergenza;
2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari;
3 se hai inserito in polizza anche la garanzia Quality Driver, grazie all’installazione della Genertel Box, in caso di incidente grave verrà attivata automaticamente l’assistenza stradale. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6C.
Documenta l’incidente
1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.
Compila il Modulo Blu
• compila con attenzione il Modulo Blu insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d’accordo ap- poni solo la tua firma nell’apposito spazio; il Modulo Blu varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo Xxx puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 9.
Avvia la procedura di risarcimento
• per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso la sezione denuncia on line del sito xxx.xxxxxxxx.xx o via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per qualsiasi dubbio chiama il numero verde 000.00.00.00 o attiva una chat on line con i nostri consulenti sul sito www.genertel. it. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 9.
Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura
• in questo modo il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro e la gestione del tuo sinistro è rapida e sicura. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
HAI uNO SMARtPHONE?
Scarica l’app Genertel per ios o android e denunci il sinistro direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotogra- fie del danno e tutti i dettagli dell’incidente! Inoltre trovi subito la carrozzeria del circuito SiCura più vicina a te e tutti i numeri utili in caso di emergenza!
❯ COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?
Art. 1. 4 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio
In prossimità della scadenza dell’annualità assicurativa, la Compagnia invierà al Contra- ente l’attestazione dello stato di rischio. A tale fine, la Compagnia calcolerà la classe di assegnazione in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione. Per lo scatto di malus sono presi in considerazione i sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell’Assicurato.
I sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell’Assicurato inferiore o uguale al 50% non com- porteranno la penalizzazione malus, tuttavia verranno annotati nell’attestazione con l’indica- zione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero diversi incidenti con responsabilità paritaria verranno sommate le diverse percentuali e raggiunta la soglia del 51% nell’arco dell’ul- timo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all’applicazione del malus.
L’eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato (anche parzialmente). L’evoluzione della Classe Universale prevede la risalita di due classi in caso di un sinistro e di altre tre dal secondo sinistro in poi (ferma la classe massima 18). In assenza di sinistri è previ- sta la discesa di una classe (ferma la classe minima 1). Lo stesso meccanismo è previsto per l’evoluzione della classe di merito Genertel, che prevede però la classe minima -1. L’attestazio- ne riporterà, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU). Per le regole di assegnazione della Classe Universale, di corrispondenza tra la Classe Uni- versale e la classe di merito Genertel e di invio dell’attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell’Allegato 1.
❯ POSSO EVITARE L’EVOLUZIONE
IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?
❯ INSTALLAZIONE DELLA SCATOLA NERA GENERTEL BOX
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi, successivi alla definizione dello stesso, indipendentemente dall’eventuale rinnovo, hai diritto a evitare l’evoluzione in malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo.
Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del X.Xxx. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventua- le rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
S.p.A. - Stanza di compensazione - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX, tel. 00.00.000.000, fax 00.00.000.000/547, email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. In alter- nativa è sempre possibile inviare una email a xxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo la Compa- gnia provvederà ad inoltrare per te la richiesta a Xxxxxx.
Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l’evoluzione in malus sulla tua polizza puoi contattarci all’indirizzo email xxxx@xxxxxxxx.xx, via te- lefono allo 000.00.00.000 (servizio attivo da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13), via fax allo 000.00.00.000, o attraverso la chat sul sito xxx.xxxxxxxx.xx (servizio attivo da lunedì a giovedì dalle 10 alle 17 e venerdì dalle 10 alle 13).
Art. 1. 5 - Genertel Box
Qualora sia prevista l’installazione e l’attivazione di una Genertel Box, il Contraente ha dirit- to ad una riduzione di tariffa, così come indicato in preventivo e in contratto.
Art. 1. 5.1 - Installazione e attivazione della Genertel Box
Il Contraente deve far installare la Genertel Box presso un centro di installazione con- venzionato con il Fornitore Qualificato Genertel (d’ora in poi Fornitore) che provvede ad attivare il collegamento telematico. La Genertel Box viene concessa in comodato d’uso al Contraente e tutti i costi di installazione e attivazione sono a carico della Compagnia. Il Contraente è tenuto a collaborare affinché l’installazione e l’attivazione avvengano nel più breve tempo possibile.
La mancata installazione della Genertel Box entro 20 giorni dalla data di decorrenza della polizza comporta la rettifica d’ufficio della stessa. Qualora il Contraente non si sia presen- tato a due appuntamenti presso l’installatore convenzionato si procederà ugualmente alla rettifica d’ufficio. In tutti i casi sopraindicati la rettifica comporta il ricalcolo del premio pagato per l’intera annualità cui andrà applicato un costo aggiuntivo pari a 30 euro per spese amministrative.
Art. 1. 5.2 - Gestione delle anomalie
Il Contraente, in caso di mancato funzionamento dei servizi telematici, verrà contattato dal Fornitore, tramite sms e email, per identificarne le cause. Nel caso in cui il Contraente non si rendesse disponibile a collaborare con il Fornitore alla risoluzione del problema, si procede- rà alla variazione d’ufficio della polizza con conseguente richiesta di conguaglio del premio.
Art. 1. 5.3 - Ricostruzione della dinamica dell’incidente
In caso di sinistro, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare, per la gestione dello stesso, i dati registrati dal dispositivo al momento dell’evento.
SEZIONE 1bIS ❯ bONuS PROtEttO
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 1bis. 1- Garanzia Bonus Protetto
Ferme restando le condizioni di cui all’art. 1.4, la garanzia Bonus Protetto consente di mantenere la classe di merito Genertel in corso qualora durante l’annualità assicurativa si verifichi un singolo sinistro. Nel caso si verifichino due o più sinistri, la garanzia Bonus Protetto non opera, e l’evoluzione della classe di merito Genertel segue le normali regole evolutive previste dall’art. 1. 4.
SEZIONE 2 ❯ FuRtO E INCENdIO
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
❯ C’È UNA PARTE
DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
Art. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo as- sicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) Furto consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di Euro 1.250. In questi casi l’esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Com- pagnia la relativa documentazione d’acquisto.
b) Incendio.
Vengono inoltre indennizzate:
c) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di Euro 500 per evento;
d) la perdita dell’imposta di proprietà (c.d. “bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.
Art. 2. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio; b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso; d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi
di accensione all’interno del veicolo stesso;
e) determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 2. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
L’Assicurato può procedere alla riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate Genertel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura oppure scegliere di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel: in quest’ultimo caso o qualora de- cida di non procedere alla riparazione, indipendentemente dalla motivazione, il minimo previsto in contratto sarà raddoppiato.
COSA FACCIO IN CASO dI FuRtO?
Fai immediatamente denuncia alle autorità
• l’autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Quality Driver
• chiama immediatamente il numero verde 000.00.00.00 dall’Italia o il numero x00.000.00.00.000 dall’estero, verrà attivata la localizzazione satellitare GPS per cercare di rintracciare e recuperare il tuo veicolo. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6C.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance ti metterà a disposizione un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme alla denuncia fatta all’Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
In caso di danno da furto porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura in questo modo eviti il raddoppio dello scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel.
COSA FACCIO IN CASO dI INCENdIO?
Segnala l’incendio
• allontanati il più possibile dal veicolo e xxxxxxxx l’intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell’inci- dente.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00; Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B. Per poter rimuovere il veicolo è necessario avere il nullaosta da parte delle Autorità.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
In caso di danno da incendio porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura
• in questo modo eviti il raddoppio dello scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel.
❯ COSA FACCIO
SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?
Art. 2. 4 - Recuperi
L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicu- rato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In questo caso l’Assicurato è obbligato a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché prov- veda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
SEZIONE 3 ❯ dANNI Al vEICOlO (KASKO)
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 3. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicu- rato compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) collisione con altro veicolo a motore identificato (c.d. “Minikasko”);
b) urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
c) urto di oggetti contro il veicolo;
d) uscita di strada o ribaltamento;
avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali.
La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati, dei familiari e dei dipen- denti dell’Assicurato.
Art. 3. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA
A MIO CARICO?
perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particola- re di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allaga- menti.
Art. 3. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
L’Assicurato può procedere alla riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate Genertel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura oppure scegliere di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel: in quest’ultimo caso o qualora de- cida di non procedere alla riparazione, indipendentemente dalla motivazione, il minimo previsto in contratto sarà raddoppiato.
COSA FACCIO IN CASO dI dANNI Al vEICOlO?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura
• in questo modo eviti il raddoppio dello scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anti- cipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veico- lo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.
SEZIONE 4 ❯ AttI vANdAlICI, EvENtI AtMOSFERICI E CRIStAllI
Garanzia operante solo se acquistata. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Furto e Incendio, Kasko o Minikasko.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 4. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assi- curato a seguito di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vanda- lismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione;
b) uragani, trombe d’aria, grandine, frane, smottamenti;
c) rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA
A MIO CARICO?
Art. 4. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabi- tanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o ripara- zione o custodia del veicolo;
b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, alla- gamenti, slavine, valanghe o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Art. 4. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
L’Assicurato può procedere alla riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate Genertel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura oppure scegliere di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel: in quest’ultimo caso o qualora de- cida di non procedere alla riparazione, indipendentemente dalla motivazione, il minimo previsto in contratto sarà raddoppiato.
COSA FACCIO IN CASO dI dANNI dA AttI vANdAlICI O EvENtI AtMOSFERICI?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. In caso di atto vandalico occorre inviare anche la denuncia presentata alle Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura
• in questo modo eviti il raddoppio dello scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel.
COSA FACCIO IN CASO dI dANNI AI CRIStAllI?
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SEZIONE 5 ❯ ASSIStENZA lEGAlE
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 5. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia, fornisce all’Assicurato:
a) l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, in caso di incidente stradale, avvenuto durante la circolazione del veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato, riconducibile alla con- dotta o al fatto di un terzo o alle condizioni della strada.
b) l’assistenza giudiziale nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un procedimento pe- nale a seguito di incidente stradale avvenuto durante la circolazione del veicolo assicurato.
La garanzia è operante se l’incidente è avvenuto durante il periodo di copertura del contratto.
Art. 5. 2 - Contenuto dell’assicurazione
La Compagnia:
1. svolge lo studio accurato della pratica volto a stabilire, in via preliminare, l’esistenza di presupposti giuridici e la fondatezza della richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile.
In caso di esito positivo della fase di studio, la Compagnia:
2. anticipa all’Assicurato le spese documentate relative al soccorso e/o al ripristino del mezzo danneggiato e/o relative al danno fisico subito fino a Euro 500. Tale importo, unico per sinistro, dovrà essere restituito alla Compagnia nel caso si ottenga la liquida- zione totale o parziale dei danni da parte della controparte;
3. si attiva nei confronti degli enti preposti (Uci e Consap) nel caso l’incidente sia accaduto all’in- terno dello Spazio Economico Europeo o sia avvenuto in Italia con una controparte estera;
4. svolge ogni attività idonea a conseguire nella maniera più sollecita e in via bonaria, il recupero dei danni patiti dall’Assicurato, rivolgendosi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni e provvedendo, ove necessario, al recupero dei verbali redatti dalle Autorità;
5. in caso di esito sfavorevole della vertenza assume a proprio carico, fino alla concorren- za dell’importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
a) per l’intervento del legale;
b) per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
c) per l’intervento del consulente tecnico di parte;
d) liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza.
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali saranno a carico della Compagnia sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da intendersi unico nei casi in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale dell’Assicurato che per il recupero del danno in sede civile.
Art. 5. 3 - Gestione del Sinistro
Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi, a lega- li e/o periti, siano stati preventivamente concordati con la Compagnia per ogni stato della vertenza e grado di giudizio.
Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza de- vono essere preventivamente concordati con la Compagnia, in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Compagnia per la trattazione della pratica. Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, la Compagnia propone all’Assicurato di affidare la pratica a un Legale. In questo caso, l’Assicurato potrà scegliere se farsi assistere dal Legale proposto da Xxxxxxxx, oppure se nominarne uno a sua scelta. Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il Fiduciario e ricevuto il benestare dalla Compagnia, decida di revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia. Le spese legali saranno a carico della Compagnia sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). L’Assicurato non è tenuto ad effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale designato.
Il Legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria senza essere
previamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza del benestare della Compagnia, la stessa non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.
Il legale incaricato è tenuto ad aggiornare periodicamente la Compagnia sullo stato della vertenza anche tramite invio di copia degli atti processuali.
La Compagnia non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 5. 4 - Anticipi sulle spese
La Compagnia non corrisponderà al Legale designato alcun acconto per diritti, onorari e spese ma anticipa, nei limiti del massimale di polizza e previa presentazione di docu-
mentazione di spesa, le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale e le eventuali spese peritali relative a consulenze tecniche.
Art. 5. 5 - Esiti della vertenza e recupero delle spese Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
Nel caso in cui l’Assicurato ottenga dalla controparte la liquidazione parziale o totale del
danno patito, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale e interessi riman- gono all’Assicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese e onorari sono di pertinenza del Fiduciario. Di conseguenza la Compagnia non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo. In caso di esito favorevole della vertenza il legale inca- ricato è tenuto inoltre alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a titolo di spese borsuali e peritali (ctu e ctp), recuperate dalla controparte responsabile.
Nei casi in cui, nonostante l’esito favorevole della vertenza, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Fiduciario saranno rimborsati sulla base della sentenza del Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, sulla base dei valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione.
Esito sfavorevole della fase stragiudiziale
Qualora non venga concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale abbia avuto un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del Legale incaricato resteranno a carico della Compagnia e verranno calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, fermo il limite massimo di Euro 1.000. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.
Esito sfavorevole della fase giudiziale
In caso di esito negativo della fase giudiziale, le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte saranno liquidate in base alla sentenza, mentre quelle da rimborsare al legale incaricato, verranno calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione e in ogni caso entro il massimale di polizza. Le spese legali e peritali verranno rimborsate a conclusione della vertenza, su presentazione di dettagliata parcella intestata alla Compagnia.
Procedimento di mediazione
Nel caso in cui venga attivato un procedimento di mediazione iI Xxxxxxxxxx nominato an- ticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo. Nel caso in cui l’Assicurato e il Fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confermata dal Xxxxxxx nominato nel successivo procedimento giudiziale, la Compagnia non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso del Fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte, fermo restando che, nel caso di mancata liquidazione da parte del giudice la Compagnia risponde verso il Fiduciario solo delle spese e non degli onorari.
Cosa faccio in caso di necessità?
Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l’art. 10.5.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 5. 6 - Esclusioni
La garanzia assistenza legale non è operante:
a) per i sinistri avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla nor- mativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data dell’incidente, di aver rinnovato la patente stessa;
b) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze
stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
c) in caso di azione civile promossa dalla controparte nei confronti dell’Assicurato; d) quando la Compagnia è anche assicuratore della controparte;
e) quando l’incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto (art.149 del X.Xxx. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private);
f) nel caso in cui la controversia sia instaurata per ottenere un indennizzo minore o ugua- le ad Euro 300;
g) per i ricorsi contro multe per violazioni del Codice della Strada;
h) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
i) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
j) in caso di costituzione di parte civile;
k) per il dissequestro del veicolo assicurato;
l) in caso di controversie riconducibili a rapporti contrattuali (a titolo di esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto ecc.);
m) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo;
n) in caso di violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell’Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.
❯ COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE
DEL SINISTRO?
Art. 5.7 - Arbitrato
Qualora l’Assicurato non concordi con la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, lo stesso ha la facoltà di chiedere l’avvio di una procedura arbitrale, al fine di valutare la correttezza del parere espresso dalla Compagnia.
Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. In ogni caso, qualora l’As- sicurato intenda avviare una controversia contro terzi, anche a fronte del parere non favo- revole della Compagnia, lo stesso avrà diritto al rimborso delle spese legali eventualmente rimaste a suo carico, nei limiti del massimale di polizza contrattualmente previsto, nel caso di esito in tutto o in parte favorevole della sua azione.
SEZIONE 6A ❯ ASSIStENZA StRAdAlE EStESA
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 6A. 1 - Prestazioni
La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d’ora in poi Europ Assi- stance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:
Art. 6A. 1.1 - Soccorso stradale
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi au- tonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono esse- re effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, purché i tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti. La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massi- mo di Euro 200 per sinistro.
Le prestazioni sono erogate a condizione che l’autovettura non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 6A. 1.2 - Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in con- dizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla ripara- zione sul posto quando ciò sia possibile.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del for- nitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’erogazione della prestazione prevista dall’art. 6A1.1 - Soccorso Stradale.
Art. 6A. 1.3 - Autovettura in sostituzione
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo fur- to, si rendesse necessaria un’immobilizzazione del veicolo presso un’officina per almeno tre giorni consecutivi, oppure un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’officina secondo i tempari della Casa Costruttrice, oppu- re in caso di furto totale, l’Assicurato dovrà contattare Europ Assistance che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleg- gio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esempio obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometrag- gio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.
Qualora, per le stesse cause di cui sopra, il veicolo rimanesse immobilizzato di Sabato, Dome- nica o in giorni Festivi la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovet- tura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo, dopodiché, per la concessio- ne di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo dovrà rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non potrà comunque superare i 3 giorni consecutivi.
Art. 6A. 1.4 - Spese d’albergo
Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, Europ Assistance provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un massimo di Euro 300 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Art. 6A. 2 - Esclusioni
Le prestazioni non sono operanti per i sinistri:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta;
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particola- re di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allaga- menti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6A.1.1 - Soccorso stradale e 6A.1.2 - Depannage
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
• le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada);
per l’art. 6A.1.3 - Autovettura in sostituzione
• i casi di immobilizzo del rimorchio;
• i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate diretta- mente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione.
Cosa faccio in caso di necessità?
1. chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Europ Assistance è operante 24 ore su 24!
SEZIONE 6b ❯ ASSIStENZA StRAdAlE tOP
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 6B. 1 - Prestazioni
La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d’ora in poi Europ Assi- stance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:
Art. 6B. 1.1 - Soccorso stradale
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assi- stance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massi- mo di Euro 500 per sinistro.
Le prestazioni sono erogate a condizione che l’autovettura non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg.
Art. 6B. 1.2 - Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in con- dizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla ripara- zione sul posto quando ciò sia possibile.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del for- nitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’erogazione della prestazione prevista dall’art. 6B.1.1 - Soccorso Stradale.
Art. 6B. 1.3 - Autovettura in sostituzione
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanesse immobilizzato presso l’officina per almeno 24 ore, oppure in caso di furto totale, l’Assicurato dovrà contattare Europ Assistance che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari alla categoria del veicolo assicurato e comunque non inferiore ai 1600 cc, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esem- pio obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometrag- gio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque
• per un massimo di 7 giorni consecutivi - in caso di xxxxxx, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto;
• per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di furto totale.
Qualora, per le stesse cause di cui sopra, il veicolo rimanesse immobilizzato di Sabato, Domenica o in giorni Festivi la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo, dopodiché, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo dovrà rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non potrà comunque superare i 7 giorni consecutivi.
L’Assicurato avrà inoltre a sua disposizione tramite Europ Assistance un taxi per il ritiro del veicolo assicurato presso l’officina che ha effettuato la riparazione, con un massimo di Euro 150 per sinistro.
Art. 6B. 1.4 - Spese d’albergo
Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, Europ Assistance provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un massimo di Euro 300 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 6B. 2 - Esclusioni
Le prestazioni non sono operanti per i sinistri:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta;
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particola- re di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allaga- menti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di ripa- razione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6B.1.1 - Soccorso stradale e 6B.1.2 - Depannage
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
• le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada);
per l’art. 6B.1.3 - Autovettura in sostituzione
• i casi di immobilizzo del rimorchio;
• i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate diretta-
mente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione.
Cosa faccio in caso di necessità?
1. chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Europ Assistance è operante 24 ore su 24!
SEZIONE 6C ❯ ASSIStENZA quAlItY dRIvER
Garanzia operante solo se acquistata.
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Stradale Estesa o Assistenza Stradale Top.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 6C. 1 - Oggetto dell’assicurazione
A condizione che sul veicolo sia installata una Genertel Box collegabile alla piattaforma di servizio Quality Driver (d’ora in poi Quality Driver Box) la Compagnia fornirà le prestazioni di seguito elencate:
a) attivazione automatica dell’assistenza stradale in caso di incidente grave;
b) localizzazione del veicolo in caso di furto;
Le garanzie e le prestazioni sono erogate dalla Compagnia tramite l’Operatore Qualificato Genertel (d’ora in poi Operatore) 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Art. 6C. 2 - Attivazione automatica dell’assistenza stradale in caso di incidente grave In caso di incidente grave, l’Operatore, previo eventuale contatto telefonico con l’Assicu- rato, inoltra una segnalazione di allarme a Europ Assistance che invia sul luogo del sinistro i soccorsi.
Verifica sempre che il numero di cellulare indicato in contratto sia corretto, solo così l’Operatore può contattarti e inviarti i soccorsi sul luogo dell’inci- dente!
Art. 6C. 3 - Localizzazione del veicolo in caso di furto
In caso di furto totale del veicolo è necessario comunicare immediatamente l’even- to all’Operatore, chiamando dall’Italia il numero 000.00.00.00 e dall’estero il numero
x00.0000.00.00.00, inviando inoltre a quest’ultimo, appena possibile, copia della denuncia
rilasciata dalle Forze dell’Ordine. Ai fini dell’erogazione, da parte dell’Operatore, della loca- lizzazione del veicolo in caso di furto, l’Assicurato s’impegna ad essere reperibile al numero di telefono dallo stesso indicato.
Scarica l’app Genertel per ios o android! Puoi localizzare in tempo reale la po- sizione della tua vettura e il percorso per raggiungerla e in caso di furto lo puoi segnalare immediatamente alla centrale operativa sia in Italia che all’estero!
Art. 6C. 4 - Condizioni per l’attivazione dell’Assistenza Quality Driver
Per poter fruire delle prestazioni previste è necessario che il Contraente abbia fatto instal- lare e attivare la Quality Driver Box presso un centro di installazione convenzionato con il Fornitore Qualificato Genertel (d’ora in poi Fornitore), entro 20 giorni dalla data di decorren- za del contratto. In caso contrario il contratto viene rettificato d’ufficio con conseguente eli- minazione della garanzia. Per tutti i dettagli si rimanda a quanto previsto all’art. 1.5.1 e 1.5.2. A differenza di quanto previsto dall’art. 3 delle Norme Comuni, le prestazioni erogate dalla garanzia Assistenza Quality Driver sono operanti dal momento in cui viene comunicata, da parte del Fornitore, la corretta attivazione della Quality Driver Box.
Installa e attiva la Quality Driver Box presso un centro di installazione con- venzionato entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto, solo così puoi fruire di tutte le prestazioni previste!
Art. 6C. 5 - Sospensione
In caso di sospensione temporanea del contratto è sempre attiva la prestazione di localiz- zazione del mezzo in caso di furto. Il contratto deve comunque essere riattivato entro 12 mesi dalla data di sospensione così come previsto all’art. 9 delle Norme Comuni.
Art. 6C. 6 - Estensione territoriale
Diversamente da quanto previsto dall’art. 4 delle Norme Comuni la garanzia è operante in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, negli Stati dell’Unione Europea oltre che in Norvegia, Bosnia, Croazia, Serbia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Montenegro, Svizzera e Turchia.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 6C. 7 Limitazioni ed esclusioni
Il Contraente, in caso di mancato funzionamento della Quality Driver Box viene contattato dal Fornitore, tramite sms e email, per identificarne le cause. Nel caso in cui il Contraente non si rendesse disponibile a collaborare con il Fornitore alla risoluzione del problema, l’e- rogazione delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza Quality Driver verrà sospesa. In nessun caso Genertel risponde per interruzioni e limitazioni delle prestazioni dovute alle seguenti cause:
• disposizioni di Xxxxx o disposizioni amministrative sopravvenute;
• provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
• modifiche e/o danni causati alla Quality Driver Box o alla SIM Card GSM o GSM-GPRS dal Contraente, da chi si avvale delle prestazioni e/o da terzi, anche se in circostanze fortuite ed imprevedibili;
• mancato funzionamento della Quality Driver Box.
Le condizioni fondamentali per il corretto funzionamento della Quality Driver Box sono:
• corretto funzionamento ed operatività della Costellazione GPS, che consente la localiz- zazione del Veicolo sul territorio;
• corretto funzionamento ed operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
• aggiornamento del data base cartografico dell’intero territorio nazionale ed europeo. L’Operatore opera con cartografia disponibile sul mercato;
• presenza di copertura GPS e/o GSM, GSM-GPRS.
Le prestazioni potrebbero non avvenire anche a seguito di: terremoti e calamità naturali in genere, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radio- attività, guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.
quAlItY dRIvER PROGRAM
❯ CHE COS’È IL QUALITY DRIVER PROGRAM?
Quality Driver Program
Con l’installazione della Quality Driver Box il Contraente attiva il Quality Driver Program, che attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati telematici relativi allo stile di guida determina, in base ad un algoritmo, il Quality Level il cui valore viene calcolato in Crediti Sicurezza. Sulla base dei Crediti Sicurezza accumulati il Contraente può ottenere all’e- ventuale rinnovo della polizza con la garanzia Assistenza Quality Driver uno sconto nella misura e nelle modalità indicate in preventivo e contratto. In caso di mancato rinnovo della polizza con la garanzia Assistenza Quality Driver nulla sarà dovuto.
Calcolo del Quality Level
I fattori che determinano il Quality Level sono:
• Livello Prudenza: viene calcolato in base alla percentuale di chilometri percorsi ri- spettando i limiti di velocità previsti per le varie tipologie di strada (urbana, extraurbana, autostrada), con una tolleranza di 10 km/h. Se la percentuale di chilometri percorsi entro i limiti di cui sopra è inferiore al 90% del totale dei chilometri percorsi il Livello Prudenza è pari a 0.
• Livello Rischio: viene calcolato in base alla percentuale di chilometri percorsi nelle diverse tipologie di strada (urbana, extraurbana, autostrada) in determinate fasce orarie.
• Livello Attenzione: viene calcolato in base al numero e all’intensità delle accelerazioni e decelerazioni durante la guida.
Per le modalità di calcolo dei livelli Prudenza, Rischio e Attenzione si rimanda a quanto indicato in preventivo e contratto.
La rilevazione chilometrica termina 60 giorni prima della scadenza della polizza. Tale dato, al fine di stimare la percorrenza chilometrica annua, viene riproporzionato sui 12 mesi. Se que- sta stima supera il doppio dei chilometri dichiarati in polizza, il Quality Level viene azzerato.
Regole per il consolidamento del Quality Level
Sessanta giorni prima della scadenza della polizza viene consolidato il Quality Level. In presenza di sinistri pagati con colpa anche parziale il Quality Level si azzera.
Qualora l’installazione della Quality Driver Box avvenisse in corso d’anno è necessario, al fine della maturazione dei Crediti-Sicurezza, che il periodo di rilevazione sia pari ad alme- no 6 mesi, anche non continuativi.
Qualora il veicolo assicurato venga rubato negli ultimi 60 giorni di copertura assicurativa e nei 12 mesi successivi al furto il Contraente assicuri, a suo nome, un veicolo dello stesso tipo su cui ven- ga installata la Quality Driver Box, il Quality Level consolidato verrà riportato nel nuovo contratto.
Collegati al sito web xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx e inserisci le creden- ziali che riceverai via email. In qualsiasi momento potrai visualizzare il tuo Quality Level e ogni mese riceverai una email di aggiornamento sul tuo stile di guida in modo da permetterti di migliorarlo.
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SEZIONE 7 ❯ INFORtuNI dEl CONduCENtE
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 7. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal le- gittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l’incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
Nel caso l’incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente assicurato.
Art. 7. 2 - Rimborso spese di cura
La Compagnia garantisce l’indennizzo, fino all’importo indicato in contratto, degli onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
Art. 7. 3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione La Compagnia garantisce l’indennizzo delle spese di viaggio (andata e ritorno) sostenute dall’Assicurato per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializza- zione sito a più di 50km dalla residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di Euro 500. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.
Qualora tra la data di partenza e la data risultante dalla documentazione medica risultino tra- scorsi più di 3 giorni le spese di viaggio non verranno considerate inerenti e pertanto non ver- ranno rimborsate. Nel caso l’Assicurato si recasse presso il centro prescelto con propri mezzi verrà riconosciuta una diaria chilometrica pari a Euro 1/Km fino alla concorrenza di Euro
500. Per il calcolo della distanza verrà preso in considerazione il percorso stradale più breve.
Art. 7. 4 - Diaria per ricovero
La Compagnia, nel caso l’infortunio subito dal conducente comporti un ricovero ospeda- liero, corrisponde l’indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricove- ro fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia. Sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
Art. 7. 5 - Diaria da ingessatura
La Compagnia, nel caso l’infortunio subito dal conducente comporti l’ingessatura, corri- sponde l’indennità giornaliera per una somma pari all’importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. L’indennità giornaliera è riconosciuta con il limite massimo di 30 giorni a partire dal giorno di applicazione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico. Se l’infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimis- sione ospedaliera fino al limite massimo di 30 giorni.
Art. 7. 6 - Invalidità permanente
Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Com- pagnia liquida un’indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità perma- nete inferiore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia.
L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presen-
tazione dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) debitamente quietanzati e datati e di tutta la documentazione medica.
❯ EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL’INDENNIZZO?
Art. 7. 7 - Decesso
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente e questo si veri- fichi entro un anno dal giorno del sinistro, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma assicurata, eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente.
Art. 7. 8 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indenniz- zabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
❯ COME VIENE CALCOLATA
LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 7. 9 - Calcolo della percentuale di invalidità
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le per- centuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
Art. 7. 10 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di infortuni:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
COSA FACCIO IN CASO dI INFORtuNIO?
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. insieme alla copia del cer- tificato medico. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.7.
SEZIONE 8 ❯ PROtEZIONE IMPREvIStI
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 8. 1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera c), in caso di sinistro avvenu- to quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool.
Art. 8. 2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera d), in caso di sinistro avve- nuto durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
Art. 8. 3 - Danni alla tappezzeria
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 250 per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal tra- sporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono essere comprovati da dichiarazione della casa di cura o delle Forze dell’Ordine).
Art. 8. 4 - Perdita chiavi
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 250 per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo; sono risarcibili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente, nonché le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.
Art. 8. 5 - Ripristino box
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 500 per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da incen- dio del veicolo assicurato.
Art. 8. 6 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o incidente stradale la Compagnia si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di Euro 250 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per immatricolare un altro veicolo, dello stes- so tipo, che sostituisca quello assicurato, purché lo stesso venga assicurato con la Compagnia.
Art. 8. 7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto
In caso di smarrimento, distruzione o furto della patente di guida, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità, la Compagnia si impegna a rimborsare forfettariamen- te l’importo di Euro 25 a copertura delle spese sostenute per ottenere il duplicato.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione
dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, ecc.) debitamente quietan- zati e datati e le eventuali denunce alle autorità.
SEZIONE 9 ❯ PROCEduRA PER Il RISARCIMENtO dEI dANNI R.C. AutO
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Art. 9.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente
In caso di incidente l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve dar- ne comunicazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni.
La denuncia deve avere in allegato una copia del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) e in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell’evento conforme al modulo stesso.
La denuncia dovrà contenere:
• luogo e data dell’incidente;
• targhe dei veicoli coinvolti;
• denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
• generalità dei soggetti coinvolti (nome e cognome, codice fiscale, residenza);
• indicazione dell’eventuale intervento delle autorità;
• presenza di testimoni con indicazione delle generalità;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diret- ta all’accertamento dell’entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello di ricevimento della denuncia).
Nel caso a seguito dell’incidente ci siano state lesioni a terzi o al conducente la de- nuncia dovrà indicare, inoltre:
• generalità dell’infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/ trasportato);
• dati relativi all’entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
• eventuale attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postu- mi permanenti (qualora tale documentazione non sia subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
• dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:
1. a Genertel qualora sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A;
2. alla compagnia del civilmente responsabile in caso contrario.
La procedura di indennizzo diretto trova applicazione se l’incidente è avvenuto in Italia tra due soli veicoli identificati, assicurati e immatricolati in Italia. La procedura si applica solo in caso di danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti (fino al 9% di invalidità). Valutata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di indennizzo diretto e nell’ipotesi in cui l’assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell’incidente Genertel comunica all’Assicurato la somma offerta per il risarcimento.
Se invece il danno non è risarcibile la Compagnia comunica all’Assicurato i motivi per cui ritiene di non dover procedere all’offerta.
Tali comunicazioni, ai sensi di legge, vengono effettuate:
• nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
• nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
• nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovan- te l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
L’eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato (anche parzialmente).
Se hai bisogno di assistenza
• chiama il nostro Servizio di Assistenza Sinistri 000.00.00.00, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20;
• collegati a xxx.xxxxxxxx.xx e attiva una chat online con un consulente dedicato;
• scrivi una email al Servizio Assistenza Sinistri xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
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dove spedisco la denuncia?
Per l’invio della denuncia alla Compagnia puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
Se presente il Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia una email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia il Modulo via posta all’indirizzo Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
In assenza del Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via posta all’indirizzo Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx;
• invia la denuncia via fax allo x00.000.00.00.000.
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Art. 9.2 - Risarcimento del terzo trasportato
Ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato a bordo del veicolo assicurato è risarcito da Genertel a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nell’incidente. Il risarcimento avviene entro il limite del massimale minimo di legge. Per l’eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge.
Art. 9.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarci- mento dovrà essere rivolta alla compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale impresa assicuratrice è possibile contattare la CONSAP
S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.61, oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xx, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.
Art. 9.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri
Se il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all’UCI - Ufficio Centrale Italiano, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.34.968.1; fax 00.00.000.000), che, successivamente, comunicherà il no- minativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (l’equivalente dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Nel caso particolare in cui il sinistro avvenuto all’este- ro sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato della Spazio Eco- nomico Europeo, la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l’Assicurato deve rivolgersi alla Consap - Centro di Informazione Italiano - inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx o un fax al numero 00.00.00.00.00. Il modulo di richiesta di risarcimento può essere sca- ricato dal sito xxx.xxxxxxxx.xx o dal sito xxx.xxxxxx.xx.
SEZIONE 10 ❯ PROCEduRA PER Il RISARCIMENtO dEI dANNI NON R.C. AutO
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
FURTO E INCENDIO - DANNI AL VEICOLO - ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
Art. 10. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una detta- gliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
In caso di furto o atto vandalico deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Auto- xxxx competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tem- po possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo.
In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l’Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia:
• l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pub- blico Registro Automobilistico);
• la carta di circolazione;
• la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo;
• la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, boni- fico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
• la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (for- nite dalla casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
• ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia.
Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il cer- tificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. “bollo”) e la sottoscri- zione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.
dove spedisco la denuncia?
La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via posta presso Genertel S.p.A. -
X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX o via fax al numero x00.000.00.00.000.
La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
❯ COSA DEVO FARE
PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?
Art. 10. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggia- to nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdi- ta o la riduzione dell’indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.
L’Assicurato ha facoltà di scegliere se far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in una delle Carrozzerie Convenzionate Genertel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile alla sezione “assistenza” del sito xxx.xxxxxxxx.xx), nei centri di riparazione specializzata carglass® in caso di rottura dei cristalli, oppure in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro; negli altri casi l’Assicurato dovrà ottenere il consenso della Compagnia.
Ripara subito il tuo veicolo!
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In caso di furto parziale il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l’Assicurato voglia riacquista- re usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.
❯ COME SI CALCOLA Art. 10. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno
IL MIO RISARCIMENTO? In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:
Età del veicolo | Percentuale di degrado d’uso |
Oltre 1 anno | 0% |
Oltre 2 anni | 0% |
Oltre 3 anni | 20% |
Oltre 4 anni | 30% |
Oltre 5 anni | 40% |
Oltre 6 anni | 50% |
L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro.
Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile.
Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.
Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).
In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato.
In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazio- ne, l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto.
Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quo- tazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).
Art. 10. 4 - Cause di riduzione o esclusione dell’indennizzo
Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usualmente custodito in autorimessa o giardino, l’Assicurato deve poter dimostrare l’effettiva disponibilità d’uso di un’autorimes- sa o giardino: in caso contrario, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile. Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l’Assicurato deve poterne dimostrare l’effettiva installazione sul veicolo: in caso di antifurto difforme o mancante, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile. Qualora in contratto sia previsto un antifurto satellitare o un localizzatore satellitare e l’Assicurato non sia in grado di provare l’esisten- za, al momento del furto, di un abbonamento a un servizio satellitare, la Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo.
L’installazione e l’attivazione della Quality Driver Box è equiparata alla presenza sul veicolo di un antifurto di tipo localizzatore satellitare. In caso di furto, qualora il dispositivo non sia installato e attivo, la Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo salvo nei primi 20 giorni dalla data di decorrenza della polizza dove l’indennizzo non verrà annullato ma ridotto in maniera proporzionale nelle seguenti fattispecie:
• rinnovo in prosecuzione di copertura per la garanzia Furto e Incendio qualora la Quality Driver Box venga installata per la prima volta;
• variazione del veicolo in corso di contratto.
In caso di mancato funzionamento della Quality Driver Box, qualora il Contraente non si rendesse disponibile a collaborare con il Fornitore alla risoluzione del problema, in caso di furto non verrà corrisposto alcun indennizzo.
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
ASSISTENZA LEGALE
Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Compagnia trasmet- tendo tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l’incidente. La denuncia deve contene- re una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
Qualora l’Assicurato intenda attivare la garanzia Assistenza Legale per la difesa in sede pe- nale, è tenuto ad inviare alla Compagnia copia della documentazione provante il procedi- mento penale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domicilio,
querela, atto di citazione).
dove spedisco la denuncia?
La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, posta presso Genertel S.p.A. - V. Ma- chiavelli, 0 - 00000 XXXXXXX o via fax al numero 041.33.62.005. Scarica il modulo di richiesta sul sito xxx.xxxxxxxx.xx!
ASSISTENZA STRADALE
Art. 10.6 - Modalità per la denuncia del sinistro
La Compagnia affida la gestione e liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza stra- dale Estesa e Top alla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Per ottenere l’assistenza stradale, l’Assicurato dovrà telefonare, dall’Italia, al nume- ro verde 000.00.00.00, oppure dall’estero i seguenti numeri: x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, oppure può inviare un fax al numero: x00.00.00.00.00.00. L’intervento dovrà sempre essere richiesto a Europ Assistance che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con Europ Assistance al verificarsi del sinistro.
Per ottenere l’erogazione dell’assistenza l’Assicurato dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; un recapito telefonico dove Europ Assistance provvederà a richia- marlo nel corso dell’assistenza.
Per il rimborso delle prestazioni autorizzate da Europ Assistance l’Assicurato dovrà inviare tutta la documentazione comprovante i costi sostenuti a Europ Assistance, oltre al riferi- mento Iban, c/o Ufficio Liquidazione Sinistri - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Europ Assistance potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integral- mente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assisten- za; in ogni caso è necessario inviare gli originali dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 10. 7 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certi- ficato medico deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’infortunio o dal mo- mento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.
L’Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietan- zati e datati.
Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specia- lizzazione verranno rimborsate previa presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza) e della documenta- zione medica attestante la visita specialistica o l’intervento chirurgico effettuato. Tutta la documentazione deve essere datata.
NORME COMuNI
Art. 1 - Modalità di adesione
Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i do- cumenti richiesti a Genertel. Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in rate. I pagamenti vanno effettuati con Xxxxxxxx Bancario, sui conti cor- renti di volta in volta comunicati dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di targa o di preventivo. In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla Compagnia. La ricevuta del versamento o l’estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.
La Compagnia verifica la correttezza del pagamento del premio, l’autenticità e completez- za dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrat- tuale, riservandosi la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spe- dizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. L’inesattezza o la falsità dei documenti consentirà alla Compagnia di annullare il contratto ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente.
Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il con- tratto non si intende perfezionato e la Compagnia potrà richiedere i documenti mancanti e/o un eventuale conguaglio di premio. Se il Contraente non ottempera a quanto richiesto e rinuncia, quindi, ad aderire al presente contratto, ha diritto al rimborso di quanto versato. Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza oneri potrà sempre essere richiesto il reinvio della documentazione su supporto cartaceo. La trasmissione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della
carta verde avviene esclusivamente tramite posta. Genertel richiede al Contraente di sotto- scrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto che può essere restituita via email (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo copiacontratto@ xxxxxxxx.xx o per posta a Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 2 - Diritto del Contraente al ripensamento
A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto facendo richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a Xxxxxxxx S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. I documenti assicurativi originali ricevuti (certificato, contrassegno e carta ver- de), qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata A/R, al medesimo indirizzo, entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso.
Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il pre- mio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, fanno fede le date dei timbri postali.
Art. 3 - Periodo di copertura
A condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata inviata correttamente e che il pagamento del premio sia stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto quale data di decorrenza.
Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall’art.1901 del Codice Civile. Certificato di assicurazione e contrassegno, per le rate successive alla prima, vengono spediti dopo che la Compagnia ha ricevuto evidenza del pagamento del premio corrispondente.
Le coperture operano fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra compagnia.
La Compagnia mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno suc- cessivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato sti- pulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limita- tamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Croazia, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein. La copertura è altresì valida nei seguenti Paesi, indi- cati e non cancellati nella Carta Verde: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Xxxxxx- nia), Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina. All’estero la garanzia di Responsabilità Civile è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione, ferme le maggiori garanzie previste dal presente contratto.
Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo si im- pegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e de- gli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
In ogni caso, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civi- le, qualora il Contraente renda al momento della stipulazione del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o
del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla diffe- renza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicu- razioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo
Esclusivamente in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione o ces- sazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, previa presentazione dei documenti dimostrativi richiesti, la Compagnia è disponibile a trasferire il contratto, con eventuale conguaglio di premio, su un altro veicolo di proprietà dell’alienante e/o del co- niuge in comunione dei beni. In caso di trasferimento del contratto fra tipi di veicolo diver- si, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita.
Le coperture assicurative operano dal momento in cui l’Assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e contestualmente, cessano tutte le coperture dell’altro. Tranne che in caso di furto, il Contraente è tenuto alla distruzione dei documenti assicurativi (certificato di as- sicurazione, contrassegno e Carta Verde). L’omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato.
Per le sole garanzie diverse dall’RC Auto, si fa riferimento alle condizioni di contratto in vigore al momento della decorrenza della variazione.
Per l’operazione di trasferimento il Contraente deve alla Compagnia un premio supple- mentare di Euro 15 (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). In caso di trasferimento del contratto entro 30 giorni dalla scadenza della rata il pagamen- to della stessa verrà richiesto al momento della stipula della variazione.
Qualora sul primo veicolo sia stata installata la Genertel Box o la Quality Driver Box, questa dovrà essere spostata sul nuovo veicolo avvalendosi di un centro di installazione conven- zionato, entro e non oltre 20 giorni dalla decorrenza della nuova polizza.
Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto Risoluzione anticipata del contratto
In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente, dopo averne data immediata comu- nicazione alla Compagnia, ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta e inviando oltre a certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde in ori- ginale, i seguenti documenti:
• in caso di vendita o consegna in conto vendita: atto di vendita o attestazione di consegna in conto vendita;
• in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
• in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Alla ricezione dei documenti la Compagnia mette a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.
Cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato
In caso di vendita del veicolo se il Contraente cede all’acquirente anche il contratto di as- sicurazione, deve essere data immediata comunicazione alla Compagnia, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente è tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comu- nicazione.
Il contratto ceduto non può essere sospeso ed è valido sino alla sua naturale scadenza do- podiché la Compagnia non rilascia l’attestato di rischio e dovrà essere stipulato un nuovo contratto. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.
Qualora sul veicolo sia stata installata la Genertel Box o la Quality Driver Box, il Contraente deve comunicare al nuovo proprietario l’esistenza del dispositivo e dell’eventuale rapporto
di comodato con il Fornitore. Qualora il nuovo proprietario decida di mantenere il dispo- sitivo deve subentrare nel contratto di comodato; viceversa il Contraente deve provvede- re alla disinstallazione della Genertel Box o della Quality Driver Box presso un installatore convenzionato.
Art. 8 - Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compa- gnia fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all’Autorità competente. L’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia.
Qualora il Contraente non voglia trasferire il contratto su un altro veicolo o non voglia so- spendere lo stesso, la Compagnia rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia RCA, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.
Se il Contraente sceglie di trasferire il contratto del veicolo rubato su altro veicolo, in caso di ritrovamento dell’autovettura oggetto di furto viene stipulato un nuovo contratto attri- buendo la classe di merito prevista per i veicoli di nuovo acquisto.
Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all’anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il Contraente ha il diritto di sospenderlo temporane- amente, facendone richiesta alla Compagnia e impegnandosi a distruggere tutti i docu- menti assicurativi (certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde). L’omessa di- struzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data indicata per la sospensione. La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza contrattuale.
Se il Contraente non riattiva entro 12 mesi il contratto, questo viene considerato risolto ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società; negli altri casi il contratto viene riattiva- to a partire dalle ore 24 della data indicata dal Contraente.
La riattivazione può avvenire on line - sul sito xxx.xxxxxxxx.xx o tramite l’app Gener- tel - o telefonicamente. Qualora la riattivazione avvenga telefonicamente il Contraente deve alla Compagnia un premio supplementare di Euro 30 (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). In caso di sospensione del contratto entro 30 giorni dalla scadenza della rata il pagamento della stessa verrà richiesto al momento della riattivazione.
Se il periodo di sospensione è stato superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto, nonché le date in cui sono dovute le eventuali rate residue, vengono prorogate di un pe- riodo pari a quello della sospensione.
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Art. 10 - PRIVACY - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lsg. 196/2003
Genertel tratterà i dati personali, eventualmente anche sensibili, con le modalità e proce- dure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ul- timi connesse(1). Inoltre, solo con il consenso dell’Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, la Compagnia non potrà fornire i servizi richiesti.
I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti(2).
I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali raccolti per formulare le propo- ste e/o preventivi di assicurazione saranno conservati per ventiquattro mesi dalla data di decorrenza inserita.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’Interessato ha diritto di conoscere, in ogni mo- mento, quali sono i Suoi dati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è Genertel S.p.A. che si avvale di Responsabili; tra i quali l’unità organizzativa Quality, Responsabile designato al riscontro all’Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo:
unità organizzativa Quality - Genertel S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (fax 199.11.77.99; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx).
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compa- gnia, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili.
(1) I dati raccolti tramite la Genertel Box o la Quality Driver Box, ove installati, possono essere utilizzati dalla Compagnia anche al fine della ricostruzione della dinamica di un eventuale sinistro.
(2) Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assi- curati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e li- quidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, Ministeri, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, concessionarie per la riscossione dei tributi.
Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamen- te la lingua italiana.
Art. 12 - Modalità di reclamo
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia (Ge- nertel - Servizio Tutela Clienti - Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199.11.77.99 oppure Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corre- dando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabili- tà, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Art 13 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estinguerà le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
AllEGAtO 1
Assegnazione della classe di merito: Classe Universale
Veicolo già assicurato con polizza annuale nelle forma “Bonus-Malus”: viene asse- gnata la stessa Classe di merito di conversione universale (CU) risultante dall’attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore. In mancanza della consegna dell’attestato dello stato di rischio il contratto è assegnato alla classe CU 18.
Xxxxxxx già assicurato con polizza temporanea: viene assegnata la Classe CU risultante dalla precedente polizza temporanea o, in assenza di tale indicazione, la classe CU 14.
Veicolo nuovo o usato: nel caso il veicolo sia immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto, la classe di ingresso CU è la 14.
Veicolo già assicurato ma il cui attestato di rischio non riporta la classe CU: viene assegnata la classe determinata sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 com- plete (ad eccezione dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). Per ogni sinistro pagato, anche a titolo parziale, con responsabilità prin- cipale, provocato nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso) viene applicata una maggiorazione di due classi.
Anni senza sinistri
Classe CU
5 4 3 2 1 0
9 10 11 12 13 14
Acquisto di un ulteriore veicolo della medesima categoria: se il proprietario di un vei- colo già assicurato con polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore veicolo (re- golarmente iscritto al P.R.A.) della medesima categoria, il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato e risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprie- tà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente, condizione da provare mediante invio dello stato di famiglia. La norma si applica solo in caso di nuovo contratto.
Trasferimento del contratto su veicolo diverso: nel caso di trasferimento del contratto tra tipi di veicolo diversi, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita.
Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Assegnazione della classe di merito: Classe interna Genertel
La Compagnia utilizza una scala di Bonus Malus interna identificata come Classe interna Genertel. Per le regole di corrispondenza tra la Classe Universale e la classe di merito Ge- nertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.
Classe Universale (CU) 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Classe interna Genertel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1
Attestazione dello Stato di Rischio
L’attestato viene trasmesso dalla Compagnia mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla ri-
chiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’art.134, comma 1 bis del Codice delle Assi- curazioni.
L’attestazione non viene inviata al Contraente per contratti di durata inferiore all’anno o in caso di cessione del contratto per vendita del veicolo e comunque in ogni caso di riso- luzione anticipata, quando questa avvenga prima del termine del periodo di osservazione. L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Tabella dei coefficienti di variazione del premio
Classe | Coefficienti di variazione | Classe | Coefficienti di variazione | |||
interna di | del premio di tariffa | interna di | del premio di tariffa | |||
Classe | assegnazione | relativi alla classe interna | Classe | assegnazione | relativi alla classe interna | |
interna di | in caso di | di assegnazione rispetto | interna di | in caso di | di assegnazione rispetto | |
appartenenza | bonus alla | alla classe di provenienza | appartenenza | bonus alla | alla classe di provenienza | |
scadenza | espressi in termini | scadenza | espressi in termini | |||
annuale | percentuali | annuale | percentuali | |||
-1 | -1 | 0,0% | -1 | -1 | 0,0% | |
0 | -1 | -6,8% | 0 | -1 | -14,6% | |
1 | 0 | -6,4% | 1 | 0 | -4,0% | |
2 | 1 | -6,0% | 2 | 1 | -5,7% | |
3 | 2 | -5,7% | 3 | 2 | -5,4% | |
4 | 3 | -7,0% | 4 | 3 | -5,1% | |
5 | 4 | -8,1% | 5 | 4 | -4,8% | |
6 | 5 | -6,1% | 6 | 5 | -6,1% | |
7 | 6 | -5,7% | 7 | 6 | -5,7% | |
8 | 7 | -5,4% | 8 | 7 | -2,8% | |
9 | 8 | -5,1% | 9 | 8 | -1,4% | |
10 | 9 | -4,9% | 10 | 9 | -1,4% | |
11 | 10 | -6,8% | 11 | 10 | -1,3% | |
12 | 11 | -6,4% | 12 | 11 | -1,3% | |
13 | 12 | -6,0% | 13 | 12 | -1,3% | |
14 | 13 | -13,0% | 14 | 13 | -23,0% | |
15 | 14 | -36,1% | 15 | 14 | -28,6% | |
16 | 15 | -21,7% | 16 | 15 | -22,2% | |
17 | 16 | -30,3% | 17 | 16 | -45,5% | |
18 | 17 | -19,5% | 18 | 17 | -19,5% |
La Classe interna Genertel si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.
Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie Bonus/Malus
Tariffa B ossia Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie differenti da formule Bonus/Malus
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ASSISTENZA CLIENTI
lun/sab 8-20 numero verde: 000.00.00.00
tariffa urbana: 848.808.808
dall’estero: x00.000.00.00.000
ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE
lun/sab 8-20 numero verde: 000.00.00.00
tariffa urbana: 848.808.808
dall’estero: x00.000.00.00.000
DENUNCIA SINISTRI ONLINE
h24 su xxx.xxxxxxxx.xx o con l’app Genertel
lun/ven 8-20 live chat su xxx.xxxxxxxx.xx
sab 9-14
SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)
h24 numero verde: 000.00.00.00
dall’estero: x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00
CARROZZERIE CONVENZIONATE
circuito Carrozzeria SiCura su xxx.xxxxxxxx.xx o sull’app Genertel
RIPARAZIONE CRISTALLI
carglass® numero verde: 000.00.00.00
ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)
email xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
fax 041.33.62.005
posta Genertel S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
RECLAMI
fax 199.11.77.99 (tariffa ordinaria)
IVASS - Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
telefono 000.00.00.00
email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
fax 041.33.62.002
posta Genertel richiesta informazioni - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Mod. C Auto - 12/13 - Rotomail
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO
telefono 000.00.00.00
fax 041.33.62.100
posta Genertel sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
genertel spa - tel. 000 0000000 - fax 000 0000000 - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - xxx xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 xxxxxxx (xxxxxx) capitale sociale € 23.000.000,00 interamente versato – codice fiscale e registro imprese 00171820327 – partita iva 00707180329 iscritta al n. 1.00050 dell’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione – società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di assicurazioni generali spa e appartenente al gruppo generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.