Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI:
Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI:
Servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, compresi quelli già ospitati presso i centri della provincia di Ferrara:
Lotto A) civili abitazioni e strutture comunitarie dedicate all’accoglienza per adulti. CIG 7348165994
Lotto B) alberghi, agriturismi, residenze vacanze. CIG 734817737D Lotto C) Trasporto. CIG 7348190E34
Lotto D) Mediazione culturale e linguistica. CIG 7348244AC5
Lotto E) Percorsi di formazione e inclusione lavorativa. CIG 7348250FB7
Chiarimento n. 21
Domanda:
Visto il chiarimento n. 9, si chiede:
se non sia da preferirsi la costante interpretazione dell'Authority di settore e della giurisprudenza amministrativa in base alla quale il richiamato art. 48, co. 7, D.lgs. 50/2016 non sia applicabile con riferimento a lotti differenti nei quali sia suddivisa la gara.
Già nel 2011, l'allora AVCP aveva ritenuto che "la stazione appaltante non potrebbe disporre l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che abbia presentato offerta come concorrente singolo per un lotto e come membro di un raggruppamento per l’altro lotto ed ammettere, invece, quell’operatore che abbia presentato le due offerte nella medesima qualità o di concorrente singolo o di raggruppamento temporaneo, in quanto così facendo violerebbe sia il principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, imponendo di fatto al concorrente di partecipare in una data forma giuridica ad entrambi i lotti, sia il principio di par condicio dei concorrenti ex art. 2 D.Lgs. n.163/2006, in quanto creerebbe una discriminazione tra gli operatori economici in base alla forma di partecipazione alla gara" (così AVCP, Parere n. 218 del 21/12/2011).
Anche con riferimento al vecchio art. 37, co. 7, D.lgs. 163/2006 (oggi art. 48, co. 7, D.lgs. 50/2016), per altro, si riteneva che: "Il fine della norma è quello di garantire il corretto svolgimento del confronto concorrenziale, prevenendo possibili turbative connesse alla violazione dei principi di segretezza dell’offerta e par condicio dei concorrenti. E’ evidente, infatti, che se lo stesso operatore economico partecipasse in diverse forme alla medesima gara, potrebbe influenzare gli esiti della procedura. Il presupposto, quindi, per l’applicazione del divieto in esame è l’unicità della gara, a cui il medesimo soggetto concorre più volte, sebbene in forme diverse.
Tale divieto, allora, non si applica nell’ipotesi – come quella in esame - in cui la stazione appaltante abbia suddiviso un appalto in lotti distinti ed abbia disciplinato i rispettivi affidamenti in maniera tale che gli stessi siano totalmente indipendenti gli uni dagli altri e privi di qualsivoglia reciproco condizionamento" (così AVCP, Parere n. 194 del 20/11/2013).
Concordemente, anche più di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che:
"L’affidamento di più contratti diversi fra loro non incide sulla natura della gara stessa che non ha carattere unitario, poiché a ciascun lotto corrisponde una gara finalizzata all’aggiudicazione di un distinto contratto.
La possibilità di aggiudicare autonomamente i singoli lotti è dunque incompatibile con la configurazione di una gara unitaria poiché le singole procedure di aggiudicazione sono dirette a tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere aggiudicato a concorrenti diversi, non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi può essere unicità della gara.
Il carattere non unitario della gara suddivisa in più lotti comporta che il bando di gara si configura quale “atto ad oggetto plurimo”, nel senso che contiene le disposizioni per lo svolgimento non di un’unica gara finalizzata all’affidamento di un unico contratto, bensì quelle per l’indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i contratti da aggiudicare e che gli atti di gara relativi al contenuto dei contratti da aggiudicare devono essere necessariamente differenziati per ciascun lotto e devono essere tanti quanti sono i contratti da aggiudicare" (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 52 del 12 gennaio 2017).
Risposta:
L’operatore economico può partecipare con forme giuridiche diverse poiché i lotti della gara sono indipendenti.
I lotti sono completamente indipendenti e non si influenzano. In particolare per il lotto A e il lotto B partecipando anche con forme giuridiche diverse non è possibile mettere a disposizione gli stessi alloggi ricordando che per ogni lotto sono previsti requisiti diversi (art.12 – Requisiti essenziali di partecipazione – art. 13 Requisiti speciali di partecipazione del Disciplinare di gara)