COMUNE DI OLIVETO CITRA
COMUNE DI OLIVETO CITRA
(Provincia di Salerno)
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 07.12.2011
Art. 1
Finalità e criteri generali
1. Il Servizio di Trasporto Scolastico risponde al dettato della legge regionale n. 13 del 1 agosto 2011, recante “Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana”.
2. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l’accesso alla scuola di competenza da parte dell’utenza.
3. Il servizio è svolto dal Comune di Oliveto Citra, nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
4. Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli alunni che frequentano:
a) la scuola dell’infanzia
b) la scuola primaria
c) la scuola secondaria di 1° grado.
5. Il servizio sarà erogato agli alunni residenti nel Comune di Oliveto Citra.
Art. 2 Organizzazione del servizio
1. Il servizio di trasporto scolastico rientra nelle competenze gestionali del Settore Socio- Culturale del Comune, che nel prosieguo del presente regolamento verrà indicato anche come “Settore competente”.
2. Esso viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, stabilito dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Campania e dal Consiglio di Circolo/Istituto, concertato con gli Organismi scolastici, dal lunedì al sabato, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.
Art. 3
Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso
1. Il Settore competente definisce le zone del territorio, denominate bacini di utenza, indicando le vie e le piazze che fanno capo ad ogni singola scuola.
2. Il servizio di trasporto scolastico non è previsto per gli alunni che non risiedono nel bacino di utenza della scuola frequentata; pertanto, salvo casi adeguatamente motivati, coloro che intendono iscrivere o abbiano iscritto i propri figli a scuole non appartenenti al proprio bacino di utenza non potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico.
3. L’Ufficio predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l’indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base delle richieste pervenute dagli aventi diritto, degli accordi organizzativi con i Dirigenti Scolastici, della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio proprio e/o in appalto e/o in convenzione.
4. La distanza minima tra ogni fermata, nei centri abitati, non deve essere inferiore a 500 metri.
5. Il Piano, in considerazione della particolare categoria di utenti, sarà predisposto tenendo conto della residenza degli stessi, dell’ubicazione dei plessi scolastici e nel rispetto del codice della strada al fine di garantire la massima sicurezza dei minori trasportati.
6. I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.
7. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell’esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.
8. Gli itinerari, di norma, sono articolati secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico o comunque in situazioni non pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
9. In particolare i punti di salita e di discesa saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l’attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali.
10.Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle seguenti priorità:
a) lontananza della residenza dall’edificio scolastico
b) data di presentazione della domanda
11.Sono comunque esclusi dal servizio coloro che si trovano ad una distanza dalla scuola, percorsa a piedi, inferiore a 500 metri.
12.Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus e autobus organizzato lungo i punti di raccolta, percorso che verrà portato a conoscenza dell’utenza prima dell’avvio del servizio.
13.Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all’orario previsto e comunicato.
14.Rispetto al percorso di andata, l’Amministrazione e/o il soggetto affidatario del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell’ingresso nell’area scolastica con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento dell’uscita dall’edificio scolastico sino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere comunicato, all’atto dell’iscrizione, al Settore competente.
15.Xxxxx salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 7, la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all’orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l’abitazione e i punti di salita e di discesa. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
00.Xx caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste al successivo art. 10.
17.Nell’ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, l’Ufficio Scuola potrà sospendere il servizio nei confronti dell’iscritto.
00.Xx caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro), il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato. L’Ufficio informerà tempestivamente i responsabili scolastici sulla relativa programmazione dei trasporti.
Art. 4
Modalità per l’erogazione del servizio
1. L’ammissione al servizio deve essere richiesta da chi esercita la potestà genitoriale sull’alunno avente diritto, utilizzando l’apposito modulo fornito dal Settore competente entro il 30 giugno di ogni anno. Le iscrizioni che, per motivi adeguatamente documentati, pervenissero fuori termine possono essere accolte solo se vi saranno ancora posti disponibili sugli automezzi.
2. Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
3. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l’inizio dell’anno scolastico.
4. L’iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.
5. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’alunno, dei genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro dei bambini.
6. Nel modulo di domanda vengono indicate le norme e le condizioni per la fruizione del servizio.
7. La presentazione della domanda comporta da parte dei genitori l’integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.
8. Eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi.
Art. 5
Tesserini di riconoscimento
1. Coloro che esercitano la potestà genitoriale sugli alunni ammessi al servizio dovranno presentarsi presso il Settore competente entro il 5 settembre per ritirare gli obbligatori tesserini.
2. Il tesserino recherà l’indicazione delle generalità dell’alunno.
Art. 6
Tariffe e modalità di pagamento
1. Le tariffe a carico degli utenti, quale contribuzione al costo del servizio, sono stabilite conformemente all’allegato al presente regolamento.
2. Predette tariffe, e le relative esenzioni, in mancanza di modifiche da apportarsi entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, si intendono confermate di anno in anno.
3. Il pagamento dovrà avvenire, in massimo tre rate, scadenti rispettivamente il 5 settembre, il 31 dicembre ed il 31 marzo di ciascun anno scolastico, ovvero in un’unica soluzione entro la data del 5 settembre.
4. In caso di mancato pagamento l’alunno non avrà diritto alla fruizione del servizio.
5. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio e, nel caso di disdetta dal servizio per il periodo mancante alla fine dell’anno scolastico.
Art. 7 Controllo tesserini
1. Il tesserino rilasciato dal Settore competente dovrà essere conservato dall’utente per l’eventuale verifica da parte degli operatori del servizio (conducente o personale di vigilanza); l’utente sprovvisto di tesserino durante il controllo sarà tenuto a presentarlo agli operatori del servizio entro il giorno immediatamente successivo.
2. Non potrà usufruire del servizio l’utente non in regola con il pagamento.
Art. 8 Ritiro dal servizio
1. L’utente che per motivate ragioni, durante l’anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne comunicazione scritta al Settore competente. La rinuncia al servizio non darà diritto a rimborso per il periodo di mancata fruizione.
Art. 9
Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche
1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l’Amministrazione comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto
per uscite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo/didattico regolarmente autorizzate dall’Autorità scolastica competente.
2. Le istituzioni scolastiche predisporranno all’inizio di ogni anno scolastico un piano di massima delle uscite didattiche e lo invieranno al Settore competente che ne garantirà l’attuazione nei limiti dell’organizzazione e della capienza complessiva disponibile.
3. La richiesta deve essere inoltrata, da parte del dirigente scolastico, al Settore competente, tramite posta ordinaria, fax o mail su apposito stampato, entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente a quello dell’uscita programmata.
4. Sarà cura del dirigente scolastico o dell’insegnate delegato telefonare almeno cinque giorni lavorativi precedenti l’uscita per avere conferma della disponibilità dello scuolabus.
Art. 10 Accompagnamento sugli scuolabus
1. L’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l’utilizzo.
2. Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sull’autobus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante tale necessità. Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per gli alunni della scuola primaria in situazioni particolarmente problematiche.
3. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus può essere effettuato in forma diretta con personale comunale oppure con personale fornito dal soggetto affidatario del servizio di trasporto scolastico.
4. L’accompagnatore o l’autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, svolge le seguenti funzioni:
a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini
b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati
c) sorveglia i bambini durante il percorso
5. L’accompagnatore o l’autista, qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento. Qualora alla fermata e orario previsti non siano presenti i genitori o altra persona delegata a ricevere il bambino si proseguirà nel giro e il bambino verrà accompagnato al comando di Polizia Municipale, che si occuperà di rintracciare i genitori.
6. Nel caso in cui, in assenza dei genitori o loro delegati, il bambino sia condotto e sorvegliato presso il comando di Polizia Municipale, verrà redatto dal comando medesimo apposito verbale. In caso di reiterazione i genitori dovranno corrispondere
al comune, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, una sanzione pari a 50,00 (cinquanta) euro a prescindere dalla durata del ritardo. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva. In caso assenza dei genitori o altra persona delegata che si ripete per tre volte il servizio Pubblica istruzione può disporre la sospensione del servizio di trasporto scolastico per un minimo di 7 fino ad un massimo di 30 giorni.
7. Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado potranno essere lasciati alla fermata negli orari previsti, anche in assenza dei genitori o di altre persone delegate a riceverli, solo se gli esercenti la potestà genitoriale ne abbiano fatto espressa richiesta scritta.
Art. 11 Comportamento durante il trasporto
1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato.
2. In particolare, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall’accompagnatore e/o dall’autista, dovranno:
a) prendere rapidamente posto e rimanere seduti,
b) posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra,
c) non disturbare i compagni di viaggio, l’accompagnatore e l’autista,
d) non portare sull’autobus oggetti pericolosi,
e) usare un linguaggio adeguato e non alzare il tono della voce,
f) non affacciarsi dal finestrino,
g) rimanere seduti fino all’arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa,
h) non tenere comportamenti scorretti e/o ineducati e/o lesivi degli altri compagni,
i) mostrare rispetto degli arredi e delle attrezzature del mezzo pubblico,
3. In caso di mancato rispetto delle regole di comportamento, il Comune oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell’accompagnatore e/o dell’autista, segnalerà quanto accaduto ai genitori dell’alunno indisciplinato e all’istituzione scolastica. In relazione alla gravità dei comportamenti esibiti ed all’età degli alunni, il Comune, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, può decidere la temporanea sospensione dalla fruizione del servizio da parte dell’alunno da un minimo di 3 fino ad un massimo di 30 giorni. Nessun rimborso è dovuto dal comune per il periodo di sospensione del servizio.
4. In caso di recidiva l’alunno potrà essere sospeso dal servizio di trasporto per l’intero anno scolastico.
5. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, il Settore competente provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.
Art. 12
Verifiche funzionalità del servizio – reclami
1. L’Amministrazione comunale valuta annualmente l’efficienza del servizi in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, per iscritto, al Settore competente che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.
Art. 13
Modalità di verifica dell’idoneità dei mezzi
1. E’ facoltà del Comune accertare, prima dell’immissione in servizio di uno scuolabus, la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della M.C.T.C.
3. Qualora, a seguito di tali verifiche, si rilevi che uno scuolabus non risponda più alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione, il responsabile del Settore competente deve essere informato affinché venga fatta la successiva denuncia all’ufficio provinciale della M.C.T.C.
4. Qualora, invece, lo scuolabus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l’intestatario non provveda entro un termine, fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dello scuolabus, il Settore competente provvede, previa diffida, alla sospensione dell’autorizzazione di cui all’art. 4 della L.R. n. 13/2011, per un periodo massimo di 30 giorni e, in caso di ulteriore inadempienza, alla revoca dell’autorizzazione.
Art. 14
Revoca dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di trasporto locale, di cui all’art. 4 della L.R. n. 13/2011, può essere revocata:
a) quando l’intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio; quando venga meno uno o più requisiti richiesti per l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 13/2011;
b) quando venga accertato il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro o sospensione a scopo sanzionatorio o cautelare, della patente, o del certificato di abilitazione professionale, ovvero della carta di circolazione, nei confronti dell’intestatario se al momento dell’accertamento era alla guida dello scuolabus, ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio o collaboratore familiare nell’espletamento delle sue mansioni;
c) quando l’intestatario di una autorizzazione per scuolabus utilizza l’autoveicolo immatricolato con detto titolo per servizi diversi dal trasporto scolastico o da attività anche extrascolastiche salvo che siano autorizzate o richieste dalle
competenti autorità (es. Provveditore agli studi) o rientrino in attività programmate dal Comune anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. gite, attività ricreative, culturali, sportive, ecc.).
d) nel caso previsto dall’art. 13, comma 4.
Art. 15 Dati personali.
1. Il Settore competente utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all’organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico.
2. Per i suddetti fini, i dati verranno anche trasmessi alla ditta appaltatrice del Servizio di Trasporto Scolastico ai sensi dell’art. 73 primo comma lettera a) del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003.
3. Agli esercenti la potestà genitoriale, in fase di istanza del servizio di trasporto Scolastico verrà fornita l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003.
Art. 16
Rinvio alle normative vigenti
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia
Art. 17 Pubblicità regolamento.
1. Il presente Regolamento sarà reso pubblico rendendolo disponibile presso il Settore competente, le Segreterie delle Istituzioni Scolastiche, il sito Internet del Comune di Oliveto Citra, all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx.
Art. 18 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dall’anno scolastico 2011 - 2012.
ALLEGATO
TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
Trasporto urbano (plesso Dogana e Centro Abitato) - ticket mensile € 15,00
Trasporto extraurbano - ticket mensile € 19,00
Riduzioni:
Quando nell'ambito della stessa famiglia ci sono più alunni fruitori del servizio, la quota intera v versata solo per uno di essi, mentre per gli altri si applicheranno i seguenti importi:
Trasporto extraurbano - ticket mensile € 15,00
Esenzioni:
Sono esonerati dal pagamento del ticket:
a. gli appartenenti alle famiglie con ISEE fino a € 550,00,
b. gli appartenenti alle famiglie assistite dai servizi sociali del Comune o
c. i soggetti diversamente abili.