l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR
Contratto fra
l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR
Registro .it
e
il Registrar TAG-REG
per la registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it
Termine di validità: 01/05/2016 - 30/04/2019
Sommario
Articolo 3 Gerarchia delle Fonti 9
Articolo 5 Oggetto del contratto 9
Articolo 6 Accreditamento del Registrar 9
Articolo 7 Modalità operative per l’accreditamento 10
Articolo 8 Sito web del Registrar 11
Articolo 10 Utilizzo del Logo del Registro, della denominazione Registrar accreditato del Registro .it e Registrar
Articolo 11 Norme di Buona Condotta 12
Articolo 12 Presupposti e condizioni per la registrazione 12
Articolo 13 Obblighi del Registrar 14
Articolo 14 Obblighi di documentazione 15
Articolo 15 Agenti e intermediari del Registrar (Reseller) 16
Articolo 16 Responsabilità ed obblighi del Registro 17
Articolo 17 Disposizioni tecniche 18
Articolo 18 Modalità di svolgimento del servizio di registrazione dei nomi a dominio del Registro del ccTLD .it e definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati 19
Articolo 19 Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA) 20
Articolo 20 Tariffe per l’attività di mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it 20
Articolo 21 Pagamenti e modalità di visualizzazione dei dati contabili sul portale RAIN 21
Articolo 23 Trattamento dei dati e ruolo del Registrar 23
Articolo 24 Accuratezza dei dati 25
Articolo 25 Obblighi di riservatezza 25
Articolo 26 Modifica del Registrar per un consistente numero di nomi a dominio 26
Articolo 27 Cessione del contratto 26
Articolo 28 Subentro dell’impresa nel contratto 28
Articolo 29 Regime di responsabilità dei Registrar 28
Articolo 31 Procedura per l’applicazione delle penali 30
Articolo 32 Clausola risolutiva espressa 30
Articolo 33 Effetti della risoluzione e perdita dell’accreditamento 31
Articolo 34 Facoltà di recesso 31
Articolo 35 Obblighi del Registrar in caso di risoluzione e di recesso 32
Articolo 36 Corsi dello IIT-Registro 32
Articolo 37 Attività di sviluppo e ricerca applicata dello IIT-Registro 32
Articolo 39 Riunioni e incontri coi Registrar 33
Articolo 40 Revisione delle tariffe 33
Articolo 41 Decorrenza e durata del contratto 34
Articolo 42 Disposizione transitoria. 34
Articolo 43 Informativa e consenso ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 34
Articolo 44 Giurisdizione, foro competente e legge applicabile 35
Allegato A al Contratto IIT-Registro/Registrar ,“Utilizzo del Logo del Registro .it e delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it” 36
Allegato B al Contratto IIT-Registro/Registrar, “Norme di Buona Condotta” 41
CONTRATTO
Tra | |||
codice fiscale | partita XXX | XXX (ove applicabile) | |
sede legale in | |||
telefono | fax | indirizzo di posta elettronica certificata | |
ove assegnabile |
indirizzo di posta elettronica ordinaria sede operativa in
telefono fax
legalmente rappresentata da (nome, cognome e codice fiscale)
nel seguito del presente accordo denominato “Registrar” con TAG-REG
sito WEB
e
l’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx,
0 - 00000 XXXX, codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, nel seguito del presente accordo denominato “IIT-Registro”.
PREMESSE
Il Registro del ccTLD .it è amministrato dall’Istituto di Informatica e Telematica del CNR (IIT), già Istituto per le Applicazioni Telematiche e ancor prima Istituto CNUCE, sulla base di idonea delega rilasciatagli nel 1987 da IANA/ICANN (xxxx://xxx.xxxx.xxx).
Il Registrar è un’organizzazione accreditata dallo IIT-Registro che cura, per proprio conto e attraverso la propria organizzazione, servizi di registrazione e mantenimento di nomi a dominio nel ccTLD .it in modalità sincrona alle condizioni di cui al presente accordo e in conformità al Regolamento del ccTLD .it.
Il Registrar è un intermediario tecnico, delegato dal Registro e dal Registrante, alla realizzazione delle attività necessarie alla registrazione e gestione del nome a dominio.
Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio in Internet è configurato sulla base di protocolli tecnici internazionali necessari a mantenere l’equilibrio e la funzionalità del sistema stesso.
L’espressione Registro del ccTLD .it o Registro .it, o Registro devono considerarsi equivalenti.
Articolo 1 Allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre alle premesse, i seguenti allegati, ove sottoscritti dal Registrar.
• Allegato A “Utilizzo del Logo del Registro .it e delle denominazioni “Registrar accreditato del
Registro .it” e “Registrar .it disponibile sul sito del Registro.
• Allegato B “Norme di Buona Condotta”, disponibile sul sito del Registro.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente contratto i seguenti termini, elencati in ordine alfabetico, avranno il significato di seguito definito:
Accreditamento. La concessione al Registrar del diritto di proporre i servizi di registrazione, assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio alle condizioni stabilite nel presente contratto.
AuthInfo. Codice che permette al Registrante di trasferire ad altro Registrante il nome a dominio e/o gli consente di modificare il Registrar. Tale codice viene rilasciato dal Registrar al Registrante nei modi stabiliti all’art. 13,Obblighi del Registrar.
Data Base dei Nomi Assegnati, DBNA. Database mantenuto presso il Registro del ccTLD .it, dove sono conservati i dati relativi ai nomi a dominio assegnati nel ccTLD .it.
CoC. Sigla identificante i Registrar che hanno aderito alle norme di Buona Condotta rintracciabili sul sito web del Registro.
Comitato Consultivo di Indirizzo del Registro (CIR). Organo del Registro .it con funzioni consultive, cui partecipano rappresentanze delle istituzioni, dei Registrar, del Registro e degli utenti e consumatori, avente la finalità di collaborare al miglior funzionamento del servizio inerente la registrazione dei nomi a dominio in Internet.
Comunicazione del Registrar al Registrante. Comunicazione che il Registrante deve ricevere da parte del Registrar all’esito della assegnazione di un nome a dominio, nonché delle operazioni di modifica del Registrar e/o del Registrante, ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 13, Obblighi del Registrar.
Comunicazione finale al Registrante da parte del Registro. Comunicazione che il Registro. it trasmette al Registrante al termine del processo di assegnazione del nome a dominio.
Contatto amministrativo e tecnico Il nome e cognome o la denominazione, l’indirizzo postale e il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo e-mail di persone fisiche o giuridiche che svolgono un ruolo tecnico con riferimento al nome a dominio. Tali indicazioni possono essere modificate nel periodo di assegnazione di un nome a dominio al registrante. Se il Registrante è una persona fisica il contatto amministrativo e tecnico possono coincidere.
Consumatore. Secondo i termini del presente contratto il consumatore è la persona fisica, nonché le imprese con meno di dieci dipendenti, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il Registrante può essere un consumatore.
Drop time. Meccanismo che permette la cancellazione dei nomi a dominio a orari prestabiliti secondo quanto riportato sul sito web del Registro.
Elenco Registrar. Elenco dei Registrar accreditati nel ccTLD .it pubblicato sul sito web del Registro e contenente i loro dati di contatto.
Formulario di registrazione. Documento che contiene i dati personali o aziendali del Registrante e le indicazioni di tutti i requisiti necessari per procedere alla registrazione di un nome a dominio comprese le assunzioni di responsabilità da parte del Registrante, l’informativa e i relativi consensi.
Tale documento costituisce presupposto per la corretta registrazione di un nome a dominio ed è messo a disposizione del Registrante dal Registrar, anche tramite procedure automatizzate, nel corso delle richieste di registrazione, di modifica del Registrar e modifica del Registrante del nome a dominio stesso. Il formulario è reso disponibile dal Registro nell’ambito del Regolamento del xxXXX.xx e delle Linee Guida tecniche L’espressione "formulario di registrazione" o “modulo di registrazione”, o "documento di registrazione", o "form di registrazione", devono considerarsi equivalenti.
Forza maggiore o caso fortuito. Qualsiasi fatto ragionevolmente fuori dalla volontà delle parti di questo rapporto che renda impossibile l’esecuzione dell’adempimento, incluso, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, scioperi, inondazioni, terremoti, atti di terrorismo e altre vicende che vadano oltre il ragionevole controllo delle parti e comportino, per legge, esonero da responsabilità.
Indirizzo Telematico. Ai fini del presente contratto il termine "indirizzo telematico" indica: a) una casella di posta elettronica atta a ricevere, conservare e trasmettere messaggi aventi le specifiche definite dalla norma tecnica IETF RFC 822 come emendata dalla RFC 2822 o b) una casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, e d.l. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, obbligatoria in Italia per imprese, iscritti agli ordini professionali e pubbliche amministrazioni.
Inizio e fine del contratto. L’inizio di efficacia del contratto corrisponde al momento in cui il Registrar, effettuato l’accreditamento e pagati i costi necessari alla gestione dei nomi a dominio, è messo in condizione di operare. La fine del contratto corrisponde alla data di scadenza riportata nel contratto o alla fine di efficacia del medesimo per risoluzione a qualsiasi titolo.
Logo del Registro. Quei segni distintivi, loghi o emblemi utilizzati dal Registro che possano essere utilizzati dai Registrar. L’utilizzo del Logo del Registro è riservato ai Registrar accreditati, sulla base di apposito accordo di licenza disponibile sul sito web del Registro. Non ne è consentita la sublicenza.
Mancata capienza economica del Registrar. Lo stato in cui il Registrar viene a trovarsi per mancanza di copertura economica. Al Registrar che si trovi in tale stato non è consentito lo svolgimento delle operazioni fatturabili relative alla registrazione o al mantenimento di un nome a dominio. Tale stato si verifica anche nel caso in cui il Registrar riceva una sanzione pecuniaria e non sia in grado, per mancanza di fondi, di assolverla.
Nomi a dominio. Nella sua funzione tecnica, un nome a dominio è un codice mnemonico che facilita l'accesso a risorse della rete Internet, di per sé caratterizzate da un indirizzo numerico, come da articolo 15 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il nome a dominio è assegnato in uso per un tempo determinato. Ai sensi degli articoli 12 e 22 del Codice della Proprietà Industriale Italiano, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 il nome a dominio usato nell’esercizio di un’attività economica costituisce un diritto di proprietà industriale, non titolato.
Norme di Buona Condotta. Regole predisposte dal Registro .it, a cui il Registrar accreditato può scegliere di aderire. Le norme di buona condotta sono disponibili sul sito web del Registro. L’Elenco dei Registrar contiene le informazioni relative ai Registrar aderenti alle norme di buona condotta sotto la sigla CoC.
Operazioni fatturabili. Alcune operazioni necessarie ad assicurare la registrazione e il mantenimento del nome a dominio e la cui esecuzione comporta un pagamento anticipato. Rientrano nelle operazioni fatturabili: la registrazione, il rinnovo, la modifica del Registrar, il recupero dallo stato di “pendingDelete/redemptionPeriod” e l’operazione bulk, secondo quanto descritto nell’articolo 20, Tariffe per l’attività di mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it.
Politica di privacy del Registro .it. Indica il documento, consultabile sul sito web del Registro, contenente la politica del Registro .it nell’acquisizione dei dati personali necessari alla registrazione e mantenimento dei nomi a dominio e la visibilità dei medesimi nel data base Whois avente valore di informativa anche ai sensi dell’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Posta Elettronica Certificata (PEC). Sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, Codice dell’amministrazione digitale”, artt. 6, 31,32-bis, 45, 47,48,54,57-bis, 65 e successive modifiche ed integrazioni.
Portale ARP( Accreditation Registrar Portal). Portale dedicato all'accreditamento tecnico dei Registrar e contenente la documentazione tecnica necessaria all’aspirante Registrar al fine del superamento del test di accreditamento, disponibile alla url xxxxx://xxx.xxx.xx.
Portale Statistiche del Xxxxxxxx.xx. Portale contenente le statistiche relative alla registrazione dei nomi a dominio nel xxXXX.xx e fatti correlati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cancellazione, il rinnovo della registrazione, i cambi Registrar ed altri dati statistiche relativi alla gestione e funzionamento del Xxxxxxxx.xx di utilità generale, disponibili alla url xxxx://xxxxx.xxx.xx
Prepagamento. Modalità che prevede il pagamento anticipato dei servizi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel sistema sincrono.
Posta Elettronica Certificata (PEC). Sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, Codice dell’amministrazione digitale”, artt. 6, 31,32-bis, 45, 47,48,54,57-bis, 65 e successive modifiche ed integrazioni.
Prestatori del Servizio di Risoluzione alternativa delle Dispute nel ccTLD .it (PSRD). Gli organismi accreditati dal Registro per la risoluzione alternativa delle dispute relative alla riassegnazione di un nome a dominio sotto il ccTLD .it.
Procedura per l’Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar. Procedura che consente al terzo, titolare di un interesse giuridicamente tutelato e correlato alle informazioni di cui si chiede l’accesso, di ottenere la documentazione relativa alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it,
Procedura per l’accreditamento dei Registrar. Procedura tecnica volta a consentire la valutazione delle conoscenze e competenze dell’aspirante Registrar riguardo al Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio, come definito all’Articolo 1, Definizioni, del presente contratto, nonché alle applicazioni e ai modi di funzionamento tecnico del sistema di registrazione.
Procedura di Opposizione. Procedura che può essere instaurata da un terzo che ritenga la registrazione del nome a dominio lesiva di un suo diritto. L’opposizione può essere instaurata anche da chi non ha titolo a richiedere od ottenere la riassegnazione del nome a dominio stesso.
Procedura per l’accreditamento dei PSRD. Insieme di documenti, attestazioni e regole che consentono ad una società o ad uno studio professionale avente sede nell’Unione Europea di poter svolgere le attività di risoluzione alternativa delle dispute nel ccTLD .it. sulla base di quanto stabilito nel Regolamento per l’accreditamento del PSRD; tale documento è disponibile sul sito web del Registro.
Procedura di riassegnazione. Procedura extragiudiziale di risoluzione di una controversia per l’assegnazione e l’uso di un nome a dominio registrato nel ccTLD .it cui il ricorrente accede al fine di vedersi riassegnato un nome a dominio, previa osservanza delle norme contenute nel regolamento “Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it”. Tale Procedura è svolta dai Prestatori del Servizio di Risoluzione alternativa delle Dispute nel ccTLD .it accreditati dal Registro .it.
Proprietà Intellettuale e Industriale. Diritti in titolarità dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR in qualità di costitutore della banca data inerente al Data Base dei Nomi a Dominio Assegnati
nel xxXXX.xx e al Data Base Whois, ivi incluso il relativo know how.
RAIN-NG. Il portale WEB del Registro riservato ai Registrar disponibile alla url xxxxx://xxxx-xx.xxx.xx.
Registrante. Per Registrante s’intende chi richiede o ha ottenuto la registrazione di un nome a dominio sotto il ccTLD .it. Per Registrante s’intende anche il cliente del Registrar.
Reseller o agente. Organizzazione o professionista che partecipa al canale distributivo del Registrar per la registrazione del nome a dominio del Registrante o gli fornisce alcuni servizi. A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, rientrano in questa categoria lo svolgimento di attività finalizzate alla raccolta di dati del Registrante, alla sottomissione di tali dati al Registrar, alla predisposizione di accordi di qualsiasi tipo che facilitino un accordo per l’erogazione dei servizi di registrazione fra il Registrar e il Registrante incluse attività di procacciamento di agenzia. Tali attività e le altre assimilate sono eseguite nell’esclusiva discrezione e responsabilità del Registrar.
Requisiti di registrazione. Elementi indispensabili alla registrazione del nome a dominio quali: l’appartenenza o la residenza in un paese SEE, nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Elvetica; le generalità del Registrante, l’assunzione di responsabilità per la registrazione e l’uso del nome a dominio; l’informativa e il consenso in materia di trattamento dati. Tali elementi devono essere presenti al momento della richiesta di registrazione del nome a dominio. Nelle linee guida tecniche presenti sul sito web del Registro è disponibile il form di registrazione.
Registrazione sincrona. Modalità operativa di registrazione e gestione di un nome a dominio che consente al Registrar, tramite procedure automatizzate e in tempo reale, l’iscrizione del nome a dominio direttamente nel Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA).
Regolamento del ccTLD .it o Regolamento. Termine con cui sono indicati, insieme o separatamente, i documenti che disciplinano l’assegnazione e il mantenimento dei nomi a domino nel ccTLD .it, di volta in volta vigenti, specificati come di seguito:
• Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it;
• Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it;
• Linee guida per la gestione delle operazioni sincrone sui nomi a dominio nel ccTLD .it;
• Linee guida per la risoluzione delle dispute sui nomi a dominio nel ccTLD .it.
Tali documenti sono disponibili sul sito web del Registro. Gli stessi possono variare nel tempo sulla base di eventuali esigenze tecniche o innovazioni. Le modalità con cui tali variazioni entrano in vigore sono stabilite al successivo Articolo 16, Responsabilità e obblighi del Registro.
Servizio Whois. Servizio di consultazione pubblica dei nomi a dominio registrati nel xxXXX.xx.
Sito web del Xxxxxxxx.xx. Indica il sito web del Registro: xxxx://xxx.xxx.xx o xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx, dove sono contenute tutte le informazioni relative ai Regolamenti del Registro, nonché tutte le attività, iniziative e progetti realizzati nell’ambito del Registro .it.
Servizi di registrazione e mantenimento di un nome a dominio. I servizi che il Registrar accreditato può offrire all’utenza al fine della registrazione e del mantenimento di un nome a dominio, a fronte di un contratto sottoscritto con lo IIT-Registro.
Servizio di nameserver primario del ccTLD .it , Servizio fornito dallo IIT-Registro che consente la visibilità di un nome a dominio sulla rete Internet.
Servizio EPP (Extensible Provisioning Protocol). Protocollo internazionalmente accettato che permette ai Registrar di registrare e gestire i nomi a dominio tramite un protocollo client-server sincrono basato su XML
Sospensione del contratto. Stato transitorio nel quale un Registrar è posto a seguito dell’applicazione della specifica sanzione di cui all’articolo 30, Penali del presente contratto. In tal caso è consentito al Registrar solo il mantenimento dei nomi a dominio corrispondenti al suo TAG Registrar.
TAG-REG. Sigla che identifica le organizzazioni che eseguono le registrazioni di nomi a dominio per conto dei Registranti nel rispetto degli obblighi contrattuali e regolamentari previsti dal Registro .it.
Test di accreditamento. Il test che ciascun Registrar deve svolgere e superare per dimostrare di avere le capacità tecniche necessarie per esercitare l’attività di Registrar. Il test è predisposto dal Registro e gli argomenti possono di volta in volta cambiare. Il mancato superamento del test non rende efficace il contratto Registrar già sottoscritto.
Salvo che per le definizioni che precedono, oppure ove diversamente richiesto dal contesto, nel presente contratto valgono inoltre le definizioni previste nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD .it e nel Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it. e correlate linee guida, di volta in volta vigenti, che si richiamano a formare parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 3 Gerarchia delle Fonti
Fermo restando l’obbligo del Registrar di rispettare il Regolamento di cui all’articolo 2, Definizioni, sopra richiamato, con la previsione della conseguente risoluzione in caso di mancato rispetto del regolamento stesso, in ipotesi di contrasto fra i contenuti del contratto e il Regolamento, così come definito Regolamento del xxXXX.xx sopra, prevale il contratto per quanto espressamente regolato.
Articolo 4 Nomi a dominio
Le parti riconoscono ed accettano che sulla base delle norme tecniche contenute nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it:
a) i nomi a dominio sono registrati per il periodo di un anno dalla data di registrazione, ovvero fino alla data indicata nel DBNA nel campo “expire”, e possono essere rinnovati automaticamente ad ogni successiva scadenza;
b) i nomi a dominio, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere revocati, sospesi, cancellati secondo quanto stabilito nel Regolamento, o per disposizione delle autorità competenti.
Articolo 5 Oggetto del contratto
Mediante il presente contratto lo IIT-Registro concede al Registrar, che accetta, il diritto non esclusivo di svolgere per i terzi, o in via subordinata per sé, i servizi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it, alle condizioni economiche da esso Registrar liberamente stabilite, e tutto ciò ai patti e condizioni previsti nel presente accordo.
Articolo 6 Accreditamento del Registrar
L’esercizio del diritto di cui all’articolo 5 è sospensivamente condizionato all’accreditamento del Registrar da parte dello IIT-Registro che dovrà essere realizzato nel rispetto delle condizioni e costi di seguito indicati.
Il Registrar è un intermediario tecnico, delegato dal Registro e dal Registrante, per la realizzazione
delle attività necessarie alla registrazione e gestione del nome a dominio nel rispetto del contratto e del Regolamento e con la dovuta diligenza e professionalità.
L’iniziale accreditamento è conferito dallo IIT-Registro all’aspirante Registrar previo superamento di un test tecnico volto a consentire la valutazione delle conoscenze e competenze del richiedente riguardo al Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio, come definito all’Articolo 2, Definizioni, del presente contratto, alle applicazioni e ai modi di funzionamento tecnico del sistema di registrazione.
La procedura di accreditamento non si applica ai Registrar già accreditati. La risoluzione del contratto comporta la perdita dell’accreditamento.
I contenuti e lo svolgimento del test sono casuali con riferimento agli argomenti di cui sopra.
A tal fine lo IIT-Registro mette a disposizione del Registrar una piattaforma di test volta a permettere al Registrar di eseguire le varie operazioni previste dal Regolamento.
Onde consentire il superamento della procedura di accreditamento lo IIT-Registro organizza appositi corsi di formazione e fornisce un servizio di helpdesk tecnico specifico.
Il soggetto proponente dovrà sostenere il test di accreditamento con propri mezzi ed organizzazione. All'uopo, per lo svolgimento del test di accreditamento, la società proponente deve allegare alla proposta di contratto l’indicazione di chi sosterrà il test attestandone, tramite dichiarazione del rappresentante legale, il titolo della collaborazione ed unendo il documento d’identità del soggetto incaricato dall’aspirante Registrar all’effettuazione del test.
Il presente contratto fa salve le posizioni giuridiche e patrimoniali precedentemente conseguite e riconducibili al TAG-Registrar, fatto salvo quanto precisato al successivo articolo 9, Multitag.
Una volta accreditato, il Registrar potrà qualificarsi presso i terzi quale “Registrar accreditato del Registro .it” o “Registrar .it” secondo le previsioni e modalità contenute nel presente contratto, all’articolo 10 e nel regolamento relativo all’ “Utilizzo del Logo del Registro e delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it”,che costituisce l’allegato A al presente contratto e che sarà reso disponibile sul sito web del Registro.
Articolo 7 Modalità operative per l’accreditamento
Il Registrar, alla sottoscrizione del contratto, previo ricevimento di fattura, è tenuto a versare allo IIT- Registro l’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) più IVA, di cui € 2.200,00 (duemiladuecento/00) per avere accesso alla piattaforma di accreditamento, al relativo servizio di helpdesk tecnico specifico e per la frequentazione degli appositi corsi organizzati dallo IIT-Registro, ed € 300,00 (trecento/00) per effettuare i test tecnici di accreditamento.
Tale quota, da versare entro 30 (trenta) giorni dall’emissione della fattura, resta acquisita al CNR ad ogni effetto.
1. La procedura di accreditamento avverrà come segue:
Il test di accreditamento dovrà essere superato entro 5 (cinque) mesi di calendario dalla data in cui
l’aspirante Registrar può accedere alla piattaforma di accreditamento e potrà essere ripetuto con un intervallo minimo di una settimana.
Al termine dei cinque mesi, se il proponente non ha superato il test, il contratto s’intende automaticamente risolto e non può essere riproposto prima che siano decorsi 6 (sei) mesi dalla pronunciata risoluzione da parte del Registro.
Al superamento del test di accreditamento il Registrar si impegna a versare la somma di € 4.000,00 (quattromila/00), più IVA, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, a titolo di prepagamento dei costi relativi ad operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it.
2. Il Registrar proponente è a conoscenza che:
I. In ipotesi di mancato versamento della quota di € 4.000,00 (quattromila/00) di cui al precedente punto 1.III del presente articolo il contratto resta sospeso per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica da parte dello IIT-Registro del superamento del test di accreditamento. Decorso tale termine il contratto si riterrà risolto ai sensi di quanto previsto all’Articolo 32 Clausola risolutiva espressa, del presente Contratto.
II. Entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento del prepagamento lo IIT-Registro abiliterà il Registrar all’effettuazione delle relative operazioni di registrazione.
III. Il Registrar è da considerarsi operativo a condizione che vi sia il necessario credito secondo i termini del presente contratto.
L’organizzazione che voglia accreditarsi come nuovo Registrar non può utilizzare TAG-REG corrispondenti a TAG-REG già assegnati.
Articolo 8 Sito web del Registrar
Costituisce presupposto indispensabile all’esercizio dell’attività di Registrar l’utilizzo e la predisposizione di apposito sito web in cui il Registrar indichi i contatti a cui l’utente possa rivolgersi per tutte le esigenze di registrazione del nome a dominio o a questo connesse, anche in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70. Tale informazione sarà pubblicata nell'elenco Registrar.
Articolo 9 Multitag
A fini di trasparenza verso i terzi e per la migliore funzionalità delle attività di registrazione e gestione dei nomi a dominio è stabilito che vi sia un unico TAG-Registrar per ogni intestatario di un contratto Registrar.
Ove, alla data di entrata in vigore del presente contratto, un intestatario sia titolare di più TAG- Registrar, il Registro comunicherà formalmente al Registrar la circostanza in discorso e concorderà con esso modi e termini per lo svolgimento dell’operazione di accorpamento che dovrà concludersi entro 3 (tre) mesi dalla predetta formale comunicazione e, in ogni caso, non oltre un anno dall'inizio di efficacia del contratto.
Si fa eccezione a quanto riportato al capoverso precedente nell'ipotesi in cui i predetti multitag riferiti a un unico intestatario possano da questo essere documentati, come afferenti a diversi rami d’azienda, attraverso l'uso o la registrazione di marchi differenziati. In tale ultima ipotesi l’intestatario deve inviare al Registro motivata e documentata richiesta di mantenimento di ulteriori TAG- Registrar. Il Registro valuterà la richiesta dell’interessato e la documentazione a corredo inviando al richiedente, nel termine di trenta giorni dalla domanda, comunicazione di accettazione o di diniego, debitamente motivata.
La presente circostanza, ove ammessa ed accettata dallo IIT-Registro, comporta in ogni caso il
pagamento delle operazioni di cui agli articoli 21, Pagamenti, 22, Fatturazioni e 26, Modifica del Registrar per un consistente numero di nomi a dominio.
Il Registro si riserva di valutare la politica di mantenimento di più TAG-Registrar riferiti a diversi rami d’azienda in relazione agli oneri tecnici e all'evoluzione del mercato, nonché alla predetta trasparenza nei confronti dei terzi.
Articolo 10 Utilizzo del Logo del Registro, della denominazione Registrar accreditato del Registro .it e Registrar .it
Le norme di utilizzo del Logo del Registro .it, nonché delle denominazioni Registrar .it e Registrar accreditato del Registro .it sono disciplinate nello specifico regolamento riportato nell'Allegato titolato “Utilizzo delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it”, disponibile sul sito web del Registro.
Fatta salva qualsiasi altra condizione prevista nel presente contratto, il diritto all'utilizzo dei segni menzionati nel predetto Allegato, alle condizioni e termini ivi contenuti, potrà essere esercitato da parte del Registrar solo al superamento della procedura di accreditamento, come definita nel presente contratto
A tale scopo il Registro metterà a disposizione del Registrar, sul portale dedicato ai Registrar, le specifiche e gli specimen dei predetti marchi.
Il Registrar avrà titolo ad utilizzare il Logo del Registro solamente nei casi sopra elencati. Sono fatte salve le deroghe pattuite per iscritto con il Registro e quelle di legge.
Articolo 11 Norme di Buona Condotta
Sul sito web del Registro è pubblicato il documento titolato “Norme di buona condotta” a disposizione dei Registrar. Tale codice contiene un insieme di previsioni di natura pattizia volte a ispirare le azioni del Registrar, nello svolgimento delle attività di registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, ad un comportamento eticamente corretto, nell’interesse generale dell’utenza Internet.
Il Registrar che firma il contratto col Registro può aderire alle “Norme di buona condotta” mediante sottoscrizione. Il suo nome comparirà nell’elenco tenuto dal Registro, nel proprio sito web, accompagnato dalla sigla CoC.
Il Codice di buona condotta è costituito anche ai sensi dell’articolo 27 del codice del consumo, Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
L’inosservanza delle “Norme di buona condotta”, contestata nei termini di cui al successivo articolo 31, Procedura per l’applicazione delle penali comporta la decadenza del Registrar dall’adesione al codice stesso e, la rimozione della sigla CoC accanto al proprio nominativo.
Dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta cancellazione il Registrar dovrà, entro 5 (cinque) giorni, provvedere a rimuovere dalla propria carta intestata, sito web, pubblicità anche audiovisiva e ogni altro materiale di comunicazione ogni riferimento diretto o indiretto alla condizione di aderente alle Norme di buona condotta.
Articolo 12 Presupposti e condizioni per la registrazione
La registrazione e il mantenimento di un nome a dominio è condotta dal Registrar a favore del
La procedura di registrazione e mantenimento di un nome a dominio deve sempre rendere manifesta l’identità del Registrar di riferimento, come definito dal decreto legislativo 70/2003.
Il Registrar si obbliga a registrare nomi a dominio assumendo, per conto del Registro, prima dell’inserimento del nome a dominio nel DBNA, i dati identificativi del Registrante, dei contatti amministrativi e tecnici, se diversi dal Registrante, sulla base dei requisiti e modi previsti nel Regolamento del ccTLD .it. I dati del Registrante e dei contatti tecnici e amministrativi devono coincidere con quanto inserito dal Registrar nel DBNA.
Il Registrar si obbliga a procedere alla registrazione dei nomi a dominio previa accettazione esplicita da parte del Registrante di ogni specifica clausola inerente alle dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, nei confronti dello IIT-Registro, relative all’assegnazione del nome a dominio, come specificate nel Regolamento del ccTLD .it. Le suddette dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, devono essere documentate al Registro per iscritto, o nelle forme equiparate, come riportato all’art. 14, Obblighi di documentazione, del presente accordo.
In conformità a quanto contenuto all’Articolo 23, Trattamento dei dati e ruolo del Registrar il Registrar è tenuto a fornire al Registrante l’informativa relativa alle modalità e finalità del trattamento, e ad ottenerne, ove il Registrante sia una persona fisica, il relativo consenso, sulla base dei contenuti predisposti dallo IIT-Registro mediante il citato Regolamento del ccTLD .it.
La prestazione del consenso deve essere resa esplicitamente per ogni trattamento e deve essere documentata al Registro per iscritto nei modi e termini previsti dall’articolo 14, Obblighi di documentazione, del presente contratto e dal Regolamento del ccTLD .it., nonché dal Codice per la protezione dei dati personali, art. 23, comma 3. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett.B) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le persone giuridiche, enti o associazioni non hanno più la qualifica di interessati, e pertanto tali categorie di soggetti non hanno più titolo a ricevere l’informativa e l’eventuale richiesta di consenso previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Continuano ad avere titolo le persone fisiche i cui dati sono trattati in connessione con le attività inerenti il presente contratto, anche ove forniti a tale scopo da soggetti che non hanno più la qualifica di interessati con applicazione degli obblighi di informativa ed eventualmente consenso da parte dei predetti soggetti.
Terminata la procedura di registrazione con l’iscrizione del nome a dominio nel DBNA, il Registro invierà al Registrante una comunicazione finale, al suo indirizzo e-mail riportato nel DBNA, contenente un riepilogo delle informazioni già presenti nel predetto DBNA e di quelle concernenti le assunzioni e dichiarazioni di responsabilità, la prestazione del consenso e i dati identificativi del Registrar che ha eseguito la registrazione. Al fine di consentire il corretto espletamento della descritta procedura di registrazione, il Registrar si obbliga a richiamare il Registrante all’apposizione e verifica di un corretto indirizzo telematico come definito all’articolo 2.
All’esito dell’assegnazione del nome a dominio il Registrar è obbligato a darne notizia al Registrante stesso, tramite comunicazione del Registrar al Registrante, ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo decreto legislativo 206/2005 e dalla direttiva 2000/31, come recepita dal decreto legislativo 70/2003.
Articolo 13 Obblighi del Registrar
Il Registrar s’impegna a registrare e mantenere nomi a dominio esclusivamente a fronte della preventiva assunzione, da parte del Registrante, degli obblighi contenuti nel Formulario di registrazione, come riportato nel Regolamento del ccTLD .it.
1. Obblighi attinenti la fase di registrazione.
Mediante la firma del presente contratto Il Registrar si obbliga a:
I. acquisire, contestualmente alla richiesta di registrazione, i dati anagrafici di ciascun Registrante per il quale registra o mantiene un nome a dominio come indicato nel Regolamento;
II. controllare, sulla base delle dichiarazioni rese da ciascun Registrante per il quale registra un nome a dominio, che questi rispetti i requisiti soggettivi previsti per la registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, come definiti dal Regolamento del ccTLD .it;
III. ricevere dichiarazione del Registrante al Registro con la quale questi assicura, sotto la sua responsabilità, che la registrazione del nome a dominio richiesto non lede, per quanto a sua conoscenza, diritti di terzi;
IV. ricevere dichiarazione del Registrante al Registro con la quale questi si assume la responsabilità per l’utilizzo del nome a dominio che intende registrare;
V. ricevere dichiarazione del Registrante al Registro di accettazione del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (incluse le relative Linee Guida), comprese le eventuali modifiche che nel tempo dovessero essere ad essi apportate;
VI. informare il Registrante che la registrazione del nome a dominio non può avvenire in forma anonima, poiché ciò non è conforme alla politica sul trattamento dei dati realizzata dal Registro e che gli obblighi correlati al nome a dominio sono imputabili a colui che è, indicato come Registrante del nome a dominio;
VII. fornire a ciascun Registrante idonea informativa sul trattamento dei dati personali effettuato dallo IIT-Registro ottenendone la relativa accettazione;
VIII. inviare al registrante apposita comunicazione di posta elettronica con la quale lo informa della registrazione del nome a dominio, ovvero delle operazioni di modifica del Registrar e del Registrante.
2. Obblighi attinenti la fase di gestione delle registrazioni, di osservanza dei Regolamenti, di diligenza e correttezza.
Mediante la firma del presente contratto il Registrar si obbliga a:
I. osservare il Regolamento, come riportato nell’art. 2 Definizioni del presente contratto e le modifiche che fossero nel tempo ad esso apportate alla luce di quanto stabilito all’articolo 3, Gerarchia delle fonti; del presente accordo;
II. svolgere l’attività di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio con la migliore diligenza e con adeguati mezzi, personale, organizzazione e conoscenze tecniche, nonché provvedere al pronto aggiornamento dei dati del Registrante ove da questi richiesto;
III. garantire al Registrante l’erogazione, a tariffe liberamente determinate, di operazioni e attività stabilite nel Regolamento e nelle Linee Guida, come definiti nell’articolo 2, Definizioni e che costituiscono per esso Registrar obbligo contrattuale;
IV. intraprendere tutte le azioni tecniche necessarie a garantire la realizzazione delle operazioni sul nome a dominio conformemente al Regolamento;
V. comunicare al Registrante, in modo sicuro e riservato, al compimento delle operazioni di registrazione e mantenimento del nome a dominio, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, operazioni di registrazione, modifica del Registrante (Trade), del Registrar (Transfer) e comunque nel termine massimo di 5 (cinque) giorni da tale evento, il codice Authinfo al fine di garantirgli lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e gestione dei nomi a
dominio a questi assegnati. A tal fine deve ritenersi valida altra modalità che consenta al Registrante di acquisire il codice AuthInfo in maniera sicura e riservata come, ad esempio, la messa a disposizione del predetto codice sul sito web del Registrar mediante connessione SSL. Il Registrar si obbliga a modificare l'Authinfo nella circostanza in cui vi sia una richiesta di modifica del Registrante o del Registrar, e in ogni caso in cui il Registrante stesso ne chieda un cambiamento;
VI. accertare, usando l’ordinaria diligenza, prima dello svolgimento delle operazioni inerenti la registrazione e gestione di un nome a dominio, le credenziali del Registrante rispetto all’operazione richiesta;
VII. informare il Registrante della necessità di fornire dati personali esatti, nonché di comunicare eventuali aggiornamenti dei medesimi dati e delle conseguenze che tale inosservanza può comportare, compresa la revoca del nome a dominio, nonché informare il Registrante del contenuto dell’art. 494 c.p. riguardo alla necessità di fornire dati esatti;
VIII. non ostacolare il Registrante in alcun modo nel caso in cui desideri cambiare Registrar e collaborare con lo stesso per l’effettuazione di tale operazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo il Registrar non può esimersi dal comunicare l’Authinfo al Registrante che voglia passare ad altro Registrar;
IX. osservare la massima diligenza nella gestione dei nomi a dominio che pone in stato di totale o parziale inoperatività secondo le previsioni stabilite nel Regolamento, informandone prontamente il Registrante ed assumendosene le relative responsabilità nei confronti dello IIT- Registro e del Registrante stesso;
X. effettuare la cancellazione di un nome a dominio solo a seguito di un’esplicita autorizzazione da parte del Registrante, ovvero, quando sia decorsa la data di scadenza del mantenimento del nome a dominio, indicata nel campo "expire" e, in ogni caso, entro il periodo di "autoRenew" e sia terminato, in fatto o in diritto, il vincolo in base al quale il Registrar era obbligato al mantenimento.
3. Obblighi di corretto utilizzo delle risorse tecniche del Registro.
I. Mediante la firma del presente contratto Il Registrar si obbliga a non compiere attività che comportino danni ai sistemi e al servizio di registrazione dello IIT-Registro, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, saturazione delle risorse, tramite denial of service, nonché accesso ai sistemi informatici del Registro al di fuori delle autorizzazioni concesse.
Articolo 14 Obblighi di documentazione
Lo IIT-Registro, anche d’ufficio, e i terzi interessati per ragioni di giustizia o le pubbliche autorità possono richiedere di documentare la registrazione di un nome a dominio. Pertanto, al fine di soddisfare tale esigenza probatoria, mediante la firma del presente contratto, il Registrar si obbliga a:
1. documentare che la registrazione del nome a dominio e le eventuali correlate operazioni di mantenimento richieste dal Registrante sono avvenute nel rispetto degli obblighi stabiliti nel presente contratto, all’articolo 12, Presupposti e condizioni per la registrazione e all’articolo 13, Obblighi del Registrar.
Con la sottoscrizione del contratto il Registrar è a conoscenza che la documentazione inerente la registrazione del nome a dominio deve essere formata da copia del Formulario di registrazione e dalla contestuale comunicazione del Registrar al Registrante di conferma della registrazione, anche secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005
n. 206, Codice del consumo o dalla direttiva 2000/31/CE, “Direttiva sul commercio elettronico”. La comunicazione di posta elettronica da parte del Registrar è costituita dalla copia della e-mail in formato sorgente, contenente l’interezza degli headers, senza manipolazioni del contenuto integrale del messaggio (RFC-2822) estratto dalla casella di
posta del mittente da dove si possa evincere, tra le altre informazioni, il Message-ID;
2. mantenere la documentazione attinente la registrazione e qualsiasi altro dato o fatto concernente il mantenimento e la gestione del nome a dominio per almeno 5 (cinque) anni dalla data di estinzione del contratto con il Registrante;
3. trasmettere prontamente al Registro, secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Regolamento del ccTLD .it, la richiesta di accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar, come avanzate dal terzo per la tutela dei diritti, per il successivo adempimento da parte del Registro e la trasmissione al terzo richiedente.
Fatti salvi ulteriori obblighi derivanti da specifiche norme, la documentazione di cui sopra deve essere inviata al Registro in forma scritta o anche nelle forme equiparate ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per forma scritta s’intende riproduzione meccanica ex art. 2712 cc, ivi inclusa la copia analogica di documento informatico. Essa deve essere altresì accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto D.P.R. 445/2000, sottoscritta in originale, o con firma digitale, dal legale rappresentante del Registrar, o da persona da questi delegata, che attesti la conformità della riproduzione all’originale, nonché la non alterazione e l’integrità del documento e delle informazioni in questo contenute.
Non soddisfa il requisito stabilito dal presente articolo l’invio al Registro della rielaborazione dei dati di registrazione effettuata dal Registrar. A tali fini sul sito web del Registro, xxx.xxxxxxxx.xx è indicato un esempio, non esaustivo, dei modi in cui è possibile fornire al Registro, la documentazione richiesta, in forma scritta o nelle forme equiparate, con allegato il modulo di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 o per i Registrar non appartenenti ai paesi SEE dichiarazione munita di legalizzazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale competente, e munita di apostille o legalizzazione consolare. Sono fatti salvi i regimi di deroga previsti da trattati bilaterali o multilaterali.
Nel caso di invio di documentazione che non soddisfi il requisito probatorio di cui al punto precedente il Registrar si assume ogni responsabilità nei confronti di coloro che ne avevano fatto richiesta e terrà lo IIT-Registro manlevato e indenne per ogni danno da taluno subito a tale riguardo;
Il mancato invio al Registro del documento di registrazione completo della comunicazione di posta elettronica al Registrante, corredato della autocertificazione ai sensi DPR 445/2000, o di apostille, o di legalizzazione consolare, legittimerà il Registro all’applicazione immediata della sanzione secondo i contenuti del presente accordo. A tal fine il Registrar terrà lo IIT-Registro manlevato e indenne in ordine ad azioni di terzi derivanti o connesse all’applicazione della detta sanzione.
La mancata osservanza degli obblighi di documentazione espone il Registrar a responsabilità ai sensi di quanto contenuto nell’articolo 29, Regime di responsabilità del Registrar.
Articolo 15 Agenti e intermediari del Registrar (Reseller)
Il Reseller, come definito all’articolo 1 - Definizioni, è terzo rispetto al presente contratto ed opera nella diretta responsabilità del Registrar.
Il Registrar accreditato è l’unico responsabile, nei confronti del Registrante dei nomi a dominio e nei confronti del Registro .it, delle attività delegate dal Registro al Registrar stesso, a fronte del contratto in essere e non è autorizzato dal Registro ad ulteriori deleghe.
Il Registrar deve rendere chiaro all’utenza, per tutte le operazioni di registrazione e mantenimento del nome a dominio, qual è il suo TAG Registrar di riferimento, indipendentemente dal fatto che le attività siano svolte con l’ausilio di agenti o intermediari e a qualsiasi titolo.
Per quanto sopra il Registrar non può trasferire, delegare o cedere a terzi diritti o obbligazioni
derivanti dal presente contratto, né subappaltare le attività svolte in qualità di delegato del Registro.
Il Registrar è responsabile nei confronti del Registro e del Registrante di tutte le attività, servizi, informazioni, documenti che gli eventuali agenti rendano disponibili al Registrante stesso, sulla base di quanto contenuto all’articolo 12, Presupposti e condizioni per la registrazione, all’articolo 13 Obblighi del Registrar e all’articolo 14, Obblighi di documentazione.
Qualsiasi azione degli agenti intermediari, che possa nuocere al Registrante o al Registro, sarà direttamente condotta al Registrar di riferimento e sarà sanzionata secondo le indicazioni contenute nel presente accordo.
Articolo 16 Responsabilità ed obblighi del Registro
Lo IIT-Registro svolge le attività e fornisce i servizi necessari a garantire e mantenere il funzionamento dell’attività tecnologica di registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it impegnandosi a garantire idonei livelli di qualità del servizio, come specificato nell’articolo 18, Modalità di svolgimento del servizio di registrazione dei nomi a dominio del Xxxxxxxx.xx e definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati.
A tal fine lo IIT-Registro si obbliga a:
1. predisporre il Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it ed il Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (incluse le relative Linee Guida), insieme, o separatamente, anche Regolamento del ccTLD .it, o anche Regolamento, previo parere del Comitato Consultivo di Indirizzo del Registro (CIR), cui partecipano anche le rappresentanze dei Registrar, ai sensi dello Statuto del CIR stesso;
2. mantenere il Regolamento del ccTLD .it idoneo a consentire il miglior funzionamento del sistema di registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, previo parere del Comitato Consultivo di Indirizzo del Registro. Le modifiche saranno attuate decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione elettronica ai Registrar e dalla loro pubblicazione sul portale RAIN-NG. In ipotesi di assoluta necessità e urgenza, ove la situazione determinatasi possa portare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività o al regolare funzionamento del Registro, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non limitativo, di provvedimenti immediatamente esecutivi dell'autorità giudiziaria o amministrativa, il Registro potrà procedere immediatamente o comunque nei tempi tecnici strettamente necessari alla modifica del Regolamento, dandone contestuale informazione al Comitato Consultivo di Indirizzo;
3. svolgere le funzioni e le attività tecnologiche atte a garantire un servizio efficiente che risponda alle esigenze del settore;
4. mantenere efficiente il processo di risoluzione dei nomi a dominio del ccTLD .it mediante l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia (ad es. protocollo “anycast”) e anche tramite appositi accordi contrattuali volti a garantire la visibilità dei nomi a dominio da qualsiasi locazione di rete;
5. mantenere ed aggiornare il DBNA;
6. garantire funzionali e attivi tutti i servizi, di cui all’articolo 18, Modalità di svolgimento del servizio di registrazione dei nomi a dominio del Registro del ccTLD .it e definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati, necessari alla registrazione e al mantenimento dei nomi a dominio in un sistema sincrono per i livelli di servizio in esso specificati;
7. svolgere le funzioni e le attività previste dal Regolamento dispute del xxXXX.xx relative alla gestione del contenzioso, all’attuazione delle procedure di riassegnazione e all’accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar;
8. costituire un servizio di risoluzione alternativa delle dispute consistente nell’istituzione di una camera arbitrale e di enti di risoluzione alternativa delle dispute le cui decisioni saranno accettate ed eseguite dal Registro e che il Registrar riconosce in forza di legge e del presente contratto;
9. svolgere le attività tecniche e amministrative necessarie a permettere al Registrar di poter operare, quali: l’accreditamento, la cessione dei contratti, il subentro e la fatturazione;
10. mantenere e aggiornare un sistema software di accreditamento su cui il Registrar effettua la procedura di accreditamento presso il Registro;
11. fornire un servizio di assistenza tecnica e di supporto operativo ai Registrar;
12. fornire un sistema di statistiche aggiornato, secondo quanto riportato sul sito web del Registro;
13. fornire un servizio di “drop time” al fine di rendere note le date e gli orari di cancellazione dei nomi a dominio in scadenza;
14. fornire il servizio di helpdesk all'utenza secondo quanto riportato all’articolo 18, Modalità di svolgimento del servizio di registrazione dei nomi a dominio del Registro del ccTLD .it e definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati;
15. mantenere e aggiornare le procedure tecniche che garantiscono la sicurezza nelle transazioni fra il Registro e i Registrar;
16. mantenere e aggiornare la piattaforma di test per permettere al Registrar di verificare preventivamente lo svolgimento delle operazioni di registrazione e mantenimento previste nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it;
17. consentire al Registrar l’accesso ai dati e ai sistemi necessari alla registrazione dei domini secondo le modalità concordate con lo IIT-Registro stesso;
18. fornire gli strumenti tecnici per la visualizzazione e l’aggiornamento dei dati di fatturazione secondo quanto riportato nell’Articolo 21, Pagamenti e modalità di aggiornamento e visualizzazione dei dati contabili sul portale RAIN-NG;
19. svolgere un’attività di promozione istituzionale volta alla diffusione dei nomi a dominio nel ccTLD .it;
20. svolgere attività di formazione come specificata nell’Articolo 36, Corsi dello IIT-Registro del presente contratto;
21. consentire l’utilizzo del nome a dominio che sia stato registrato dal Registrar in conformità a quanto previsto dal presente contratto e dal Regolamento del ccTLD .it;
Articolo 17 Disposizioni tecniche
Lo IIT-Registro mette a disposizione del Registrar, sui propri sistemi, procedure completamente automatizzate per la registrazione e il mantenimento dei nomi a dominio delle quali dispone tutti i diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto e limiti previsti dal Regolamento del ccTLD .it.
Mediante l’utilizzo dei sistemi automatizzati sui quali sono svolte le operazioni di registrazione e mantenimento del nome a dominio in modalità sincrona da parte del Registrar e dello IIT-Registro è consentito al Registrar di provvedere anche alla modifica dei dati personali del Registrante, previa specifica richiesta da parte di quest’ultimo, in aderenza alla legge in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 196/2003, e delle applicabili norme dell’Unione Europea aventi efficacia diretta.
Il Registrar è obbligato ad usare l’accesso ai componenti software dello IIT-Registro secondo le ordinarie regole di diligenza previste dalla legge, in buona fede e in conformità alle istruzioni funzionali e tecniche che includono misure di sicurezza.
Gli identificativi rilasciati ai Registrar accreditati per l’accesso ai sistemi automatizzati del Registro e per l’utilizzo dei componenti software, ai fini della registrazione e mantenimento di un nome a dominio, devono essere scrupolosamente conservati ed utilizzati dal Registrar con ogni diligenza e non possono essere ceduti a terzi.
Articolo 18 Modalità di svolgimento del servizio di registrazione dei nomi a dominio del Registro del ccTLD .it e definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati
Al fine della migliore erogazione del servizio di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it, di seguito sono indicate le modalità di erogazione con riferimento a specifici servizi di natura tecnica:
1. sito web pubblico dello IIT-Registro, xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx, portale RAIN-NG riservato ai Registrar: xxxxx://xxxx-xx.xxx.xx e portale ARP xxxxx://xxx.xxx.xx riservato agli aspiranti Registrar;
2. servizio Whois;
3. servizio di nameserver del ccTLD .it in relazione alla sola risoluzione dei nomi a dominio. Tale servizio è garantito dalla funzionalità di almeno uno dei nameserver autoritativi;
4. procedura di allineamento del DBNA con il nameserver primario del ccTLD .it;
5. servizio EPP;
6. servizio di connettività delle reti dello IIT-Registro e dei suoi apparati di instradamento dati;
7. servizio di help desk telefonico, cartaceo e via e-mail, riservato ai Registrar , secondo le fasce orarie riportate sul portale RAIN-NG;
8. servizio di help desk telefonico, cartaceo e via e-mail riservato agli utenti finali secondo le fasce orarie riportate sul sito web del Registro;
9. servizio di help desk telefonico e via e-mail, di natura tecnica, riservato agli aspiranti Registrar secondo le fasce orarie riportate sul portale di accreditamento;
10. servizio di statistiche su nomi a dominio, Registrar e Registranti ed altri dati di interesse, secondo quanto riportato sul portale ad esso dedicato xxxx://xxxxx.xxx.xx e sul sito web del Registro.
Servizi con disponibilità pari a 24x7x365
I servizi di cui ai punti 3) servizio di nameserver del ccTLD .it e 5) servizio EPP sono garantiti con tempi di disponibilità pari a 24x7x365.
Il tempo di uptime garantito annuo per il servizio 3) è pari al 99,99%. Il tempo di uptime garantito annuo per il servizio 5) è pari al 99%.
Per il servizi di cui sopra si prevedono i seguenti principali interventi di manutenzione:
• applicazione di patch e aggiornamenti di sistemi operativi;
• aggiornamenti e sostituzioni hardware;
• modifiche e aggiornamenti alla infrastruttura di rete;
• aggiornamento degli RDBMS;
• patch e aggiornamenti di software applicativi;
• ottimizzazioni per il miglioramento delle performance dei sistemi e degli applicativi.
Sul portale RAIN-NG sarà pubblicato, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data dell’intervento, il calendario delle operazioni pianificate di manutenzione ordinaria. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovuti a cause accidentali saranno comunicati ai Registrar dallo IIT-Registro via e-mail e attraverso il portale RAIN-NG, nel più breve tempo possibile.
Per il 2016 sono previsti 7,3 (settevirgolatre) giorni di manutenzione ordinaria, con massimo fermo consecutivo per manutenzione programmata pari a 6 (sei) ore. Per gli anni successivi verrà effettuata la programmazione come riportata, di volta in volta, sul portale RAIN-NG.
Per il servizio di cui al punto 3) non è prevista alcuna manutenzione programmata.
La disponibilità dei servizi di cui ai punti 3 e 5 è garantita dallo IIT-Registro da sistemi di monitoraggio
attivi 24x7x365 e da personale tecnico specializzato pronto ad intervenire in caso di malfunzionamenti. Tali sistemi segnalano via e-mail/sms eventuali anomalie riscontrate durante la fase di monitoraggio. Essi permettono di generare, in tempo reale, report inerenti l’uptime dei servizi (tipicamente report grafici). Tali report saranno pubblicati sul portale RAIN-NG.
Servizi con disponibilità di norma h24
I servizi di cui ai punti 1) sito web pubblico dello IIT-Registro xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx, del portale RAIN- NG riservato ai Registrar xxxxx://xxxx-xx.xxx.xx e del portale ARP riservato agli aspiranti Registrar xxxxx://xxx.xxx.xx; 2) servizio Whois; 4) procedura di allineamento del Database dei Nomi a Dominio e 6) servizio di connettività delle reti dello IIT-Registro e dei suoi apparati di instradamento dati, nonché il punto 10) servizio statistiche xxxx://xxxxx.xxx.xx sono garantiti, di norma, h24 dallo IIT- Registro.
Il servizio di cui al punto 7) servizio di help desk telefonico, cartaceo e via e-mail, di natura tecnica, riservato ai Registrar e 9) servizio di help desk telefonico e via e-mail, di natura tecnica, riservato agli aspiranti Registrar è garantito nei giorni feriali secondo la diversificazione oraria resa nota ai Registrar attraverso il portale RAIN-NG e il portale ARP.
Il servizio di cui al punto 8) servizio di help desk telefonico, cartaceo e via e-mail riservato agli utenti finali è garantito secondo gli orari riportati nel sito web pubblico.
Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovuti a cause accidentali saranno comunicati ai Registrar dallo IIT-Registro via e-mail e attraverso il portale RAIN-NG nel più breve tempo possibile.
Malfunzionamenti dovuti a cause non dipendenti dalla volontà, derivanti da fatti di carattere eccezionale o di forza maggiore allo stato non prevedibili e comunque non sotto il diretto controllo del Registro, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventi atmosferici, terremoti, inondazioni, incendi, sabotaggi, scioperi, danneggiamenti alla struttura di connettività o di elaborazione, non rientrano nei predetti livelli di servizio.
Articolo 19 Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA)
I nomi a dominio assegnati nel ccTLD .it sono inseriti e mantenuti nel database definito Database dei Nomi a Dominio Assegnati (DBNA).
La sottoscrizione del presente contratto non attribuisce al Registrar alcun diritto, potere o facoltà sul Data Base dei Nomi a Dominio Assegnati (DBNA).
Tutti i diritti di proprietà intellettuale di natura patrimoniale e non, anche sui generis, in relazione alla costituzione e al mantenimento del predetto DBNA rimarranno in capo allo IIT-Registro.
Articolo 20 Tariffe per l’attività di mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it
1. Il servizio tariffato dallo IIT-Registro al Registrar è il servizio di mantenimento del nome a dominio nel DBNA connesso ai seguenti eventi per il periodo di un anno:
I. registrazione;
II. rinnovo;
III. modifica del Registrar;
IV. recupero dallo stato di “pendingDelete/redemptionPeriod”.
2. La tariffa unitaria, stabilita in accordo alla normativa del CNR per le prestazioni conto terzi degli Organi di ricerca a copertura delle attività operative, legali, sistemistiche, di ricerca e sviluppo correlate alla registrazione del nome a dominio è definita come segue:
V. registrazione di un nome a dominio, modifica del Registrar e recupero dallo stato di “pendingDelete/redemptionPeriod”: € 4,00 (quattro/00) oltre IVA di legge.
VI. rinnovo annuale della registrazione: € 3,30 (tre/30) oltre IVA di legge.
3. Il corrispettivo è dovuto per ciascuna operazione effettuata e non è rimborsabile in caso di successivo annullamento dell’operazione stessa.
4. Il mantenimento del nome a dominio si rinnoverà tacitamente di anno in anno, fatta salva cancellazione, o per disposizione dell’autorità giudiziaria, o per mancata copertura economica da parte del Registrar.
Oltre alle predette tariffe il Registro, per le operazioni di cui al successivo Articolo 26, Modifica del Registrar per un consistente numero di nomi a dominio, applicherà i costi riportati nell’articolo medesimo.
I pagamenti dovranno essere effettuati in euro.
Articolo 21 Pagamenti e modalità di visualizzazione dei dati contabili sul portale RAIN
Il Registrar si impegna a corrispondere gli importi necessari a coprire i costi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nei modi previsti nel presente accordo.
Il Registrar si obbliga a versare:
• le somme relative all’accreditamento come riportate all’articolo 7, Modalità operative per l’accreditamento;
• le somme necessarie a coprire anticipatamente i costi dei servizi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio secondo le tariffe stabilite dal Registro;
• le somme relative alle operazioni bulk come riportato all’articolo 26, Modifica del Registrar per un consistente numero di nomi a dominio;
• le somme necessarie a reintegrare le eventuali penali come disciplinate nell'articolo 30,
Penali, del presente accordo.
Nell’ipotesi in cui il Registrar non abbia capienza economica, secondo i contenuti del presente contratto, lo IIT-Registro inibirà al Registrar l’effettuazione di tutte le operazioni fatturabili, dopodiché i nomi a dominio, raggiunta la scadenza annuale (expire), saranno posti nello stato di “inactive/notRenewed” ed eventualmente cancellati dal DBNA in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento.
Con la sottoscrizione del contratto il Registrar dichiara di essere a conoscenza che non potrà richiedere ed eseguire operazioni fatturabili, così come definite nell’Articolo 20, Tariffe per l’attività di mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it, se non a fronte di pagamenti anticipati rispetto al futuro e certo servizio erogato dallo IIT-Registro e si impegna a mantenere il suo credito ad un livello tale da consentirgli l’operatività. A tal fine il Registrar si obbliga a tenere lo IIT-Registro manlevato e indenne per qualsiasi operazione che il Registrar non abbia potuto realizzare a causa della mancata copertura economica dell’operazione stessa.
Lo IIT-Registro consente l’aggiornamento del credito tramite POS virtuale e bonifico bancario per mezzo di accesso al portale RAIN-NG, secondo quanto riportato nel presente articolo, dove sono specificate le modalità di aggiornamento del credito e le caratteristiche tecniche relative all’accesso al predetto servizio di POS virtuale.
L’opportunità di utilizzo del pos virtuale è offerta sul portale riservato ai Registrar
(xxxxx://xxxx-xx.xxx.xx) utilizzando i circuiti indicati sul portale. La procedura di pagamento tramite carta di credito prevede i seguenti passi:
• una volta scelta la modalità pagamento con ‘carta di credito’, il Registrar deve compilare un form con il nome di chi sta effettuando il pagamento e l’importo da versare, che non può essere inferiore ai 100 (cento/00) euro (come anche nel caso del bonifico bancario);
• compilato il form e confermati i dati, il Registrar viene collegato, via https, quindi in modalità protetta, sul portale di BNL Positivity, o altro Istituto bancario a cui deve fornire i dati specifici della carta di credito che sta utilizzando (nominativo, numero della carta, data di scadenza, codice di sicurezza);
• se il pagamento avrà esito positivo, l’importo viene immediatamente accreditato al Registrar e la relativa fattura sarà disponibile, non appena verificato il pagamento, sul portale RAIN-NG nella sezione ‘Fatture’;
I dati della carta, immessi nel sito BNL Positivity o altro Istituto bancario, resteranno in possesso solo di BNL o altro Istituto bancario.
In caso di bonifico i pagamenti delle fatture devono essere eseguiti a favore del C.N.R. sul conto corrente bancario n. 218155, intestato al CNR “Incassi giornalieri da altre dipendenze” - PI-208-IIT presso la Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Roma, sportello n. 6392, ABI 01005, CAB 00000. XXXX XX00X0000000000000000000000. BIC SWIFT XXXXXXXX. Il Registrar dovrà specificare la causale del versamento riportando il TAG Registrar di riferimento. Lo IIT-Registro si riserva di dare comunicazione di eventuali variazioni dei riferimenti bancari.
Se il versamento è effettuato tramite bonifico bancario il Registrar deve altresì, obbligatoriamente, compilare un apposito form sul portale RAIN-NG contenente gli estremi del pagamento, secondo quanto di seguito specificato. Il Registro metterà a disposizione tali somme non appena riscontrerà l’effettivo pagamento.
Il Registrar, in costanza di versamento, dovrà procedere alla richiesta di aggiornamento del proprio credito tramite il portale RAIN-NG, precisando data della valuta, intestatario dell’operazione, beneficiario, istituto di credito, filiale, importo, numero di CRO. La procedura genererà, in automatico, un documento contenente la dichiarazione di avvenuto pagamento, l’importo versato, la data del versamento e le coordinate bancarie del beneficiario. Tale attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da questi delegata, dovrà essere trasmessa xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’amministrazione dello IIT-Registro (ai recapiti specificati sul modulo messo a disposizione dei Registrar sul portale RAIN-NG), accompagnata da copia delle contabili bancarie.
Al fine della migliore erogazione del servizio lo IIT-Registro, una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, procederà alla validazione dell’accreditamento della cifra versata a decorrere dal giorno della maturazione consentendo l’esecuzione del servizio, fatti salvi comprovati motivi.
Lo IIT-Registro potrà chiedere al Registrar ulteriore documentazione a riprova del versamento effettuato. Qualora il Registrar non invii quanto richiesto lo IIT-Registro si riserva di non procedere all’accreditamento della somma versata fino a quando non riscontrerà l’effettivo pagamento.
Nel caso in cui si verificasse la non corrispondenza fra quanto contenuto nell’attestazione sopra richiamata e lo stato dei fatti, lo IIT-Registro procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’altra parte, secondo la clausola risolutiva espressa di cui all’Articolo 32 del presente contratto, con riserva di ogni ulteriore azione in sede civile o penale.
Lo IIT-Registro mette a disposizione del Registrar, sul portale RAIN-NG, in modalità di accesso sicura e riservata una procedura che consente al Registrar di avere visibilità delle fatture emesse e
delle operazioni a queste relative.
I dati riguardanti il credito disponibile del Registrar sono visibili tramite interrogazione al server EPP o tramite portale RAIN-NG. Tale credito sarà aggiornato automaticamente in accordo con i versamenti e con le operazioni effettuate dal Registrar.
E’ onere del Registrar, in caso di pagamenti effettuati da chi non appaia essere titolare di contratto, inviare al Registro i dati del pagatore, ivi compreso, se necessario, la copia del passaporto e compilare un apposito modulo messo a disposizione del Registro. Tutte le operazioni di pagamento da parte dei Registrar devono essere conformi all’applicabile normativa antiriciclaggio.
Articolo 22 Fatturazioni
Con la sottoscrizione del contratto il Registrar dichiara di conoscere e di accettare che le fatture relative al servizio di registrazione gli saranno messe a disposizione sul portale RAIN-NG, nella sezione ad esso relativa. Le fatture dovranno essere stampate e archiviate secondo le applicabili norme in materia tributaria.
Con riferimento ai costi correlati all’accreditamento di cui all’articolo 7, Modalità operative per l’accreditamento, al superamento del test di accreditamento, lo IIT-Registro provvede a fatturare al Registrar nei modi sotto indicati:
• in relazione all’incasso di cui al punto 1. III, dell’articolo 7, Modalità operative per l’accreditamento la fattura riporterà la dicitura “Acconto sulle attività di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it”;
• in relazione alle ulteriori somme necessarie a coprire anticipatamente i servizi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio lo IIT-Registro emetterà fattura come di seguito specificato:
a. una fattura per l’importo del versamento stesso;
b. una fattura ad importo zero con evidenziazione del numero di operazioni effettivamente rese nel periodo e l’eventuale credito residuo ancora disponibile.
I versamenti successivi a quelli di cui al punto 1. III, dell’articolo 7, Modalità operative per l’accreditamento effettuati a titolo di prepagamento per la normale operatività non potranno essere di importo inferiore ai € 100,00 (cento/00) euro.
Nel caso in cui alla scadenza del contratto, ove il Registrar non abbia più interesse a svolgere l’attività in oggetto e lo comunichi per iscritto al Registro, o in ipotesi di recesso, dovesse risultare un credito per il Registrar, lo IIT-Registro, entro tre mesi dal ricevimento delle comunicazioni di cui sopra, emetterà nota di credito (nei limiti fiscali consentiti) per l’importo residuo, secondo quanto previsto e stabilito dal DPR 633/72 e successive modificazioni, e provvederà alla restituzione dell’importo relativo al suddetto credito.
Articolo 23 Trattamento dei dati e ruolo del Registrar
Nell’ambito del presente accordo i dati degli interessati relativi alla registrazione e al mantenimento del nome a dominio sono raccolti dal Registrar.
Con riferimento alle operazioni di raccolta e trasferimento dei dati degli interessati nell’esecuzione del presente accordo lo IIT-Registro è titolare del trattamento e il Registrar è responsabile del trattamento.
Ai sensi dell’art. 29 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di dati personali, a mezzo
del presente atto il Registrar è nominato responsabile del trattamento in relazione alle seguenti attività:
1. raccolta dei dati essenziali per la registrazione di un nome a dominio, derivanti dal rispetto delle regole tecniche RFC 1591, ICP-1, ICP-2 e ICP-3 concernenti il Registrante, il contatto amministrativo e tecnico necessari a garantirne l’operatività, nonché del consenso al trattamento da parte degli interessati e l’iscrizione nel Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA);
2. raccolta e mantenimento dei dati necessari al compimento delle operazioni di gestione del nome a dominio come evidenziate nel Regolamento del ccTLD .it e adeguamento dei dati nel DBNA.
Nessun altro trattamento sui dati personali, di cui lo IIT-Registro è titolare, è consentito al Registrar in virtù del presente accordo.
Il Registrar dichiara di avere esperienza, capacità ed affidabilità che forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza ai sensi dell’art. 29 comma 2 legge 196/2003.
Per quanto sopra il Registrar adotterà una politica sul trattamento dei dati conforme alla normativa italiana in materia di protezione dei dati, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di dati personali, e ne informerà i propri Registranti. In particolare egli si obbliga a:
1. operare in conformità ai principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati;
2. dare informativa al Registrante del nome a dominio ai sensi dell’art. 13 L. 196/03, anche in merito alla diffusione e accessibilità via Internet dei dati personali del predetto richiedente contenuti nei database dello IIT-Registro, e a richiederne il relativo consenso ove previsto dalla normativa vigente, sia in fase di previa registrazione del nome a dominio, sia relativamente alle operazioni necessarie alla gestione del nome a dominio stesso;
3. aggiornare i dati del Registrante sulla base delle comunicazioni da questi ricevute con riguardo ai dati contenuti nel DBNA ad esso Registrante associati facendosi carico, o consentendo allo stesso, di provvedere al loro adeguamento, previa informativa e consenso, anche tramite procedura automatizzata. Il Registrar si obbliga altresì ad aggiornare i dati del Registrante sulla base delle indicazioni ricevute dal Registro come da Regolamento del ccTLD .it;
4. provvedere a modificare o cancellare i dati del Registrante e dei contatti amministrativi e tecnici prontamente, ove questi gliene facessero richiesta per i domini correntemente ad esso associati, secondo quanto stabilito nel Regolamento del ccTLD .it;
5. adottare idonee misure di sicurezza in osservanza delle prescrizioni del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B del predetto DLgs 196/03;
6. impartire idonee istruzioni agli incaricati del trattamento;
7. trasmettere senza indugio al titolare del trattamento tutte le richieste ex art. 7 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 che gli pervengano in relazione ai trattamenti per cui è nominato responsabile;
8. attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento e consentire la vigilanza di quest’ultimo sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni, anche tramite l’invio di rapporti periodici e notifiche di incidenti, e consentendo ad ispezioni in orario d’ufficio da parte di personale del titolare del trattamento o di terzi da questo delegati.
In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13, comma 1, lettera f) e dell'art. 24 comma 1 lettera b) del Codice per la protezione dei dati personali i dati del Registrar (nome della società, sede sociale, indirizzo di posta elettronica) in qualità di responsabile del trattamento saranno iscritti sull'elenco dei responsabili disponibile sul sito web dello IIT-Registro.
Il Registrar manterrà lo IIT-Registro sollevato ed indenne nei confronti dei terzi per qualsiasi onere o molestia, ivi comprese eventuali azioni del Registrante, o di terzi, o interventi del Garante per la protezione dei dati personali, in conseguenza della violazione delle leggi sulla protezione dei dati in relazione al presente contratto connesse direttamente o indirettamente tramite violazioni del Registrar stesso o dei suoi ausiliari.
Se il Registrar ha sede fuori dello Spazio Economico Europeo o in uno Stato per cui non è riconosciuto un grado di protezione adeguato a fronte di una decisione della Commissione Europea dovrà sottoscrivere, contestualmente al presente contratto, uno dei contratti tipo, nel testo in vigore al momento della sottoscrizione, autorizzati con Decisione della Commissione delle Comunità Europee ex art. 26 della direttiva 95/46/CE ed autorizzati dal Garante ex art. 44, comma 1 del Codice sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, integrati da eventuali prescrizioni contenute nelle specifiche autorizzazioni del Garante. I soggetti che utilizzano le citate clausole non possono modificarle, né combinare singole clausole, né i singoli insiemi di clausole previsti nelle decisioni in questione. A tale riguardo il Registrar terrà lo IIT-Registro sollevato e indenne nei confronti dei terzi, per ogni azione legale o amministrativa da questi intentata, in conseguenza della violazione delle leggi sulla protezione dei dati in relazione al presente contratto.
Salvo quanto sopra specificato, il Registrar rimane titolare del trattamento per tutto ciò che concerne i propri rapporti contrattuali con i Registranti.
Articolo 24 Accuratezza dei dati
Il Xxxxxxxx.xx opera, anche mediante adeguati strumenti software, per mantenere l’affidabilità e la qualità dei dati contenuti nel DBNA, in ottemperanza alle norme di legge nazionali e dell’Unione Europea che impongono la necessità di riferirsi a dati esatti ed aggiornati.
Ferma restando la normativa in materia di in materia di assenza di obbligo di controllo da parte dei prestatori dei servizi della società dell’informazione, e degli intermediari di questi, di cui al decreto 70/2003 ove il Registro ravvisi palese falsità e/o incongruità nei dati di registrazione del nome a dominio, procede, tramite avviso al Registrar e al Registrante, alla cancellazione del nome a dominio stesso.
L’azione del Registro sarà regolata da apposita procedura, secondo quanto riportato nel Regolamento, previo parere consultivo del Comitato d’Indirizzo del Registro stesso.
Il Registrar manterrà lo IIT-Registro sollevato ed indenne nei confronti dei terzi per qualsiasi onere o molestia, ivi comprese eventuali azioni del Registrante, o di terzi direttamente o indirettamente connesse alla cancellazione del nome a dominio.
Articolo 25 Obblighi di riservatezza
Il Registrar si obbliga a non divulgare o rendere in alcun modo disponibile a terzi le informazioni concernenti i dati personali del Registrante trattati in qualità di responsabile del trattamento cui accede o che raccoglie a fronte del presente accordo. A tal fine, il Registrar limiterà la divulgazione delle informazioni confidenziali a quegli incaricati del trattamento che ne necessitino per l'adempimento del presente accordo o del contratto Registrar e delle obbligazioni ivi previste, e comunque solo per la parte necessaria al predetto adempimento. Il Registrar si obbliga a far adottare a tutti gli incaricati del trattamento obblighi di segretezza non meno rigorosi di quelli previsti dal presente contratto. Le informazioni confidenziali non potranno essere utilizzate al di fuori degli scopi previsti dal presente accordo, né rivelate a soggetti non previsti dallo stesso.
Il Registrar non sarà ritenuto responsabile per aver svelato le informazioni confidenziali se le stesse:
1. siano già o divengano di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento del Registrar;
2. vengano ottenute dal Registrar attraverso fonte diversa dallo IIT-Registro, che abbia il pieno diritto di disporne e che ne abbia autorizzato la divulgazione e/o l’utilizzo;
3. siano comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge oppure siano utilizzate dalle parti per tutelare i propri interessi in sede giudiziale o in una procedura arbitrale.
Articolo 26 Modifica del Registrar per un consistente numero di nomi a dominio
Fatto salvo quanto previsto nell’Articolo 27 Cessione del contratto, lo IIT-Registro, ove riceva dai Registrar interessati specifica richiesta di modifica del Registrar, previa disponibilità del credito indispensabile allo svolgimento della richiesta operazione, che verrà decurtato dal credito disponibile, darà attuazione al trasferimento di nomi a dominio. L’importo minimo di € 250 (duecentocinquanta/00) permetterà al Registrar di trasferire un massimo di 500 (cinquecento) nomi a dominio; ogni ulteriore dominio oggetto di trasferimento sarà tariffato dallo IIT-Registro per un importo di € 0,50 (cinquanta centesimi), oltre IVA di legge.
La richiesta di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona da questi delegata, di entrambe le organizzazioni Registrar coinvolte, e deve contenere la dichiarazione che i Registranti sono stati informati ed hanno accettato il predetto trasferimento. Resta inteso che il Registrar subentrante deve ricevere la documentazione concernente la registrazione e mantenimento dei nomi a dominio e di cui agli articoli 13, Obblighi del Registrar e 14, Obblighi di documentazione.
I Registrar coinvolti si obbligano a tenere, in solido, o separatamente, lo IIT-Registro manlevato e indenne per ogni danno derivante al Registro stesso da tale operazione.
Il Registro si riserva di accertare la corretta esecuzione da parte dei Registrar delle operazioni di trasferimento della documentazione inerente la registrazione dei nomi a dominio coinvolti,, nonché le comunicazioni inviate dai Registrar al Registranti.
Articolo 27 Cessione del contratto
Il Registrar ha facoltà di cedere ad un diverso Registrar il presente contratto comunicandolo allo IIT- Registro con preavviso minimo di un mese dal momento in cui il cedente e il cessionario intendono dare efficacia alla cessione. La cessione ha effetto dall’accettazione dello IIT resa nota alle parti interessate mediante comunicazione formale, da inviarsi per PEC o raccomandata a.r., o notifica a mano da parte di ufficiale giudiziario o, se all’estero, equiparato alla legge applicabile, od altro analogo mezzo che abbia validità legale nel paese del Registrar, nel rispetto dei termini e delle condizioni sotto riportate.
Ove il cessionario non sia un Registrar accreditato il Registro deve espressamente consentire alla cessione, deve essere in precedenza svolta la procedura di accreditamento finalizzata a valutare la qualificazione tecnica del cessionario e deve essere corrisposto l’importo dovuto per svolgere il test di accreditamento per la sola quota relativa all’effettuazione del test medesimo, sulla base delle indicazioni contenute nell’articolo 6, Accreditamento del Registrar, seguendo la procedura di seguito descritta:
1. il cedente e cessionario invieranno congiuntamente allo IIT-Registro una richiesta di accettazione della proposta di cessione di contratto;
2. in caso di esito positivo lo IIT-Registro comunicherà il proprio consenso ad entrambi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa;
3. la cessione è soggetta all’accettazione esplicita dello IIT-Registro; a tal fine non vale il principio del silenzio/assenso, e l’inutile xxxxxxx xxx 00 (xxxxxx) giorni vale rifiuto;
4. in tutti i casi l’assenso dello IIT-Registro è soggetto alla condizione sospensiva del superamento del test di accreditamento come definito all’Art. 6, Accreditamento del Registrar e del previo pagamento delle somme relative all’effettuazione del predetto test;
5. il mancato superamento del test di accreditamento da parte dell’aspirante cessionario comporta la caducazione dell’assenso dello IIT-Registro ed il mantenimento del contratto in capo al Registrar cedente fatto salvo l’eventuale recesso ai sensi dell’articolo 34, Facoltà di recesso del presente accordo.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del Registro del superamento del test, o, per le cessioni tra Registrar, dal giorno in cui la cessione prende efficacia, devono essere realizzate le attività di cui nel seguito.
Il cedente e il cessionario devono informare tutti gli assegnatari rendendoli edotti del cambiamento. Inoltre il Registrar che subentra nel contratto deve:
• acquisire la documentazione, in possesso del cedente, relativa alla registrazione e mantenimento dei nomi dominio stessi;
• garantire che i trasferimenti di dati personali avvengano nel rispetto delle norme di legge, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non limitativo, dell’adozione di adeguate misure di sicurezza;
• acquisire dal Registrar cedente tutti i codici Authinfo associati ai nomi a dominio nel rispetto di adeguate misure di sicurezza relative al trattamento dei dati;
• inviare, entro 30 (trenta) giorni, l’accettazione del contratto.
Le organizzazioni Registrar sono a conoscenza che la cessione del contratto comporta la cessione del credito residuo al cessionario e che l'accettazione da parte dello IIT-Registro della predetta cessione relativa al contratto e al credito sarà concessa esclusivamente se tali operazioni avverranno nelle forme di legge e se della cessione del credito sarà data opportuna menzione, negli importi e nelle modalità, nel suddetto contratto di cessione.
Con l'invio allo IIT-Registro della proposta di accettazione di cessione del contratto e del credito in questione le parti dichiarano allo IIT-Registro che tutti gli adempimenti sopra richiamati sono stati regolarmente eseguiti e che la predetta proposta costituisce parte integrante del contratto di cessione.
Il Registro si riserva di accertare la corretta esecuzione da parte del cedente e del cessionario delle operazioni di trasferimento della documentazione inerente la registrazione e il mantenimento dei nomi a dominio, compresele comunicazioni inviate dai Registrar al Registrante.
All'accettazione dell'operazione di cessione del contratto e del credito da parte dello IIT-Registro, come anche in caso di subentro come specificato all’articolo 28 Subentro, il Registro emetterà nota di credito a favore del cedente per la somma residua con causale “cessione del contratto” e, contestualmente, a titolo di regolarità contabile, fatturerà tale somma, già pagata, al cessionario a fronte della predetta cessione, in ottemperanza alla normativa vigente.
Il Registrar è a conoscenza che al compimento di tutte le operazioni necessarie a dare operatività alla detta cessione del contratto o al subentro il TAG-REG di provenienza sarà cancellato e tutti i nomi a dominio confluiranno nel TAG-REG del Registrar cessionario o subentrante.
Articolo 28 Subentro dell’impresa nel contratto
L’impresa subentrante nei casi di: affitto di ramo d’azienda, affitto d’azienda cessione di ramo d’azienda, cessione d’azienda, conferimento d’azienda, trasformazione, fusione per incorporazione subentra nel contratto in conformità alle norme di legge in vigore nell’ordinamento italiano.
In tali ipotesi, e fatta salva diversa disciplina dell’ordinamento giuridico nel quale le imprese coinvolte operano, l’accreditamento si intende confluito in capo all’impresa subentrante, senza necessità di ulteriori oneri.
Le imprese coinvolte nel subentro sottostanno alle stesse previsioni contrattuali in materia di trasferimento della documentazione e informazione al Registrante previste per le ipotesi di cessione del contratto.
Articolo 29 Regime di responsabilità dei Registrar
1. Responsabilità del Registrar con riferimento agli obblighi e adempimenti descritti all’articolo 13, Obblighi del Registrar relativamente alle fasi di registrazione di nomi a dominio, di gestione delle registrazioni, di osservanza dei Regolamenti e di diligenza e correttezza, di corretto utilizzo dei sistemi dello IIT-Registro, nonché all’art. 14, Documentazione.
I. Fermo restando il risarcimento degli eventuali danni provocati allo IIT-Registro da singoli inadempimenti delle obbligazioni di cui all’articolo 13, Obblighi del Registrar e articolo 14, Documentazione, la violazione di una o più delle suddette obbligazioni espone il Registrar a responsabilità contrattuale legittimando lo IIT-Registro alla risoluzione del contratto, ovvero al rilievo, all’applicazione di penali o alla sospensione del servizio, nei modi e termini previsti nei successivi Articoli 30, Penali, 31, Procedura per l’applicazione delle penali.
2. Responsabilità del Registrar con riferimento alle previsioni contenute all’articolo 23, Trattamento Dati e ruolo del Registrar.
I. Fermo restando il risarcimento degli eventuali danni provocati allo IIT-Registro da singoli inadempimenti delle obbligazioni di cui all’articolo 23, Trattamento Dati e ruolo del Registrar la violazione di una o più delle suddette obbligazioni, fra cui si richiama a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato aggiornamento dei dati del Registrante, espone il Registrar a responsabilità contrattuale legittimando lo IIT-Registro alla risoluzione del contratto, ovvero al rilievo, all’applicazione di penali o alla sospensione del servizio, nei modi e termini previsti nei successivi Articoli 30, Penali, 31, Procedura per l’applicazione delle penali.
3. Responsabilità del Registrar con riferimento alle previsioni contenute all’art. 27 Cessione del contratto.
I. I Registrar cedente e cessionario sono responsabili per la mancata acquisizione della documentazione relativa alla registrazione e mantenimento dei nomi a dominio oggetto dell’operazione di cessione o subentro, compresa l’espressa acquisizione dal Registrar cedente di tutti i codici Authinfo associati ai nomi a dominio, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza relative al trattamento dei dati. I Registrar cedente e cessionario garantiscono che i trasferimenti di dati personali avvengano nel rispetto delle norme di legge, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non limitativo, dell’adozione di adeguate misure di sicurezza.
Ai fini descritti sopra sono presi in considerazione soltanto gli inadempimenti che diano luogo ad
illecito civile. Per i comportamenti di natura dolosa ai danni del Registro quest'ultimo realizzerà le necessarie tutele oltreché l'immediata sospensione del servizio nei termini di cui sopra.
In tutti i casi sopra segnalati il Registrar manterrà lo IIT-Registro sollevato ed indenne nei confronti dei terzi per qualsiasi onere o molestia, ivi comprese eventuali azioni del Registrante, o di terzi, o interventi del Garante per la protezione dei dati personali, in conseguenza della violazione delle leggi sulla protezione dei dati, in relazione al presente contratto, connesse direttamente o indirettamente tramite violazioni del Registrar stesso o dei suoi ausiliari
Articolo 30 Penali
1. In caso di inosservanza degli obblighi riportati ai seguenti articoli: Art 13, Obblighi del Registrar, Art. 14, Obblighi di documentazione, Art. 23 Trattamento Dati, Art 29, Regime di responsabilità, Art. 27, Cessione del contratto, il Registro può adottare provvedimenti di rilievo, applicare penali, sospendere il servizio e risolvere il contratto nei modi sotto riportati e secondo la procedura di contestazione descritta all’articolo 31, Procedura per l’applicazione delle penali.
2. Ferme restando le responsabilità descritte all’Articolo 13, Obblighi del Registrar, all’articolo 14, Obblighi di documentazione e all’Art. 23 Trattamento Dati, in caso di prima inosservanza degli obblighi ivi contenuti il Registro invia al Registrar un rilievo formale.
3. In caso di una seconda inosservanza di uno o più obblighi di cui al punto 1. sopra, che dia luogo al secondo rilievo, il Registro procederà all’applicazione di una penale di 100 (cento/00) euro per ogni nome a dominio coinvolto nella singola violazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’importo della penale sarà decurtato dal prepagato. L’eventuale mancata capienza economica comporta la sospensione del servizio, fino alla reintegrazione.
Il mantenimento dello stato di sospensione per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, dovuto alla mancata capienza economica, comporta la risoluzione del contratto e abiliterà lo IIT- Registro al recupero delle somme anche tramite azione giudiziaria.
4. Oltre l’applicazione della seconda penale, ove quindi siano state applicate già la sanzione del rilievo e la decurtazione pecuniaria il Registro, al reiterarsi di un qualsiasi ulteriore inadempimento degli obblighi contrattuali, applicherà sia la sanzione di 100 (cento/00) euro per ogni nome a dominio coinvolto, che la sospensione del servizio di registrazione per un periodo di 15 (quindici) giorni calendariali. La penale sarà detratta dal prepagato e in caso di mancata capienza lo IIT-Registro potrà procedere con azione legale, fermo restando quanto stabilito al punto 5. del presente articolo.
5. L’applicazione della misura della sospensione non permette al Registrar la registrazione di nuovi nomi a dominio e la modifica del Registrante (operazione di trade). Lo stato di sospensione non incide sul rinnovo dei nomi a dominio, sul recupero dei medesimi dallo stato di “pendingDelete/redemptionPeriod”, compatibilmente con la capienza economica del Registrar, nonché sulla cancellazione dei nomi a dominio, sul trasferimento del nome a dominio ad altro Registrar (operazione di Transfer), sull’aggiornamento dei dati presenti nei contatti e del dns server.
Nessun’altra operazione, oltre quelle descritte sopra, anche ove non menzionate nel presente articolo, sarà concessa al Registrar in stato di sospensione.
6. Nel caso in cui il Registrar, già sospeso, venga meno ad un successivo obbligo contrattuale il Registro si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell’osservanza di quanto riportato all’art. 31, Procedura per l’applicazione delle penali e d’intesa con quanto previsto all’art. 32, Xxxxxxxx risolutiva espressa.
7. In caso di svolgimento di attività e operazioni che possano comportare danni ai sistemi e alla fruibilità del servizio di registrazione dei nomi a dominio quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, saturazione delle risorse, tramite denial of service o comunque eccedenti quanto garantito dalle credenziali di accesso, tentativi continui e ripetuti
nell’ambito di archi temporali molto brevi e con esito negativo, di operazioni di registrazione, gestione e interrogazione dei domini e dei contatti, nonostante gli eventuali limiti giornalieri previsti siano stati raggiunti, operazioni di scansione dei servizi Whois e DAS, il Registro procede di norma all’invio del rilievo, nonché all’applicazione di una penale e alla sospensione, nel caso di reiterazione o pericolo per gli impianti del servizio, a tutela della propria posizione.
8. Al mancato rispetto delle previsioni contrattuali stabilite con riguardo alla cessione del contratto consegue l’applicazione delle sanzioni del rilievo, della penale e della sospensione secondo il ricorrere dei contestati inadempimenti contrattuali.
9. Qualsiasi tolleranza da parte dello IIT-Registro non comporta in alcun modo rinuncia al diritto di applicare sanzioni da parte dello IIT-Registro stesso.
Articolo 31 Procedura per l’applicazione delle penali
1. Prima di procedere alla comunicazione del rilievo, all’applicazione della penale, alla sospensione del servizio lo IIT-Registro invia al Registrar per mezzo di comunicazione formale, agli indirizzi riportati nel contratto ed eventualmente agli indirizzi reperibili presso i Registri pubblici, esplicito invito a dare motivazione fondata dei contestati inadempimenti. La comunicazione del Registro deve sempre essere accompagnata da una dettagliata descrizione dei fatti contestati e dell’eventuale elenco dei documenti che devono essere inviati al Registro.
2. Ove, entro 10 (dieci) giorni calendariali dal ricevimento della notifica del contestato inadempimento, nei modi sopra riportati, il Registrar non invii documentata motivazione, o questa sia incompleta, oppure la stessa non sia ritenuta fondata, il Registro procederà all’applicazione delle penali dandone specifica e dettagliata motivazione, secondo quanto riportato al punto 1. del presente articolo
3. Il Registrar garantirà e terrà lo IIT-Registro garantito ed indenne di qualsiasi onere o molestia in relazione alle conseguenze dei predetti inadempimenti.
È comunque sempre salvo il risarcimento da parte del Registrar del danno subito dal Registro
.it, anche in conseguenza di azioni di terzi danneggiati.
4. Nell'ipotesi che per una specifica fattispecie risultassero applicabili le procedure di cui al presente articolo e la clausola risolutiva espressa, quest'ultima prevarrà, fatta salva la facoltà per il Registro di non avvalersi della predetta clausola risolutiva, senza che ciò costituisca rinuncia all’esercizio del diritto, e di applicare invece le procedure di cui al presente articolo.
Articolo 32 Clausola risolutiva espressa
1. Il Registro avrà diritto a risolvere il contratto nei seguenti casi:
I. mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti rispettivamente agli articoli 13,
Obblighi del Registrar e 14, Obblighi di documentazione;
II. mancato versamento da parte dell’aspirante Registrar delle quote specificate all’art. 7, punto 1., III, Modalità prevista per l’accreditamento, entro 60 (sessanta) giorni calendariali dalla data di notifica da parte dello IIT-Registro del superamento della procedura di accreditamento;
III. ove il Registrar dichiari allo IIT-Registro notizie false in ordine al versamento effettuato, ovvero in ipotesi di dolosa inesattezza della cifra versata;
IV. reiterata inosservanza di quanto previsto all'Articolo 23 in materia di trattamento dei dati, contestata nei termini di cui all’articolo 31, Procedura per l’applicazione delle penali;
V. nell’ipotesi in cui il Registrar, già sospeso, realizzi un ulteriore inadempimento;
VI. nel caso in cui il Registrar, sottoposto a penalità pecuniaria, non abbia capienza economica e sia mantenuto in stato di sospensione per un periodo superiore a tre mesi;
VII. utilizzo del Logo del Registro .it, dei marchi del Registro .it e delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it , non conformi a quanto stabilito nell’omologo documento “Utilizzo del Logo del Registro .it e delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it , menzionato al precedente Articolo 10, Utilizzo del Logo del Registro, della denominazione Registrar accreditato del Registro
.it e Registrar .it.
2. La risoluzione opererà ai sensi dell’art. 1456 c.c. a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Registrar della relativa comunicazione, e ciò fatto salvo il risarcimento del danno ed il recupero degli eventuali crediti.
3. Il Registrar garantirà e terrà lo IIT-Registro garantito ed indenne di qualsiasi onere o molestia in relazione ai predetti inadempimenti e alle conseguenti azioni sui nomi a dominio previste dal presente contratto e dal Regolamento più volte citato. I presenti obblighi di manleva sopravvivranno alla risoluzione del contratto.
Articolo 33 Effetti della risoluzione e perdita dell’accreditamento
Nel caso di risoluzione del contratto imputabile al Registrar, a qualsiasi titolo, saranno dovuti dal Registrar stesso allo IIT-Registro, oltre alle spese non coperte per operazioni già effettuate:
• il rimborso delle spese sostenute dallo IIT-Registro in conseguenza della risoluzione;
• eventuali altri danni.
Le suddette somme saranno compensate, totalmente o parzialmente, con quanto ancora disponibile presso lo IIT-Registro a favore del Registrar per le operazioni di registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it.
In tali casi i domini mantenuti dal Registrar saranno posti nello stato di “ok/noRegistrar” o di “inactive/noRegistrar”, nel caso di nomi a dominio che abbiano raggiunto la data di “expire”, e il Registro informerà gli assegnatari, via posta elettronica, agli indirizzi e-mail dagli stessi rilasciati, o per raccomandata AR., delle azioni da svolgere per ripristinare la piena operatività del nome a dominio al fine di non incorrere nella cancellazione del nome a dominio stesso.
Sono fatti salvi gli obblighi di manleva dello IIT-Registro da parte del Registrar di cui all’Articolo precedente.
Articolo 34 Facoltà di recesso
È fatta salva la facoltà di recesso del Registrar da comunicarsi allo IIT-Registro, in qualsiasi momento, per mezzo di raccomandata AR. almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di efficacia del recesso.
Il Registrar avrà inoltre la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato, nel caso non condivida le modifiche al Regolamento, come riportate all’Articolo 16, Responsabilità e obblighi del Registro in quest’ipotesi la facoltà di recesso dovrà essere esercitata dal Registrar entro la data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento del ccTLD .it su cui basa il suo recesso, fatta salva l’ipotesi di necessità e urgenza di cui al menzionato articolo 16, Responsabilità e obblighi del Registro, punto 2.
Nelle suddette ipotesi lo IIT-Registro si obbliga a restituire al Registrar le somme da questi anticipate a titolo di acconto sul servizio di registrazione relative alle operazioni che alla data di efficacia del recesso non fossero ancora state iniziate.
Gli effetti della cessazione del presente contratto sui nomi a dominio mantenuti dal Registrar alla data della cessazione del contratto e le conseguenti azioni dello IIT-Registro sono disciplinati dal Regolamento.
In ogni caso il Registrar che recede dal contratto si obbliga a garantire e tenere lo IIT-Registro manlevato ed indenne da qualsiasi onere o molestia per azioni di terzi in relazione all’attribuzione dello stato di “ok/noRegistrar” e all'eventuale successiva messa in stato di “inactive/no-Registrar” e successivamente in stato di “pendingDelete/pendingDelete” dei predetti domini conformemente al citato Regolamento del ccTLD .it,.
Articolo 35 Obblighi del Registrar in caso di risoluzione e di recesso
Il Registrar che recede dal contratto, ovvero sia dichiarato inadempiente per effetto della clausola risolutiva espressa:
A) è tenuto sia contrattualmente che a fronte degli obblighi cogenti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ad inviare allo IIT-Registro la documentazione riguardante la registrazione dei nomi a dominio, come descritta all’art. 14, Obblighi di documentazione per tutti i nomi a dominio da lui mantenuti;
B) entro 5 (cinque) giorni calendariali dalla data di risoluzione o di recesso il Registrar dovrà provvedere a rimuovere dalla propria carta intestata, sito web, pubblicità anche audiovisiva e ogni altro materiale di comunicazione ogni riferimento diretto o indiretto alla condizione di Registrar accreditato per il ccTLD it, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non limitativo, dei segni di cui all’articolo 10 Utilizzo del Logo del Registro .it e delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it del presente contratto.
Nelle circostanze sopra delineate il Registro potrà procedere nei confronti del Registrar inadempiente per mezzo di specifica azione legale e segnalazione all’Autorità Garante per il trattamento dei dati.
Tale obbligo sopravvivrà alla cessazione del rapporto contrattuale a qualsiasi titolo.
Articolo 36 Corsi dello IIT-Registro
Lo IIT-Registro si impegna ad organizzare ogni anno solare almeno 4 (quattro) corsi specialistici rivolti ai Registrar senza costi aggiuntivi, sul Regolamento del ccTLD .it, sugli aspetti operativi, sui linguaggi di programmazione e nell’ambito delle attività sistemistiche, sui modi di risoluzione delle controversie, su elementi di diritto relativi ai segni distintivi dell’attività commerciale, in materia di firma digitale, e-commerce, sicurezza informatica ovvero in altri settori di interesse dei Registrar. Alcuni dei predetti corsi potranno essere effettuati anche on line.
Lo IIT-Registro si impegna a svolgere attività promozionale e divulgativa, di natura istituzionale, volta a far conoscere e diffondere il sistema di registrazione dei nomi a dominio in Internet, anche organizzando specifiche campagne promozionali.
Articolo 37 Attività di sviluppo e ricerca applicata dello IIT-Registro
Al fine di migliorare l’attività di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it, e per
finalità di ricerca, lo IIT-Registro s’impegna a condurre attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di soluzioni per il miglior funzionamento del servizio stesso, implementando nuove applicazioni, adottando nuovi protocolli e sistemi, e studiando nuove metodologie di supporto ai Registrar.
In tale prospettiva lo IIT-Registro si impegna a partecipare alle attività degli organismi internazionali che si occupano della definizione degli standard di funzionamento della rete Internet e della gestione dei nomi a dominio quali ICANN, IETF, CENTR e RIPE-NCC ed altri, al fine di fornire un servizio tecnologico avanzato.
Articolo 38 Comunicazioni
Per le comunicazioni contrattuali fra loro le parti eleggono domicilio presso l’indirizzo o gli indirizzi indicati nelle premesse del presente contratto, compreso gli indirizzi di PEC – posta elettronica certificata, ove assegnabili, presso il quale normalmente, sono inviate le comunicazioni.
Le parti acconsentono inoltre espressamente a ricevere attraverso il servizio di posta elettronica non certificata le comunicazioni per cui non sia richiesta dal presente contratto una diversa specifica forma. Le comunicazioni di rilievo, sospensione e risoluzione del contratto saranno in ogni caso trasmesse via posta elettronica certificata o per raccomandata AR; nei confronti dei Registrar non italiani non aventi un indirizzo di PEC, oltre alla raccomandata A.R. potrà essere utilizzato un servizio di corriere espresso con tracciamento pubblico.
Le parti si obbligano a tenere aggiornati i propri recapiti, anche di posta elettronica, riportati nel contratto, sul portale RAIN-NG e sul portale ARP (xxxxx://xxx.xxx.xx) comunicando tempestivamente e per iscritto ogni variazione, ed assumendo ogni responsabilità relativa al mancato ricevimento dei messaggi stessi a causa del proprio comportamento omissivo.
Articolo 39 Riunioni e incontri coi Registrar
Lo IIT-Registro s’impegna a tenere una riunione annuale nella quale presenterà il consuntivo economico ed il piano delle attività programmate.
In tale presentazione saranno prospettate anche le linee d’azione strategiche che orienteranno l'attività del Registro nell'anno seguente.
Le attività di cui sopra sono senza pregiudizio all’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 101 XXXX e articoli antitrust legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".
Articolo 40 Revisione delle tariffe
Le tariffe potranno subire diminuzioni e aumenti.
Nel primo caso la diminuzione delle tariffe diverrà efficace dal mese successivo a quello in cui lo IIT- Registro ha reso pubblica tale decisione previa comunicazione ai Registrar.
Nel secondo caso, l’aumento della tariffa deve essere comunicato nell’incontro annuale di cui all’articolo 39, Riunioni e incontri coi Registrar o in altro incontro che si rendesse necessario stabilendone altresì la data di decorrenza; in tale ultimo caso lo IIT-Registro invierà apposita comunicazione al Registrar all’indirizzo di posta elettronica riportato nel contratto.
Articolo 41 Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto decorre dal 1 maggio 2016 e termina il 30 aprile 2019. Per i contratti sottoscritti dopo il 1 maggio 2016 il termine contrattuale s’intende comunque a scadere il 30 aprile 2019.
Il contratto deve intendersi terminato in caso di sospensione continuativa per 3 (tre) mesi e in caso di risoluzione.
Articolo 42 Disposizione transitoria.
Nelle more del perfezionamento contratto successivo che sarà stabilito fra lo IIT-Registro e i Registrar alla scadenza del presente accordo il termine stabilito all'articolo 41, Decorrenza e durata del contratto, e gli effetti del contratto medesimo, potranno essere prorogati di sei mesi a decorrere dal 1 maggio 2019 e termine improrogabile al 30 ottobre 2019.
Articolo 43 Informativa e consenso ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett.B) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le persone giuridiche, enti o associazioni non hanno più la qualifica di interessati, e pertanto tali categorie di soggetti non hanno più titolo a ricevere l’informativa e l’eventuale richiesta di consenso previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196. Continuano ad avere titolo le persone fisiche i cui dati sono trattati in connessione con le attività inerenti il presente contratto, anche ove forniti a tale scopo da soggetti che non hanno più la qualifica di interessati, con applicazione della presente informativa. Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai contraenti saranno raccolti presso lo IIT-Registro per le finalità di gestione del contratto stesso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata e cartacea per la gestione del rapporto conseguente allo stesso. La sottoscrizione del contratto comporta l'inserimento dei dati identificativi del Registrar (nome dell’intestatario, sede sociale, indirizzo di posta elettronica) nell'elenco dei Registrar accreditati dallo IIT-Registro, in qualità di responsabili del trattamento; tale elenco è diffuso via web a fini di informativa ai Registranti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera f) e dell'art. 24 comma 1 lettera b) del Codice per la protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il consenso al trattamento dei dati per fini di gestione del contratto non è richiesto. Il conferimento di tali dati allo IIT-Registro è facoltativo ma senza di essi o in presenza di opposizione al trattamento con inclusione della predetta diffusione via web a fronte di obblighi di legge non è possibile addivenire alle trattative precontrattuali, alla stipulazione del contratto stesso e/o alla sua esecuzione.
Inoltre, i dati identificativi del Registrar saranno resi disponibili sul sistema di contabilità del CNR per lo svolgimento delle operazioni di fatturazione e di accredito delle somme necessarie ad assicurare l’operatività del Registrar e gli eventuali ulteriori adempimenti di legge.
L’adesione alle norme di Buona Condotta, come definite in premessa, comporta la visibilità dell’adesione del Registrar alle predette norme sul sito web del Registro.
Il titolare del trattamento è il CNR per il tramite dell'Istituto di Informatica e Telematica (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx).
Il Registrar, in qualità di interessato, gode dei diritti di cui all'Articolo 7 della citata legge tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e di rettifica dei predetti. L'esercizio dei predetti diritti potrà essere esercitato tramite richiesta rivolta all'Istituto di Informatica e Telematica del CNR,
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxx, Xxxxxx.
Articolo 44 Giurisdizione, foro competente e legge applicabile
Il contratto è sottoposto alla legge italiana.
Per ogni e qualsiasi controversia in relazione all’esecuzione, inadempimento ed interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Data,
L’Organizzazione in qualità di Registrar Il Rappresentante legale (il timbro e firma leggibile) | L’Istituto di Informatica e Telematica del CNR Il Direttore |
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile si approvano espressamente le seguenti clausole: Articolo 4 – Nomi a dominio; Articolo 6 – Accreditamento del Registrar; Articolo 10 – Utilizzo del Logo del Registro, della denominazione Registrar accreditato del Registro del ccTLD .it e Registrar .it”; Articolo 12 - Presupposti e condizioni per la registrazione, Articolo 13 - Articolo 13 - Obblighi del Registrar; Articolo 14 - Obblighi di Documentazione; Articolo 15 - Agenti e intermediari del Registrar (Reseller); - Articolo 16,- Responsabilità e obblighi del Registro; Articolo 20 - Tariffe per l’attività di mantenimento dei nomi a dominio nel xxXXX.xx; Art. 21 - Pagamenti e modalità di visualizzazione dei dati contabili sul portale RAIN; Articolo 22 - Fatturazioni; Articolo 16
- Trattamento dei dati e ruolo del Registrar; Articolo 26 - Modifica del Registrar per un consistente numero di nomi a dominio; Articolo 27 - Cessione del contratto, Articolo 28 – Subentro; Articolo 29 - Regime di responsabilità dei Registrar; Articolo 30 – Penali; Articolo 31 – Procedura per l’applicazione delle penali; Articolo 32 - Clausola risolutiva espressa; Articolo 33 - Effetti della risoluzione e perdita dell’accreditamento; Articolo 35, - Obblighi del Registrar in caso di risoluzione e di recesso; Articolo 41 – Decorrenza e durata del contratto; Articolo 43 - Informativa e consenso ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, Articolo 44 – Giurisdizione, foro competente e legge applicabile.
Data,
L’Organizzazione in qualità di Registrar Il Rappresentante legale
(il timbro e firma leggibile)
Allegato A al Contratto IIT-Registro/Registrar ,“Utilizzo del Logo del Registro .it e delle denominazioni “Registrar accreditato del Registro .it” e “Registrar .it” .
1. Riconoscimento della titolarità e delle qualità del Logo del ccTLD .it
Il Registrar riconosce che lo IIT-Registro è titolare esclusivo dei seguenti segni:
"Registro .it", Registrar .it e Registrar accreditato del Xxxxxxxx.xx, sia come segno verbale che nelle seguenti espressioni grafiche, di cui alle registrazioni di marchio comunitario n. 008369357, 008415358, 008415671 e alle registrazioni di marchio italiano n. 0001380607, 0001384727 e
0001384728, rappresentate nelle figure 1, 2 e 3 sotto riportate:
Figura 3
Figura 1
Figura 2
I predetti segni sono nel seguito definiti, collettivamente o separatamente, “Logo del Registro .it”, o “Logo del ccTLD .it”.
In questo, come in altri contesti, ove si parli di Registro .it deve intendersi anche Registro del ccTLD
.it o Registro, o IIT-Registro.
Il Registrar riconosce che il Logo del Registro del ccTLD .it gode di prestigio, notorietà e rinomanza sia in Italia che all'estero e si impegna pertanto ad operare in modo tale da non nuocere all'immagine dello IIT-Registro.
Il Registrar riconosce che le dizioni “Registro .it”, "Registrar accreditato del Registro .it" e “Registrar
.it” sono nell’esclusiva disponibilità dello IIT-Registro e sono ad esso Registrar concesse in uso secondo il presente Regolamento a fronte del processo di accreditamento previsto nel contratto principale.
2. Oggetto
Lo IIT-Registro consente al Registrar operativo, secondo i termini riportati nel presente contratto (Art. 6 Accreditamento del Registrar e Art. 7 Modalità operative per l’accreditamento) l'utilizzo della denominazione "Registrar accreditato del Registro .it" o “Registrar .it”, in associazione con il Logo del Registro .it e con un link al sito dello IIT-Registro, nei limiti e regole definite nel presente Regolamento che come Allegato A, ove sottoscritto dal Registrar, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto Registro-Registrar per la registrazione dei nomi a dominio nel Registro .it.
L’utilizzo dei predetti marchi del Registro deve avvenire in conformità alle regole tecniche contenute nel Manuale tecnico (Manuale Corporate Identity) definito nel presente accordo, allegato A bis reperibile alla url xxxx://xxx.Xxxxxxxx.xx. In tale allegato sono stabilite le regole tecniche che è necessario rispettare al fine dell’utilizzo dei marchi sul sito web, sulla carta stampata e sulle brochure.
3. Diritti concessi e termini di utilizzo del Logo del Registro .it
Anche a titolo di licenza di marchio non esclusiva lo IIT-Registro autorizza il Registrar ad usare il Logo del Xxxxxxxx.xx esclusivamente in associazione con la dizione “Registrar accreditato del Registro .it", o “Registrar .it”, in forma verbale o in quella grafica sopra riportata, in uno nei seguenti modi:
• utilizzo del Logo del Xxxxxxxx.xx in associazione con la dizione "Registrar accreditato del Registro .it" o “Registrar .it” sul sito internet purché in modo da non indurre confusione nel pubblico rispetto allo IIT-Registro o ai beni e servizi da esso commercializzati;
• utilizzo del Logo del Registro .it in associazione con la dizione "Registrar accreditato del Registro .it" o “Registrar .it” sulla carta intestata e sulle brochures del Registrar, in associazione con marchio, ditta o ragione sociale dello stesso, purché in modo da non indurre confusione nel pubblico rispetto ai beni e servizi da esso commercializzati.
Dal sito web del Registrar accreditato è consentito referenziare, mediante un collegamento ipertestuale, detto anche “link”, una sezione del sito web pubblico dello IIT-Registro, contenente le informazioni del Registrar quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ragione sociale, indirizzo, sito web, data di attivazione della posizione Registrar. Lo IIT-Registro si impegna a mantenere attivo tale collegamento (il sito web dello IIT-Registro) e i riferimenti in esso contenuti secondo le informazioni riportate nel contratto dal Registrar stesso.
Ogni altro uso della dizione “Registrar accreditato del Registro .it, o “Registrar .it” da parte del Registrar non è consentito senza la previa approvazione scritta dello IIT-Registro.
4. Diritti sui segni e non contestazione
Ogni diritto sul nome Registro del ccTLD .it o Registro .it, Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del Xxxxxxxx.xx e sui segni di cui alle figure 1, 2 e 3 sopra, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di marchio, di ditta, di denominazione sociale, di insegna, di utilizzo civilistico del nome, spetta allo IIT-Registro. Il Registrar riconosce l'esclusiva titolarità dello IIT-Registro di ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento del Logo del ccTLD .it e in generale del nome Registro del ccTLD .it, o Registro .it, e delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del Registro .it e si impegna a non contestare né la predetta titolarità né la validità, notorietà o rinomanza degli stessi in alcun caso, sia in sede giudiziaria che amministrativa.
5. Obblighi del Registrar
Il Registrar si obbliga a:
• non accostare o associare mai la denominazione “Registrar accreditato del Registro .it", o “Registrar .it” e il relativo segno, neppure in forma indiretta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo attraverso collegamenti ipertestuali, detti anche “link”) a siti internet che presentino contenuti contrari alle norme di legge o al buon costume, e comunque nocivi per la tutela dei minori e/o la dignità umana, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, siti internet con contenuti di pornografia infantile o con contenuti che incitino all’odio razziale;
• riprodurre la denominazione e il Logo del Xxxxxxxx.xx, nonché le denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it nel colore preciso e ad ingrandirlo o ridurlo in modo che ne siano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la perfetta leggibilità secondo i contenuti di cui al Manuale tecnico sopra citato
(allegato A Bis) Il Logo e le denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it non possono essere modificati o ritoccati in alcun modo. Il Logo del Registro .it e le denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it sono scaricabili, in diversi formati e risoluzioni, sul portale RAIN-NG dello IIT-Registro in accordo col più volte citato Manuale tecnico;
• non depositare, registrare e/o usare né direttamente né per interposta persona fisica o giuridica altri nomi e/o marchi, uguali, simili o confondibili con la denominazione e il Logo del Registro .it, nonché con le denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it né in sé né in associazione con altri segni, sia nei paesi dove è stata richiesta la registrazione che nei paesi dove non è stata richiesta;
• interrompere immediatamente l'utilizzazione sotto qualunque forma dell’uso della denominazione e del Logo del Registro .it e delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it all'atto della sospensione comunicata dallo IIT- Registro;
• non registrare, sotto qualsiasi TLD, nomi a dominio uguali o simili alla denominazione e al Logo del Registro .it e alle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it o con essi confondibili;
• astenersi da qualsiasi atto che provochi la volgarizzazione della denominazione e del Logo del Registro .it e delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it o la perdita della sua notorietà e/o rinomanza;
• non utilizzare la denominazione e il Logo del Registro .it e delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del Xxxxxxxx.xx al di fuori dell’ambito convenuto nel presente accordo senza il consenso scritto dello IIT-Registro;
• tenere lo IIT-Registro manlevato ed indenne ed a risarcire il danno che dovesse derivare da un uso non corretto della denominazione “Registrar accreditato del Registro .it” o “Registrar .it” e del Logo del Registro .it.
6. Cessazione dal diritto dell’utilizzo della denominazione e del Logo del Registro .it
Il Registrar non potrà continuare a utilizzare la denominazione “Registrar .it” o “Registrar accreditato del Registro .it” e/o il Logo del Registro .it o ccTLD .it, nonché dei marchi di cui all’art. 8 e 9 del presente Allegato A, quando:
a) il Registrar, a qualsiasi titolo, non è più titolare di un contratto col Registro .it;
b) il Registro decida insindacabilmente di mutare il logo sia nella parte verbale che grafica.
Per tale effetto, e senza aver diritto ad alcun risarcimento o indennità dallo IIT-CNR, il Registrar immediatamente, ove non sia più titolare di un contratto, ovvero nel termine di trenta giorni, nell’ipotesi in cui il Registro vada a modificare il proprio logo:
• rimuoverà la denominazione e il Logo del Registro .it dal proprio sito internet;
• distruggerà ogni materiale ed ogni documento che riproduce la denominazione e il Logo del Registro .it in cui tale denominazione e segno sono stati stampati o impressi o che richiamano la sua qualità di Registrar accreditato del Registro .it.
Nel caso di cessazione dell’utilizzo della denominazione e del Logo del Registro .it, nonché delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it il Registrar provvederà a rendere definitivamente inattivo il collegamento al sito web del Registro e lo IIT-Registro provvederà a cancellare i dati riferiti al Registrar, contenuti nel suo sito web.
7. Controlli e verifiche
Lo IIT-Registro potrà eseguire controlli e verifiche, direttamente o per mezzo di terzi, per accertare l’utilizzazione della denominazione e del Logo del Registro .it e delle denominazioni Xxxxxxxxx.xx e Registrar accreditato del ccTLD .it nei termini contrattuali di cui sopra.
8. Uso di marchio collettivo
Ove nel corso della vigenza del rapporto contrattuale lo IIT-Registro assuma la titolarità di un marchio collettivo relativo all’accreditamento del Registrar, identico o simile alla attuale denominazione e Logo del Xxxxxxxx.xx è consentito al Registrar, titolare di un contratto attivo, che già utilizzi lecitamente la presente dizione e Logo del Xxxxxxxx.xx di avanzare domanda per l'utilizzo del nuovo marchio collettivo. In tale ipotesi sarà cura dello IIT-Registro informare il Registrar della possibilità in argomento svolgendo tutte le azioni tese a far conoscere al Registrar le modalità per ottenere la licenza d'uso del marchio e il relativo regolamento ad esso associato. In tale circostanza il Registrar potrà mantenere i diritti di cui al presente regolamento fatto salvo la sottoscrizione di apposito contratto di licenza.
9. Estensione del regolamento anche a ulteriori marchi depositati identici o simili
I termini del presente regolamento si estenderanno anche all’utilizzo di ulteriori marchi registrati, esclusi quelli di cui all’art. 8 sopra citato, che siano identici o simili ai segni cui il presente regolamento si riferisce.
10. Uso di altri segni e denominazioni
Ove nel corso della vigenza del rapporto contrattuale lo IIT-Registro decida insindacabilmente, a fronte di comunicazione scritta al Registrar, di variare in tutto o in parte le denominazioni o i segni distintivi di cui all’art. 1 del presente regolamento o comunque di aggiungerne di nuovi:
a) Il Registrar non potrà, in ogni caso, mantenere i diritti di cui al presente regolamento su denominazioni e segni cessati;
b) Il presente regolamento si applicherà integralmente alle nuove denominazioni e ai nuovi segni.
11. Applicabilità delle clausole del contratto principale
Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono le disposizioni del contratto di cui esso costituisce l’Allegato A, con inclusione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle clausole relative alla scadenza del contratto, alla legge applicabile, alla manleva, alle limitazione di responsabilità, alla risoluzione espressa, al foro competente.
Data,
La società in qualità di Registrar Il Rappresentante legale (il timbro e firma leggibile) | L’Istituto di Informatica e Telematica del CNR Il Direttore |
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:
1. Riconoscimento della titolarità e delle qualità del Logo del ccTLD .it; art. 2. Oggetto; 3. Diritti concessi e termini di utilizzo del Logo del Registro .it; 4. Diritti sui segni e non contestazione; 5. Obblighi del Registrar; 6. Cessazione dal diritto dell’utilizzo della denominazione e del Logo del Xxxxxxxx.xx; 7. Controlli e verifiche; 8. Uso di marchio collettivo; 9. Estensione del regolamento anche a ulteriori marchi depositati identici o simili; 10. Uso di altri segni e denominazioni; 11. Applicabilità delle clausole del contratto principale
Data,
La società in qualità di Registrar Il Rappresentante legale
(il timbro e firma leggibile)
Allegato B al Contratto IIT-Registro/Registrar, “Norme di Buona Condotta”
Premesso che:
• fra l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Registro del ccTLD .it, di seguito IIT- Registro e l’organizzazione Registrar sopra riportata è stato stipulato un contratto per la registrazione dei nomi a dominio in Internet nel ccTLD “it”, nel seguito del presente codice di condotta, “Contratto Registrar”;
• le premesse, definizioni, compiti ed obblighi in esso “Contratto Registrar” stabilite si intendono qui integralmente richiamate;
• il sistema di assegnazione e gestione dei nomi a dominio in Internet nel ccTLD .it appare meglio strutturato con la previsione di norme di buona condotta che stabiliscano regole di comportamento che i Registrar, ovvero organizzazioni che registrano nomi a dominio per sé o per terzi, si impegnano a rispettare.
fra
lo IIT-Registro ed il Registrar come definiti nel “contratto Registrar”, si stabilisce quanto segue.
Le presenti “Norme di buona condotta” rappresentano un impegno fra il Registro del ccTLD .it, presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, gestore del ccTLD .it, e il Registrar, al fine di garantire l’equilibrio, l’efficienza, l’equità del sistema di registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD
.it, e la pari accessibilità a tale servizio, nell’interesse pubblico generale.
La sottoscrizione delle “Norme di buona condotta” è indice dell’impegno del Registrar oltreché al rispetto delle leggi in vigore, e del Regolamento del ccTLD .it, come definito nelle premesse del “contratto Registrar” già citato, all’osservanza di un comportamento trasparente e corretto nei confronti degli altri Registrar e dello IIT-Registro, evitando azioni che possano nuocere alla categoria e/o all’intero sistema di assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it.
L’adesione alle presenti norme è volta altresì a garantire il Registrante, in qualità di consumatore finale, che il Registrar osserverà la massima diligenza nello svolgimento delle attività ad esso Registrar affidate nella registrazione e gestione del nome a dominio e agendo prontamente al fine di rimuovere eventuali ostacoli che possano rendere difficile la registrazione o la gestione del dominio.
L’adesione alle “Norme di buona condotta” oggetto del presente atto è volontaria; la mancata adesione non preclude la sottoscrizione del contratto. A fini di trasparenza verso l’utenza lo IIT- Registro pubblicherà sul suo sito web (xxxx://xxx.xxx.xx) tali norme, nonché renderà disponibile per l’utenza i nominativi dei Registrar che le hanno sottoscritte.
Le “Norme di buona condotta” sono vincolanti per il Registrar che le ha accettate ed il mancato rispetto delle previsioni in esse contenute comporta la cancellazione del Registrar, quale firmatario del predetto codice di condotta, dal sito web del Registro ai sensi di quanto previsto nell’art. 11, Norme di Buona Condotta del contratto stesso. In tali casi l’inadempimento sarà contestato al Registrar secondo le indicazioni contenute all’articolo 31, Procedura per l’applicazione delle penali.
Per tutto quanto sopra richiamato il Registrar:
1. dichiara e garantisce che nel rapporto con l’utente finale si farà parte diligente per informarlo della regolamentazione inerente la registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD
.it, più volte ricordata, pubblicata sul sito web dello IIT-Registro, all’indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xx , svolgendo con la dovuta diligenza le operazioni necessarie alla corretta registrazione e mantenimento del nome a dominio;
2. dichiara e garantisce che nel rapporto con i suoi clienti, consumatori finali del predetto servizio, proporrà accordi trasparenti sui servizi da esso erogati ed adotterà e/o farà adottare dai suoi collaboratori, comportamenti eticamente corretti, senza impedire in alcun modo al Registrante il recesso dal contratto di registrazione con questi già sottoscritto;
3. dichiara che nello svolgimento della propria attività si impegna ad orientare i propri comportamenti alla correttezza nei confronti degli altri Registrar evitando atteggiamenti che possano danneggiare i legittimi interessi dei consumatori finali;
4. dichiara di astenersi nei confronti dello IIT-Registro e dei Registrar da azioni che possano creare situazioni di crisi nel sistema di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, impedendo agli altri Registrar, in violazione dei normali obblighi di correttezza dei rapporti commerciali, di accedere al servizio in argomento;
5. dichiara di osservare e far osservare le norme in materia di trattamento dei dati personali dei propri clienti, gestendo i dati stessi nel rispetto delle leggi in vigore, con scrupolo e riservatezza.
6. si impegna a non effettuare spamming verso l’utenza Internet ed a farsi parte diligente verso i suoi clienti, nel caso in cui fosse a conoscenza di attività di spamming realizzata dagli stessi, al fine di richiamarli ad un comportamento corretto; del pari, si impegna ad informare gli utenti sulla necessità di un utilizzo corretto dei dati immessi nella rete, nel rispetto delle applicabili norme e codici di condotta;
7. si impegna a collaborare con le Autorità competenti ove necessario, nel rispetto delle norme di legge in materia di illeciti compiuti attraverso Internet e a non favorire la diffusione di contenuti illeciti o nocivi via Internet.
Inoltre, il Registrar potrà registrare nomi a dominio per proprio uso, ma dovrà astenersi da comportamenti accaparratori, ovvero chiedere la registrazione e mantenere un elevato numero di nomi a dominio.
Per quanto attiene il rapporto con lo IIT-Registro ed il servizio in argomento egli si impegna ad inserire sul proprio sito web, esclusivamente informazioni documentate, o documentabili o comunque basate su fatti oggettivi.
Le suddette “Norme di buona condotta” sono dirette a promuovere e tutelare l’attività di registrazione dei nomi a dominio incrementando la fiducia del cittadino e delle imprese nei confronti dell’utilizzo dei servizi Internet, in armonia con le previsioni stabilite dagli organi governativi e dalle autorità pubbliche.
Il Registrar è a conoscenza che il mancato rispetto delle norme di buona condotta comporta la cancellazione dello stesso dall’elenco dei sottoscrittori del presente codice di condotta, riportato nel sito web pubblico dello IIT-Registro, previa contestazione dell’inosservanza delle previsioni contenute nel presente allegato, nei modi previsti all’articolo 31, Procedura per l’applicazione delle penali.
Data,
La società in qualità di Registrar Il Rappresentante legale (il timbro e firma leggibile) | L’Istituto di Informatica e Telematica del CNR Il Direttore |