LOTTO III
Università degli Studi di Trieste
Xxxxxxxx Xxxxxx, 0
00000 - XXXXXXX
LOTTO III
Capitolato di Polizza di Assicurazione
Danni ai mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti dell’Università degli Studi di Trieste e/o di altri soggetti individuati dal Regolamento missioni in vigore presso la medesima Università, autorizzati a servirsene in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio
Definizioni comuni
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ | Quella svolta dall’Università degli Studi di Trieste per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
BROKER | La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker). |
CONTRAENTE | La persona giuridica che stipula l’assicurazione, nel caso di specie l’Università degli Studi di Trieste, in breve detto Università. |
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA | L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. |
OPTIONAL | L'installazione stabilmente fissata al mezzo di trasporto fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
POLIZZA/ CAPITOLATO | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta alla Società. |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
SOCIETA’ | L’Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici. |
USCITE | II numero dei mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti e/o di altri soggetti “individuati dal regolamento missioni in vigore presso la medesima Università” e/o dei familiari loro conviventi, guidati dai medesimi, di cui è autorizzato l'utilizzo in una stessa giornata per missione o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio. |
Data
La Società | Il Contraente |
………………………. | ……………………… |
Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.
Art. 1.3 – Variazione del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 1.5 – Clausola di Recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
• il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
• se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
• i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.e i.
il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 1.8 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata di 2 (due) anni, dalle ore 24,00 del 31.12.2016 alle ore 24,00 del 31.12.2018 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti.
Previo accordo scritto tra le parti, alle medesime condizioni normative ed economiche la scadenza della polizza potrà essere prorogata fino ad un massimo di 6 mesi successivi alla scadenza naturale della stessa, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della decorrenza della prosecuzione.
Art. 1.9 – Legittimazione
La Società dà e prende atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge o dai CCNL al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.
Art. 1.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.13 - Coassicurazione e delega
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.
Art. 1.15 – Xxxxxxxx broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
- che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;
- che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 3 % (tre per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, sei mesi prima della scadenza contrattuale e ad ogni richiesta del Contraente e/o Broker entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
‐ il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
‐ la data di accadimento dell’evento;
- il periodo di riferimento;
‐ la data della denuncia;
‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all’0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 5 % del valore complessivo dell’appalto.
3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma1.
Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovrà essere trasmesso direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta economica); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta economica).
Art. 1.19 - Regolazione e conguaglio del premio
Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta economica) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio, fermo il premio minimo pari al 70% del premio anticipato/stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento da parte del Contraente emesso dalla Società e formalmente ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.
Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 1.21 – Xxxxxxx denuncia generalità degli Assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei mezzi di trasporto assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi di trasporto.
Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:
• che il mezzo di trasporto al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimento di servizio;
• data e luogo ove l’Assicurato si è recato per missione o adempimento di servizio;
• generalità dell’Assicurato;
• dati identificativi del mezzo di trasporto usato.
Art. 1.22 – Efficacia temporale delle garanzie
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 1.23 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Le Parti:
• la Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
• Il Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .
L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.
Data
La Società | Il Contraente |
………………………. | ……………………… |
Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione in particolare
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione dei sinistri, i regolamenti interni del Contraente, le disposizioni legislative in materia, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in Polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto di proprietà dei Dipendenti del Contraente e/o di altri soggetti individuati dal regolamento missioni e/o dei familiari loro conviventi, di cui sia stato preventivamente autorizzato l'uso, ed utilizzati dagli Assicurati stessi in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione della missione o delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di:
• incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
• furto/xxxxxx, nonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina – consumati o tentati;
• eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio;
• atti vandalici e dolosi di terzi;
• eventi naturali e/o atmosferici, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, ecc.;
• danni ai cristalli causati da qualsiasi evento (escluse rigature e/o segnature);
• urto, collisione, uscita di strada o ribaltamento;
• traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza
Art. 2.2 - Limite di indennizzo (a deroga dell’art. 1907 del Codice Civile)
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di Euro 30.000,00 – a deroga dell’art. 1907 del C.C. a primo rischio assoluto - per ogni mezzo di trasporto assicurato, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
L'assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti accessorie e/o optionals, se stabilmente installati sul mezzo di trasporto.
Per i danni parziali non verrà applicato il degrado; in nessun caso l’indennizzo potrà superare il valore commerciale.
Si considera danno totale ogni danno che raggiunge o supera il 75% del valore commerciale del mezzo.
Art. 2.3 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati membri della Comunità Europea e di tutti gli altri Stati compresi nella Carta Internazionale (carta Verde).
Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.
Art. 2.4 – Delimitazioni dell’assicurazione
L'assicurazione non è operante per i danni:
- avvenuti quando il mezzo di trasporto è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- derivanti dall'utilizzo improprio del mezzo di trasporto rispetto alle caratteristiche previste dal libretto di circolazione;
- verificatisi in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione o dell'adempimento di servizio.
- provocati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- avvenuti quando il conducente si trova in stato di ubriachezza e/o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- determinati od agevolati da dolo del Contraente o delle persone incaricate della guida;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo- comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione.
Art. 2.5 – Rinuncia alla rivalsa
La Società a deroga di quanto disposto dall’art. 1916 del Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del mezzo di trasporto e dei trasportati.
Data
La Società | Il Contraente |
………………………. | ……………………… |
Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro
Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l’ufficio competente del Contraente ne è venuto a
conoscenza deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro alla Società per il tramite del Broker.
La denuncia deve contenere, ove prevista, copia dell’autorizzazione del Contraente all’uso del mezzo di trasporto da parte dell’Assicurato, la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente, se intervenuta, e/o di eventuali testimoni.
Art. 3.2 – Controversie e nomina dei periti
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, in caso di disaccordo la liquidazione ha luogo
mediante accordo tra periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; nel caso di ulteriore disaccordo i periti ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente
- dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto o, a scelta dell’Assicurato, presso il Tribunale di Trieste o a quello più vicino alla sua residenza. I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono inappellabilmente a maggioranza di voti senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.
Art. 3.3 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);
2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
Art. 3.4 - Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore del proprietario del mezzo e/o dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.
L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati. Data
La Società | Il Contraente |
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Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria
Data
La Società | Il Contraente |
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Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 1.3 – Variazioni del rischio
Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
Art. 1.8 - Durata del contratto; Art. 1.11 - Foro competente;
Art. 1.13 - Coassicurazione e delega
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 1.15 - Clausola Broker
Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio Art. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio.
Data
La Società | Il Contraente |
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