CONVENZIONE
CONVENZIONE
LICEO MUSICALE STATALE "XXXXX XXXXXXXXX" DI VERONA
e
CONSERVAT0RIO DI MUSICA “XXXXXXXX XXXXXX XXXX’XXXXX" DI VERONA
INDICE
Art. 1 (Oggetto e obiettivi della convenzione) Art. 2 (Comitato Tecnico Scientifico)
Art. 3 (Compiti del Comitato)
Art. 4 (Doppia iscrizione al Liceo e al Conservatorio) Art. 5 (Criteri di valutazione)
Art. 6 (Impegno delle parti)
Art. 7 (Xxxxxx, validità e proroga della convenzione) Art. 8 (Variazione e integrazione della convenzione) Art. 9 (Controversie)
CONVENZIONE
Tra
Il Liceo Musicale Statale "X. XXXXXXXXX" di VERONA, con sede in Xxxxxx Xxxxxxx x.0 - 00000 XXXXXX, codice meccanografico Istituto VRPM01000L, C odice Fiscale 80011840230, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx,
e
Il Conservatorio di Musica Statale “ E. F. DALL’ABACO" di VERONA, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Codice Fiscale 80012500239 nella persona della Direttrice pro-tempore Prof. Xxxxx Xxx,
di seguito denominati rispettivamente "Liceo" e "Conservatorio"
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
Il D.1. n. 44 del 01.02.2001, Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Titolo IV. specie art. 31 commi 1/2, che stabilisce che "le istituzioni scolastiche. (. ..) per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali. hanno piena autonomia negoziate" e in particolare "possono stipulare convenzioni e contratti";
La Legge n. 59 del 15.03.1997, Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, art.
21. la quale. dettando le norme di delega per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia funzionale a tutte le istituzioni scolastiche e ai Conservatori di musica, stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la possibilità di stipulare convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali
Il TI DPR n. 275 dell '8.03.1999, Regolamento recante norme In materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all'art. 7 comma 8, che "le scuole. sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto al/a realizzazione di specifici obiettivi";
Il Decreto sull'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
FINALITÀ DELLA CONVENZIONE
Art. 1 (Oggetto e obiettivi )
a) La presente Convenzione tra il Liceo e il Conservatorio, è istituita al fine di dare vita ad un rapporto sinergico di collaborazione che determini e pianifichi azioni e iniziative volte alla collaborazione reciproca, concordando forme e modi di collaborazione funzionali alla reciproca promozione e all'efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e che imposti, inoltre, un programma di raccordo e coordinamento fra le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale.
b) Nel reciproco riconoscimento delle diverse finalità formative e della propria autonomia, oltre che giuridica, anche in termini di risorse personali e strumentali esclusive, Liceo e Conservatorio concordano nell'opportunità di collaborare e interagire in attività formative musicali specificatamente programmate, con particolare riguardo alla formazione dei giovani e ad una più ampia competenza nelle discipline musicali, favorendo altresì la relazione dialettica, viva e operativa con le competenze artistiche, storico-culturali, scientifiche, tecniche e strumentali di cui è depositario il Conservatorio.
c) Nello specifico, le finalità attraverso le quali la Convenzione persegue gli scopi di cui ai precedenti commi sono:
determinare e pianificare le azioni e le iniziative necessarie;
definire, in ordine a tali azioni e iniziative, le competenze, ruoli, compiti e le responsabilità di ciascuno degli Enti;
concordare forme e modi delle relazioni fra gli enti contraenti, in particolare: concertare gli ambiti, le modalità e le forme della collaborazione fra Conservatorio e Istituzione scolastica che risultino funzionali alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
ORGANI E FIGURE DI SISTEMA PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 2 (Comitato Tecnico Scientifico)
AI fine di garantire la più efficace e coerente attuazione della presente Convenzione è costituito un Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS).
Il CTS è così composto:
I. il Dirigente Scolastico del Liceo - che lo presiede - o docente da lui delegato;
II. un docente del Liceo;
III. il Direttore del Conservatorio o suo delegato;
IV. un docente del Conservatorio.
Entrambi potranno nominare propri delegati in relazione alle competenze professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche.
Il CTS rimane in carica per tutta la durata della presente Convenzione.
Art. 3 (Compiti del Comitato)
a) Il C.T.S. ha una funzione orientativa e consultiva. In particolare esprime pareri e formula atti di indirizzo in relazione ai seguenti ambiti nel rispetto della normativa ordinamentale vigente per l’Indirizzo Musicale liceale :
modalità di impiego nella definizione del curricolo del Liceo Musicale delle forme di autonomia e flessibilità previste dal DPR n. 275 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e del DPR n. 89 del 15/3/2010, art.10;
articolazione dei programmi delle discipline musicali;
certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali con particolare riferimento alle competenze in uscita al termine del Liceo che vanno correlate con le competenze in entrata del corso triennale delle istituzioni AFAM;
criteri per la definizione dei crediti/debiti formativi nell'ambito delle discipline musicali.
b) Il CTS si riunisce in seduta ordinaria, su richiesta del Dirigente del liceo “Montanari” per definire le linee d'indirizzo della reciproca collaborazione al fine di favorire il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali, tra cui l’individuazione delle modalità di accertamento e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi;
c) Il Comitato può essere convocato, inoltre, in seduta straordinaria su iniziativa di uno dei suoi componenti.
Art. 4 (Doppia iscrizione al Liceo e al Conservatorio)
In caso di iscrizione simultanea al Liceo e al Conservatorio lo studente:
a) si vedrà riconosciuto, in funzione curricolare liceale, lo studio dello strumento svolto in Conservatorio come “secondo strumento”;
b) nel corso liceale sarà svolto lo studio di un altro e diverso strumento come “primo strumento”;
c) lo Studente iscritto al Conservatorio sarà esonerato dallo studio di “secondo strumento” previsto dal curricolo del Liceo;
d) l’eventuale iscrizione al Conservatorio per lo studio del “secondo strumento” deve avvenire prima del 20 giugno dell’anno scolastico precedente;
e) nel caso di studenti iscritti al Liceo con “primo strumento” monodico, il “secondo strumento” sarà pianoforte per agevolare il futuro passaggio ai corsi accademici del Conservatorio;
f) nel caso di cessazione dello studio presso il Conservatorio, per l’anno scolastico successivo a quello in corso, il Liceo provvederà a reintegrare nel curricolo ordinario lo studente e a erogare le lezioni dello strumento con il proprio organico;
g) non è consentita la doppia frequenza al medesimo strumento tra Liceo e Conservatorio;
h) nel caso di studente liceale che studi, come I o II strumento, “Pianoforte”, per le discipline “Pratica pianistica”, “Lettura della partitura” e affini, impartite dal Conservatorio nei Corsi propedeutici, lo studente frequenterà solo il corso presso il Liceo, con obbligo di 3 ore di lezione con il docente di Conservatorio prima del passaggio ai corsi accademici;
i) lo studente liceale, vista la frequenza ai corsi curricolari di “Teoria, analisi e composizione” e di “Storia della Musica”, è inoltre esonerato dalla frequenza delle discipline “Teoria, ritmica e percezione musicale”, “Storia della musica”, “Teoria dell’armonia e analisi” impartite dal Conservatorio nei Corsi propedeutici, salvo propria decisione di frequentarle in entrambi gli Istituti;
l) per l’iscrizione ai corsi accademici del Conservatorio è previsto un accertamento in ingresso per “Teoria, ritmica e percezione musicale”;
m) per tutte le discipline legate alla musica d’insieme lo studente fa riferimento al Liceo, fatte salve possibili collaborazioni fra i due Istituti. Il Liceo si fa garante che l’assolvimento orario richiesto dal Conservatorio sia rispettato.
Art. 5 (Criteri di valutazione)
1. Il Liceo stabilisce in autonomia i propri criteri di valutazione interni.
2. Il Conservatorio stabilisce in autonomia i propri criteri di valutazione. Per gli esami di certificazione delle competenze fa fede il Regolamento dei Corsi propedeutici.
3. Per gli studenti del Conservatorio, il Liceo inserirà la valutazione del relativo strumento nella propria scheda di valutazione generale al momento degli scrutini periodici e finali; il Conservatorio si impegna a comunicare al Liceo detta valutazione in tempo utile per le operazioni di scrutinio.
Art. 6 (Impegno delle parti)
a) Il Conservatorio potrà prevedere particolari servizi per gli studenti di maggior talento che desiderano completare gli studi in Conservatorio, tra cui la partecipazione alle attività del Conservatorio.
b) II Conservatorio si impegna altresì a dare, ad allievi e docenti del Liceo che ne facciano richiesta, accesso privilegiato alle master classes, lezioni aperte e altre opportunità di formazione, promosse e organizzate dallo stesso.
c) Il Liceo si impegna a condividere con il Conservatorio sia la valutazione relativa alla certificazione delle competenze, particolarmente del secondo biennio, sia l'attribuzione dei crediti relativamente al curricolo verticale.
d) Il Liceo si impegna altresì a svolgere attività di orientamento e a svolgere promozione attiva di tutti i corsi e delle iniziative messe in essere dal Conservatorio.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Art. 7 (Durata, validità e proroga della convenzione)
a) La presente convenzione si intende valida fino a successiva revisione.
Art. 8 (Variazione e integrazione della convenzione)
a) Ogni eventuale variazione della presente convenzione che si rendesse necessaria, successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata dalle parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo e integrativo della stessa.
b) Le variazioni o integrazioni non dovranno comunque contenere elementi di entità tale da poter inficiare l'impianto e la sostanza degli accordi.
Art. 9 (Controversie)
a) Eventuali controversie che dovessero insorgere, in ordine alla validità l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
VERONA, 31ottobre 2022
Il Dirigente Scolastico del Liceo La Direttrice del Conservatorio
Musicale “Xxxxx Xxxxxxxxx” “Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx’Xxxxx” Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Prof.ssa Xxxxx Xxx