Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Assicurazione Responsabilità Civile Auto
dedicato ai sottoscrittori di un piano di finanziamento o di locazione finanziaria di Toyota Financial Services Italia S.p.A
Autovetture
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria per l’Italia
Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria italiana, è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo IVASS delle Imprese di asssicurazione e riassicurazione al n° I.00158 (Codice Impresa D959R) ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances (“CAA”). La Compagnia assicurativa ha sede in 000 Xxxxx x’Xxxxx, Xxxxxxxx X-0000, Xxxxxxxxxx. (Xxxxxxxxxxx).
Prodotto: Auto Blocca Prezzo
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti Che tipo di assicurazione è?
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE (qui di seguito “ANDIE”) assicura i rischi della Responsabilità Civile
con la formula tariffaria “franchigia fissa ed assoluta” per ogni sinistro, nell’ammontare precisato in Polizza, a copertura dei danni causati a terzi dal Conducente durante la circolazione del veicolo assicurato (assicurazione obbligatoria).
Che cosa è assicurato?
✓ La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, dalla circolazione del veicolo assicurato (autovettura).
La garanzia Responsabilità civile auto è prestata con i seguenti Massimali:
- Massimale per danni a persone pari ad
€ 6.070.000,00 per sinistro
- Massimale per danni a cose pari ad
€ 1.220.000,00 per sinistro
Che cosa non è assicurato?
Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto: X ai sensi dell’art. 129, del D.lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, il contratto di assicurazione non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile dell’eventuale Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai
danni alle cose, i seguenti soggetti:
X il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
X con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
X nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.
Ci sono limiti di copertura?
L’Assicurazione non è operante:
! per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara;
! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
! in caso di dolo del conducente;
! nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
! relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
! nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista;
! se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285;
! per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in Aree aeroportuali. (Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione). Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza dei limiti di Xxxxxxxxxx/Risarcimento e franchigie (intendendosi per franchigia, la parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato- Locatario). Le informazioni dettagliate sui limiti di indennizzo/risarcimento e le franchigie sono contenute in altri documenti. | |
Dove vale la copertura? L’Assicurazione vale: ✓ per il territorio della Repubblica Italiana; ✓ Città del Vaticano; ✓ Repubblica di San Marino; ✓ Stati dell’Unione Europea; ✓ territorio dell’Islanda; ✓ nel Liechtenstein; ✓ in Andorra; ✓ in Norvegia; ✓ nel Principato di Monaco; ✓ in Serbia; ✓ in Svizzera; ✓ per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. | |
Che obblighi ho? - il Contraente o l’Assicurato non devono fornire dichiarazioni false, inesatte o reticenti; - qualora in corso di contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando le variazioni avvenute; - il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in Leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza; - il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri; - in caso di Sinistro, l’Assicurato o l’avente diritto devono darne avviso alla Compagnia, utilizzando il modulo CAI, immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza. | |
Quando e come devo pagare? Il Premio deve essere pagato dal Contraente in via anticipata per l’intera annualità assicurativa. Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all’Intermediario. Il Premio viene corrisposto dal Contraente attraverso l’inserimento dello stesso all’interno di un piano di finanziamento o di locazione finanziaria di Toyota Financial Services Italia S.p.A. | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il Contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta. Tuttavia la Compagnia manterrà operante la garanzia di Responsabilità Civile Auto fino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all’effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Società a copertura del medesimo rischio. | |
Come posso disdire la polizza? Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione avvenuta con il pagamento del Premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro. Il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto in caso di vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo. |
Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria per l’Italia
Prodotto: Auto Blocca Prezzo
dedicato ai sottoscrittori di un piano di finanziamento o di locazione finanziaria di Toyota Financial Services Italia S.p.A
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo R.C. auto:29/03/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE, sede secondaria per l’Italia Via kiiciro Toyoda, n. civico 2; CAP 00148; città Roma; tel. 000 000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Xxxx Xxxxxx Dowa Company of Europe SE (SFCR) disponibile sul sito internet di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Requisito patrimoniale di solvibilità: (SCR) £ 102.824.000 (euro 116.272.000) Requisito patrimoniale minimo: (MCR) £ 43.087.000 (euro 48.722.000)
Importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura: £ 290.067.000 (euro 328.005.000)
Valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) SCR di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE: 282% Valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) MCR di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE: 673%
£ 39.782.000 (euro 44.816.000)
£ 175.340.000 (euro 197.528.000)
£ 135.558.000 (euro 152.712.000)
• Capitale Sociale:
• Patrimonio Netto:
• Riserve Patrimoniali
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa:
Le informazioni patrimoniali sono relative all’ultimo bilancio approvato a Londra di Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE con sede in Lussemburgo e sono esposte in sterline ed (in euro):
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, partner del “Gruppo Toyota”, fa parte di MS&AD Insurance Group.
Sede legale: 000 Xxxxx x’Xxxxx, Xxxxxxxx X-0000, Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)
Recapito telefonico: 800 894046 Indirizzo internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Indirizzo sede secondaria per l’Italia: Xxx xxxxxxx Xxxxxx 0, XXX 00000 - Xxxx
Xxxxxxx del provvedimento di autorizzazione all’esercizio: Prot. N. 00-00-000000 del 26/03/2007 Numero d’iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00158
La Compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances (“CAA”)
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Sono assicurati i rischi della Responsabilità Civile con la formula tariffaria “franchigia fissa ed assoluta” che non prevede ad ogni scadenza annuale variazioni in aumento o in diminuzione del premio in seguito al verificarsi o meno di xxxxxxxx. Xx stipulazione del contratto in forma tariffaria con “franchigia” comporta, pertanto, in base alle vigenti disposizioni, la perdita della classe di merito eventualmente maturata sulla base di un precedente contratto in forma tariffaria “Bonus/Malus” e riportata |
nell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata al termine del precedente contratto. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali. | |
Massimali | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni. |
Garanzie estese | Ad estensione della garanzia, l’assicurazione copre anche: 1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione; 2. nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici; 3. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; La Compagnia assicura, altresì, i rischi, non compresi nell’Assicurazione obbligatoria, indicati nelle seguenti |
Prestazioni aggiuntive (sempre operanti): - Responsabilità Civile dei trasportati: la Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi durante e per effetto della circolazione. - Responsabilità Civile per fatto di figli minori: la Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi. - Neo patentati - Patente non rinnovata: la Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che: 1) la patente venga successivamente rilasciata; 2) la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro; 3) la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato; 4) non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente. Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro. | |
Tipo di guida | La polizza non può essere personalizzata sulla base delle caratteristiche del conducente. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non vi sono opzioni con sconto sul premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Traino di rimorchi forniti di targa propria | Ad estensione della garanzia l’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante previo pagamento di un premio aggiuntivo. Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è necessario stipulare una copertura separata. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? Non vi sono coperture che possono essere aggiunte alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo. |
In aggiunta alla garanzia R.C. auto non vi sono ulteriori garanzie e servizi assistenza.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni con riferimento alla Responsabilità Civile dei trasportati sono esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza. Non sono altresì inclusi nella copertura: - i danni da inquinamento e contaminazione; - i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato/Contraente. |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni l’Assicurazione non è operante:
- per i danni a terzi dei rimorchi staccati dal veicolo.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l’Assicurato o l’avente diritto deve darne avviso alla Compagnia, utilizzando il modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro” (cd. “modulo blu” o CAI approvato con Provvedimenti ISVAP 13.12.2002 n. 2136), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo ogni notizia e documento utili. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Xxxxx comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria. La Compagnia non aderisce al sistema del risarcimento diretto. L’Assicurato quindi dovrà chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro. La richiesta di risarcimento (fac-simile disponibile sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti” e sul sito dell’IVASS) deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere le seguenti informazioni: 1. la data ed il luogo dell’incidente; 2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 3. le targhe dei veicoli; 4. la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 5. la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente; 6. le generalità di eventuali testimoni; 7. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8. Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, l’Assicurato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore. La compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del Sinistro provvederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI completo e contenente la firma di entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. La liquidazione del sinistro sarà effettuata entro 15 giorni a decorrere dall’accettazione dell’offerta di risarcimento. In caso di incidente con controparte estera avvenuto: - in Italia e causato da un veicolo immatricolato all’estero, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR a UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 – 00000 Xxxxxx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della compagnia incaricata di liquidare il danno; - all’estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; per individuarla l’Assicurato deve rivolgersi al Centro di informazioni italiano istituito presso Consap S.p.A. (Via Yser, 14 – 00000 Xxxx – Fax: 00.00000000 ¬– email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx). Per maggiori informazioni vedi xxx.xxxxxx.xx.; - all’estero causato da un veicolo non immatricolato e non assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al “Bureau” dello stato in cui è avvenuto l’incidente (organismo equivalente all’UCI italiano); - all’estero causato da un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta a Consap S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. |
Per maggiore dettaglio si rimanda al sito dell’UCI xxx.xxxxx.xx ed a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione RCA e dagli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private. In caso di sinistro con veicoli immatricolati e/o assicurati all’estero l’Assicurato deve rivolgere le proprie richieste risarcitorie all’UCI – Ufficio Centrale Italiano. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non ci sono enti/strutture convenzionate con la Compagnia che forniscono prestazioni di assistenza diretta all’assicurato. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus La polizza Rc Auto Blocca Prezzo non prevede il rimborso del sinistro per evitare il malus in quanto sono assicurati i rischi della Responsabilità Civile con la formula tariffaria “franchigia fissa ed assoluta” che non prevede ad ogni scadenza annuale variazioni in aumento o in diminuzione del premio in seguito al verificarsi o meno di sinistri. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte, incomplete o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato/Locatario rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. Xxxx previsioni si riferiscono anche: - alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla eventuale convenzione che si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898 c.c.); - al Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, che sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. |
Obblighi dell’impresa | La compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro provvederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Xxxxxxxx” (cd. “modulo blu” o CAI) completo e contenente la firma di entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. La liquidazione del sinistro sarà effettuata entro 15 giorni a decorrere dall’accettazione dell’offerta di risarcimento. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si segnala che il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN |
Rimborso | In caso di cessazione del rischio - quindi nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto totale o rapina, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato - la Compagnia restituisce al Contraente la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Il rimborso è pari alla parte di Premio annuo compresa tra la data di annullamento del contratto e la data di scadenza dello stesso al netto di imposte e oneri parafiscali (SSN). Qualora il Contraente richieda che il contratto relativo al veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo, la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il presente contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni con riferimento al diritto del contraente di recedere dal contratto si evidenzia che in caso di recesso il contraente deve far pervenire alla Compagnia tramite raccomanda con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale dichiari la volontà di recedere dal contratto, nonché la dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione dell’originale di Polizza, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso. Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia rimborsa la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali. Il Modulo per il ripensamento è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti”. |
Risoluzione | Il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto: - in caso di vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo previa consegna di copia dell’atto di vendita o documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita; In tal caso la compagnia provvede alla restituzione del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data di alienazione del veicolo o dalla consegna in conto vendita. Il Contraente è tenuto a distruggere Certificato e Carta Verde e rilasciare una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti; - in caso di furto o rapina, previa consegna di copia della relativa denuncia nonché distruzione del Certificato e Carta Verde, se ancora in suo possesso. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto il Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo; - in caso di demolizione, previa a) consegna della copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici; b) distruzione del Certificato e Carta Verde, se ancora in suo possesso; c) rilascio di una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto il Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno di cessazione del rischio; - in caso di distruzione o esportazione definitiva, previa a) consegna dell’attestato del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa; b) distruzione del Certificato e Carta Verde; c) rilascio di una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto il Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno di cessazione del rischio. |
Qualsiasi persona giuridica e/o persona fisica che sia in possesso di un attestato di rischio precedente almeno di 5 anni con assenza di sinistri.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione
Toyota Insurance Management SE percepisce una commissione inclusa nel premio pari al 14% sul premio al netto delle imposte e del contributo SSN.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per qualsiasi reclamo inerente il presente Contratto, l’Assicurato si può rivolgere direttamente alla Compagnia assicurativa “Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE”, sede secondaria italiana in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxx, contattando: Ufficio “Assistenza Clienti” Fax: x00 00 000.000.000 E-mail: xxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx La funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati Commissariat aux Assurances (“CAA”), con sede in: 0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX, X - 0000 Xxxxxxxxxx, GD de Luxembourg |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di Risarcimento non sia superiore a € 15.000, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER FRUIRE TELEMATICAMENTE DI ALCUNE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO MEDESIMO.
Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Auto:
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Edizione 29 Marzo 2019 Modello Auto Blocca Prezzo 5.0
Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA- ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018.
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Indice delle Condizioni di Assicurazione | ||
GLOSSARIO SEZIONE I – NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE | p. 3 | |
1.1 | Determinazione e pagamento del premio - Decorrenza della garanzia | p. 5 |
1.2 | Durata del contratto | p. 5 |
1.3 | Diritto di ripensamento | p. 5 |
1.4 | Sostituzione della Polizza e del Certificato | p. 5 |
1.5 | Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio, aggravamento del rischio, variazione del | p. 5 |
rischio | ||
1.6 | Variazione della residenza del Contraente/ Proprietario | p. 5 |
1.7 | Estensione territoriale | p. 5 |
1.8 | Altre Assicurazioni | p. 6 |
1.9 | Proposta di rinnovo del contratto | p. 6 |
1.10 | Vendita e consegna in conto vendita del veicolo | p. 6 |
1.11 | Furto, rapina, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo | p. 6 |
1.12 | Modalità di Rimborso | p. 7 |
1.13 | Oneri fiscali | p. 7 |
1.14 | Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione | p. 7 |
1.15 | Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto | p. 7 |
1.16 | Clausola di intermediazione | p. 7 |
1.17 | Foro competente e rinvio alle norme di legge | p. 7 |
SEZIONE II – LE GARANZIE ASSICURATIVE | ||
CAPITOLO I: GARANZIE BASE | ||
1.1 | Oggetto dell’Assicurazione | p. 7 |
1.2 | Prestazioni aggiuntive (sempre operanti) | p. 7 |
1.3 | Formula tariffaria franchigia fissa ed assoluta | p. 8 |
1.4 | Riclassificazioni | p. 8 |
1.5 | Attestazione dello stato del rischio | p. 8 |
CAPITOLO II: ESCLUSIONI | ||
2.1 | Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto | p. 9 |
2.2 | Esclusioni e rivalsa | p. 9 |
SEZIONE III – LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E GESTIONE DELLE VERTENZE | ||
1.1 | Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro | p. 10 |
1.2 | Gestione delle vertenze | p. 10 |
1.3 | Accesso agli atti dell’Impresa | p. 10 |
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Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato: Appendice (di Polizza) Atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all’emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.
Arbitrato È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia.
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.
Assistenza/Fase stragiudiziale È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Attestato di Rischio Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Autoveicolo ad uso promiscuo Autoveicolo per trasporto promiscuo definito dall’art. 54 lettera c) del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
Autovettura Autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Avente diritto Persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestato di Rischio (il contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Banca Dati degli Attestati di Rischio Banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Bonus/Malus Formula tariffaria che si articola in classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti. In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” si prevede il collocamento del Contraente in una nuova classe di appartenenza e la conseguente riduzione o maggiorazione del Premio.
Xxxxxx Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.
Carta Verde Certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.
Certificato (di assicurazione) Tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell’esistenza del contratto.
Classe di merito “CU” È la classe di merito di “Conversione Universale” (CU), ex classe “CIP” di cui all’Allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice delle Assicurazioni Private.
Tale classe è riportata nell’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione. Il presente contratto, essendo stipulato nella forma tariffaria “franchigia fissa ed assoluta”, non prevede l’indicazione della classe CU nell’Attestato di Rischio.
Codice delle Assicurazioni o Codice Il Codice delle
Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Compagnia Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE sede secondaria italiana.
Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., svolge, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti, in linea di massima, alla copertura dei “rischi della collettività” non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali.
Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Decorrenza (Effetto) Data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
Estensione territoriale Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.
Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Formula tariffaria franchigia fissa ed assoluta Formula tariffaria in cui è stipulato il presente contratto, in base alla quale il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare per ogni sinistro alla Compagnia l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
Non prevede ad ogni scadenza annuale variazioni in aumento o in diminuzione del premio in seguito al verificarsi o meno di sinistri.
Franchigia L’importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo. Più in particolare, per la garanzia RC Auto, la somma dovuta alla Compagnia per la parte di danno che rimane a carico del Contraente.
Furto È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guasto Xxxxx subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Impresa Vedi “Compagnia”.
Incendio Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente Il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo La somma di denaro dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro, liquidabile in base alla polizza a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale.
Intermediario Persone fisica o giuridica regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) istituito presso l’IVASS, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il contratto.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. L’IVASS è subentrato all’ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95 (convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).
Legge Atto normativo del Parlamento con il quale vengono
disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.
Locatario Utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità sono indicate sulla carta di circolazione.
Massimale La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
Periodo di osservazione
• Sinistri con responsabilità principale:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
• Sinistri con responsabilità paritaria:
Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come indicate nel quinquennio dell’Attestato di Rischio.
Plico Pre-Contrattuale Documentazione precontrattuale composta dai seguenti documenti:
- Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente;
- Modelli 3 e 4 di cui all’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
- Informativa e Consenso Privacy.
Proprietario Persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di vincolo Leasing, il locatario è parificato al proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.
Polizza Il documento che prova il contratto di Assicurazione.
PRA Pubblico Registro Automobilistico.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge. Per questo contratto il Premio viene corrisposto mediante inserimento dello stesso all’interno di un piano di finanziamento o di locazione finanziaria di Toyota Financial Services Italia S.p.A. Procedimento penale Procedimento con il quale viene accertata la violazione di una legge penale. La persona indagata viene formalmente a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico mediante la notifica di un’Informazione di garanzia.
Quinquennio completo Si intende il quinquennio riportato nell’Attestato di Rischio che per tutte le annualità indicate, non contiene le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
Rapina La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
R.C.A. Responsabilità Civile Auto.
Reato Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pene previste dalla legge.
Reclamante Xxxxxxxx che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato.
Reclamo Dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Risarcimento La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.
Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa L’azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Scoppio Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Sinistro L’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società vedi Compagnia.
Spese di giustizia Sono le spese del processo che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Tariffa La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Terzi Coloro che vengono definiti come tali dall’art. 129 del Codice.
Toyota Financial Services Toyota Financial Services Italia S.p.A, con uffici in Via X. Xxxxxx n. 2, intermediario finanziario soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, dell’UIF (con sede in Roma, Via Nazionale n. 91) e dell’IVASS (con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00).
UCI - Ufficio Centrale Italiano Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale. L’attività dell’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 (Codice delle Assicurazioni Private).
Valore della lite Il valore del contendere.
Veicolo Autovettura ad uso privato regolarmente assicurata con Polizza RCA.
Il testo del Glossario è aggiornato al 29/03/2019
Condizioni di Assicurazione
SEZIONE I - NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1.1 Determinazione e pagamento del premio - Decorrenza della garanzia
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza relativi al veicolo, al proprietario o al locatario in caso di locazione finanziaria. Tali dati sono dichiarati dal Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta/polizza.
Il Premio deve essere pagato dal Contraente in via anticipata per l’intera annualità assicurativa. Non è prevista la possibilità di frazionare il pagamento del premio.
Per il presente contratto il Premio viene corrisposto dal Contraente attraverso l’inserimento dello stesso Premio all’interno di un piano di finanziamento o di locazione finanziaria di Toyota Financial Services Italia S.p.A.
Il premio imponibile relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge ed al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5% calcolato sul premio netto. Le imposte ed il contributo sono riportate sul preventivo e sullo stampato di Xxxxxxx.
A seguito del pagamento del Premio, l’Intermediario rilascia i documenti assicurativi: Polizza, Certificato e Carta Verde, previsti dalle disposizioni in vigore.
In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dei documenti assicurativi, la Compagnia rilascia un duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell’Assicurato.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
1.2 Durata del contratto
Il Contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.
La Compagnia estende l’operatività della Polizza sino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa compagnia per il medesimo rischio.
1.3 Diritto di ripensamento
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dal pagamento del Premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro. In caso di recesso il Contraente deve far pervenire alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale dichiari la volontà di recedere dal contratto, nonché la dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione dell’originale di Polizza, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso. Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia rimborsa la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali. Il Modulo per il ripensamento è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti”.
1.4 Sostituzione della Polizza e del Certificato
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione della Polizza (es. vendita del veicolo e sostituzione con altro veicolo), nel calcolo del Premio relativo alla Polizza sostitutiva verrà effettuato l’eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto nella Polizza sostituita. Inoltre, il Premio della
nuova Polizza e quindi l’eventuale conguaglio a debito o a credito del Contraente vengono calcolati in base alla Tariffa in vigore al momento della stipula del presente contratto. L’eventuale rimborso è al netto di imposte e oneri parafiscali. Qualora si debba procedere alla sostituzione del Certificato,
la Compagnia provvederà a consegnarlo al Contraente contestualmente al pagamento dell’eventuale conguaglio; il Contraente è obbligato a distruggere il Certificato e la Carta Verde della Polizza sostituita, eventualmente in suo possesso. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe la continuità dell’Attestato di Xxxxxxx, purché non vi sia stata variazione nella persona del proprietario o locatario in caso di leasing.
1.5 Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio, aggravamento del rischio, variazione del rischio
Il Premio è determinato in base ai dati riportati in Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati in Polizza.
Le dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tali previsioni si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla eventuale convenzione che si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla norma citata.
1.6 Variazione della residenza del Contraente/ Proprietario
Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. In mancanza di comunicazione, si applica il disposto del precedente art. 1.5.
1.7 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L’Assicurazione vale anche per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell’Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale
di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verifichino fino alle ore 24:00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza della rata di Premio successiva all’emissione del contratto. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 1.5 e 1.6.
1.8 Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
1.9 Proposta di rinnovo del contratto
Prima della scadenza della Polizza, la Compagnia può formulare una proposta di rinnovo comunicando al Contraente le eventuali nuove condizioni di Polizza e l’importo del Premio. Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di rinnovo del Contratto mediante il pagamento del Premio proposto dalla Compagnia il cui importo, per l’intera durata del finanziamento o della locazione finanziaria, rimarrà fisso e pari a quello di prima annualità, salvo variazione del rischio nel caso di trasferimento di residenza.
Nello specifico, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia invierà all’indirizzo di residenza del Contraente o all’indirizzo e-mail fornito in fase di stipula della polizza, almeno 30 giorni prima dalla scadenza medesima, la comunicazione relativa alla scadenza del contratto contenente tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.
La Compagnia, inoltre, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, consegnerà telematicamente l’Attestato di Rischio, mettendolo a disposizione del Contraente nell’Area Clienti Riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti”. In aggiunta a questa modalità, il Contraente, e gli altri Aventi diritto, se differenti, possono richiedere la consegna dell’Attestato di Xxxxxxx anche tramite posta elettronica facendone richiesta a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx la consegna avverrà entro 15 giorni dalla richiesta.
In alternativa, è possibile richiedere una stampa cartacea rivolgendosi al proprio Intermediario. Comunque, ai fini della stipula di un nuovo contratto la posizione assicurativa viene acquisita direttamente dall’assicuratore in via telematica attraverso l’accesso alla Banca Dati degli Attestati di Rischio, senza necessità del documento cartaceo.
1.10 Vendita e consegna in conto vendita del veicolo
La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo determina, a scelta del Contraente, uno dei seguenti effetti:
1. Sostituzione con altro veicolo
Il Contraente può rendere valida la Polizza stipulata a copertura del veicolo originario - venduto o consegnato in conto vendita - per altro veicolo di sua proprietà e della
stessa tipologia. In questo caso:
- il Contraente è tenuto a distruggere Certificato e Carta Verde del veicolo venduto o consegnato in conto vendita e rilasciare alla Compagnia la certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.
Qualora il veicolo consegnato in conto vendita non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto.
2. Cessione del contratto
Il Contraente deve comunicare immediatamente la cessione del contratto alla Compagnia che ne prende atto con emissione di appendice e rilascia al cessionario i nuovi documenti. Il Contraente è tenuto a distruggere Certificato e Carta Verde e rilasciare alla Compagnia la certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti.
Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.
Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Compagnia non rilascia l’Attestato di Rischio. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
3. Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo
La Polizza si risolve con restituzione del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data di alienazione del veicolo o dalla consegna in conto vendita, sempreché l’Assicurato consegni copia dell’atto di vendita o documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita.
Il Contraente è tenuto a distruggere Certificato e Carta Verde e rilasciare una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti.
1.11 Furto, Rapina, Demolizione, Distruzione, Esportazione Definitiva del Veicolo
In caso di furto, rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente:
• in caso di furto o rapina, deve informare la Compagnia e consegnare copia della relativa denuncia nonché distruggere Certificato e Carta Verde, se ancora in suo possesso; in questo caso può richiedere:
- di rendere valida la Polizza del veicolo rubato per altro Veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo.
• in caso di demolizione, deve informare la Compagnia, consegnare copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici nonché distruggere Certificato e Carta Verde, se ancora in suo possesso, e rilasciare una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti; in questo caso può richiedere:
- di rendere valida la Polizza del veicolo demolito per altro Veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura
assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali dal giorno di cessazione del rischio.
• in caso di distruzione o esportazione definitiva, deve informare la Compagnia, consegnare l’attestato del
P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa nonché distruggere Certificato e Carta Verde e rilasciare una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti; in questo caso può richiedere:
- di rendere valida la Polizza del veicolo originario per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno cessazione del rischio.
Per le comunicazioni relative alle fattispecie sopra descritte, artt. 1.10 e 1.11, la Compagnia rende disponibile sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti” il modulo Richiesta di Rimborso.
1.12 Modalità di rimborso
Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario.
1.13 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
1.14 Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione
Se il Contraente non provvede, quando esplicitamente richiesto, alla distruzione dei documenti di Assicurazione (Certificato di Assicurazione e Carta Verde eventualmente in suo possesso), è tenuto al rimborso integrale degli importi pagati dalla Compagnia a terzi, quale risarcimento o indennizzo dei Sinistri causati, successivamente alla sostituzione del contratto del veicolo precedentemente assicurato.
1.15 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso l’azione contro di lui (art. 2952 del Codice Civile).
1.16 Clausola di intermediazione
La Compagnia dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management SE (di seguito “TIM”), intermediario assicurativo estero, operante in Italia in regime di stabilimento ed iscritto nell’elenco IVASS degli intermediari UE con il n° UE00005221.
Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Compagnia soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Compagnia e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte di quest’ultima.
1.17 Foro competente e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto
quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Roma.
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Beneficiario sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
SEZIONE II – LE GARANZIE ASSICURATIVE CAPITOLO I: GARANZIE BASE
1.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, dalla circolazione del veicolo assicurato.
Ad estensione della garanzia, l’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante; in questo caso il Contraente dovrà pagare un Premio aggiuntivo. Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è invece necessario stipulare una copertura separata.
Si ricorda che i Xxxxxxxxx convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di estensioni della garanzia.
1.2 Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive.
1. Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi
durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
2. Responsabilità civile per fatto di figli minori
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, Codice Civile. Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
3. Neo patentati - Patente non rinnovata
La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
1) la patente venga successivamente rilasciata;
2) la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro;
3) la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato;
4) non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
1.3 Formula tariffaria franchigia fissa ed assoluta
La presente assicurazione è stipulata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
Tale formula tariffaria non prevede ad ogni scadenza annuale variazioni in aumento o in diminuzione del premio in seguito al verificarsi o meno di sinistri.
1.4 Riclassificazioni
Mancato invio o invio di documenti non conformi
Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà digitale e/o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passaggio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure ci sia difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzionali, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento dell’eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, proporzionalmente alla differenza di Premio non acquisito, per le somme che abbia dovuto
pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a Sinistri causati dal veicolo assicurato.
1.5 Attestazione dello stato del rischio
Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
Il presente contratto, essendo stipulato nella forma tariffaria “franchigia fissa ed assoluta” non prevede, in base alle disposizioni vigenti in materia, l’indicazione della classe CU all’interno dell’Attestazione dello stato del rischio.
La stipula dello stesso comporta quindi la perdita della classe di merito eventualmente maturata sulla base di un precedente contratto in forma tariffaria “Bonus/Malus” e riportata nell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata al termine del precedente contratto.
La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità:
• messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e scarico;
• possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riservata del sito web della Compagnia;
• modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente, chiamando l’Assistenza Clienti.
La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio.
Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.
Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.
Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e
1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n.
9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione del contratto.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce.
In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà dello stesso tipo. In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo Attestato di Xxxxxxx, purché in corso di validità, relativo al precedente veicolo.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Attestato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a 12 mesi – di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di Rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.
La Compagnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso;
• cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso.
CAPITOLO II: ESCLUSIONI
2.1 Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto
Ai sensi dell’art. 129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso
di veicolo concesso in Leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
2.2 Esclusioni e rivalsa L’Assicurazione non è operante:
• per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
• in caso di dolo del conducente;
• nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
• relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
• nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Sono sempre esclusi:
a) i danni da inquinamento e contaminazione;
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’ Assicurato/Contraente;
L’assicurazione non è, altresì, operante:
a) con riferimento alla Responsabilità Civile dei trasportati per i danni al conducente e al veicolo stesso;
b) per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree aeroportuali;
c) per i danni a terzi dei rimorchi staccati dal veicolo.
SEZIONE III – LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA GESTIONE DELLE VERTENZE
1.1 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o l’avente diritto deve darne avviso alla Compagnia, utilizzando il modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro” (cd. “modulo blu” o CAI approvato con Provvedimenti ISVAP 13.12.2002 n. 2136), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo ogni notizia e documento utili.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Xxxxx comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.
La Compagnia non aderisce al sistema del risarcimento diretto e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private. L’Assicurato quindi dovrà chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, ai sensi dell’art. 148 del Codice.
La richiesta di risarcimento (fac-simile disponibile sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti” e sul sito dell’IVASS) deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere le seguenti informazioni:
1. la data ed il luogo dell’incidente;
2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3. le targhe dei veicoli;
4. la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5. la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;
6. le generalità di eventuali testimoni;
7. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8. Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, l’Assicurato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore.
La compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del Sinistro provvederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI completo e contenente la firma di entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. La liquidazione del sinistro sarà effettuata entro 15 giorni a decorrere dall’accettazione dell’offerta di risarcimento.
1.2 Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o
tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
1.3 Accesso agli atti dell’Impresa
I Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo
146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all’articolo 3 del suddetto Decreto.
Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro 15 giorni dalla ricezione.
L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxx
Xxxxx Branch- Iscritta alla CCIAA di Roma n. RM/1178631 Codice Fiscale 97477510586 Partita Iva 09720731000 Iscritta all’elenco delle imprese Vigilate da altra Autorità UE all’Albo IVASS, al n. I.00158 con Codice Impresa n. D959R
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx
Toyota Insurance Management SE
Sede secondaria Italiana Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxx
Modulo di Proposta - Auto Blocca Prezzo
Edizione 29 Marzo 2019
Signor Contatti Utili
Xxxx X’xxxxxx Xxxxxxxxxx
Clienti
800 894046
Via – N.Civico – Località E-Mail: xxxxxxx@xxxxxx-xx.xxx
CAP – Comune – Provincia Venditore 888888SP
Italia Intermediario: Toyota Insurance Management
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 - Xxxx
Codice Agenzia Codice Sub Age.
R.C. AUTO OBBLIGATORIA – PROPOSTA DI ASSICURAZIONE Proposta ( )
Prodotto:
Data decorrenza: dalle ore
Data scadenza:
Contraente
Cognome e nome o denominazione sociale: Codice Fiscale o Partita iva:
Via – N. civico - Località:
Comune – Stato estero: Provincia:
CAP:
Indirizzo e-mail:
Numero Telefono:
Proprietario
Cognome e nome o denominazione sociale: Codice Fiscale o Partita iva:
Via – N. civico - Località:
Data di nascita:
Comune – Stato estero: Provincia:
CAP:
Locatario
Cognome e nome o denominazione sociale: Codice Fiscale o Partita iva:
Via – N. civico - Località: Data di nascita: Comune – Stato estero: Provincia:
CAP:
Dati del veicolo
Settore:
Classe:
Uso:
Data immatricolazione: Età veicolo all‘acquisto: Marca:
Modello: Allestimento: Cilindrata:
Potenza cavalli fiscali: Kilowatt:
Gancio traino:
Targa
Tipo targa:
Tipo targa speciale:
Tipo alimentazione primaria:
Carrozzeria:
Caratteristiche della polizza
Frazionamento premio:
Ente vincolante:
Durata Finanziamento o locazione finanziaria ( in anni )
Sezione Responsabilità civile auto (R.C.A.)
Forma tariffaria:
Motivo di assegnazione:
Decreto Bersani:
Classe CU di provenienza:
Classe CU di assegnazione:
Numero anni assicurati:
Sinistri in ATR ultimi 2 anni più anno in corso:
Sinistri in ATR ultimi 5 anni più anno in corso:
Massimali:
Franchigia:
Sconto applicato:
Premio di Polizza
Prima rata fino al:
Premio imponibile R.C.A.:
Imposte:
S.S.N.:
Totale premio:
Totale da pagare:
Provvigioni R.C.A.:
Premio annuo:
Premio imponibile R.C.A.:
Imposte:
S.S.N.:
Totale premio:
Totale da pagare:
Provvigioni R.C.A.:
Percentuale provvigione sul premio imponibile R.C.A. %
AVVERTENZE
• La percentuale delle Provvigioni Responsabilità Civile Auto è calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio RCA corrisposto per la copertura al netto di imposte e S.S.N.. L’ammontare dell’importo percepito dall’intermediario è pari al 14% sul premio al netto delle imposte e del contributo SSN;
• Il Cliente/Assicurando prende atto del fatto che il premio della presente proposta è calcolato sulla base della tariffa in vigore alla data della sottoscrizione della presente e delle informazioni dallo stesso fornite, fatta salva la necessaria verifica della loro correttezza e completezza da parte della Compagnia di Assicurazione.
Inoltre, prima della sottoscrizione della polizza R.C. Auto con la nostra Compagnia, le suddette informazioni dovranno comunque essere verificate anche tramite la presentazione della relativa documentazione. Pertanto, nel caso in cui le informazioni fornite e/o riportate nella presente proposta fossero inesatte e/o incomplete, il suddetto premio potrebbe variare. In tal caso, sarà cura della Compagnia comunicare al Cliente la nuova proposta finalizzata alla sottoscrizione della polizza di assicurazione R.C. Auto.
• La presente proposta ha validità di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione e comunque sino alla data di scadenza della tariffa in corso. Qualora la residua validità della tariffa, in vigore alla data di emissione della proposta, sia inferiore a sessanta giorni e il Cliente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, la Compagnia rilascia la proposta sulla base della nuova tariffa.
• L'imposta sulle assicurazioni e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sono dovuti in base alle aliquote vigenti alla data di incasso del premio. Pertanto, il premio indicato potrà subire variazioni se prima del pagamento interverrà una modifica all’aliquota di imposta sulle assicurazioni di Responsabilità Civile Auto deliberata dalla competente provincia, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011 o eventuali delibere delle Regioni a Statuto Speciale, consultabili sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (xxx.xxxxxxx.xxx.xx).
• Gli obblighi di informativa precontrattuale di cui agli artt. 120, 120 bis e 120 ter, gli obblighi di consegna della documentazione informativa di cui agli artt. 185, 185 bis del D.lgs. n. 209/2005, nonché gli obblighi di comunicazione e consegna di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 possono essere adempiuti anche mediante un supporto durevole non cartaceo ove il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018 il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore. Il distributore conserva traccia della scelta effettuata dal contraente ed informa il contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive. Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti. Il contraente comunica al distributore ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica indicato.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA STIPULA DELLA PROPOSTA/CONTRATTO
• Il premio della presente proposta è calcolato con riferimento alla data di effetto della polizza. Nel caso in cui i dati non corrispondano, o più in particolare, se la data di effetto polizza viene modificata, il premio potrebbe variare. Per l'eventuale conclusione del contratto sarà richiesta la documentazione (Codice Fiscale, Documento di Identità, Carta di Circolazione e Certificato di proprietà) che ne comprovi la correttezza.
• Il contratto avrà durata annuale salvo diverso accordo tra le parti, a partire dalle ore 24 della data di decorrenza, e la sua efficacia è vincolata al pagamento del relativo premio. Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza darne alcuna comunicazione preventiva. Tuttavia, se egli decidesse di non rinnovarlo, la Compagnia manterrà comunque operante la garanzia Responsabilità Civile Auto fino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all’effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa compagnia a copertura del medesimo rischio.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
Ai sensi dell’art. 129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
ESCLUSIONI E RIVALSA
L’Assicurazione non è operante:
• per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
• in caso di dolo del conducente;
• nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
• relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
• nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Sono sempre esclusi:
a) i danni da inquinamento e contaminazione;
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato/Contraente;
L’assicurazione non è, altresì, operante:
a) con riferimento alla Responsabilità Civile dei trasportati per i danni al conducente e al veicolo stesso;
b) per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree aeroportuali;
c) per i danni a terzi dei rimorchi staccati dal veicolo.
Rinunce gratuite al diritto di rivalsa
La Compagnia, a parziale deroga della clausola. 2.2 del Capitolo II“Esclusioni”, Sezione II, delle Condizioni di Assicurazione, rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga successivamente rilasciata, la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro, la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato, e non penda - al momento del Sinistro - procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente. Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
Le sue dichiarazioni
Il Cliente/Assicurando dichiara di aver ricevuto, letto ed accettato, prima della sottoscrizione della Proposta contrattuale l’Informativa sulla privacy ed il set informativo Auto Blocca Prezzo, Edizione 29 Marzo 2019, composto da:
• Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (“DIP Danni”) – Auto Blocca Prezzo;
• Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (“DIP aggiuntivo R.C. Auto”) – Auto Blocca Prezzo;
• Condizioni di Assicurazione Edizione 29 Marzo 2019 Modello Auto Blocca Prezzo 5.0, comprensive del glossario; ed
• il Modulo di Proposta – Auto Blocca Prezzo.
Firma L’ASSICURANDO / CONTRAENTE
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
Il Cliente/Assicurando dichiara di aver ricevuto, altresì:
• il Plico Pre contrattuale contenente, tra l’altro, il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, l’Informativa e Consenso privacy, copia dei documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti" ed "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto", conformi rispettivamente ai Modelli 3 e 4 ai sensi dell’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
• il modulo denuncia sinistro “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” (cd. “modulo blu” o CAI).
Firma L’ASSICURANDO / CONTRAENTE
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
Il Cliente/Assicurando dichiara:
• di essere a conoscenza che il pagamento del Premio del presente contratto avviene mediante inserimento dello stesso Premio all’interno di un piano di finanziamento o di locazione finanziaria di Toyota Financial Services Italia S.p.A.
• che le informazioni fornite, necessarie per una corretta definizione del rischio assicurato (quali ad esempio i dati relativi al veicolo o alla residenza dell’Assicurato), sono esatte e veritiere ed è consapevole che dichiarazioni non veritiere, inesatte, incomplete o reticenti rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del
Proprietario o del Locatario del veicolo, che potrà avvenire in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. La mancata comunicazione può determinare, in caso di sinistro, l’esercizio del diritto di rivalsa;
• che, nei casi in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Firma L’ASSICURANDO / CONTRAENTE
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
• di approvare espressamente, agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le disposizioni contenute nelle seguenti clausole delle Condizioni di Assicurazione:
Sezione I - Norme generali comuni a tutte le garanzie: 1.2 Durata del contratto, 1.5 Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio, aggravamento del rischio, variazione del rischio,1.6 Variazione della residenza del Contraente/Proprietario, 1.10 Vendita e consegna in conto vendita del veicolo, Art. 1.11 Furto, rapina, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo, 1.14 Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione, 1.17 Foro competente e rinvio alle norme di legge. Sezione II – Le garanzie assicurative, Capitolo I “Garanzie base”: 1.3 Formula Tariffaria Franchigia Fissa ed Assoluta, 1.4 Riclassificazionie 1.5 Attestazione dello stato del rischio. Sezione II – Le garanzie assicurative, Capitolo II “Esclusioni”: 2.1 Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto, 2.2Esclusionie rivalsa, Sezione III – La liquidazione del sinistro e la gestione delle vertenze: 1.1 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro, 1.2 Gestione delle vertenze, Art. 7
Firma L’ASSICURANDO / Aioi Nissay Dowa Insurance
CONTRAENTE Company of Europe SE
• di aver letto l’Informativa privacy, , consegnata unitamente al set informativo e contenuta nel Plico Pre contrattuale ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e di prendere atto che il trattamento dei dati personali avverrà in piena conformità all’informativa fornita ed alla normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali, nonché di aver espresso all’atto della ricezione e sottoscrizione del suddetto Plico i relativi consensi per le diverse finalità di trattamento dei dati, tra cui il proprio consenso obbligatorio per il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini assicurativi, necessario per la conclusione ed esecuzione del contratto, nonché per la gestione dei sinistri.
Firma L’ASSICURANDO / CONTRAENTE
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
• di voler ricevere la documentazione precontrattuale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 120-quater del D.lgs. 209/2005 e 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018 nonché i successivi documenti e comunicazioni relativi al contratto:
su supporto cartaceo o su supporto durevole non cartaceo
apponendo in calce la propria firma, dopo aver barrato la casella prescelta.
Qualora il contraente abbia scelto di ricevere la suddetta documentazione tramite posta elettronica, indicare qui di seguito l’indirizzo di posta elettronica:
Firma L’ASSICURANDO / CONTRAENTE
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
TOYOTA ASSICURAZIONI
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016
TRATTAMENTO PER FINALITÀ ASSICURATIVA
Con il seguente documento Le forniamo le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali ai sensi di quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE (di seguito denominato "GDPR") da parte dalle società:
1. Toyota Insurance Management SE (di seguito, “TIM”) e
2. Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE (di seguito “ANDIE”)
in qualità di co-titolari del trattamento dei dati personali (di seguito congiuntamente, “le Società”).
DEFINIZIONI
a) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
c) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
d) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
e) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/33 membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
f) «categorie particolari di dati personali»: dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
g) «dati penali» personali relativi a condanne penali e reati.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le Società TIM ed ANDIE allo scopo di fornire i prodotti e/o servizi assicurativi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, raccolgono direttamente (qualora non siano già detenuti), dati personali che La riguardano, in qualità di soggetto assicurato e/o contraente di polizza, necessari alla sottoscrizione delle coperture assicurative e alla conseguente esecuzione dei contratti stipulati.
Qualora i dati forniti siano riferiti a terzi diversi dal contraente (quali ad esempio il proprietario diverso dal contraente) colui che li ha forniti si assume tutti gli obblighi e le responsabilità di legge previste a carico dei titolari del trattamento. In tal senso, colui che ha fornito i dati garantisce che qualsiasi dato di terzi soggetti che è stato così indicato (e che sarà conseguentemente trattato in base ai consensi informati forniti per tale trattamento) è stato acquisito in piena conformità alla normativa vigente.
TOYOTA ASSICURAZIONI
Il trattamento dei dati personali dell’interessato ha luogo in conformità con le regole previste dal Regolamento a seconda delle basi giuridiche di trattamento:
a) obbligatorio in base alla legge, regolamenti o direttive comunitarie (ad esempio, per fini antiriciclaggio, gestione del casellario centrale infortuni, motorizzazione civile o per adempiere alle norme in materia fiscale, contabile e di tesoreria.
b) strettamente necessario per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo in essere come la gestione della copertura assicurativa e liquidazione dei sinistri;
c) per legittimo interesse dei co-titolari a trattare i dati forniti per attività di pricing e risk management, controllo di gestione, auditing, pianificazione e sviluppo dei prodotti e servizi, di riassicurazione, manutenzione e aggiornamento dell’infrastruttura e degli applicativi informatici nonché per la prevenzione e gestione delle frodi.
d) facoltativo, solo con esplicito consenso, ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dello stesso interessato nonché attività di marketing e profilazione.
L’eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.
Al fine di adempiere ad obblighi di legge - e previa adozione di adeguate misure di sicurezza - i suoi dati potranno essere trattati associandoli ed integrandoli con altri database, inclusi dati disponibili presso banche dati consultabili, per valutare l’esattezza delle informazioni raccolte e per integrare, aggiornare, modificare i dati forniti. Rientrano tra le banche dati consultabili quelle messe a disposizione da associazioni di categoria (quale ad esempio la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA, Casellario Centrale Infortuni).
Fermo restando quanto sopra, i dati – previa acquisizione del suo specifico consenso – potranno essere trattati da TIM ed ANDIE per personalizzare la propria offerta commerciale elaborando un Suo profilo nonché per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di mercato in relazione ai servizi assicurativi Toyota, nonché, e sempre per le medesime finalità, da:
- Toyota Motor Italia S.p.A., in relazione ai prodotti e servizi di vendita ed assistenza Toyota;
- Toyota Financial Services Italia S.p.A., in relazione ai prodotti e servizi finanziari .
I dati personali - che comprendono anche informazioni di carattere precontrattuale - sono raccolti per il tramite della rete dei Concessionari, in qualità di responsabili del trattamento e/o società convenzionati direttamente con TIM e/o con le Società del Gruppo Toyota, ivi compresa la stessa Toyota Motor Italia S.p.A.; tali dati personali potrebbero altresì essere raccolti direttamente presso di Lei (attraverso il canale Internet) ovvero presso altri soggetti e/o Intermediari assicurativi autorizzati con cui i co-titolari collaborano per l’offerta dei prodotti assicurativi.
Pertanto, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati ai fini di fornitura dei suddetti servizi assicurativi; inoltre gli stessi saranno aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture delle nostre Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica o gestionale.
Le chiederemo di manifestare il Suo consenso relativamente al trattamento dei dati classificati come “Categorie Speciali” dal Regolamento UE 679/2016 che verranno processati qualora strettamente necessari al fine dell’esecuzione del contratto, in particolare in caso di sinistro, nel quale potrebbe essere necessario accedere e/o richiedere dati sanitari ai fini della gestione della richiesta di risarcimento. Tali dati potranno essere comunicati anche alla controparte assicurativa, in particolar modo la Direzione Sinistri delle Compagnie di Assicurazioni con le quali le Società potrebbero entrare in contatto; tali Direzioni opereranno quali autonome Titolari nell’ambito del trattamento per finalità assicurative.
TOYOTA ASSICURAZIONI
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati personali saranno cancellati non appena non saranno più necessari per le finalità sopra indicate.
Tipo di dato personale | Periodo di conservazione |
Dati relativi alle polizze | 10 anni dalla scadenza della polizza assicurativa |
Dati relativi ai sinistri | 10 anni dalla definizione del sinistro o dell’eventuale contenzioso |
Dati relativi ai preventivi | 1 anno dalla scadenza del preventivo qualora non perfezionato. |
I tempi di conservazione possono variare in relazione agli obblighi legali esistenti o rispetto alla presenza di rivendicazioni in corso.
Al
termine del periodo di conservazione indicato i suoi dati verranno cancellati in via definitiva o resi anonimi in modo permanente al fine di non consentire la leggibilità del dato primario.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati sono trattati da TIM e da ANDIE solo con modalità e procedure, informatiche e telematiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e sono archiviati su supporti elettronici e cartacei.
Qualora ai fini del trattamento i dati siano trasmessi anche negli altri Paesi dell’Unione Europea (c.d. trattamento transfrontaliero), i destinatari dei dati sono obbligati a trattarli usando solo le modalità e procedure, conformi a quelle usate dalle Società titolari del Trattamento, rispettando le specifiche finalità del conferimento.
Come stabilito dall’art. 44 del Regolamento, in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, il relativo trattamento potrà avvenire soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al capo V e le altre disposizioni presenti nello stesso Regolamento.
I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori delle Società nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti indicati quali “terze parti”, come indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, le Società si avvalgono anche di terzi. In particolare, TIM ed ANDIE si rivolgono a soggetti esterni per:
-l'effettuazione di attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti (es. legali);
-la gestione degli archivi clienti e loro garanti, con accesso agli stessi (anche in remoto) da parte delle società / intermediari / concessionari autorizzati / punti vendita autorizzati presso i quali è stata da Lei sottoscritta la copertura assicurativa;
- il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza;
- il recupero dei crediti e/o la cessione degli stessi;
- attività di telemarketing e/o di recall.
Le attività sopra elencate, per le quali le Società si avvalgono della collaborazione di soggetti esterni, sono essenziali per l’operatività interna della stessa; pertanto, il consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che svolgono attività per suo conto, è condizione essenziale in mancanza del quale nessun contratto potrà essere stipulato e conseguentemente correttamente eseguito.
I titolari potranno comunicare i dati personali degli interessati oltre che a società del Gruppo Toyota e del Gruppo Aioi Nissay Dowa Insurance Europe, anche ad altre categorie di soggetti, sempre elencati nella lista disponibile sul sito sopraindicato.
Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, La informiamo che ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, sarà espressamente nominato Responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
TOYOTA ASSICURAZIONI
Come anticipato, un elenco dettagliato ed aggiornato di questi soggetti è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx_xxxxxx.xxx.
DIFFUSIONE
I dati personali conferiti a qualunque titolo non sono soggetti a diffusione.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Sulla base dei dati forniti in fase di perfezionamento della polizza, le sue informazioni verranno trattate in modo completamente automatico al fine della conclusione o della risoluzione del contratto.
La mancata assunzione del rischio e la determinazione dell'importo del premio assicurativo richiesto si basano su criteri attuariali e calcoli automatici.
Nella misura in cui prendiamo decisioni automatizzate nei casi sopra descritti o in specifici casi, ha il diritto di ottenere informazioni dettagliate sulla decisione attraverso l'intervento di una persona responsabile del processo a cui la decisione si riferisce, nonché di esprimere la propria posizione e contestare la determinazione.
DIRITTI DELL'INTERESSATO E ACCESSO AI DATI PERSONALI
Gli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dai titolari la conferma dell'esistenza di un trattamento in corso dei propri dati personali, la loro comunicazione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati, l’accesso e la portabilità, la rettifica, la cancellazione (cd. diritto all’oblio) dei dati, diritto di limitazione al trattamento, nonché l’aggiornamento, l’integrazione dei dati e l’obiezione ad una decisione automatizzata. È diritto dell’interessato revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; inoltre lo stesso ha diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo preposta e di conoscere gli estremi identificativi del Responsabile designato (DPO).
L’interessato avrà inoltre diritto ad opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati anche per finalità di marketing, iniziative promozionali, ricerche di mercato e/o di elaborazione di un suo profilo.
CONTATTI RELATIVI AI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
Co-titolari del trattamento dei Suoi dati personali sono:
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx fax n. 06/00000000
e-mail xxxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Toyota Insurance Management SE Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx fax n. 06/00000000
e-mail xxxxxxx-xxxxx@xxxxxx-xx.xxx
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Data Protection Officer” tramite email dedicata:
xxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx-xxxxxxx@xxxxxx-xx.xxx;
Tali dati di contatto sono stati comunicati all’Autorità di Controllo e sono disponibili sul il nostro sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.