Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.
Trasparenza Siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente e adottiamo il massimo livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro, dei bambini.
Beni Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/01/2019 avente ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”; Ritenuto pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale della convenzione tra l’Azienda e l’Impresa Sociale Ambulatori della Misericordia srl l’Allegato 2) - alla presente deliberazione l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”; Ritenuto di delegare il direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione e dell’atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati conferendogli con il presente atto il relativo mandato; Preso atto che il costo massimo annuale è definito in EURO 184.477,05 e graverà nei rispettivi Bilanci delle annualità 0000-0000-0000 al conto economico 3B020409 “Assistenza riabilitativa extraospedaliera ex art.26 da soggetti privati”, tenendo presente che per l’annualità 2022 il budget è stato imputato con la Delibera DG. n. 53/2022, sopra citata; Precisato che tutti i pareri e le note richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; Ritenuto di individuare: Ritenuto quindi di procedere alla stipula della nuova convenzione con l’Impresa Sociale Ambulatori della Misericordia srl per il periodo decorrente dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale sulla Evidenziato che nella convenzione è stata prevista la scadenza del 31/12/2025, con la possibilità di rinnovare la convenzione per un ulteriore anno dopo verifica dell’attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente; Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento in servizio c/o la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Decentramento; Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
Richiamati il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; ·la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; ·lo Statuto della Città metropolitana di Bologna; ·la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese; ·la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”. Considerato in particolare che la Legge n. 56/2014 prevede all’art. 1 comma 11, lettera b), che lo statuto della Città metropolitana disciplini i rapporti tra i Comuni e le loro Unioni e la Città metropolitana prevedendo anche forme di organizzazione in comune e che, mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni senza nuovi o maggiori obblighi per la finanza pubblica. Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede: ·all'articolo 1 commi 5 e 6 che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni...”; ·all'articolo 4 e l'articolo 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa; ·all'articolo 15 la promozione e coordinamento delle politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi; Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni 1 dell'area metropolitana bolognese. Considerato che: - con Delibera n. 21 del 27/05/2015 il Consiglio della Città metropolitana di Bologna ha approvato gli “Indirizzi generali in materia di politiche abitative e per la costituzione di un Ufficio Comune metropolitano”; - con Delibera n. 879 del 13/07/2015 la Regione Xxxxxx-Romagna ha attribuito alla Conferenza metropolitana di Bologna il ruolo, e le relative competenze, di Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013;
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Pegno Vedi “cessione”.
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;