Cauzione provvisoria Clausole campione

Cauzione provvisoria. L’Operatore Economico invitato dovrà verificare l’importo (COSTO TOTALE, Iva Esclusa) già indicato nella precedente tabella riferita al CIG, art. 1 punto b) della lettera d’invito, posto a base della presente procedura negoziata. • non è dovuta se l’importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, sia inferiore a € 40.000, al netto di IVA. • è dovuta nella misura del 2%, dell’importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, se tale importo sia pari o superiore a € 40.000, al netto di IVA. Per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta all’1%. In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nel plico, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata. La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà essere prestata mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: • essere irrevocabile, • prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La cauzione deve, inoltre, essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto.
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art.75 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La cauzione, con periodo di validità pari a 120 giorni, potrà essere costituita mediante deposito in tesoreria, contanti, titoli di debito pubblico o titoli garantiti dallo Stato al corso del giorno dei deposito o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con clausola di pagamento, a semplice richiesta scritta dell’Ente, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. In caso Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione deve essere intestata al raggruppamento di imprese, con l’espressa indicazione di ogni impresa associanda. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impiego di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del DLgs 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
Cauzione provvisoria. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Cauzione provvisoria. A garanzia della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economica, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016 è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50 del 2016, la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fidejussione, che può essere bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 33, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata da:
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.
Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123).