Costituzione del rapporto di lavoro Clausole campione

Costituzione del rapporto di lavoro. Le Aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere. Nel primo caso l’Azienda deve precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.
Costituzione del rapporto di lavoro. 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro.
Costituzione del rapporto di lavoro. Il contratto individuale di lavoro‌
Costituzione del rapporto di lavoro. Art. 13‌
Costituzione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si costituisce con l’accettazione della lettera di assunzione, nella quale devono essere indicati:
Costituzione del rapporto di lavoro. (Nuovo CCNL della Mobilità)
Costituzione del rapporto di lavoro. Art. 19‌
Costituzione del rapporto di lavoro. 5. Le imprese possono assumere lavoratori/lavoratrice con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente – a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato – rapporti di lavoro già in essere.
Costituzione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si costituirà mediante la stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato secondo la normativa italiana vigente. I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa vigente e dovranno prevedere inderogabilmente una clausola di salvaguardia relativamente alla possibile interruzione delle attività assegnate derivante da cause non imputabili al firmatario del contratto ed alla conseguente facoltà di recesso unilaterale dallo stesso, fatto salvo il riconoscimento di ogni e tutte le spettanze del contratto a quella data.
Costituzione del rapporto di lavoro. Art. 13 - Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti