MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA Clausole campione

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elabora...
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice.
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Art. 55 – Danni alle opere
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. L’ISMEA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice. L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ISMEA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’ISMEA.
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. 1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P.
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. 1. La Societm si riserva la facoltm di apportare modifiche al presente Contratto nei casi, alle condizioni e nei termini di cui all’art. 106, D. Lgs. n. 50/2016.
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. m. e i., in particolare, comma 1 lettera a) e comma 12.
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto può subire modifiche che hanno lo scopo di completare le prestazioni senza alterare la natura generale del contratto. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. 1. Le modifiche e le varianti ai contratti sono disciplinate dall’art. 106 del Codice dei Contratti e dalle seguenti disposizioni.
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Il Dipartimento si riserva la facoltà di chiedere al Contraente, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Il Dipartimento si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, il Dipartimento eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016. Il Dipartimento si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Dipartimento potrà imporre al Contraente un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Contrante se non è stata approvata dal Dipartimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, D.lgs. n. 50/2016.