Il controllo Clausole campione

Il controllo. L’Istituto, in qualità di Titolare degli strumenti informatici, dei dati ivi contenuti e/o trattati, si riserva la facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni per le seguenti finalità: − Tutelare la sicurezza e preservare l’integrità degli strumenti informatici e dei dati. − Evitare la commissione di illeciti o per esigenze di carattere difensivo anche preventivo. − Verificare la funzionalità del sistema e degli strumenti informatici. Le attività di controllo potranno avvenire anche con audit e vulnerability assesment del sistema informatico. Per tali controlli l’organizzazione si riserva di avvalersi di soggetti esterni. Si precisa, in ogni caso, che l’organizzazione non adotta “apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” (ex art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese le strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell’utente.
Il controllo. L’organizzazione, in qualità di Titolare degli strumenti informatici, dei dati ivi contenuti e/o trattati, si riserva la facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni per le seguenti finalità:
Il controllo. Il Consorzio, in qualità di titolare degli strumenti informatici e dei dati ivi contenuti e/o trattati, si riserva la facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni per le seguenti finalità:
Il controllo. L’ente, in qualità di Titolare degli strumenti informatici, dei dati ivi contenuti e/o trattati, si riserva la facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni per le seguenti finalità: − Tutelare la sicurezza e preservare l’integrità degli strumenti informatici e dei dati. − Evitare la commissione di illeciti o per esigenze di carattere difensivo anche preventivo. − Verificare la funzionalità del sistema e degli strumenti informatici. Le attività di controllo potranno avvenire anche con audit e vulnerability assesment del sistema informatico. Per tali controlli l’organizzazione si riserva di avvalersi di soggetti esterni. Si precisa, in ogni caso, che l’organizzazione non adotta “apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” (ex art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese le strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell’utente.