PERSONALE DELL’APPALTATORE Clausole campione

PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la D.L. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza della stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. L’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacità. Rimane chiaro che il Direttore del Cantiere insieme all’Impresa, sono responsabili dell’organizzazione dei cantieri stessi, nonché dell’incolumità della persone e delle cose. Rimane pertanto esonerata la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi. L’impresa risponde, altresì, di tutto il personale addetto al cantiere, che dovrà portare un identificativo con il proprio nominativo, l’impresa di appartenenza e tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e dovrà essere di gradimento della D.L. e del CSE (ove nominato), i quali hanno il diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato dall’appaltatore all’esecuzione dei lavori dovrà essere, per numero e qualifica, adeguato all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori ove previsto. L’impresa appaltatrice è tenuta all’osservanza delle norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, formazione, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare: ▪ i regolamenti in vigore in cantiere; ▪ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; ▪ le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della impresa avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 26 del presente Capitolato. Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa da cui risulti la denominazione della impresa di appartenenza. Ogni dipendente esporrà la propria tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le proprie generalità, il datore di lavoro, la data di assunzione, il Committente (se trattasi di lavoratore autonomo) e l’autorizzazione in caso di subappalto. Il personale che non sarà in possesso di detta tessera di riconoscimento non potrà accedere all’interno del cantiere. Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell’attività che si svolgono presso l’impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell’impianto stesso. L’impresa appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell’appalto in questione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell’appalto, nonché le condizioni ri...
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti in cantiere.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sul- l'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando alla con- segna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: ∙ i regolamenti in vigore in cantiere; ∙ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. 1. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con il cronoprogramma e con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. 12.1 L’Appaltatore, nei confronti dei propri lavoratori, le cui prestazioni concernono le attività oggetto del Contratto, si impegna: (i) ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; (ii) rispettare le norme in materia retributiva (comprese le quote di TFR) e previdenziale, nonché a garantire la regolare effettuazione e l’esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente previste dall’ordinamento vigente, il pagamento dell’IVA, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, contributivi e assistenziali in conformità alle disposizioni di legge; (iii) rispettare la legislazione in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro assicurando il rispetto della normativa sull’orario di lavoro (in particolare durata, riposo giornaliero e settimanale) e servirsi nell’esecuzione del Contratto di lavoratori qualificati e idonei rispetto al lavoro da svolgere; (iv) assicurare il rispetto da parte dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento; (v) utilizzare per i lavoratori impegnati nell’appalto tipologie di contratto coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità alla disciplina vigente in materia; (vi) assicurare l’invarianza di trattamento economico per i lavoratori riassunti da parte dell’Appaltatore subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni comparativamente più rappresentative.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisionali in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 10 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Nell’espletamento delle prestazioni appaltate, l’Appaltatore dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’accordo quadro condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e dovrà adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei confronti di Zètema. L’Appaltatore solleva la Società appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo e nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Per la gestione complessiva delle attività sopra previste l’affidatario dovrà mettere a disposizione almeno le seguenti professionalità: