INADEMPIENZE E PENALITA’ Clausole campione

INADEMPIENZE E PENALITA’. Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore c...
INADEMPIENZE E PENALITA’. L’Azienda USL, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme. La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione. Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. L’Azienda USL si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, il cui ammontare è stabilito come di seguito indicato: 10% del valore del singolo ordine quando l’aggiudicatario non esegue la consegna entro i termini e secondo le modalità stabilite; non effettua o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento (10% sul valore dei prodotti non sostituiti); Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o PEC. L’Azienda USL, inoltre, in caso di ritardi nella consegna, senza l’adozione di alcuna formalità, potrà rivolgersi alla ditta che segue nella graduatoria di aggiudicazione oppure sul libero mercato, per l’esecuzione delle prestazioni previste, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale, nonché l’eventuale applicazione della penale del 10% sulla mancata fornitura. Gli importi, per inadempienze contrattuali saranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/72, oppure saranno decurtati direttamente, da parte dell’Azienda USL dalla cauzione definitiva. Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali: - Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. L’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Qualora l’Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Xxxxxx Xxxxxxx. Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta. In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell’anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata al Tavolo Paritetico l’individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall’Assessorato Regionale alla Sanità.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato. In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
INADEMPIENZE E PENALITA’. In caso di carenze rilevate, così come per i controlli eseguiti in contraddittorio per i quali si sia verificato un ripetuto esito negativo l’azienda USL della Valle d’Aosta potrà applicare una penale che può variare da €.200,00 a € 1.000,00 giornalieri, a discrezione della Stazione Appaltante, commisurata alla gravità ed entità dei disservizi quali: - Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dall’Impresa in sede di offerta ed a quanto previsto dal capitolato • € 300,00 per ogni materasso difforme; • € 500,00 per ogni materasso antidecubito difforme; • € 600,00 per ogni attrezzatura/apparecchiatura difforme • € 200, 00 per ogni articolo , diverso da quelli di cui ai punti precedenti, difforme - Articoli non conformi a prescrizioni legislative e/o regolamentari attinenti alla sicurezza e salute degli utenti ed operatori € 1.000,00 per ogni articolo; - Imperfette condizioni igieniche degli articoli consegnati, comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi assenza bottone, ecc. € 200,00 per ogni articolo; - Per una riduzione superiore al 10% del reintegro della dotazione concordata: € 500,00 giornalieri per ogni Unità Operativa/Servizio; - Per mancato o ridotto ritiro capi sporchi € 300,00 al giorno per ogni frequenza non rispettata; - Mancato o ritardato consegna di divise personale : €.500,00= per ogni Unità Operativa/personale al giorno; - Mancato ritiro di articoli infetti o potenzialmente infetti entro le 24 ore € 1.000,00 giornalieri per ogni Unità Operativa/Servizio; - Ritardata o Ridotta scorta di magazzino in loco: €. 500,00 al giorno; - Mancata consegna di divisa idonea tale da non consentire il cambio €.300,00 per ogni episodio ; - Mancata consegna di divise non personalizzate per il blocco operatorio tale da non consentire il cambio €.300,00 per ogni episodio - Mancata consegna di teleria per il blocco operatorio tale da non consentire gli interventi €.1000,00 per ogni episodio - per sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso della Azienda : €. 300,00 per ogni prodotto - Ritardata fornitura delle divise definitive a nuovo personale e/o a personale già in servizio (i tempi non dovranno superare i 5 gg. lavorativi dalla richiesta) € 500,00 giornalieri; - Trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello € 1.000,00 a carrello - Mancata rintracciabilità del responsabile indicato dalla ditta € 500,00 ...
INADEMPIENZE E PENALITA’. 1) Il fornitore che consegna le apparecchiature e/o attrezzature di qualità o quantità non conforme a quella stabilita, contravviene ai patti stabiliti.
INADEMPIENZE E PENALITA’. In caso di insufficiente prestazione di servizio o di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente legislazione e dal presente capitolato, constatato dagli organi di controllo di cui al precedente art.14 sarà applicata una penale pecuniaria nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Detta penale sarà applicata sull’importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l’inosservanza.
INADEMPIENZE E PENALITA’. Ferma restando la facoltà della Stazione contrattuale di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore secondo le modalità di cui al successivo art. 13, sarà applicata una penale pari al 1%o dell’importo contrattuale nei seguenti casi: - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini specificati nel precedente art. 3; - per ogni situazione, inclusa nelle segnalazioni dell’ufficio tecnico comunale di cui al precedente paragrafo 3.1, che dovesse risultare non adeguatamente risolta nell’ambito delle operazioni di manutenzione programmata; - in ogni caso in cui la condotta dell’Appaltatore determini in qualunque maniera l’impossibilità per il Direttore dell’esecuzione di accertare correttamente le prestazioni effettivamente eseguite nelle modalità stabilite dal presente capitolato. Le circostanze che determineranno l’applicazione di penali saranno segnalate per iscritto dal Direttore dell’esecuzione, il quale provvederà a detrarre l’importo corrispondente dalla fattura finale. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico inadempiente.
INADEMPIENZE E PENALITA’. In caso di inadempienza, le penali di cui al Capitolato Generale s’intendono modificate come segue: