La scelta del contraente Clausole campione

La scelta del contraente. Sezione I - Disposizioni generali Articolo 5 -
La scelta del contraente. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di g a- ra, ovvero nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più co n- veniente per l 'amministrazione secondo le procedure dell'asta pubbl i- ca, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto con- corso. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari cosi come recepiti in sede nazionale. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di co n- trattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istit u- zioni scolastiche, va motivato con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia. Le minute spese, necessarie a soddisfare i correnti bisogni di limitata entità, sono disciplinate da apposito regolamento.
La scelta del contraente. La scelta del contraente Le amministrazioni pubbliche, a differenza dei privati, non sono libere di scegliere in maniera discrezionale i soggetti con cui devono contrattare, ma devono operare tale scelta nell’ambito di procedure atte a garantire: • la pattuizione più vantaggiosa e l’esecuzione alle condizioni di migliore tranquillità e sicurezza • la possibilità per gli operatori economici di concorrere a parità di condizioni all’aggiudicazione dell’appalto Modalità di selezioneProcedure aperte •Procedure ristrette •Procedura competitiva con negoziazione •Dialogo competitivo •Procedure negoziate •Partenariato per l’innovazione Procedure aperte • Sono le procedure in cui l’operatore economico interessato può presentare un’ offerta • Tutti gli operatori economici possono partecipare alla gara (preceduta da un bando) e presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara
La scelta del contraente. Articolo 4- modi di scelta del contraente
La scelta del contraente. Capo I – Scelta del contraente
La scelta del contraente. Sezione I Disposizioni generali
La scelta del contraente. 1. Sulla base dei contenuti della deliberazione a contrattare di cui al comma 2, p) dell’art. 7 e della effettiva copertura finanziaria come comunicata dal competente servizio finanziario, il dirigente dell’Ufficio Tecnico entro 20 gg. dalla comunicazione dell’esecutività della predetta deliberazione a cura del Servizio Segreteria, provvede con propria determinazione: - all’approvazione del bando di gara, dello schema di lettera di xxxxxx, dell’elenco delle ditte da invitare nel caso di trattativa privata, e dello schema di contratto; - ad approvare le modalità di pubblicazione del bando, ivi comprese quelle facoltative, assumendo il relativo eventuale impegno di spesa. Cura, contestualmente la trasmissione degli atti del procedimento al Settore XX.XX. – servizio contratti. - a curare l’invio dell’avviso di gara per la pubblicazione come sopra determinata; - entro 20 gg. dalla scadenza prevista nel bando di gara, provvede con propria determinazione, ove previsto dal tipo di gara prescelto, alla formazione dell’elenco delle ditte da invitare e procede alla motivata esclusione delle Ditte che non possiedono i requisiti richiesti dal bando.
La scelta del contraente. 1. La scelta del contraente può essere effettuata con il sistema di gara stabilito dall'art. 34 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge e se risulti più conveniente per l'amministrazione secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto-concorso.
La scelta del contraente. Sezione I - Disposizioni generali‌