Misure minime di sicurezza Clausole campione

Misure minime di sicurezza. In caso di interventi di riparazione di durata presumibilmente limitata, anche inferiore a due gg, ai fini del coordinamento con i datori di Lavoro degli ambienti interessati, in modo tale da annullare o ridurre al minimo le interferenze con le attività in corso, dovranno essere concordate le modalità operative per assicurare la piena funzionalità dei piani di emergenza dei fabbricati od eventuali variazioni temporanee, da segnalare opportunamente agli utenti. Pertanto prima dell'allestimento del cantiere, anche di semplici interventi riparativi, D.L. o il CSE (ove nominato), Il Datore di lavoro ed il RSPP del fabbricato, provvederanno:
Misure minime di sicurezza. S’intendono convenute le seguenti misure minime di sicurezza:
Misure minime di sicurezza. Anche ai fini di quanto stabilito in materia dagli artt. 4 comma I lett. b) e 13 comma VI lett. f) DLGV 259/03, (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dal DLGV 196/03 (Codice dei dati personali) e delle loro successive modificazioni, integrazioni, o da nuove norme di analogo tenore, il Cliente è informato che riveste una parte attiva nel consentire il rispetto delle norme suindicate. Pertanto, nella fruizione dei servizi oggetto di questo contratto, il Cliente adotta, almeno, sistemi antivirus aggiornati almeno settimanalmente e privilegia, per quanto possibile, l’uso di software e sistemi operativi che riducono la possibilità di accesso abusivo, furto di identità e di codici di accesso. Il Cliente conserva con la massima cura e segretezza tutte le informazioni non pubbliche che consentono l’accesso alla rete IRIDEOS, con particolare riferimento alle credenziali di accesso e informa immediatamente il Provider del loro smarrimento o della loro presa di conoscenza da parte di terzi. Il Cliente esegue periodicamente (e comunque prima di recedere o disdettare il contratto), a propria esclusiva cura e spese, la copia di riserva di tutti i dati, informazioni e programmi che deposita nelle memorie di massa messegli a disposizione dal Provider. Il Cliente è informato e accetta che – una volta cessato il contratto per qualsiasi ragione - codici utente, alias di posta elettronica e numeri IP saranno resi nuovamente disponibili e potranno essere assegnati ad altri clienti. È pertanto obbligo esclusivo del Cliente comunicarne tempestivamente la cessazione dell’utilizzo. Il Cliente è informato che, di regola, i protocolli standard utilizzati per la fruizione dei servizi oggetto di questo contratto, con particolare ma non esclusivo riferimento all’accesso alla rete e alla posta elettronica, veicolano le informazioni in chiaro. In conseguenza di quanto indicato nel paragrafo precedente, spetta al Cliente, a propria esclusiva cura e spese, adottare protezioni anche crittografiche delle proprie comunicazioni. Spetta esclusivamente al Cliente verificare che i software utilizzati e/o realizzati dal Cliente - ivi espressamente compresi quelli anche di terze parti eventualmente richiesti al Provider e/o da questi forniti - siano conformi alle necessità del Cliente stesso e siano privi di difetti e/o caratteristiche tali da rendere anche parzialmente inutilizzabili i servizi di cui a queste Condizioni generali e/o da provocare perdite di dati o di informazioni anche relati...
Misure minime di sicurezza. Per l’assicurazione furto con scasso è fatto obbligo al Contraente di predisporre e osservare le seguenti misure minime di sicurezza nel luogo indicato in polizza prima che si verifichi il sinistro:
Misure minime di sicurezza. Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art. 4, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003);
Misure minime di sicurezza. E' responsabilità del fornitore: • implementare tutte le misure di sicurezza in conformità al Codice Privacy ed all’Allegato B al Codice Privacy (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza), artt. da 33 a 36 del DLgs n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati”; • predisporre un piano delle sicurezza comprendete la periodicità dei vulnerabilty assesment, i piani di remediation, l'aggiornamento costante dei software, l'aggiornamento degli antivirus, l'installazione di security patch, l'adozione di sistemi di ATP (Advanced Threat Protection); • garantire la crittografia dei dati; • garantire il controllo degli accessi al proprio data center ; • nominare, all’interno del suo organigramma, gli amministratori di sistema coinvolti nella gestione dei sistemi e ad implementare tutte le misure di sicurezza in conformità al Provvedimento del Garante della Privacy sull’operato degli amministratori di sistema con particolare riferimento all'archiviazione del log da esibire alla Fondazione su richiesta; • riferire costantemente alla Fondazione lo stato di applicazione ed evoluzione delle misure di sicurezza adottate; • informare tempestivamente la Fondazione di qualsiasi circostanza rilevante in relazione al trattamento dati. • riferire costantemente alla Fondazione lo stato di applicazione ed evoluzione delle misure di sicurezza adottate; Smaltimento sicuro dei dati Il fornitore deve essere conforme e deve garantire che i suoi subfornitori rispettino la normativa vigente relativa allo smaltimento sicuro dei dati. Il fornitore deve definire delle istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati della Fondazione al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. I supporti rimovibili se non utilizzati devono essere distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili. Il fornitore deve pertanto dotarsi di procedure e strumenti adeguati ad implementare lo smaltimento sicuro di ogni potenziale dato residuo presente sull’apparecchiatura/dispositivo da dismettere o da riassegnare ad altro utilizzatore, e deve produrre una certificazione di cancellazione relativa ad ogni supporto cancellato.
Misure minime di sicurezza. Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31 del D. Lgs. Manuale di Gestione del Protocollo Informatico – Allegato “A” - Definizioni 30 giugno 2003, n. 196 (art. 4, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).