IL SINISTRO Clausole campione

IL SINISTRO. 3.1 Quando e come bisogna ricorrere al servizio d’ur- genza Visana?
IL SINISTRO. L'Assicurato deve comunicare, per iscritto, al Broker qualsiasi Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o Xxxxx e/o Circostanze che lo riguardino entro 30 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 2 I Rischi Esclusi - Clausola di Continuità Assicurativa, nel qual caso la Denuncia del sinistro sarà possibile solo dopo che la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o Fatti e/o Circostanze sarà stata alla base di nuove comunicazioni o nuovi sviluppi. I 30 giorni decorrono dal momento di tali nuove comunicazioni i nuovi sviluppi. Detta comunicazione deve contenere: - la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze; - la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati; - il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati. L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. L'Assicurato deve, inoltre, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro. Ogni denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere inviata esclusivamente al Broker che gestisce la Polizza. Qualsiasi denuncia inoltrata al Broker si intende come inoltrata alla Società. Le denunce in parola dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo degli appositi stampati predisposti dal Broker, il quale, ricevute la denuncia, dovrà istruire la pratica, anche richiedendo chiarimenti e/o ulteriore documentazione. Allorché il Broker ritenga tale pratica formalmente in regola, dovrà trasmetterla alla Società entro i successivi 15 giorni. Il Broker dovrà, comunque, trasmettere copia della documentazione ricevuta, ancorché incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia. Ove pervenga all’Assicurato una citazione giudiziaria, questa, anche se il Sinistro non sia stato precedentemente notificato al Broker dovrà essere trasmessa in fotocopia entro 5 giorni dal ricevimento alla Società e al Broker. La Società deve comunicare le proprie decisioni in ordine al Sinistro, all’interessato e al Broker entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di Sinistro e della relativa documentazione. In particolare, la Società dovrà comunicare se ritiene opportuno resistere alla pretesa del terzo danneggiato o se intende provvedere immediatamente al pagamento. In questo secondo caso l’Assicurato può comunicare alla Società e al Broker la sua opposizione al pagamento entro 10 giorni dal ricevim...
IL SINISTRO. Art. 2.5 ‐ (si veda anche quanto previsto dall’appendice r.c.a. “A. Cosa fare in caso di sinistro”)
IL SINISTRO. Art. 4.9 ‐ Obblighi in caso di sinistro
IL SINISTRO. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di Guidare Protetti Autovetture Mod. ATD/AA/GP 0035 Ed. 12/2019 di 102 stipula di un nuovo contratto. AXA MPS Xxxxx non alimenta la Banca dati con le informazioni relative all’attestazione nel caso di: • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano con- cluso il periodo assicurativo. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita di- chiarazione del Contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un pe- riodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla pre- sentazione di una dichiarazione sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.
IL SINISTRO. Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia Ai fini dell’operatività delle Garanzie Cyber Risk si precisa che:  la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione;  il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione e nello specifico:  dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali, (nello specifico i punti 1, 2 dell’Art. Oneri indennizzabili);  trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi. I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Xxxxx per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti. Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato. Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente contratto, la Garanzia prevista da quest’ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni. Qualora, relativamente agli Acquisti on-line, le Controversie dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell’acquisto, la Garanzia di cui alla Garanzia Cyber Risk opera dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.