Verifiche ed ispezioni Clausole campione

Verifiche ed ispezioni. 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
Verifiche ed ispezioni. 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente.
Verifiche ed ispezioni. 1. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno come previsto dagli articoli 223 e 224 del D.lgs. 267/2000. Il Tesoriere deve esibire, a ogni richiesta, tutta la documentazione relativa alla gestione della tesoreria.
Verifiche ed ispezioni. 1. Gli incarichi della funzione di revisione economico-finanziaria, di cui all’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, previa comunicazione da parte della Provincia dei nominativi dei suddetti soggetti, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria, nonché il diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
Verifiche ed ispezioni. 1 L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie dei valori dati in custodia come previsto dagli articoli 223 e 224 del D.Lgs. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune e l'organo di revisione del Comune medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 a 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ogni qualvolta lo ritengano necessario od opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione tesoreria.
Verifiche ed ispezioni. 1. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del T.U. N. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolga il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del servizio finanziario.
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente e gli altri soggetti previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del Testo Unico Enti Locali. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
Verifiche ed ispezioni. L’Azienda potrà procedere a verifiche ed ispezioni relativamente all’attività concernente la gestione del servizio di cassa affidato all’Istituto. Quest’ultimo dovrà esibire, ad ogni richiesta, tutta la necessaria documentazione.
Verifiche ed ispezioni. 1- Il Tesoriere agevolerà in ogni modo le verifiche di cassa ordinarie e della gestione di Tesoreria previste dal TUEL e dal regolamento di contabilità. L’Ente si riserva in ogni tempo il diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori in deposito; il Tesoriere dovrà all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione della tesoreria.