CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE TORINO Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UniTo protocol number and date registered on “Titulus” information protocol system
Por una parte, la Universidad de Torino (UniTO), representada por el Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, X
xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx (XXXX), representada por la Prof. Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, en su condición de rectora, nombrada mediante Resolución No. 018 de 2021 y Acta de Posesión No. 01 de 2021, actuando de conformidad con el Artículo No. 15 del Acuerdo 011 de 2005, el artículo No.13 del Decreto 1210 de 1993 y el Artículo No. 3 del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante la Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, de la otra parte
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE
1. Objeto
El propósito de este acuerdo consiste en sentar las bases para realizar actividades educativas y/o científicas conjuntas en todas las unidades académicas de ambas instituciones, en la medida en que éstas aprueben y suscriban los correspondientes convenios específicos que formalicen su participación.
2. Objetivos de la colaboración
Con este fin, las Instituciones acuerdan consolidar sus relaciones de colaboración, a través de la implementación conjunta y coordinada de programas de enseñanza e investigación, que pueden incluir:
- Realización de proyectos de investigación y extensión de interés común;
- Realización de iniciativas conjuntas de docencia;
- Movilidad de docentes, investigadores/as, doctorandos/as, estudiantes y personal técnico- administrativo;
- Uso conjunto de laboratorios, infraestructuras, bibliotecas, etc;
- Participación conjunta en conferencias, simposios y congresos;
- Intercambio de información, publicaciones científicas y otro material educativo y científico de interés para ambas Instituciones;
- Difusión de los resultados obtenidos gracias al trabajo en cooperación;
- Colaboración con cualquier otro medio que pueda ser útil para lograr objetivos comunes.
- Diseño y realización de programas xx xxxxx titulación;
- Participación de docentes de cada institución como jurados y supervisores de tesis de posgrado en programas de la otra institución.
3. Cargos financieros
Las dos Instituciones se comprometen a conseguir, cuando sea necesario, los medios financieros útiles para llevar a cabo las actividades objeto de la colaboración.
Ambas partes acuerdan que todos los cargos financieros deberán negociarse por adelantado y dependerán de la disponibilidad de fondos.
La carga del gasto en relación con las actividades cubiertas por este acuerdo de cooperación dependerá de la estructura universitaria directamente involucrada en la iniciativa, a menos que se acuerde lo contrario.
La firma del presente acuerdo no genera ningún compromiso económico inmediato para ninguna de las partes.
4. Cobertura de seguro
Toda persona involucrada en las actividades previstas por este acuerdo deberá estar cubierta por un seguro de responsabilidad civil, normalmente bajo la responsabilidad de las Instituciones de procedencia. La póliza protege a los/las asegurados/as, dentro de los límites establecidos por sus condiciones generales y particulares frente a los accidentes sufridos en la realización de las actividades y competencias institucionalmente previstas por la Universidad y previamente autorizadas, en relación a su propio ordenamiento, llevadas a cabo en su propia sede o en sedes de terceros.
No se prevén pólizas para el reembolso de los gastos médicos. Por lo tanto, las partes interesadas deberán asumir el gasto a su cargo.
5. Propiedad intelectual
Los resultados técnico-científicos obtenidos en virtud de este Acuerdo y los derechos derivados de ellos serán propiedad de la parte que los genere. Si las partes llegan a los resultados anteriores conjuntamente, los mismos serán de propiedad de ambas Instituciones. Cada parte otorgará una licencia no exclusiva a título gratuito a su socio para un uso no comercial de los resultados obtenidos conjuntamente.
En el caso en que una de las dos Instituciones decida publicar los resultados obtenidos en el marco de este Acuerdo, deberá mencionar el nombre y la participación de la otra Institución.
Las actividades de publicación deberán cumplir con las disposiciones sobre la propiedad intelectual, los requisitos de confidencialidad y los intereses legítimos de los/las propietarios/as de los resultados. La parte que solicite la publicación debe dar a la otra parte un aviso de al menos 30 días e informaciones suficientes sobre las actividades de publicación planificadas. La notificación debe enviarse por correo al responsable científico del acuerdo.
En un plazo de 15 días a partir de la notificación, la contraparte podrá objetar la publicación si considera que la misma pueda afectar a sus intereses legítimos.
En este caso, la publicación no podrá realizarse a menos que se tomen medidas para salvaguardar los intereses legítimos de todas las partes implicadas.
6. Resolución de las controversias
Cualquier conflicto que pueda surgir entre las dos Instituciones firmantes de este acuerdo con respecto a la interpretación, la invalidez, la ejecución, la modificación y la terminación de este acuerdo se resolverá de manera amistosa y mediante negociación.
Si la solución acordada para estas cuestiones no será posible, las mismas estarán sujetas a la decisión inapelable de una Comisión Arbitral designada ad hoc y compuesta por al menos 3 miembros. Cada parte designará uno de los componentes y estos, a su vez, acordarán conjuntamente el nombramiento de un tercer miembro que actuará con función de Presidente.
7. No existencia de la relación laboral. En todas las acciones derivadas del presente acuerdo y de los subsecuentes convenios específicos, las partes convienen que los empleados o contratistas de cada institución desarrollarán su actividad solamente bajo la dirección de la institución con la cual han establecido su relación laboral o contractual.
8. No existencia del régimen de solidaridad. No existe régimen de solidaridad entre las partes que suscriben este convenio, en razón a que cada una responde por las obligaciones que se establecen en el mismo.
11. Coordinación
Cada una de las partes nombrará un coordinador que será responsable de la ejecución y seguimiento de las actividades y de la presentación de los informes de desarrollo del presente acuerdo.
UniTO | UNAL |
Coordinador del acuerdo Nombre(s): Xxxxxxxx Xxxxxxxx(s): Xxxxxxx Email: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx Teléfono: x000000000000 Departamento: Culturas, Políticas y Sociedad | Coordinador del acuerdo Nombre(s): Xxxxxxxx Xxxxxxxx(s): Xxxxxxx (Prof. Asociada) Email: xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Teléfono: x00 0 0000000 Ext. 16477 Departamento: Historia, Facultad de Ciencias Humanas. Sede Bogotá |
Referente Administrativo Nombre: Xxxxxxx Xxxxxxxx(s): Xxxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Teléfono: x000000000000 Oficina de Relaciones Internacionales | Referente Administrativo Nombre: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx(s): Xxxxxx Email: xxxx_xxxxxx@xxxx.xxx.xx Teléfono: +57 1 0000000 ext. 16142 |
Unidad de Comunicaciones y Relaciones Internacionales, Facultad Ciencias Humanas, Sede Bogotá |
12. Duración, modificación, renovación y cesión
Este Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años desde la fecha de la última firma por parte del representante legal de las dos Instituciones y con la aprobación de los Órganos Académicos pertinentes. Cualquier modificación a este acuerdo requiere la aprobación escrita de las dos Instituciones. El presente acuerdo podrá ser renovado por un período equivalente a la duración anterior, mediante la aprobación mutua por escrito de las dos Instituciones. Las partes no podrán ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente acuerdo a un tercero, salvo previa autorización expresa y escrita de las mismas.
13. Redacción y firma
El presente acuerdo, redactado en español e italiano, está firmado en cuatro (4) copias equivalentes, de las cuales por lo menos una copia se conservará en cada idioma en cada Institución.
Torino, Bogotá,
26/07/2021
Università degli Studi di Torino Universidad Nacional de Colombia El Rector La Rectora
Prof. Xxxxxxx Xxxxx
This document is signed electronically according to Italian D.Lgs 82/2005 as amended (and supplemented) and related regulation
Prof. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmatodigitalmenteda:StefanoGeuna
Organizzazione:UNIVERSITA'DEGLISTUDIDITORINO/02099550010
Unitàorganizzativa:RETTORE Data:08/06/202117:24:17
ACCORDO SPECIFICO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI/RICERCATORI/STUDENTI/PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
TRA L’UNIVERSITA’ DI TORINO
Dipartimento di Culture, Politica e Società E
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Prot. UniTo: n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus
Visto l’Accordo Quadro di cooperazione scientifica firmato il 06/05/2021 ed in conformità con i requisiti di qualità dell’Erasmus Charter for Higher Education che regola gli aspetti relativi all’organizzazione e alla gestione della mobilità,
L’Università degli Studi di Torino (UniTO), rappresentata dal Prof Xxxxxxx Xxxxx, Rettore, da una parte,
E
la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), rappresentata dalla Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Rettrice, nominata mediante Resolución N.º 018 del 2021 e Acta de Posesión N.º 001 del 2021, in conformità con l’Art. N.º 15 del Acuerdo 011 del 2005, l’Art. N.º 13 del Decreto 1210 del 1993 l’Art. N.º 3 del Manual de Convenios y Contratos adottato con la Resolución de Rectoría N.º 1551 de 2014, dall’altra parte
CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:
1. Obiettivi
2. Definizioni
ISTITUZIONE DI PROVENIENZA: si riferisce all’Istituzione di afferenza del docente/ricercatore, personale tecnico-amministrativo e all’Istituzione di prima iscrizione dello studente.
ISTITUZIONE OSPITANTE: si riferisce all’Istituzione che ha accettato di ammettere il docente/ricercatore/studente, personale tecnico-amministrativo per un periodo di insegnamento/ricerca/studio all’estero/formazione.
REFERENTE SCIENTIFICO: si riferisce al responsabile dell’accordo di cooperazione in oggetto, il coordinatore.
RESPONSABILE DIDATTICO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE: si riferisce al
responsabile del riconoscimento del percorso di studio dello studente in mobilità.
3. Xxxxxxx docenti/ricercatori
Per ciascuno degli anni accademici di validità del presente accordo, le parti concordano lo scambio di un numero massimo di tre (3) docenti/ricercatori provenienti da ciascuna delle due Istituzioni.
La durata massima del soggiorno per ogni docente/ricercatore è stabilita in tre (3) mesi, così come indicato nell’allegato tecnico (Tabella A).
Tale allegato potrà essere modificato in funzione del calendario accademico o delle diverse esigenze di mobilità manifestate dalle parti.
3.2 Obblighi dei partecipanti e servizi
I docenti/ricercatori che partecipano allo scambio devono attenersi alle regole e alle norme in vigore nell’Istituzione ospitante.
L’Istituzione ospitante metterà a disposizione del docente/ricercatore in mobilità ogni informazione utile per il periodo di permanenza durante la mobilità.
I docenti/ricercatori che partecipano allo scambio dovranno farsi carico degli obblighi in materia di espatrio e dovranno provvedere per proprio conto all’alloggio e alle spese di permanenza, salvo diversamente concordato.
4. Scambio studenti
I flussi di mobilità verranno definiti per ogni anno accademico così come dalla Tabella B di cui all’allegato tecnico al presente accordo.
Per ciascuno degli anni accademici di validità del presente accordo, le parti concordano lo scambio di un numero massimo di sei (6) studenti provenienti da ciascuna delle due Istituzioni.
La durata massima del soggiorno per ogni studente è stabilita in dodici (12) mesi, così come indicato nell’allegato tecnico.
Tale allegato potrà essere modificato in funzione del calendario accademico o delle diverse esigenze di mobilità manifestate dalle parti.
L’Istituzione di provenienza xxxx responsabile della selezione degli studenti, che dovranno ricevere l’approvazione dell’Istituzione ospitante.
Le Istituzioni dovranno comunicare i dati relativi ai candidati, secondo le modalità stabilite e comunicate annualmente dagli uffici competenti.
Agli studenti è richiesta una buona conoscenza della lingua veicolare utilizzata per le lezioni. La verifica delle conoscenze linguistiche xxxx effettuata sulla base delle modalità che saranno specificate nei rispettivi xxxxx di selezione.
Gli studenti che partecipano allo scambio potranno iscriversi a qualsiasi corso attivato presso UniTO, previa autorizzazione del responsabile didattico per la mobilità internazionale, e presso UNAL, per il quale dimostrino di avere i requisiti richiesti, in ottemperanza ai regolamenti didattici di ciascun corso di studio.
Ciascuno studente concorda con l'Istituzione di origine e con l’Istituzione ospitante un programma di studio chiaramente definito attraverso un Learning Agreement prima dell’inizio della mobilità. Al termine del periodo di studio all'estero, l'Istituzione ospitante si impegna a rilasciare allo studente un Transcript of Records attestante le attività formative svolte all’estero.
Nel rispetto di quanto previsto dal programma di studio concordato per il periodo di mobilità, l'Istituzione di provenienza garantirà agli studenti il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l'Istituzione ospitante come parte integrante del proprio corso di studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se gli studenti non avranno raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Istituzione ospitante o non avranno soddisfatto le condizioni imposte dalle Istituzioni partecipanti.
Il riconoscimento accademico delle attività formative svolte all’estero avverrà in ottemperanza ai sistemi di conversione adottati dalle Istituzioni firmatarie del presente accordo.
4.4 Obblighi dei partecipanti e servizi agli studenti
Gli studenti che partecipano allo scambio devono attenersi alle regole e alle norme in vigore nell’Istituzione ospitante.
Questa metterà a disposizione dello studente ogni informazione utile per agevolare il periodo di permanenza durante la mobilità.
Saranno in ogni caso a carico degli studenti gli oneri connessi al disbrigo delle pratiche in materia di espatrio, alloggiamento e spese di permanenza, salvo diversamente concordato.
Gli studenti che partecipano allo scambio sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Istituzione ospitante e saranno soggetti a tassazione presso la sola Istituzione di provenienza.
5. Scambio personale tecnico-amministrativo
Per ciascuno degli anni accademici di validità del presene accordo, le parti concordano lo scambio di un numero massimo di una (1) unità di personale tecnico-amministrativo proveniente da ciascuna delle due Istituzioni.
La durata massima del soggiorno per ogni unità di personale tecnico-amministrativo è stabilita in due
(2) mesi, così come indicato nell’allegato tecnico (Tabella C).
Tale allegato potrà essere modificato in funzione del calendario accademico o delle diverse esigenze di mobilità manifestate dalle parti.
5.2 Obblighi dei partecipanti e servizi
Il personale tecnico-amministrativo che partecipa allo scambio deve attenersi alle regole e alle norme in vigore nell’Istituzione ospitante.
L’Istituzione ospitante metterà a disposizione del personale tecnico-amministrativo in mobilità ogni informazione utile per il periodo di permanenza durante la mobilità.
Il personale tecnico-amministrativo che partecipa allo scambio dovrà farsi carico degli obblighi in materia di espatrio e dovrà provvedere per proprio conto all’alloggio e alle spese di permanenza, salvo diversamente concordato.
6. Oneri finanziari
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, le due Istituzioni si impegnano a reperire, qualora necessario, i mezzi finanziari utili allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione.
Entrambe le parti concordano che tutti gli oneri finanziari dovranno essere negoziati in anticipo e dipenderanno dalla disponibilità di fondi.
L’onere della spesa, relativamente alle attività del presente accordo di cooperazione, graverà sulle singole strutture universitarie direttamente coinvolte nell’iniziativa, salvo diversamente stabilito.
La firma di questo accordo non genera alcun impegno finanziario immediato per nessuna delle parti.
7. Copertura assicurativa
Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo dovrà essere coperto da un’assicurazione per responsabilità civile, di xxxxx x xxxxxx delle Istituzioni di appartenenza. La polizza tutela gli assicurati, entro i limiti prefissati dalle condizioni generali e particolari, ivi indicate, per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste dall’Università e preventivamente autorizzate, in relazione al proprio ordinamento, svolte presso sedi proprie o sedi di xxxxx.
Non sono previste polizze per il rimborso delle spese medico-sanitarie. Gli interessati dovranno, pertanto, provvedere con oneri a proprio carico.
8. Proprietà intellettuale
I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell’ambito del presente accordo e i diritti che da essi derivano saranno di proprietà della parte xxx xx genera. Qualora le parti raggiungano congiuntamente i risultati di cui sopra, essi spettano in comproprietà a entrambe le parti. Ciascuna delle parti garantirà una licenza non esclusiva a titolo gratuito al proprio partner per un uso non commerciale dei risultati ottenuti congiuntamente.
Nel caso in cui una delle due parti decida di pubblicare i risultati ottenuti nell’ambito del presente accordo, dovrà menzionare il nome e la partecipazione dell’altra parte.
Le attività di pubblicazione dovranno essere conformi alle disposizioni in materia di proprietà intellettuale, obblighi di riservatezza e interessi legittimi dei proprietari dei risultati. La parte che intende pubblicare dovrà dare alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni e informazioni sufficienti in merito alle attività di pubblicazione pianificate. La notifica dovrà essere data via mail al responsabile scientifico dell’accordo.
Entro 15 giorni dalla notifica la controparte potrà obiettare alla pubblicazione qualora ritenga che questa possa ledere i propri interessi legittimi.
9. Risoluzione delle controversie
Qualunque conflitto che dovesse sorgere tra le due Istituzioni firmatarie del presente accordo riguardante l’interpretazione, l’invalidità, l’esecuzione, la modifica e il termine del presente accordo, xxxx risolto amichevolmente e tramite negoziazioni.
Qualora non sia possibile la soluzione concordata di tali questioni, esse saranno sottoposte alla decisione inappellabile di una Commissione Arbitrale nominata ad hoc e composta da almeno 3 membri. Ciascuna parte designerà uno dei componenti e questi, a loro volta, provvederanno di comune accordo alla nomina di un terzo membro con funzione di Presidente.
10. Referenti e contatti
UniTO | UNAL |
Referente scientifico dell’accordo Nome: Xxxxxxxx Xxxxxxx: Xxxxxxx Email: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx Telefono: x000000000000 Dipartimento: Culture, Politica e Società | Referente scientifico Nome: Xxxxxxxx Xxxxxxx: Xxxxxxx (Prof.ssa Associata) Email: xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Telefono: 0000000 Ext. 16477 Dipartimento: Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas |
Referente amministrativo Nome: Xxxxxxxx Xxxxxxx: Xxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx Telefono: x000000000000 Ufficio Servizi per l'Internazionalizzazione xxx Xxxx CLE |
Sezione Relazioni Internazionali Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Telefono: x000000000000 |
11. Durata, modifica e rinnovo
Il presente accordo avrà una durata di cinque (5) anni dalla data di apposizione dell’ultima firma da parte del legale rappresentante delle due Istituzioni e previa approvazione dei competenti Organi Accademici. Ogni modifica del presente accordo richiede l'approvazione scritta delle due Istituzioni.
12. Redazione e firma
Il presente accordo, redatto in lingua spagnola e italiana è firmato in quattro (4) copie equivalenti, di cui almeno una copia in ogni lingua verrò conservata presso ogni Istituzione.
Torino, Bogotá, 26/07/2021
Università degli Studi di Torino Universidad Nacional de Colombia Il Rettore La Rettrice
Prof Xxxxxxx Xxxxx
Firmatodigitalmenteda:StefanoGeuna
Organizzazione:UNIVERSITA'DEGLISTUDIDITORINO/02099550010
Unitàorganizzativa:RETTORE Data:08/06/202117:23:35
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO TECNICO
Tabella A: flussi di mobilità dei docenti/ricercatori
Istituzione di provenienza | Istituzione ospitante | Numero di mobilità per periodi di insegnamento/ricerca | |
Numero di docenti/ricercator i per anno accademico | Numero di giorni totali | ||
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx | 0 | 00 |
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx | Università di Torino | 3 | 90 |
In funzione del calendario accademico potranno essere proposte variazioni alla presente tabella.
Ogni variazione potrà essere comunicata alla controparte con annesso sottoscritto dal referente scientifico, entro due mesi dall’apertura delle candidature.
Tabella B: flussi di mobilità degli studenti
Istituzione di provenienza | Istituzione ospitante | Ciclo di Studio | Mobilità studenti per studio | Numero totale di mesi del periodo di mobilità | ||
I ciclo | II ciclo | I e/o II ciclo | ||||
Università di Torino | Universidad Nacional de Colombia | 6 | 6 | Da 6 a 12 | ||
Universidad Nacional de Colombia | Università di Torino | 6 | 6 | Da 6 a 12 |
In funzione del calendario accademico potranno essere proposte variazioni alla presente tabella.
Ogni variazione potrà essere comunicata alla controparte con annesso sottoscritto dal referente didattico per la mobilità internazionale, prima dell’inizio della procedura di selezione degli studenti.
Tabella C: flussi di mobilità del personale tecnico-amministrativo
Istituzione di provenienza | Istituzione ospitante | Numero di mobilità per anno accademico | |
Numero di unità di personale tecnico amministrativo in mobilità per anno accademico | Numero di settimane | ||
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx | 0 | 0 |
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx | Università di Torino | 1 | 8 |
In funzione del calendario accademico potranno essere proposte variazioni alla presente tabella.
Ogni variazione potrà essere comunicata alla controparte con annesso sottoscritto dal referente scientifico, entro due mesi dall’apertura delle candidature.