Accesso agli edifici scolastici Clausole campione

Accesso agli edifici scolastici. L’accesso per ragioni motivate di persone esterne alla scuola (esperti, operatori psico- sociali, rappresentanti dei genitori, tirocinanti, ecc.) durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche, è consentito solo previa autorizzazione del Coordinatore didattico, sentito il parere del Rettore. Il personale addetto ai servizi di manutenzione o alla consegna di materiale per la scuola deve presentarsi ed essere riconosciuto dal personale ausiliario, motivando la propria presenza: non dovrà comunque in alcun modo disturbare il normale svolgimento delle lezioni. Diversamente l’accesso dovrà essere autorizzato dal Coordinatore didattico. Ai genitori degli alunni è consentito accedere nella scuola per: a) la consultazione dell’Albo; b) la partecipazione e la collaborazione alle attività scolastiche secondo gli accordi e i progetti prestabiliti coi docenti, dei quali deve essere puntualmente informato il Coordinatore didattico; c)la partecipazione a Commissioni di cui fanno parte e ad incontri organizzati dalla scuola. L’accesso agli Uffici di Segreteria dell’Istituto e al rispettivo Albo è consentito al pubblico secondo gli orari esposti agli ingressi e definiti di anno in anno. L’utenza che si dirige allo sportello della Segreteria non si deve recare in altre parti dell’edificio scolastico, recando disturbo e interruzione all’attività scolastica. E’ possibile telefonare alla Segreteria, per informazioni e richieste, negli orari di ricevimento del pubblico e, solo eccezionalmente, per casi urgenti e improrogabili, nell’intero arco dell’orario di funzionamento dell’Ufficio stesso. Di norma, non è consentita la permanenza dei genitori degli alunni nelle aule e nei corridoi della scuola all’inizio o durante le lezioni e le attività scolastiche, ad esclusione di situazioni urgenti, particolari e motivate e fatte salve le esigenze dell’accoglienza nella Scuola dell’Infanzia e per le prime classi della Scuola Primaria. I rappresentanti e gli agenti commerciali devono essere preventivamente autorizzati dal Coordinatore didattico o dal direttore amministrativo prima di accedere ai plessi e conferire con i docenti, gli amministrativi e gli ausiliari.