Assicurabilità Clausole campione

Assicurabilità. Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l’assicurazione altresì cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Le garanzie assicurative, inoltre, non valgono per le persone di età maggiore di 75 anni.
Assicurabilità. Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, infermità mentali; l’assicurazione altresì cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Le garanzie assicurative, inoltre, non valgono per le persone di età maggiore di 65 anni, mentre per quelle assicurate cessa automaticamente alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tale limite di età si intende elevato a 75 anni per un massimo di n. 12 soggetti assicurati.
Assicurabilità. L’assicurazione può essere stipulata o rinnovata per tutti i Dirigenti aventi età non superiore a 75 anni, fermo restando che la copertura per il caso di invalidità permanente non opera per gli Assicurati che abbiano superato i 70 anni di età. Nel caso in cui l’Assicurato compia il 75- esimo anno di età in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx risulta operante fino alla scadenza dell’anno e non potrà’ essere rinnovata.

Related to Assicurabilità

  • Persone assicurabili È assicurabile ciascuna persona fisica che:

  • Persone non assicurabili Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • Reperibilità I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.

  • Attività 1- Il presente protocollo si prefigge la realizzazione delle seguenti attività: a) Individuare 35 minori non accompagnati rifugiati in Niger di età compresa tra i 16 e i 17 anni, fortemente motivati ad intraprendere in Italia un percorso di studi superiore o un percorso di formazione professionale, dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. La selezione dei beneficiari sarà effettuata mediante una valutazione olistica che tenga conto di una serie di criteri (in primis la motivazione allo studio e l’impegno dimostrato nelle attività educative in Niger) con procedure trasparenti che tengano il superiore interesse del minore quale considerazione preminente, nel rispetto delle norme internazionali e nazionali, secondo criteri e metodologie delineate nelle “Guidelines on assessing and determining the best interests of the child” di UNHCR del 2018. b) Fornire ai minori selezionati tutte le informazioni rilevanti inerenti il progetto e i diritti/doveri connessi alla loro permanenza in Italia al fine di consentire loro di compiere una scelta informata rispetto alla loro adesione al progetto, nel rispetto del diritto alla partecipazione piena e consapevole. c) Per ciascuno dei minori selezionati che avranno espresso la propria volontà di aderire al progetto, saranno adottate procedure finalizzate all’eventuale rintraccio dei genitori al fine di informarli di tale opportunità e chiedere il loro consenso, che sarà acquisito in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero degli Affari Esteri dell’11 maggio 2011 Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. Nei casi in cui non sia possibile rintracciare i genitori, UNHCR predisporrà una dichiarazione per certificare che i genitori sono risultati irreperibili. d) Individuare, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Torino e con l’Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino, famiglie disponibili ed idonee ad assumere il ruolo di famiglie affidatarie dei minori selezionati per il progetto. Una volta compiuto il percorso previsto dal Comune di Torino per diventare affidatari, le famiglie valutate idonee dai servizi sociali riceveranno una preparazione specifica riguardante il contesto di provenienza e i bisogni dei minori beneficiari del progetto. e) Effettuare, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Torino, l’abbinamento tra i minori individuati come beneficiari e le famiglie disponibili e idonee a prenderli in affidamento, tenendo in considerazione gli specifici bisogni dei minori, i loro profili e quelli delle potenziali famiglie affidatarie. f) Nel caso in cui non sia possibile individuare famiglie affidatarie disponibili ad accogliere i minori, provvedere ad individuare, d’accordo con i servizi sociali del Comune di Torino, adeguate strutture di accoglienza, conformi ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di accoglienza di minori non accompagnati, che possano accogliere i beneficiari. g) Garantire il contatto pre-partenza tra i minori, le potenziali famiglie affidatarie e gli operatori che accoglieranno i minori a Torino, per favorire la creazione di un legame e gestire le aspettative di tutti i soggetti coinvolti. h) Pre-iscrivere i minori selezionati in uno o più CPIA (Centro Per l'Istruzione degli Adulti) nel territorio della Città Metropolitana di Torino. i) Richiedere per ciascun minore un visto per studio ai sensi dell’art. 39-bis, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 44-bis, co. 2, lett. b) del D.P.R. n. 394/99, allegando: la documentazione riguardante l’iscrizione del minore al CPIA; la disponibilità di una borsa di studio erogata da INTERSOS alla famiglia affidataria finalizzata a coprire i costi di sostentamento dei minori affidati (550 euro al mese per 12 mesi) e dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale; la documentazione riguardante la disponibilità della famiglia affidataria ad accogliere il minore non accompagnato e una dichiarazione del servizio sociale che attesti il compimento con esito positivo del percorso di informazione e conoscenza; l’acquisizione del consenso del genitore all’ingresso del minore in Italia per studio e all’affido, ovvero la dichiarazione di UNHCR in merito all’irreperibilità dei genitori; la documentazione inerente la determinazione del superiore interesse del minore; la documentazione riguardante il riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle autorità nigerine e il documento di viaggio rilasciato dalle autorità nigerine. j) Curare l’effettuazione delle vaccinazioni, delle visite mediche e delle procedure previste per la prevenzione del contagio COVID-19 ai fini dell’ingresso in Italia. k) In seguito al rilascio del visto, accompagnare i minori da Niamey a Torino. l) All’arrivo a Torino, ospitare i minori in una struttura di prima accoglienza per minori, dove effettueranno l’isolamento fiduciario e le altre eventuali procedure per la prevenzione del contagio COVID-19 previste per gli ingressi dall’estero ed ogni altra attività prevista dalla normativa sulla prima accoglienza dei minori. Una volta terminato il periodo di isolamento fiduciario, i minori restereranno nella struttura d’accoglienza per un periodo di circa un mese, durante il quale si strutturerà il percorso di conoscenza tra i minori e le famiglie affidatarie. m) Garantire, in collaborazione con i servizi sociali, la presentazione dell’istanza al Tribunale per i Minorenni di Torino ai fini della nomina del tutore, e supportare il minore e la famiglia affidataria nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria. n) Supportare il tutore volontario e la famiglia affidataria, in collaborazione con i servizi sociali, nella presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per studio, nonché nell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, nella conferma dell’iscrizione presso il CPIA e in tutte le altre pratiche burocratiche necessarie al godimento dei diritti del minore. o) Fornire alle famiglie affidatarie il sostegno economico finalizzato a coprire i costi di sostentamento dei minori affidati (vitto, vestiario, spese di trasporto, libri, piccole spese personali ecc.), per i primi 12 mesi a partire dal momento dell’arrivo del minore in Italia. Il sostegno finanziario verrà erogato sotto forma di borsa di studio e verrà versato alle famiglie affidatarie. p) Supportare il minore, la famiglia affidataria e il tutore volontario, in collaborazione con i servizi sociali, nell’inserimento del minore presso il CPIA e nella frequenza dei corsi e successivamente nell’orientamento finalizzato alla scelta del percorso da intraprendere in seguito al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (iscrizione a una scuola secondaria superiore o a un corso di formazione professionale), a seconda delle aspirazioni e delle capacità di ciascun minore, nonché nell’eventuale attivazione di misure di supporto all’inserimento lavorativo quali tirocini formativi e contratti di apprendistato. q) Promuovere l'integrazione degli studenti beneficiari del progetto, anche attraverso l’inserimento in attività che consentano loro di conoscere loro coetanei e inserirsi positivamente sul territorio (doposcuola, attività sportive, ludiche ecc.). r) Supportare il minore e il tutore volontario, attraverso una consulenza legale specializzata, nel valutare se, per i minori ai quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, una volta trascorso un primo periodo di permanenza in Italia, sia nel loro superiore interesse presentare domanda di protezione internazionale in Italia. s) Fornire al minore e alla famiglia affidataria un supporto psicologico, ove necessario. t) Al compimento della maggiore età, supportare il minore, il tutore volontario e la famiglia affidataria, in collaborazione con i servizi sociali, nell’eventuale presentazione dell’istanza per richiedere al Tribunale per i minorenni di disporre il c.d. “prosieguo amministrativo” previsto dall’art. 13 della legge n. 47/17, finalizzato a consentire al neomaggiorenne di proseguire il percorso di inserimento sociale intrapreso in vista del raggiungimento dell’autonomia, attraverso l’affidamento ai servizi sociali e l’eventuale permanenza presso la famiglia affidataria (o, qualora ciò non fosse possibile o opportuno, presso una struttura d’accoglienza) fino al massimo al compimento dei 21 anni. 2- Dopo la selezione, l’ingresso in Italia, l’inserimento presso le famiglie affidatarie e l’avvio del percorso di studi per un primo gruppo di 5 minori, si procederà ad un attento monitoraggio delle attività svolte per valutare la necessità di rivedere e adattare il percorso e l’approccio utilizzato sulla base delle eventuali criticità emerse. Si procederà quindi con la selezione e l’ingresso in Italia di un secondo gruppo di 15 minori e successivamente di un terzo gruppo di 15 minori, man mano adattando il percorso sulla base delle criticità emerse nel corso del monitoraggio. 3- 15 minori (5 del primo gruppo, 5 del secondo e 5 del terzo gruppo) saranno accolti nella Città di Torino. I restanti 20 minori saranno accolti in altri Comuni, da individuarsi sulla base della disponibilità dei servizi sociali comunali. L’ingresso dei 35 minori sarà subordinato all’individuazione di un numero congruo di famiglie affidatarie o strutture idonee, in collaborazione con i servizi sociali competenti del Comune di Torino e di altri Comuni, e con altri partner con i quali sono già in corso interlocuzioni. L’ingresso di nuovi partner e nuovi Comuni all’interno del progetto sarà formalizzato secondo le procedure di cui all’art. 8 del presente protocollo. 4- I nuovi Comuni che aderiranno al progetto si impegneranno a svolgere, a favore dei beneficiari che saranno accolti sul proprio territorio, le medesime attività che nella descrizione sopra sono riferite al Comune di Torino. 5- Le azioni volte a realizzare gli obiettivi del progetto saranno concordate nel dettaglio tra i promotori e i partner del progetto in conformità al progetto allegato. 6- Le parti potranno concordare modalità e tempistiche diverse rispetto a quelle definite nel progetto allegato, nel caso ciò si renda necessario, anche in relazione all’attuale emergenza sanitaria relativa alla pandemia di COVID-19 (ad esempio per nuove scadenze fissate dal MAECI, protocolli sanitari, etc.).

  • ASSICURATI Con il termine “Assicurato” si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente: a) i dipendenti in servizio presso l’Istituto Scolastico Contraente che possono svolgere incarichi esterni per contratto e legittimati in tal senso da specifica autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico. b) il Dirigente Scolastico.

  • Prodotti Il Fornitore dovrà assicurare la fornitura in noleggio delle Apparecchiature “Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni con le caratteristiche minime (cfr. paragrafo4.2.4 capitolato tecnico), i dispositivi opzionali (cfr. paragrafo4.3 capitolato tecnico) ed servizi connessi (cfr. capitolo 5 capitolato tecnico). La fornitura include tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del dispositivo stesso. Le Apparecchiature ed i Dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell’apparecchiatura base. Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito: a) il cavo di alimentazione elettrica (IEC 320) e il cavo di collegamento alla rete locale, ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e dovrà essere completo di connettori pressofusi; b) il software di configurazione (drivers) anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; c) la documentazione tecnica ed il manuale d’istruzioni in lingua italiana su supporto informatico o scaricabile dal sito; d) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; e) una dichiarazione, anche resa dal Responsabile Provinciale del Servizio competente per il luogo nel quale deve essere prestato il servizio richiesto, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell’Offerta, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico; f) le schede di sicurezza dei toner anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; g) la dotazione del materiale di consumo, (quali toner, tamburo e punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore ecc., con la sola esclusione della carta) necessario a una produzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura come da tabella seguente: Lotto Produttività Monocromatica 1 Colore 2 4 A 6.000 B/N / 1 Numero di pagine in conformità con la ISO 19752. 2 Numero di pagine in conformità con le ISO 19798 e ISO 24711. 3.2.1. Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni

  • POLIZZE ASSICURATIVE 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

  • Obblighi assicurativi A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture). La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00. Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo. La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione. Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

  • Esclusione L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze: a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite; b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.