Cessazione dell’attività – Reclami tardivi Clausole campione
Cessazione dell’attività – Reclami tardivi. Se durante il Periodo di Assicurazione l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per quiescenza o altri motivi diversi da quelli menzionati nell’Art. 33 – Casi di Cessazione dell’Assicurazione che precede, l’assicurazione prosegue a copertura dei Reclami Tardivi fino alla data della sua naturale scadenza e termina a tale data. Entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza, l’Assicurato che ha cessato l’attività, può richiedere agli Assicuratori la sottoscrizione di un nuovo contratto a copertura dei Reclami Tardivi, previa compilazione del Questionario-Proposta.
