Delega al Governo Clausole campione

Delega al Governo. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni (26).
Delega al Governo. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni. ((3)) AGGIORNAMENTO (3) La L. 4 giugno 1984 , n. 194 ha disposto (con l'art. 18) che "il termine, previsto dall'articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, per la emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari, e' prorogato al 31 dicembre 1984." I compiti attribuiti dalla presente legge all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale. Le attribuzioni spettanti al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi della presente legge sono esercitate dal responsabile dell'organo regionale di cui al comma precedente. Ancorche' intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, sino all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia. Le imposte sui terreni, il cui canone viene concretamente determinato e corrisposto sulla base del reddito dominicale indicato nel primo comma e dei coefficienti previsti dagli articoli 9 e 13, sono dovute secondo le tariffe((8)) catastali precedenti la revisione.
Delega al Governo. 61. Organismi regionale con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Delega al Governo. 1. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti la parte generale del nuovo codice penale.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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