Delega al Governo Clausole campione
Delega al Governo. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni (26).
Delega al Governo. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni. ((3)) AGGIORNAMENTO (3) La L. 4 giugno 1984 , n. 194 ha disposto (con l'art. 18) che "il termine, previsto dall'articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, per la emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari, e' prorogato al 31 dicembre 1984."
Delega al Governo. 1. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti la parte generale del nuovo codice penale.
2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Nell’esercizio della delega di cui al punto 1, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri direttivi indicati in allegato.
4. Il Governo, nell’esercizio della delega, procederà altresì all’abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con il nuovo codice.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
Delega al Governo. Organismi regionale con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
