Denuncia e validità Clausole campione
Denuncia e validità. 1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.
2. Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denun- ciare il presente Accordo mediante notifica all’altra parte contraente. Il presente Accordo cessa di applicarsi decorsi sei mesi dalla data di tale notifica.
3. Il presente Accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione dell’Accordo del 26 ottobre 20046 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.
4. Il presente Accordo è redatto in duplice copia in lingua ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. 6 RS 0.142.392.68; GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.
1. L’importo del contributo finanziario della Svizzera alle entrate dell’Ufficio di sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcola nel modo seguente. Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all’Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell’Ufficio di sostegno ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del rego- lamento, nell’anno considerato per ottenere l’importo del contributo finanziario della Svizzera.
2. Il contributo finanziario è versato in euro.
3. La Svizzera è tenuta a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per la Svizzera la corresponsione di interessi di mora sull’importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
4. Il contributo finanziario della Svizzera è adattato conformemente al presente allegato quando il contributo finanziario dell’UE iscritto al bilancio generale del- l’Unione eu...
