Obbligazioni generali del Fornitore Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Atto di Adesione in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Atti di Adesione ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a: a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro; b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti; d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza; f) comunicare tempestivamente a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; g) non opporre a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi; h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche all’Accordo Quadro e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del ▇.▇.▇▇. n. 50/2016; Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati.
Risorse Umane e Organizzazione Senza Costi 08.07.19 429 Concessione aspettativa non retribuita – art. 12, comma 8, lettera c) del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 – D.V.N. matr. 623107 Risorse Umane e Organizzazione Senza Costi 09.07.19 430 Presa d’atto ▇.▇.▇. ▇▇/▇▇▇▇ del 10 giugno 2019 e determinazioni conseguenti – Ambito programmatorio di investimento b) relativo alla “sostituzione di grandi apparecchiature biomediche”. Tecnico - Patrimoniale Senza Costi - Prospetto Quadro Economico 09.07.19 431 D.G.R. n. X/6548/2017 e D.G.R. n. X/7150/2017 “Realizzazione nuova palazzina uffici + centro servizi c/o PO Bassini previa razionalizzazione spazi amministrativi”. Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento delle opere di demolizione di struttura esistente e realizzazione di nuovo edificio da adibire ad uffici amministrativi presso il P.O. Bassini di Cinisello Balsamo. CIG: 79640405B6 - CUP: E75F17000060002. Tecnico - Patrimoniale Senza Costi 09.07.19 432 Approvazione dei conti giudiziali dell’anno 2018 ed invio alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti.
Doveri del lavoratore 1. Il servizio pubblico gestito dalla Società, per la sua specificità, richiede un adeguato livello di collaborazione ed un elevato senso di responsabilità da parte dei lavoratori nell'espletamento dei compiti loro affidati. In tale quadro, pertanto, tenuto anche conto dell'esigenza di garantire alla clientela il miglior grado di servizio, il lavoratore deve in particolare: a) osservare le norme del presente contratto, le istruzioni e le disposizioni di servizio impartite dai superiori, le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di lavoro, le disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti e della tutela del patrimonio aziendale; b) mantenere assoluta segretezza sugli interessi della Società; non trarre profitto, con danno della Società stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza con la Società; c) astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese od organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori; d) durante l'orario di lavoro disimpegnare con assiduità e diligenza i compiti attribuitigli, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela condotta uniformata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorchè non remunerata; e) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte per la rilevazione delle presenze; f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati; g) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà della Società per ragioni che non siano di servizio; h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali sociali da parte del personale della Società, e non introdurre - salvo che non siano debitamente autorizzate - persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico; i) rifiutare qualsiasi compenso, a qualunque titolo offerto dalla clientela in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa. I lavoratori operanti in settori la cui attività è svolta prevalentemente a contatto con la clientela, tenuto conto dell'esigenza di assicurare alla stessa il miglior grado di rapporto, dovranno esporre un adeguato contrassegno identificativo, ovvero fornire, in caso di contatto telefonico, un codice idoneo all'identificazione. 2. La Società per suo conto applicherà tempestivamente le clausole del presente contratto. Nota a verbale In relazione agli indirizzi espressi dalla Risoluzione CEE 29 maggio 1990 in tema di tutela della dignità della donna e dell'uomo sul lavoro, l'Azienda conferma il costante impegno affinchè i rapporti fra i dipendenti risultino improntati a reciproca correttezza nonchè a sensi di collaborazione, nel rispetto della dignità personale del lavoratore. Comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali - intendendosi per tali quelle manifestazioni deliberatamente riferite alla condizione sessuale, offensive per i soggetti destinatari - determinano situazioni di disagio e costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana.
OBBLIGHI DEL FORNITORE Il Fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura dei prodotti e, dove previsto, l’erogazione dei servizi, a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contrattuali. Dove applicabile, è a carico del Fornitore la fornitura delle attrezzature e dei macchinari necessari per l’erogazione della fornitura che dovranno essere rispondenti alle norme di buona tecnica, in conformità a quanto stabilito dal Dlgs 81/2008. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che influisca sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante. Il Fornitore si impegna a consentire al Punto ordinante di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le verifiche della corretta esecuzione dei servizi prestati. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale adeguatamente formato ed idoneo ai servizi da prestare. Il personale potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza ed infortunistica. In particolare sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro. Il costo medio orario della manodopera deve essere conforme al costo del lavoro, così come determinato periodicamente, nelle apposite Tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fatte salve eventuali agevolazioni o riduzioni previste o consentite dalla legge. Tale costo orario è onnicomprensivo di tutti i costi (per attrezzature, struttura, etc.) necessari al corretto espletamento del servizio. Il personale deve essere dotato di abbigliamento idoneo, per l’uniformità e il decoro, nonché conforme alla normativa vigente per la sicurezza, dove applicabile. L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Fornitore dal Mercato Elettronico di ▇▇.▇▇.▇▇.
Obblighi del lavoratore Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 147 e 150 del presente contratto.