Edifici con livello operativo E3 Clausole campione

Edifici con livello operativo E3. Il costo dell’intervento comprende le indagini e prove di laboratorio (necessarie anche ai fini della redazione di progetto), le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l’intervento unitario (nei limiti definiti nelle ordinanze), nonché nel caso di adeguamento sismico, le opere di demolizione parziale, di riparazione dei danni e di adeguamento strutturale dell’intero edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture, le finiture direttamente correlate agli interventi di riparazione, quelli sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso edificio, comprese quelle interne, la riparazione degli impianti interni ed il miglioramento dell’efficienza energetica (Ord. nn. 51/2012, art. 3, comma 3, e 86/2012, art. 3, comma 5) mentre nel caso di ricostruzione, la demolizione totale e la ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, delle finiture connesse e degli impianti comuni dell’edificio, insieme alle opere di finitura interne proprie strettamente correlate ai predetti interventi, il rifacimento degli impianti interni ed il miglioramento dell’efficienza energetica (Ord. n. 86/2012, art. 3, comma 6). Per la determinazione del contributo nel caso di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici con superficie diversa da quella preesistente valgono le stesse considerazioni di cui al punto precedente. Nel caso che la superficie complessiva dell’edificio ricostruito, calcolata come indicato al successivo punto 12.1, sia inferiore a quella dell’edificio demolito, il contributo è calcolato sulla superficie preesistente se la riduzione risulti inferiore al 10%. Al contrario, se la riduzione della superficie complessiva dell’edificio ricostruito è superiore o uguale al 10% il contributo è calcolato sulla superficie del nuovo edificio. Nel caso invece che l’edificio ricostruito abbia una superficie complessiva superiore a quella dell’edificio demolito il contributo viene determinato sul minore importo tra il costo di costruzione derivante dal computo metrico estimativo (parametrato sulla sola superficie preesistente dell’edificio demolito) ed il costo convenzionale, sempre determinato sulla superficie preesistente.