Esame documentale Clausole campione
Esame documentale. La verifica documentale consiste nell’esame della completezza ed adeguatezza della documentazione fornita dal cliente al fine di attestare la sussistenza delle motivazioni che rendono necessario il ricorso all’installazione di ascensori con spazi di sicurezza in testata e fossa ridotti. Il valutatore analizza, inoltre, la conformità delle soluzioni tecniche alternative proposte. Nel caso di esito positivo dell’esame documentale, il RGV comunica l’esito positivo al Comitato di Certificazione al fine di proporre il rilascio del Certificato di Accordo Preventivo secondo il presente regolamento. Se durante l'effettuazione dell’esame documentale, invece, si evidenziassero delle Non Conformità ai requisiti richiesti ed applicabili dalla normativa vigente, il RGV redige il mod. Non Conformità (Mod. Non Conformità Certificazioni) evidenziando tutte le Non Conformità e osservazioni riscontrate che devono essere risolte al fine di soddisfare i requisiti previsti (dalla normativa di riferimento e dal Regolamento Generale di Certificazione Impianti in deroga) ed in particolare: - l'eventuale incompletezza della documentazione; - l'esistenza di eventuali non conformità rispetto ai RES (requisiti minimi di sicurezza); - l'eventuale non pertinenza delle norme tecniche richiamate ed applicate o l'eventuale non conformità a norme tecniche pur pertinenti. Una volta compilato il mod. Non Conformità (Mod. Non Conformità Certificazioni), riscontrate durante l’esame documentale e la relativa l’apertura, la SIC trasmette al Committente tali documenti. Il Committente dovrà provvedere all’eliminazione delle Non Conformità al fine di permettere all’Organismo di poter procedere con l’iter di certificazione. L’iter di certificazione si ferma se il Committente, nei tempi stabiliti, e comunque con il tempo limite di 6 mesi: • non comunica se e quali soluzioni ha adottato per eliminare le Non Conformità; • non consegna tutta la documentazione richiesta per la chiusura delle NC Nei suddetti casi la SIC necessariamente dovrà comunicare agli Enti preposti tutti i dati relativi alla richiesta di Accordo Preventivo in questione indicando le Non Conformità riscontrate e non risolte. Se il Committente provvede ad eliminare le Non Conformità riscontrate dal RGV, lo comunica alla SIC inviando il modello Non Conformità Certificazioni compilato nella parte di propria competenza. Il RGV controllerà le soluzioni adottate dal Committente e provvederà alla chiusura della Non Conformità. L’esito della ...
Esame documentale. L’impresa aggiudicataria prima della consegna delle macchine dovrà presentare:
a) scheda tecnica dei mezzi e delle attrezzature fornite;
b) tre copie dei manuali di uso e manutenzione per gli operatori, in formato cartaceo e uno in pdf.
c) una copia del cronoprogramma della manutenzione preventiva programmata in formato cartaceo e uno in pdf
d) una copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, c.3, lett. e) del D.Lgs.17/2010 e s.m.i.
Esame documentale. La documentazione ricevuta viene esaminata dal tecnico incaricato dell’analisi documentale per valutarne la conformità alla direttiva MID/ NAWI, alle eventuali norme di prodotto ed ai requisiti del presente regolamento. L'esito di questo esame è comunicato al richiedente; eventuali non conformità riscontrate nella documentazione devono essere risolte dall'Organizzazione prima della successiva visita di certificazione.
Esame documentale. I documenti inviati dal Cliente contestualmente alla DAP vengono valutati dal RTCA che si avvale della check list Mod.50B – KDD – Lista Controllo Documenti Deroga. L’esito della valutazione viene comunicato al Richiedente mediante apposito modulo Mod.57B - LED - Lettera Esame Documentazione APD che riporta l’esito favorevole o l’eventuale necessità di integrazioni/modifiche alla documentazione stessa. Qualora sussistano dubbi sull’esistenza delle cause di impedimento documentate, si prevede l’esecuzione di un sopralluogo in campo, secondo quanto preventivamente pattuito col Cliente in sede di definizione degli accordi tecnico-commerciali. In caso di richiesta di integrazioni/modifiche viene accordato al Cliente un tempo massimo di 90 giorni per i necessari adeguamenti nei quali il Cliente è tenuto a trasmettere la documentazione corretta o le integrazioni richieste. Decorso tale termine temporale RTCA segnala a DIR per valutare l’eventuale diniego del rilascio della certificazione. Inoltre, qualora le carenze documentali comportassero la necessità della ripetizione dell’esame documentale, è facoltà di CERVINO richiedere un corrispettivo aggiuntivo nella misura non superiore al 50% dell’importo complessivo pattuito per lo svolgimento dell’attività di certificazione.
