Esami e verifiche Clausole campione

Esami e verifiche. 1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, il cui accertamento conclusivo comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, concorrono a determinare il voto finale di laurea, secondo quanto indicato nell'art. 7, comma 2, del presente Regolamento. 2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 19. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: i. di base; ii. caratterizzanti (compreso il tirocinio); iii. affini o integrative; iv. proposte per la libera scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame). Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Il docente responsabile dell'attività formativa, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. 3. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. 4. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata con metodologia stabilita dal docente responsabile dell'insegnamento. Le competenze informatiche e quelle relative alle attività seminariali verranno verificate con modalità definite dal CCL. I risultati dei laboratori professionali verranno verificati dal docente responsabile con modalità definite dal CCL. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati coerentemente a quanto espresso dal D. M. 26 luglio 2007, n. 386, valutando la coerenza del piano di stu...