Esito delle attività di Ispezione Clausole campione

Esito delle attività di Ispezione a) In caso di esito positivo della verificazione periodica, l’Ispettore appone, in prossimità della targhetta metrologica, il contrassegno verde previsto dal DM 93, con l’anno della successiva scadenza, in funzione della periodicità prevista per il tipo di strumento oggetto della verificazione e ne obblitererà il mese, procederà inoltre all’apposizione dei sigilli di garanzia come da relativo piano di legalizzazione.
Esito delle attività di Ispezione. In caso di esito positivo della verificazione periodica, l’Ispettore appone il contrassegno verde previsto dal decreto, con l’anno della successiva scadenza, in funzione della periodicità prevista per il tipo di strumento oggetto della verificazione e ne indicherà il mese, procederà inoltre all’apposizione dei sigilli di garanzia come da relativo piano di legalizzazione. In caso di esito negativo appone sullo strumento il contrassegno rosso riportante la scritta “Esito Negativo”; apponendo anche la relativa data in chiaro; il contrassegno è rimosso dall’incaricato all’atto della riparazione o della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa. L’Ispettore firma il Certificato di Ispezione e ne rilascia una copia al Titolare dello strumento. I Certificati sono oggetto di riesame, come definito al punto 4.3.2. Nel caso di esito negativo della verificazione, il titolare viene informato all’atto della firma del Certificato di Ispezione (Attestato di verificazione) che lo strumento non può essere utilizzato fino alla sua riparazione e successiva verificazione periodica. Tale Certificato sarà oggetto di Riesame entro 48 ore dall’Ispezione. Il titolare a fronte dell’esito negativo e della non utilizzazione dello strumento dovrà definire adeguate azioni correttive da mettere in atto in modo efficace. A riparazione ultimata, il titolare nei termini di 10gg dalla riparazione avvenuta, potrà inoltrare nuova richiesta di verifica periodica all’OdI e solo dopo questa richiesta lo strumento potrà essere riutilizzato. Tutte le sopra indicate attività sono svolte con lo scopo di regolarizzare la posizione della società nei confronti delle leggi di metrologia legale vigenti relativamente agli strumenti di pesatura.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).