Flessibilità strutturale Clausole campione

Flessibilità strutturale. Le parti convengono, per le Aziende che producono prodotti facilmente deteriorabili e che comportano l’assoluta necessità di consegnare tempestivamente al mercato i prodotti nelle migliori condizioni di freschezza, di realizzare sistemi di orario capaci di tenere conto dell'estrema variabilità dei volumi annuali di produzione e della assenza totale di conservanti e/o additivi. Tali modelli di flessibilità si possono caratterizzare, per ragioni storiche e di mix di prodotto esistente nelle singole realtà, con proprie specificità aziendali, con accordi sindacali sottoscritti dalle parti in sede locale. In quest’ottica, le parti riaffermano la natura strutturale dei diversi modelli di flessibilità esistenti intesi quale condizione complessiva irrinunciabile per la corretta gestione delle prestazioni individuali degli addetti. Pertanto si conviene, una disciplina applicativa dei sistemi di flessibilità definiti negli specifici accordi, secondo le seguenti procedure operative:
Flessibilità strutturale. Le parti convengono, per le Aziende che producono prodotti facilmente deteriorabili, di realizzare sistemi di orario, capaci di tenere conto dell'estrema variabilità dei volumi annuali di produzione e della assenza totale di conservanti e/o additivi, che comportano l'assoluta necessità di consegnare tempestivamente al mercato i prodotti nelle migliori condizioni di freschezza. Il raggiungimento di posizioni ottimali per le aziende, in un mercato con tali caratteristiche viene determinato, e lo sarà sempre di più in futuro, dalla capacità di poter adattare gli andamenti erratici della domanda all'adozione di modelli organizzativi degli orari di lavoro che tengano conto di tale situazione. Tali modelli di flessibilità si possono caratterizzare, per ragioni storiche e di mix di prodotto esistente nelle singole realtà, con proprie specificità aziendali, regolate da accordi sindacali sottoscritti dalle parti in sede locale ed attualmente vigenti, accordi sindacali di cui le parti riconfermano la piena validità e vigenza. In quell'ottica, le parti dichiarano altresì la volontà di riaffermare in questa sede la natura strutturale dei diversi modelli di flessibilità esistenti, intesa quale condizione complessiva irrinunciabile per la corretta gestione delle prestazioni individuali degli addetti. La gestione dei modelli in essere nelle aziende pur nelle loro specificità, vede oggi la necessità di riapprezzare e consolidare alcuni aspetti applicativi, che, nella situazione attuale, possono non rispondere appieno all'effettiva esigenza delle parti. Pertanto si conviene, una disciplina applicativa dei sistemi di flessibilità definiti negli specifici accordi, secondo le seguenti procedure operative:
Flessibilità strutturale. Destinatari delle misure sotto riportate sono tutte le risorse full time dipendenti di Bper Banca con orario giornaliero di lavoro pari a 7,5 ore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con orario standard e che non siano destinatarie di misure strutturali di variazione dell’orario giornaliero come di seguito meglio precisato. Le richieste dovranno essere inoltrate con un preavviso, di norma, non inferiore a 30 giorni e potranno essere revocate o sospese da entrambe le parti, di norma con preavviso di 15 giorni – fermo restando eventuali motivi urgenti, per cui è data facoltà alle parti di sospendere temporaneamente la facilitazione concessa anche con un preavviso inferiore dandone motivata giustificazione. L’approvazione delle richieste, è subordinata alla sostenibilità tecnica organizzativa e produttiva della struttura presso cui la risorsa opera (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: rispetto delle norme di sicurezza, corretto presidio delle attività della propria unità organizzativa, presidio continuativo dei modelli di servizio), non dovrà comportare la variazione dell’orario della struttura, e avrà una durata non superiore ai 12 mesi, eventualmente prorogabili. In caso di trasferimento o comunque assegnazione ad altra unità organizzativa, la flessibilità in godimento alla risorsa sarà mantenuta salvo incompatibilità a causa di ragioni tecnico organizzative produttive della nuova unità. Nel caso in cui presso la medesima unità organizzativa vengano effettuate richieste da più dipendenti, le stesse verranno valutate di norma in un rapporto di 1 richiesta ogni 5 dipendenti (forza lavoro) secondo l’ordine di priorità di seguito indicato per lavoratrici e lavoratori: - titolari di legge 104/92 per sé stessi in situazione di gravità; - titolari di legge 104/92 per assistenza a famigliari in situazione di gravità ovvero a familiari per i quali venga richiesta provvidenza economica per familiari portatori di handicap; - con figli di età inferiore ai 3 anni; - con figli di età compresa tra i 3 e inferiore agli 8 anni; - con figli di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni; - con figli di età superiore ai 12 anni; - con un pendolarismo superiore a 40 km a tratta; - titolari di legge 104/92 per se stessi non in situazione di gravità, per il restante personale si terrà conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio. 2.1 A far data dal 01/10/2022 fermo restando l’orario se...
Flessibilità strutturale. Le parti convengono, per le Aziende che producono prodotti facilmente deteriorabili e che comportano l’assoluta necessità di consegnare tempesti- vamente al mercato i prodotti nelle migliori condizioni di freschezza, di rea- lizzare sistemi di orario capaci di tenere conto dell’estrema variabilità dei vo- lumi annuali di produzione e della assenza totale di conservanti e/o additivi.