Forma ed esercizio della protesta Clausole campione
Forma ed esercizio della protesta. L’art. 10 del contratto collettivo degli artisti lirici del 1932 prevedeva che la protesta dovesse avvenire mediante l’invio di una lettera raccoman- data. La prassi contrattuale si è però emancipata da tale previsione ed è oggi orientata nel senso della più generica forma scritta, senza ulteriori specificazioni. Per protestare un artista, quindi, sarà sufficiente un tele- gramma, un fax e, secondo l’orientamento che oggi pare prevalente, anche una email, soprattutto se si tratta di pec23. Le scritture teatrali prevedono la forma scritta talvolta per la validità della protesta, talaltra soltanto ai fini della prova. In assenza di specificazione si dovrà ritenere che la forma sia richiesta soltanto ai fini probatori. La previsione della forma scritta per la protesta sembra preferibile nell’interesse di entrambe le parti posto che, se l’artista ha interesse a sapere con certezza le critiche che gli sono mosse, il committente ha l’interesse opposto a precostituirsi la prova della tempestività della protesta e della sua congrua motivazione. L’onere di fornire una dettagliata motivazione delle ragioni che hanno determinato la protesta è il principale obbligo che viene posto a carico del tea- tro. La protesta, evidentemente, non è un atto discrezionale e non può essere utilizzata come strumento per sciogliere un contratto per il quale il teatro non ha più interesse. Al contrario, essa deve trovare la sua fonte in mancanze tecnico-professionali dell’artista che rendono la sua prestazione inadeguata alle aspettative. Proprio per individuare tali mancanze, la legge prevede l’obbligo di una motivazione analitica delle cause che hanno determinato la protesta. La motivazione analitica, peraltro, fornisce all’artista il parametro attraverso il quale può valutare se impugnare o meno la protesta ricevuta24. Secondo alcuni, la motivazione sarebbe un «elemento essenziale della protesta», che «non può avere luogo ad libitum dell’impresa, ma deve esse- 22 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇, op. loc. ult. cit. 23 In proposito si veda ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Temi di diritto dell’informatica, Milano, 2010, 101. 24 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇, op. ult. cit., 119 s. e ID., ▇▇▇▇▇▇▇▇, cit., 631. re circondata da certe garanzie, e tra queste è imprescindibile quella della motivazione»25. Anche i contratti collettivi nazionali dei cantanti lirici del 1932, del 1936 e del 1972 prevedevano adeguate garanzie a tutela dell’arti- sta, stabilendo che la protesta potesse essere effettuata solo una volta sentito il parere del direttore ...
