Fusioni e acquisizioni. A. Società Controllate Acquisite Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un’altra società le cui entrate siano superiori del quindici percento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l’inizio del Periodo di Polizza, tale acquisita società non sarà considerata quale Società Controllata ai sensi della presente copertura, e nessun Assicurato potrà essere coperto dalla presente Polizza in relazione a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da qualsiasi atto, omissione, incidente od evento commesso prima o successivamente a tale acquisizione:
1) da o per conto di tale società acquisita o da qualsivoglia dipendente o collaboratore della medesima;
2) coinvolgente o relativo a beni, passività, procedure, attività pubblicitarie o di media della società acquisita o relativo a dati, informazioni, computer, reti, sistemi di sicurezza della – o sotto la relativa responsabilità – società acquisita o di un partner commerciale della medesima o di qualsiasi parte terza per conto della società acquisita;
3) da qualsiasi persona o soggetto giuridico che possegga, gestisca o trasferisca informazioni o gestisca i Sistemi Informatici per conto della società acquisita; a meno che il Contraente non invii alla Società notifica per iscritto antecedentemente tale acquisizione e ottenga dalla Società consenso per iscritto alla estensione di copertura a tali soggetti addizionali, ai relativi beni ed esposizioni, o ai relativi Sistemi Informatici e versi l’eventuale premio aggiuntivo richiesto dalla Società. Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un’altra società le cui entrate siano superiori del quindici percento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l’inizio del Periodo di Polizza, allora, soggetta al Periodo di Polizza e a tutti i termini e condizioni di Polizza, sarà garantita copertura ai sensi di Polizza per un periodo massimo di sessanta (60) giorni, ma solo ed esclusivamente per le Richieste di Risarcimento che dovessero sorgere per atti, omissioni, incidenti od eventi commessi successivamente a tale acquisizione. Dopo il decorso del suddetto termine di sessanta (60) giorni, sarà garantita la copertura ai sensi di Polizza solo qualora l’Assicurato invii alla Società apposita comunicazione scritta dell’acquisizione ed ottenga i...
Fusioni e acquisizioni. Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura della presente Polizza si intende operante anche per la responsabilità imputabile all’Assicurato quale consulente per le attività di fusioni e acqui- sizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla Legge.
Fusioni e acquisizioni. Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, l'Assicurato acquisisca un'altra società o si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e comunque entro sette giorni dalla data del loro accadimento. La copertura sarà garantita ai sensi di Polizza solo qualora l'Assicurato ottenga il consenso scritto dalla Società alla variazione della copertura assicurativa ed effettui il versamento dell'eventuale premio addizionale.
Fusioni e acquisizioni. Le garanzie di polizza si intendono estese all’attività di consulenza per operazioni di “fusioni e acquisizioni”. La presente estensione è valida a condizione che: - l’Assicurato abbia dichiarato nel questionario, ai fini del calcolo del Premio, il fatturato derivante dallo svolgimento di quest’attività; - tale fatturato non sia superiore al 30% del fatturato totale dichiarato.
Fusioni e acquisizioni responsabilità imputabile all’ASSICURATO quale consulente in materia di fusioni ed acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nell'ambito delle competenze professionali consentite dalla legge.
Fusioni e acquisizioni. L’attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni. smarrimento di oggetti Lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all’esecuzione dell’incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio.
Fusioni e acquisizioni. 25 4.17 - Oneri fiscali 25 4.18 - Norme di legge 25 4.19 - Foro competente 26 4.20 - Clausola intermediario/gestione del contratto 26 SEZIONE 5 – COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E GESTIONE DEI SINISTRI
5.1 - Obblighi in caso di sinistro 27
5.2 - Obblighi in caso di minaccia di estorsione 28
Fusioni e acquisizioni. A. Società Controllate Acquisite Se nel corso di durata del Periodo di Assicurazione, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un’altra società le cui entrate siano superiori del quindici percento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l’inizio del Periodo di Assicurazione, tale società non sarà considerata quale Società Controllata ai sensi della presente copertura, e nessun Assicurato potrà essere coperto dalla presente Polizza in relazione a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da qualsiasi atto, omissione, incidente od evento commesso prima o successivamente a tale acquisizione:
1) Da o per conto di tale società acquisita o da qualsivoglia dipendente o collaboratore della medesima; 2) Coinvolgente o relativo a beni, passività, procedure, attività pubblicitarie o di media della società acquisita o relativo a dati, informazioni, computer, reti, sistemi di sicurezza della - o sotto la relativa responsabilità - società acquisita o di un partner commerciale della medesima o di qualsiasi parte terza per conto della società acquisita; o
Fusioni e acquisizioni. Oneri fiscali 29
Fusioni e acquisizioni. Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per la responsabilità imputabile all’ASSICURATO quale consulente per le attività di fusioni ed acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.