Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.
Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Risorse Umane e Organizzazione 2019: € 21.416,11 2020: € 27.339,71 27.03.19 171 Approvazione ed adozione del Piano annuale di Risk management 2019 (PARM). Qualità e Risk Management Senza Costi - Piano Annuale Risk Management 27.03.19 172 Attività di Screening per le neoplasie mammarie. Autorizzazione attivazione area a pagamento per il 2019. Affari Generali € 123.500,00 27.03.19 173 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con ICOM EDUCATIONAL S.r.l. di Cinisello Balsamo - struttura privata non sanitaria - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ortopedia da parte della U.O.C. Ortopedia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 174 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con Uni- Medica Seregno Srl – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di urologia e chirurgia da parte delle XX.XX.XX. di Urologia e Chirurgia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 175 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con INSIEME PER IL SOCIALE Azienda Speciale Consortile di Xxxxxx Milanino – struttura pubblica non sanitaria – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di psichiatria da parte dell’U.O.C. Psichiatria dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 176 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con C.M.P. Centro Medico Polispecialistico di Cinisello Balsamo – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL ed urologia da parte delle XX.XX.XX. di ORL ed Urologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 177 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Benvita Medica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per prestazioni specialistiche di neurologia da parte dell’U.O.C. di Neurologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 178 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Fondazione Ricovero Xxxxxxxxxx Xxxxx di Cinisello Balsamo per attività di collaborazione con le XX.XX.XX. di Chirurgia e Cardiologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 179 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Consorzio Il Sole Soc. Coop – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di fisiatria da parte dell’U.O.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 180 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con San Carlo Istituto Clinico di Busto Arsizio - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’ U.O.C. di O.R.L. dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 181 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con il Centro Medico Risana di Muggiò S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL e medicina da parte delle XX.XX.XX. ORL e Medicina dell’Ospedale Bassini e dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Xxxxx Xxxxx - Convenzione 27.03.19 182 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con Fisiomedica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’U.O.C. ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 183 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con lo Studio Medico AlmaMed di Milano - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di urologia da parte dell’ U.O. di Urologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 184 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con il Poliambulatorio Xxxxxxxx Xxxxxxx di Milano – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’U.O.C. di ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 185 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Polimedica Brianza S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia e pediatria da parte delle XX.XX.XX. di Chirurgia e Pediatria dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 186 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Fisiomed Center di Cormano - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ortopedia ed ORL da parte delle UU.OO. di Ortopedia ed ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 187 Stipula convenzione tra questa Azienda e l’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cinisello Balsamo, per la raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), in applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 219/2005. Affari Generali € 1.771,00 - Convenzione 27.03.19 188 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Studi di Medici Specialisti Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx X.x.x. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia da parte della U.O.C. di Chirurgia dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 189 A.S.S.T. Nord Milano / A.A.P. / Servicedent S.r.l. Vertenza stragiudiziale in relazione ad asseriti danni da medical malpractice. Definizione transattiva e determinazioni conseguenti Affari Legali € 4.000,00 - Scrittura Privata di Transazione 27.03.19 190 ASST Nord Milano / E.G.M. (Polizza RCT / RCO Am Trust Europe). Vertenza stragiudiziale in relazione ad asseriti danni da medical malpractice. Definizione transattiva e determinazioni conseguenti. Affari Legali € 140.000,00 - Scrittura Privata di Transazione 27.03.19 191 Affidamento della fornitura di manufatti ortodontici, protesi odontoiatriche e altri materiali per l’attività di ortodonzia. Prosecuzione della fornitura per un periodo di 12 mesi, dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020. Società Wisil Latoor Srl. Provveditorato Economato Senza Costi 27.03.19 192 Fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno terapia domiciliare per un periodo di 36 mesi – Adesione alla Convenzione ARCA_2017_034 Service di Ossigenoterapia (lotto 4) e determinazioni conseguenti – RTI MEDICAIR ITALIA/VIVISOL - CIG 7799326F68. Provveditorato Economato € 3.805.264,00 27.03.19 193 ASST NORD MILANO - D.G.R. N. X/6548/2017 - D.G.R. N. X/7150/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI"- OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO - IMPORTO DI PROGETTO € 3.200.000,00 - CUP: E75F17000060002. Indizione di procedura aperta per l’affidamento di un incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la "REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI"- OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO - CIG: 78200014F8 CUP: E75F17000060002. Tecnico-Patrimoniale Senza Costi 27.03.19 194 Attribuzione n. 2 incarichi dirigenziali, di durata triennale, di Eccellente e Alta specializzazione, assegnati all’U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva SSG.
Clausola risolutiva espressa Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali; b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 10 del contratto; f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario; g) ricorso all'abusivismo professionale; h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio; i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto; k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto; l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto; m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa; n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni; o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio. p) sopravenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II