I reclami Clausole campione

I reclami. Per i reclami si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 13 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto con le particolarità indicate di seguito. Con particolare riferimento agli indennizzi automatici in caso di mancata o tardiva risposta ai reclami relativi agli abbonamenti AV, FB ed IC e alle Carte Tutto Treno, sono previste le seguenti limitazioni: • per gli abbonamenti con validità mensile o inferiore al mese, l’indennizzo previsto viene riconosciuto una sola volta nell’arco di validità degli stessi; • per le Carte Tutto Treno, l’indennizzo previsto viene riconosciuto fino ad un massimo di una volta al mese nell’arco della validità del titolo.
I reclami. Per i reclami si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 13 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito. Per gli abbonamenti AV, FB ed IC e per le Carte Tutto Treno, l’entità dell’indennizzo automatico da corrispondere, ove la risposta al reclamo sia fornita oltre i 90 giorni, è pari a: • 4 € per risposta fornita tra il 91° e 120° giorno dalla ricezione del reclamo; • 8 € in caso di mancata risposta entro il 120° giorno dalla ricezione del reclamo. Qualora vi siano i presupposti, l’indennizzo è corrisposto tramite un bonus utilizzabile entro dodici mesi dalla data di emissione per l’acquisto di titoli di viaggio per i servizi di Trenitalia e Trenitalia France. In caso di risposta tra il 91° e 120° giorno dal ricevimento del reclamo, l’indennizzo viene erogato contestualmente all’invio della risposta da parte di Trenitalia. In caso di mancata risposta entro il 120° giorno dal ricevimento del reclamo, l’indennizzo viene erogato automaticamente al 121° giorno. Il bonus è monetizzabile su richiesta del cliente.