Importo del prestito Clausole campione
Importo del prestito. Entro l'esposizione massima complessiva delle Società, stabilita in € 2.000.000 per la durata del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, ai Dipendenti che ne facciano richiesta – con anzianità di servizio minima di 8 anni compresa la durata di eventuali contratti di somministrazione e/o contratti a termine stipulati con una delle Società del Gruppo Sara - può essere concesso un prestito non superiore ad € 70.000. Il prestito è contratto al tasso di interesse pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) in vigore al momento della erogazione maggiorato dello 0,5% in ragione d'anno a scalare, con modalità di rimborso a scelta del Dipendente rimborsabile in massimo 20 anni (240 rate). Il numero massimo di anni utili per la restituzione del prestito concesso decresce proporzionalmente fino all’età massima di 67 anni raggiunta la quale il prestito non è più concedibile. In caso di oscillazione del TUR che superi l’1% nel periodo di osservazione di 12 mesi, le parti si incontreranno per esaminare nuove soluzioni. I prestiti potranno essere garantiti:
i. con utilizzo del Trattamento di Fine Rapporto nel limite massimo del 60% dell'importo che risulterà accantonato a favore del richiedente;
ii. tramite garanzia cambiaria che il dipendente stesso dovrà rilasciare a favore della Società per la totalità del prestito o eventualmente per la differenza, con onere a carico del dipendente stesso. Ad integrazione totale o parziale della garanzia, il dipendente potrà prestare la propria garanzia tramite la posizione previdenziale accantonata presso il Fondo Pensione Fondsara nel rispetto dei limiti di legge previsti dall’art. 11 comma 10 del D.lgs. n. 252 del 2005. Il dipendente in tal caso s’impegna a non richiedere anticipi alla forma pensionistica, con l’eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie entro i limiti di legge, limitatamente all’ammontare del prestito contratto e progressivamente rimborsato ratealmente. Le modalità e le procedure di attuazione di tale forma di garanzia saranno disciplinate in apposito documento. Tutti i prestiti potranno essere concessi nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento (quinto dello stipendio).
Importo del prestito. 1. Per i dipendenti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), l’ammontare massimo del prestito erogabile è pari all’importo del quinto cedibile, come risultante dalla retribuzione del mese precedente a quello della domanda, moltiplicato per 120.
2. Per i dipendenti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) e c) l’ammontare massimo del prestito erogabile è pari all’importo del quinto cedibile, come risultante dalla retribuzione del mese precedente a quello della domanda, moltiplicato per il numero di mesi residui alla data di scadenza del contratto individuale.
3. Il prestito è concesso anche in presenza di un preesistente pignoramento, a condizione che la somma dei rispettivi importi non superi i due quinti dell’importo della retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Importo del prestito. Entro l'esposizione massima complessiva delle Società, stabilita in € 100.000 per la durata del presente Contratto Integrativo Aziendale, ai Dipendenti che ne facciano richiesta può essere concesso un prestito non superiore ad € 50.000. Il prestito è contratto al tasso di interesse pari al TUR in vigore al momento della erogazione in ragione d'anno a scalare, con modalità di rimborso a scelta del Dipendente rimborsabile in massimo 15 anni (180 rate) se l’età anagrafica del dipendente è minore o uguale a 52 anni; da 53 anni in poi il numero massimo di anni utili per la restituzione del prestito concesso decresce proporzionalmente fino all’età massima di 67 anni raggiunta la quale il prestito non è più concedibile. In caso di oscillazione del TUR che superi l’1% nel periodo di osservazione di 12 mesi, le parti si incontreranno per esaminare nuove soluzioni. I prestiti potranno essere garantiti:
