INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA. Lʼorganizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via te- lematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori ca- talogo sono: - estremi dellʼautorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dellʼorganizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). Lʼorganizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della con- clusione del contratto lʼorganizzatore inoltre informerà i passeggeri circa lʼidentità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dallʼart. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal me- desimo Regolamento.
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Samples: Contratto Di Viaggio, Contratto Di Viaggio, Contratto Di Viaggio
INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA. Lʼorganizzatore L'organizzatore predispone sul sito web, in catalogo o nel programma fuori catalogo – - anche su supporto elettronico o per via te- lematica telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori ca- talogo catalogo sono: - estremi dellʼautorizzazione dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dellʼorganizzatoredell'organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). Lʼorganizzatore L'organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della con- clusione conclusione del contratto lʼorganizzatore l'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa lʼidentità l'identità del/i vettoreVettore/i effettivo/ii , fermo quanto previsto dallʼartdall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal me- desimo medesimo Regolamento.
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