Limitazioni, esclusioni e rivalse Clausole campione

Limitazioni, esclusioni e rivalse. Sono esclusi i casi: - in presenza di soccorso stradale le eventuali spese per i ricambi e per il recupero e rimessa su strada dell'autoveicolo finito fuori dalla sede stradale; - in materia fiscale ed amministrativa; - conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - eventi naturali con riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - fatti dolosi delle persone assicurate; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; - di conducente non abilitato alla guida del veicolo, veicolo con uso e destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione, o non coperto da assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di legge; - di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, per omissione di fermata e assistenza; - di partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - di violazioni del Codice della Strada per opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso oppure per opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti; - se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da difesa penale per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza; - di controversie contrattuali con Sara Assicurazioni; - di richiesta di risarcimento danni, legati al recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi quali gli incidenti stradali, se questa avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. La garanzia è esclusa: ⚫ per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; ⚫ per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie; ⚫ per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a 100 euro e oltre un caso denunciato per anno assicurativo; ⚫ per operazioni di acquisto di beni mobili registrati; ⚫ per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; ⚫ se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 200 euro; ⚫ per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'Assicurato a terzi; ⚫ se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso; ⚫ se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato; ⚫ se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. La Compagnia in ogni caso non sostiene né rimborsa le seguenti spese: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 del Codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l’attività di pignoramento); • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 Euro; anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico,...
Limitazioni, esclusioni e rivalse. Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente, o che avvengono: - con il conducente privo della patente di guida; - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. La garanzia opera per un solo evento per anno assicurativo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. Limitazioni: le garanzie di base sono prestate con le seguenti limitazioni:Assistenza DRIVE: - Soccorso Stradale: la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese del traino e degli eventuali giorni di custodia e di secondo traino fino ad un Massimale di spesa di € 600 (euroseicento) IVA inclusa. - Recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale: la Struttura Organizzativa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 700 (eurosettecento) IVA inclusa per Sinistro; - Auto sostitutiva: l’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con 1 anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato il ricovero dell’autoveicolo presso una struttura convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione dell’autoveicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Costruttrice. fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutiviAssistenza SMART: - Recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale: la Struttura Organizzativa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 700 (eurosettecento) IVA inclusa per Sinistro. - Officina mobile in Italia: la riparazione sul luogo avviene solo se i tempi di esecuzione non siano superiori a 30 (trenta) minuti e che consentano all’autoveicolo di riprendere la marcia. - Servizio taxi in Italia: la Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese del taxi, fino ad un importo massimo di € 50 (eurocinquanta)IVA inclusa.; - Auto sostitutiva: se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera l’auto sostitutiva è messa a disposizione: o In caso di guasto per un massimo di 7 (sette) giorni.; o In caso di Incidente, tentativo di Furto, e per un massimo di 15 (quindici) giorni; o In caso di Furto totale, Incendio e Rapina per un massimo di 40 (quaranta) giorni. - Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo: la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico fino ad un Massimale di € 100 (eurocento) IVA inclusa per persona e comunque non oltre il limite complessivo suddetto di € 600 (euroseicento) IVA inclusa. Il servizio è operante ...
Limitazioni, esclusioni e rivalse. I capitali massimi assicurabili sono: • caso “morte”: 300.000,00 euro; • caso “invalidità permanente”: 300.000,00 euro; • caso “ricovero”: diaria giornaliera di 100,00 euro; • caso “rimborso spese sanitarie”: 5.000,00 euro La somma assicurata è suddivisa in base al numero di familiari al momento del sinistro. L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Franchigie: Nel caso “Invalidità Permanente”: • per somme assicurate pari o inferiori a € 100.000,00 non si applica alcuna franchigia. • per somme assicurate oltre € 100.000,00 è prevista una franchigia pari al 3%. Esclusioni: sono esclusi gli infortuni derivanti: dalla pratica di sport esercitato professionalmente (gare, allenamenti, prove); derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se il Conducente è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada; nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della Strada. Sospensione Patente Garanzie di base Viene corrisposta all’Assicurato/Contraente l’indennità giornaliera pattuita nel caso venga sospesa la patente in conseguenza di incidente della circolazione che abbia causato la morte o lesioni di terzi, e non in violazione di uno o più articoli del Codice della Strada oppure che sia stato accolto il ricorso contro il provvedimento. Per le sole persone giuridiche la garanzia è operante anche a seguito di violazione del Codice della Strada per risarcire i danni economici subiti dal datore di lavoro a seguito della sospensione della patente a loro dipendenti.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione e al tipo di veicolo. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo: • il danno da furto parziale è quantificato in 500 € • in polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 € • l’indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 €, ossia l’ammontare del danno (500 €) dedotto il minimo non indennizzabile (150 €). Dall’ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 €) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest’ultima applicata al danno dà luogo ad un valore (50 €) inferiore al minimo non indennizzabile Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • semplici bruciature non seguite da incendio; • sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • danni da furto avvenuto con l’utilizzo delle chiavi originali; • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • conduzione da parte di persone non abilitate; • danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano all’interno del veicolo; • danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, o agli apparecchi audio-fono-visivi per i prodotti “Tutela su misura” e “Fata 4x4”. I Sistemi di guida satellitare automatica o semi automatica delle macchine agricole non sono compresi nel valore assicurato.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. La garanzia copre un massimo di due sinistri durante ciascun anno di validità della copertura. Non sono rimborsate le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa. Il soccorso non verrà effettuato in caso di: ✔ circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); ✔ uso improprio del veicolo e specificatamente atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove); ✔ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo; ✔fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. Infortuni Trasportati La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascuno.
Limitazioni, esclusioni e rivalse. In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ✔ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔ se il conducente guida in stato di ebbrezza; ✔ se il conducente non è abilitato alla guida; ✔conseguenti ad atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.