PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
09/02/2022 20220209 03/03/2021 20210303
Contratto di assicurazione RC Auto e CVT - Motocicli e Ciclomotori
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
⚫ Documento informativo precontrattuale (DIP)
⚫ Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
⚫ Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018
⚫ Privacy
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Polizza RC Ciclomotori/Motocicli
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società Vera Assicurazioni
Prodotto: ''Motopiù Sicura''
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa Polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.
Che cosa è assicurato?
v I danni causati a terzi, da conducente abilitato, dalla circolazione del veicolo in area pubblica, area a questa equiparata e area privata;
v In caso di veicolo adibito a scuola guida, i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione purché sul veicolo sia presente l'istruttore abilitato;
v I danni a cose di terzi trasportati su taxi o veicoli a noleggio con conducente o ad uso pubblico.
La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo indicato in Polizza (c.d. massimale).
La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro, per i danni alla persona, e di 1,220 milioni di euro, per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Che cosa non è assicurato?
L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.
L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
x Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
x Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
x Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
L'assicurazione non comprende i danni causati a terzi:
x dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali;
x dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive;
x dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.
Ci sono limitazioni alla copertura?
L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:
! Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (es. patente scaduta, non valida ecc…);
! Se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
! Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
! Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
! Veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
! Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
! Se il conducente del veicolo ha un'età inferiore a 26 anni compiuti qualora la formula tipo guida è "esperta";
! Se il veicolo circola durante il periodo di sospensione della garanzia.
Per i casi di cui sopra, la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). Limitatamente al caso di:
⚫ Guida "esperta", l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 5.000 euro;
⚫ Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'eventuale azione di rivalsa è limitata rispettivamente a 5.000 e 20.000 euro.
DIP 1 di 2 MOD. DIPcm ED. 04/2021
Motopiù Sicura
Dove sono coperto dall'assicurazione?
v L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e in tutti gli stati aderenti all'Unione Europea nonché nel Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito e Andorra.
v L'assicurazione, su richiesta, può essere estesa anche agli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, purchè sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), le relative sigle internazionali identificative non risultino barrate.
Che obblighi ho?
⚫ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
⚫ La Polizza, debitamente sottoscritta deve essere restituita alla Compagnia.
⚫ In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).
⚫ In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, devi darne immediata comunicazione alla Compagnia. Analogo comportamento deve essere adottato anche in caso di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo. In tale circostanza devi fornire idonea documentazione che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
⚫ In caso di furto del veicolo devi produrre copia della denuncia di furto presentata alle autorità competenti.
⚫ Nel caso tu intenda sospendere il contratto, sei tenuto a darne comunicazione alla Compagnia e a restituire il certificato e la Carta Verde o a fornire autocertificazioni di distruzione/eliminazione degli stessi.
Quando e come devo pagare?
⚫ Il premio deve essere pagato all'emissione della Polizza. Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale.
⚫ Puoi pagare il premio con una delle seguenti modalità: addebito su conto corrente BPM, carta di credito, bonifico.
⚫ Il premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario (es.banca).
Quando inizia e quando finisce la copertura?
⚫ La copertura assicurativa, salvo diversa precisazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, e termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Dopo la scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.
⚫ La durata del contratto è indicata in Polizza, e può essere annuale o temporanea (minimo 1 giorno massimo 6 mesi).
⚫ In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
Come posso disdire il contratto?
⚫ Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.
⚫ Qualora ci ripensassi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della copertura assicurativa per recedere dal contratto. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del SSN.
⚫ E' possibile risolvere il contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo dandone tempestiva comunicazione alla Compagnia. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio X.X.Xxxx corrisposto e non usufruito che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.
DIP 2 di 2 MOD. DIPcm ED. 04/2021
Assicurazione X.X.Xxxx/Corpi veicoli terrestri
(Ciclomotori e Motocicli)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Vera Assicurazioni S.p.A. Prodotto:"Motopiù Sicura"
Data di aggiornamento: 01/06/2022 - Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La Vera Assicurazioni S.p.A ha sede legale e sede sociale in Italia, xxx Xxxxx Xxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx -Tel.: + 00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica:
- per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione all'esercizio dell'impresa
La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
⚫ del Patrimonio Netto è pari a 101,874 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 63,5 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 15,293 milioni di euro);
⚫ del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 76,548 milioni di euro (a);
⚫ del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 19,137 milioni di euro;
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 206,946 milioni di euro (b)
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 206,946 milioni di euro.
Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,7 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,450 milioni di euro per i danni alla persona e 1,300 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Non sono previste particolari estensioni rispetto alla garanzia di base descritta nel DIP. |
Tipo di guida | Puoi personalizzare la Polizza in base al conducente, con una delle formule sotto riportate: ⚫ Guida libera, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da un qualsiasi conducente abilitato; ⚫ Guida esperta, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato, purchè abbia un'età uguale o maggiore di 26 anni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa da parte della Compagnia fino alla concorrenza dell'importo di 5.000 euro; ⚫ Azienda, il veicolo, di proprietà di una persona giuridica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato. Per le motoslitte, le motocarrozzette, i ciclomotori/motocicli e i quadricicli leggeri/trasporto persone adibiti ad uso noleggio con conducente o libero, o destinati a scuola guida o uso pubblico, non è prevista alcuna formula di personalizzazione riferita al conducente. |
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (pacchetto Protezione Rivalse RCA Smart) | Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro, la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. |
Sospensione e riattivazione del contratto | Puoi acquistare questa clausola se il tuo motociclo ha una cilindrata superiore a 50 cc. In presenza di questa clausola puoi sospendere il contratto e usufruire del premio pagato e non goduto in occasione della riattivazione. La sospensione è ammessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte nell'arco della vita annuale del contratto. Deve avere una durata minima di tre mesi e il premio pagato e non goduto, al momento della sospensione, non deve essere inferiore ad un mese. La riattivazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di sospensione. |
Quali coperture posso aggiungere alla X.X.XXXX pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia X.X.Xxxx obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie di base | L'opzione di Assistenza "Small" prevede prestazioni di Soccorso stradale, di Assistenza al veicolo e di Assistenza alla persona. Qualora si verifichi un sinistro che renda impossibile l'utilizzo del veicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, potrai usufruire di specifiche prestazioni di assistenza, quali a titolo esemplificativo: il traino, l'officina mobile, un'auto sostitutiva, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di autista per il recupero del veicolo, informazioni medico sanitarie e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio conseguente a incidente stradale occorso al veicolo assicurato. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di servizio prestata. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo le opzioni "Medium" o "Large", che offrono i servizi della garanzia "Small" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi quali ad esempio: l'abbandono del mezzo all'estero, l'anticipo spese mediche, l'invio di autoambulanza, l'accompagnamento figli minori di 14 anni o portatori di handicap, il prolungamento del soggiorno. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio. Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da: ⚫ Mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l'assistenza; ⚫ Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; ⚫ Stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l'assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto; ⚫ Terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rende impossibile l'erogazione della prestazione; ⚫ Dolo dell'assicurato; ⚫ Abuso di alcolici e psicofarmaci. |
PROTEZIONE LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | L'Impresa di Assicurazione copre le spese legali nel caso insorga per l'Assicurato la necessità di avvalersi dell'assistenza di personale specializzato e/o di professionisti per la difesa dei propri interessi riguardo alla proprietà o all'uso dell'autovettura. La prestazione opera sia per incidente stradale sia per vertenza contrattuale. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è esclusa: ⚫ per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; ⚫ per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie; ⚫ per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a 100 euro e oltre un caso denunciato per anno assicurativo; ⚫ per operazioni di acquisto di beni mobili registrati; ⚫ per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; ⚫ se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 200 euro; ⚫ per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'Assicurato a terzi; ⚫ se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso; ⚫ se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato; ⚫ se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro. |
PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | Con questa garanzia la Compagnia corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un'indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Compagnia corrisponde agli eredi la somma assicurata. La garanzia è valida anche durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. L'importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da: ⚫ Un minimo di 20.000 euro per il caso morte ed invalidità permanente; ⚫ Ad un massimo di 45.000 euro per il caso morte e 50.000 euro per l'invalidità permanente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive: ⚫ Diaria da ricovero: che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza; ⚫ Rimborso spese di cura: che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un'età compresa tra i 18 e gli 75 anni. Franchigie. E' prevista l'applicazione di una franchigia nella misura del 5%. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: ⚫ Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo; ⚫ Azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato; ⚫ Guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti; ⚫ Partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove; ⚫ Guerra, manovre ed esercitazioni militari, arruolamento volontario; ⚫ Pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore. |
INCENDIO E FURTO (opzionale) | |
Garanzie di base | Incendio. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d'incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante. Furto. Prevede il rimborso per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di base. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in Polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo: ⚫ Il danno da furto parziale è quantificato in 500 euro; ⚫ In Polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 euro; ⚫ L'indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 euro, ossia l'ammontare del danno (500 euro) dedotto il minimo non indennizzabile (150 euro). Dall'ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 euro) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest'ultima applicata al danno da luogo ad un valore (50 euro) inferiore al minimo non indennizzabile. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: ⚫ Semplici bruciature non seguite da incendio; ⚫ Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; ⚫ Sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; ⚫ Danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; ⚫ Danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali; ⚫ Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; ⚫ Conduzione da parte di persone non abilitate; ⚫ Danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano a bordo del veicolo; ⚫ Danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie. |
GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale) | |
Garanzie di base | Si tratta di una serie di pacchetti di garanzie che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. A titolo esemplificativo citiamo il recupero delle spese sostenute per: ⚫ La riparazione dei danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate che si trovano a bordo dello stesso; ⚫ La duplicazione della patente di guida o delle chiavi e relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo a seguito di smarrimento o furto; ⚫ Il ripristino del locale adibito ad autorimessa a seguito di incendio o scoppio del veicolo. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di garanzia prestata. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di base. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni. Sono esclusi i danni: ⚫ Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; ⚫ Avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di vango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; ⚫ Determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo. |
Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Di seguito trovi le indicazioni necessarie circa le attività da intraprendere in caso di sinistro da circolazione (X.X.Xxxx) o di altra natura (es. incendio, furto ecc…). X.X.XXXX Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Compagnia o all'Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia/Agenzia: ⚫ Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; ⚫ Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; ⚫ Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: ⚫ I veicoli coinvolti sono più di due; ⚫ Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; ⚫ Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx. Garanzie diverse dall'X.X.XXXX Per i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i sinistri relativi alle altre garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, protezione conducente, ecc..), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità. |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosidetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx. Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia". |
Gestione da parte di altre imprese | ||
La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Protezione Legale è affidata a: | ||
Assistenza | Protezione Legale | |
IMA Italia Assistance Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000, Xxxxx Xxx Xxxxxxxx(XX). Principali riferimenti: ⚫ telefono: 000.00.00.00 oppure dall'estero al numero: x00 00 00000000; | ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE Societas Europaea con sede legale in ARAG Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. | |
Principali riferimenti: ⚫ dall'Italia numero Verde 800 282323 oppure dall'estero al numero x00 0000000000; | ||
⚫ per posta elettronica a xxxxxxx@xxxx.xx; | ||
⚫ per posta ordinaria a ARAG SE Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.. | ||
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. | ||
Gli altri diritti derivanti dal contratti di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. | |
Obblighi dell'impresa | Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, atti vandalici, protezione conducente ecc…) il premio deve essere pagato per l'intero all'emissione della Polizza mediante le seguenti modalità: addebito su conto corrente BPM, carta di credito, bonifico. |
Rimborso | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP e relativamente alle garanzie aggiuntive all'X.X.Xxxx descritte nel presente documento, hai diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito, al netto delle imposte, in caso di risoluzione del contratto a seguito di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la cessazione del contratto non dà diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Per le garanzie diverse dall'X.X.Xxxx la durata del contratto è indicata in Polizza e può essere solo annuale. Almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia invia al contraente una nuova proposta di premio. Il pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di Polizza. |
Sospensione | Qualora sia stata acquistata la clausola "Sospensione e riattivazione", per tutta la durata della sospensione, le garanzie non saranno prestate. Come consigliato nel DIP, poiché il veicolo è privo di copertura assicurativa, è opportuno che non venga utilizzato, ne parcheggiato in area pubblica o a questa equiparata. |
Come posso disdire la Polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta. L’assenza del tacito rinnovo riguarda anche i rischi accessori (es: Protezione del conducente, incendio, furto, ecc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto è possibile recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn. |
Risoluzione | Sia per la garanzia X.X.Xxxx che per quelle opzionali, è possibile chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il Prodotto MotopiùSicura è rivolto al proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario) o all’utilizzatore, che intendono salvaguardare il loro patrimonio sia dai rischi connessi alla circolazione del veicolo e riconducibili alla propria responsabilità civile, sia da altri rischi connessi alla circolazione del veicolo e non rientranti nella copertura R.C. Auto (ad esempio incendio, furto, eventi atmosferici, tutela legale, infortuni, ecc.).
Quali costi devo sostenere?
La provvigione riconosciuta all'intermediario è pari al 7,50%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo: Vera Assicurazioni S.p.A. c/o Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Servizio Reclami Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) In alternativa al: ⚫ Fax n. 045/0000000 ⚫ E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Il termine massimo di risposta da parte dell'Impresa previsto dalla normativa è 45 giorni. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia X.X.Xxxx la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la garanzia X.X.Xxxx la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - La procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 euro; - Per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all'Ivass, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante; - L'arbitrato relativamente alle garanzia diverse dall'RCA (incendio, furto, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, protezione conducente). |
PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA' DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
DIP aggiuntivo 8 di 8 MOD. DIP + cm ED. 06/2022
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
RC AUTO E CVT - MOTOCICLI E CICLOMOTORI
INDICE
GLOSSARIO 3
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 10
RC AUTO - SEZIONE R.C.A. 15
ASSISTENZA - SEZIONE ASSISTENZA - NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI 31
Assistenza Small, Medium e Large 31
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE 57
CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT) 60
Incendio 60
Furto/Rapina 60
GARANZIE AGGIUNTIVE - SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE - NORME COMUNI 62
Pacchetto estensioni furto 62
PROTEZIONE CONDUCENTE - SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE 64
SEZIONE SINISTRI - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 70
Sezione Responsabilità Civile Auto 70
Sezione Assistenza 71
Sezione Protezione Legale 71
Sezione Corpi Veicoli Terrestri 72
Sezione Garanzie Aggiuntive 74
Sezione Protezione Conducente 74
GLOSSARIO
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA
Abitazione
La dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l'Assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).
Accessori di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
Accessori fono-audio-visivi non di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente.
Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.
Allagamento
Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.
Alluvione
Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.
Arbitrato
è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Area aeroportuale
Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).
Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente": l'Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il sinistro.
Attestazione dello stato di rischio
Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.
Avente diritto
La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Banca Dati
La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Bufera
Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.
Beneficiario
È il soggetto (persona fisica o giuridica) designato dal Contraente a cui la Compagnia deve la prestazione garantita dall'Assicurazione in caso di morte dell'Assicurato.
(Definizione riferita alla garanzia "Protezione Conducente").
Car sharing
Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.
Carta Verde
Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria
R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Malta e Cipro.
Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Albania, Repubblica di Nord Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco
Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.
Cessionario
La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.
Classe interna
Classe di merito assegnata al Contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni di Polizza del Contratto e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.
Classe di merito di conversione universale (CU)
Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.
La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.
Circolazione
Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza Vera Assicurazioni.
Conducente
Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.
Consap
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (xxx.xxxxxx.xx).
Contraente
Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il premio e che aderisce al Contratto di abbonamento.
Contratto
Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Xxxxxxx).
Contravvenzione
È un reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
c.p.c.
Codice Procedura Civile
c.p.p.
Codice Procedura Penale
C.V.T.
Corpi veicoli terrestri, ossia la garanzia del ramo assicurativo Auto che riassume diversi rischi (incendio, furto, kasko, ecc.) esclusa la garanzia R.C.A.
Danno extracontrattuale
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Day hospital
La degenza diurna, in Istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Delitto
È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: l delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; l delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; l delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Diritto civile
E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi possono rivolgersi al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Degrado commerciale
La percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che ha al momento del sinistro.
D.Lgs
Decreto Legislativo.
D.P.R.
Decreto del Presidente della Repubblica.
Ebbrezza
Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.
Esplosione
Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Frana
Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.
Franchigia
Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Compagnia assicurativa s'impegna a pagare la cifra che eccede la franchigia, fino al raggiungimento del massimale.
Familiare convivente
La persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.
Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Furto
È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Gare di regolarità pura
Gare nelle quali non la velocità ma il rispetto dei tempi prestabiliti, per compiere i diversi tratti del percorso, costituisce il fattore determinante per la classifica.
Guasto
Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).
Impresa di Assistenza
Impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale.
Incendio
È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Incidente
L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.
Infobike
Listino di "Quattroruote Professional - Valore assicurato" che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.
Infortunio
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Inondazione
Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.
Invalidità permanente
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza (RSA), per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.
IVASS (ex ISVAP)
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Legge
Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.
Locatario
La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base a un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
Massimale
L'importo massimo che la Compagnia assicurativa è tenuta a corrispondere per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall'Assicurato.
Minimo non indennizzabile
Parte di danno che a termini di Polizza rimane a carico dell'Assicurato.
Nucleo famigliare
Il nucleo come si evince dallo stato di famiglia.
Optional non di serie
Le installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente. Sono esclusi gli accessori fono-audio-visivi.
Patto di riservato dominio
È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 cod. civ.).
Polizza
Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.
Portatore di handicap
La persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale nel contesto di riferimento.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.
Prima immatricolazione
Si intende la data di prima immatricolazione al PRA.
In caso di veicolo di provenienza estera si intende la data di prima immatricolazione effettuata all'estero.
Procedimento penale
E' una successione di atti avviata dall' autorità giudiziaria che va dall'iscrizione della notizia reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Proprietario
L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina
È il reato, previsto dall'art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
R.C.A.
Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del conducente e del proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di veicolo concesso in leasing) di un veicolo per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la circolazione dello stesso.
Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Responsabilità concorsuale
Responsabilità attribuita in pari misura percentuale a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità principale
Responsabilità prevalente o superiore attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ricovero
La permanenza in un Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Risarcimento diretto
Procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Compagnia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Scoperto
La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Sforzo
Si intende l'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell'Assicurato.
(Termine riferito alla garanzia "Protezione Conducente").
Sinistro
Evento dannoso, accidentale e imprevisto, che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, per il quale è prestata la garanzia.
Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.
Smottamento
Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.
Società (altre)
Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.
Società Gestionaria
La Società che gestisce i sinistri Protezione Legale.
Sostanze Stupefacenti o Psicotrope
Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.
Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Spese di soccombenza
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Spese peritali
Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Struttura Organizzativa
È La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza. (Definizione relativa alla Sezione Assistenza).
Tariffa
I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.
Tempàri
Prospetti che precisano i tempi base per le varie fasi di lavorazione, in alcune aziende industriali o artigianali.
Tempesta
Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.
Terzi
Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.
Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
Tromba d'aria
Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.
Uragano
Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.
Valore assicurato
Importo indicato in polizza o sul certificato di Assicurazione relativo al veicolo assicurato.
Veicolo
Ciclomotore, motociclo, motocarrozzetta, motoveicolo per trasporto promiscuo, quadriciclo leggero, quadriciclo trasporto persone adibiti a:
⚫ uso privato,
⚫ noleggio libero,
⚫ noleggio con conducente,
⚫ scuola guida,
⚫ uso pubblico.
Limitatamente alla sezione Assistenza: motociclo di oltre 50 cc immatricolato in Italia.
Vertenza contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Premessa
Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:
⚫ Sezione R.C.A.: offre la garanzia R.C.A. e altre garanzie acquistabili facoltativamente
⚫ Sezione Assistenza: offre la garanzia di Assistenza acquistabile facoltativamente nelle forme: Small, Medium, Large
⚫ Sezione Protezione legale: offre la garanzia di Protezione legale acquistabile facoltativamente
⚫ Garanzie C.V.T. (Incendio e Furto
⚫ Garanzie Aggiuntive (pacchetto Large)
⚫ Protezione Conducente (Invalidità permanente, Morte per infortunio, Diaria da ricovero e Xxxxxxxx spese di cura per infortunio)
Articolo 1
Dove vale la copertura
L'assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Serbia e per tutti gli stati dell'Unione Europea.
L'assicurazione può essere estesa, su richiesta dell'assicurato, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
Sezione Protezione Legale
Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti i casi indicati nell'art. 1 della sezione Protezione Legale;
b) dei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di vertenze contrattuali;
c) di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale.
L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Repubblica di Nord Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.
Articolo 2
Quando e come devo pagare
Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate, ove concesso dalla Compagnia, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione del Premio.
Il Premio, o la prima rata di Premio, devono essere pagati all'emissione della Polizza. Se il Contraente non paga il Premio, o la prima rata di Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.
Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se è stato concesso il pagamento frazionato.
Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia, che rilascerà il certificato previsto dalle disposizioni in vigore e la relativa Carta Verde (se prevista).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del premio può essere eseguito tramite: addebito su conto corrente Banco BPM, bonifico bancario o pagamento mediante carte di credito sul sito dell'Impresa.
Articolo 3
Diritto di ripensamento
Entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto. In tal caso
la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.
Per avvalersi di questo diritto, il Contraente deve comunicare la sua decisione di recedere dal Contratto alla Compagnia, la quale fornirà i documenti necessari per l'esercizio del diritto di ripensamento.
La sottoscrizione dei suddetti documenti prevede l'assunzione dell'impegno di non utilizzare il certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, e distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.
Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.
1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua
Restituzione del premio
In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Carta verde, se rilasciata) dopo l'esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.
Articolo 4
Modalità di sottoscrizione del Contratto
Il contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza (inclusa la presenza delle coperture assicurative richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti), deve firmarla e restituirla alla Compagnia.
Articolo 5
Quando inizia e quando finisce la copertura
Il Contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e a scelta del Contraente può avere le seguenti durate:
a) annuale, il contratto ha durata annuale;
b) annuale più frazione, la Polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione);
c) temporanea, il contratto può avere una durata massima di 180 giorni e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza.
I contratti stipulati nelle forme annuale e annuale più frazione s'intendono risolti dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura, anche se stipulata con altra compagnia.
La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto (salvo il caso di Polizza temporanea), mette a disposizione del Contraente una nuova proposta assicurativa.
L'accettazione della proposta, mediante pagamento del relativo Premio, implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza.
Qualora il Contraente non accettasse la proposta di xxxxxxx, il Contratto s'intende risolto nei termini qui descritti.
Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno:
⚫ di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
⚫ di pagamento del Premio o della prima rata, se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.
In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della frazione pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e/o nel certificato di Assicurazione.
Articolo 6
Che obblighi ho (dichiarazioni inesatte e reticenze e comunicazioni del Contraente)
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del cc.), o la
mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare l'annullamento della Polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
Relativamente alla garanzia di R.C.A., la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.
Articolo 7
Risoluzione del Rapporto
Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.
Articolo 8
Cessazione del rischio
In caso di:
⚫ vendita o messa in conto vendita del veicolo;
⚫ distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso;
⚫ furto o rapina senza ritrovamento;
il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia:
⚫ fornendo la relativa documentazione e
⚫ assumendo l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, salvo il caso di furto o rapina.
In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.
Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione)
Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura la copertura assicurativa sia trasferita ad altro veicolo:
⚫ di proprietà dello stesso contraente, o del proprietario se persona diversa;
⚫ locato dallo stesso contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
⚫ di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.
In tutti i casi il contraente, o il proprietario se persona diversa, dovrà fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.
La Compagnia si riserva la facoltà di accettare la richiesta.
Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di sostituzione.
Relativamente alla garanzia Assistenza, qualora la sostituzione avvenga con un veicolo per il quale non è prevista la commercializzazione della stessa, il premio pagato e non goduto, di detta garanzia, verrà rimborsato.
Rimborso premio pagato e non goduto (garanzia Assistenza) | 1/360 del premio netto annuo per ogni giorno non goduto |
Nel caso di eliminazione delle garanzie accessorie, eseguita a qualsiasi titolo, la Compagnia non effettuerà alcun rimborso, ma procederà all'adeguamento in occasione dell'eventuale rata successiva.
Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere l'ultimo certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, relativi alla polizza sostituita.
Risoluzione del contratto
Il contraente può risolvere il contratto avendo diritto alla restituzione della parte di premio R.C.A. corrisposta e non usufruita,dal momento dell'inoltro della copia:
⚫ del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo;
⚫ dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo;
Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita e la vendita abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché in pari data il Contraente abbia assunto l'impegno di non
utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.
Restituzione premio | 1/360 del premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua |
Per i casi di furto o rapina, la risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, ha effetto:
⚫ previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza,
⚫ dal giorno successivo a quello della denuncia stessa.
Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.
Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.
In tutti i casi, in assenza dell'idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di assunzione dell'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.
Casi specifici
In caso di:
⚫ furto o rapina, senza ritrovamento,
⚫ incendio totale,
la risoluzione del Contratto, ha effetto, previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa, senza restituzione della parte di premio
C.V.T. corrisposta e non usufruita. Se il Contratto è stato emesso con frazionamento, la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive al furto o all'incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza.
In assenza dell'idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il contratto si risolve senza restituzione di premio.
Cessione del Contratto
Nel caso in cui il contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.
Sul contratto ceduto non sono ammesse sospensioni o variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di contratto.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo, la Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.
Non è ammessa la cessione del contratto che assicura una targa strettamente legata al titolare (per esempio il ciclomotore).
Sospensione del contratto
Il contraente può chiedere che il contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato, se ha acquistato l'opzione "Sospensione". Per il dettaglio sulle regole di funzionamento dell'opzione vedere: Sezione R.C.A., art. 1 - "Cosa è assicurato" - opzioni facoltative con pagamento di un premio aggiuntivo.
Articolo 9
Sostituzione del certificato
Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previo eventuale conguaglio di Premio.
Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate del Certificato da sostituire e della Carta Verde, se rilasciata.
Per il rilascio di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione si osserva quanto segue:
⚫ in caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato;
⚫ in caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Compagnia la prova di avere denunciato il fatto alle Autorità competenti;
⚫ in caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa alla denuncia, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.
Articolo 10
Mancata autocertificazione distruzione/eliminazione Certificato e Carta Verde
Qualora il Contraente non provveda alla distruzione del Certificato e della Carta Verde (se rilasciata), la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, a seguito di danni causati dalla circolazione del veicolo stesso.
Articolo 11
Altre assicurazioni
L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).
Il doloso inadempimento, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.
Articolo 12 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto se il Contraente:
⚫ è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente;
⚫ non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia).
Articolo 13 Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 14
Configurazione polizza a rinnovo
Le parti danno atto e convengono che alla scadenza contrattuale la Compagnia si impegna alla raccolta ed analisi, anche con strumenti automatizzati, delle seguenti informazioni riferite al cliente:
⚫ dati riferiti alla tariffazione,
⚫ numero polizze R.C.A. per ogni settore,
⚫ numero polizze per famiglia di prodotto.
Tali dati sono analizzati dalla Compagnia al solo fine di proporre garanzie e prodotti adeguati al rischio assicurativo del cliente.
RC AUTO SEZIONE R.C.A.
Articolo 1
Che cosa è assicurato
La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel Contratto.
Qualora venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso.
La Compagnia inoltre assicura:
a. la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
b. la responsabilità dell'istruttore, nel caso di veicolo adibito a scuola guida, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione. Viene considerato terzo:
- l'allievo conducente quando è alla guida del veicolo, salvo durante l'effettuazione dell'esame;
- l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale B.
c. relativamente alle motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico, la responsabilità del Contraente, o del proprietario se persona diversa, e del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono ugualmente esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale C. Per questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati:
⚫ anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria;
⚫ per la parte non assorbita dai suddetti, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SMART)
La Compagnia, solamente per il primo Sinistro, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza, qualora lo stesso, al momento del Sinistro, risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.
SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
Sospensione
Nel caso in cui il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di Contratto, deve darne comunicazione alla Compagnia impegnandosi a non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.
In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.
La sospensione:
⚫ ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde oppure dalla data dell'autocertificazione di distruzione/eliminazione degli stessi. In caso di furto del veicolo ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
⚫ può essere concessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte per anno assicurativo del Contratto.
All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'appendice.
ESCLUSIONI
La sospensione non è consentita:
⚫ per veicoli aventi uso diverso da privato e/o cilindrata inferiore o uguale a 50 cc,
⚫ se il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato e non goduto è inferiore a 1 mese,
⚫ per i contratti di durata inferiore all'anno,
⚫ per i contratti ceduti,
⚫ per i contratti amministrati con "libro matricola",
⚫ per i contratti d'Assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.
Riattivazione
La riattivazione del Contratto avviene su richiesta del Contraente per lo stesso o un altro veicolo.
Nel caso in cui si tratti dello stesso veicolo, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:
⚫ del medesimo intestatario al P.R.A.;
⚫ del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
⚫ stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione della sostituzione e della classe di CU" dell'articolo 7 "Bonus/Malus (condizione speciale: O - Ciclomotori; P - Motoveicoli)".
Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:
⚫ del medesimo intestatario al P.R.A.;
⚫ del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
⚫ di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.
La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purché quest'ultimo risulti venduto, posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.
NOTA BENE:
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:
⚫ una durata minima pari o superiore a tre mesi, con la riattivazione, la scadenza annuale del contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione. Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
⚫ una durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza.
Se il Contraente non provvede alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il Contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del Contratto, la Compagnia restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita.
Restituzione premio | 1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione |
Articolo 2
Cosa non è assicurato
L'Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.
L'Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:
a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:
⚫ dalla circolazione in aree aeroportuali;
⚫ dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
⚫ dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.
La Compagnia non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia
forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.
Articolo 3
Limitazioni alla copertura
L'Assicurazione non è operante nel caso di:
⚫ conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore (ad es.: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a
12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;
⚫ conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto di rivalsa solamente nel caso di conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, indipendentemente dall'ammontare del danno, a:
Guida in stato di ebbrezza | 5.000 Euro |
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope | 20.000 Euro |
⚫ veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
⚫ veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
⚫ veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
⚫ veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
⚫ se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
⚫ danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.
Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.
Articolo 4
Formule di personalizzazione in base al tipo guida
Il Contraente può scegliere tra queste diverse formule:
PERSONALIZZAZIONE | CARATTERISTICHE | RIVALSA |
GUIDA LIBERA | Proprietario: persona fisica Conducente: qualunque conducente | Xxxxxxx |
GUIDA ESPERTA | Proprietario: persona | Fino a 5.000 euro (se |
fisica | il conducente, al | |
Conducente: di età | momento del sinistro, | |
uguale o maggiore ai 26 anni | è minore di 26 anni) | |
AZIENDA | Proprietario: persona giuridica Conducente: qualunque conducente | Nessuna |
È prevista la formula "SENZA PERSONALIZZAZIONE" per i seguenti veicoli: autotassametro (taxi), autovettura noleggio libero e noleggio con conducente, autovettura adibita a scuola guida.
Relativamente alla formula di personalizzazione "GUIDA ESPERTA", la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui:
⚫ l'utilizzo del veicolo indicato in Polizza al momento del Sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del codice penale);
⚫ veicolo guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso;
⚫ perdita della disponibilità del veicolo da parte dell'Assicurato a seguito di fatto doloso di terzi.
Articolo 5
Attestazione dello stato di rischio
La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.
L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio".
Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto:
⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione;
⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto:
⚫ per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario;
⚫ per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.
La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, così come da regolamento IVASS n. 9/2015.
Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
⚫ sospensione di garanzia nel corso del Contratto;
⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
⚫ cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.
Articolo 6
Formula tariffaria Pejus (condizione speciale - G)
Premessa
La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Pejus", che prevede maggiorazioni della tariffa qualora la Compagnia, nel periodo di osservazione, come sotto definito, abbia provveduto al pagamento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale.
Periodo di osservazione
Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito (C.U., in bonus o in malus) e per l'applicazione del Pejus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:
⚫ in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio;
⚫ in caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO
All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto la classe di merito C.U. e l'eventuale Pejus, vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE C.U. D'INGRESSO
1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 se:
- il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta; o
- il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà,
previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n° 40/2007. In questo caso il cliente dovrà produrre:
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
- copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un famigliare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.
I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
4. In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 18 e soggetto all'applicazione del "Pejus" del 25%.
RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO
Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione al "Pejus" e alla classe di merito C.U. avviene:
⚫ sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assicurativa;
⚫ sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.
Veicolo Assicurato presso altra Impresa assicurativa
1. Assegnazione della classe
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:
⚫ alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
⚫ al "Pejus" sulla base della tabella sotto riportata:
Tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"
Classe C.U. di assegnazione | Sinistri nell'ultimo periodo di osservazione | |||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 o più Sinistri | |
Da classe 1 a classe 18 | Tariffa fissa (Pejus) | Pejus + 5% | Pejus + 15% | Pejus + 25% |
Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:
Formula "Tariffa fissa" | Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Formula "Franchigia" | Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
2. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati
Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:
a. acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
b. richiede al Contraente una dichiarazione scritta per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito CU e del Pejus.
Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.
La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa
Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. ed eventuale Pejus, sulla base della dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.
3. Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione
L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.
Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il contratto è assegnato alla classe C.U. 14, senza applicazione di alcun Pejus.
4. Veicolo già assicurato all'estero
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:
⚫ il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero,
⚫ che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
⚫ sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:
a. in assenza di sinistri: classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 - 10);
b. in presenza di sinistri: determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).
Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, e sulla base della sinistrosità pregressa dichiarata si procederà all'applicazione della tariffa "Pejus" sulla base delle regole di cui alla "tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"" di cui al punto 1 della presente sezione.
Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.
5. Polizza temporanea
Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:
⚫ alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
⚫ alla tariffa Pejus.
Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato nella classe C.U. 14.
Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni il contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10.
6. Assegnazione alla massima classe C.U. e applicazione della massima maggiorazione di Pejus in caso di mancata presentazione della documentazione.
Si procede all'assegnazione alla classe di C.U. 18 e all'applicazione del Pejus del 25% nei seguenti casi:
Indisponibilità dell'attestazione di rischio | Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto. |
Società posta in liquidazione coatta amministrativa | Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio |
Validità dell'attestato di rischio | Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni |
Polizza temporanea | Mancata consegna della Polizza temporanea precedente |
Si procede all'assegnazione della classe C.U. 14 e all'applicazione del Pejus del 25% nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:
⚫ la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
⚫ e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.
7. Revisione della classe di merito
L'assegnazione alla massima classe C.U. (18) o l'applicazione del massimo Pejus di penalizzazione (25%) per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Compagnia entro la data di scadenza del Contratto.
RINNOVO DEL CONTRATTO
1. Assegnazione della classe di merito
Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe C.U. e al "Pejus" in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
⚫ con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
⚫ con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione
Nella determinazione della classe di merito C.U. così come del "Pejus" si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Impese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia:
⚫ nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi);
⚫ e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.
Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.
Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.
Tabella delle regole evolutive delle classi C.U.
Classi di merito di provenienza | Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati" | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella delle regole di assegnazione del "Pejus"
Sinistri nel periodo di osservazione | |||
0 | 1 | 2 | 3 o più |
Tassa fissa (Pejus) | Pejus + 5% | Pejus + 15% | Pejus + 25% |
3. Passaggio senza seguito di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:
a) assegnerà il Contratto alla classe di merito C.U. alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto
b) e procederà al conguaglio tra il maggior premio percepito per effetto del Pejus e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
4. Riapertura di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive e di assegnazione" con i conseguenti conguagli del premio.
5. Riscatto del sinistro
In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (pejus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:
⚫ alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
⚫ o alla Compagnia (per gli altri sinistri)
il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
6. Aggiornamento dello stato di rischio
Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, la Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:
⚫ sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti
precedenti;
⚫ sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione,
ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).
L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.
GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE CU
Premesso che:
⚫ in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
⚫ e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate), è possibile mantenere la classe di merito C.U.:
⚫ in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
e
⚫ nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Si rimanda all'omonima sezione contenuta nell'art. 7 "Bonus/Malus (condizione speciale: O - Ciclomotori; P - Motoveicoli)", per tutti i dettagli in termini di applicabilità.
Articolo 7
Bonus/Malus (condizione speciale: O - Ciclomotori; P - Motoveicoli) Premessa
La presente Assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 15 classi di merito interne (dalla 1E alla 10) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.
Periodo di osservazione
Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:
⚫ in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio.
⚫ In caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO
All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto le classi di merito interna e C.U. vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE D'INGRESSO
1. Il Contratto è assegnato alla classe interna 6 (C.U. 14) se:
⚫ il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta; o
⚫ il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
2. Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una dichiarazione di mancata circolazione
per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134 comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
- copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un famigliare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.
I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
4. In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 18).
RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO
Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione alla classe di merito avviene:
⚫ sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso
in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assicurativa;
⚫ sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.
Veicolo assicurato presso altra Impresa assicurativa
1. Assegnazione della classe
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:
⚫ alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
⚫ alla classe di merito interna sulla base della seguente tabella.
Tabella di conversione della classe C.U. alla classe interna
Classe C.U. di assegnazione | Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" | ||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 o più Sinistri | |
1 | 1E | 3 | 10 |
2 | 1E | 3 | 10 |
3 | 1E | 3 | 10 |
4 | 1E | 3 | 10 |
5 | 1D | 4 | 10 |
6 | 1C | 5 | 10 |
7 | 1B | 6 | 10 |
8 | 1A | 7 | 10 |
9 | 1 | 8 | 10 |
10 | 2 | 9 | 10 |
11 | 3 | 10 | 10 |
12 | 4 | 10 | 10 |
13 | 5 | 10 | 10 |
14 | 6 | 10 | 10 |
15 | 7 | 10 | 10 |
16 | 8 | 10 | 10 |
17 | 9 | 10 | 10 |
18 | 10 | 10 | 10 |
Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe di CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:
Formula "Tariffa fissa" | Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Formula "Franchigia" | Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
2. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati
Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:
a. acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
b. richiede al Contraente una dichiarazione scritta per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.
Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.
La Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa
Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. e quindi interna, sulla base della dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.
3. Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione
L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.
Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe interna 6 (C.U. 14).
4. Veicolo già assicurato all'estero
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:
⚫ il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero,
⚫ che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
⚫ sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:
a. in assenza di sinistri: classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 - 10);
b. in presenza di sinistri: determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).
Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base regole della "tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna" di cui al punto 1 della presente sezione.
Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 6.
Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.
5. Polizza temporanea
Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:
⚫ alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
⚫ alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1.
Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere
collocato alla classe C.U. 14 e interna 6.
Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni il contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.
6. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della documentazione
Si procede all'assegnazione alla classe interna 10 (C.U. 18) nei seguenti casi:
Indisponibilità dell'attestazione di rischio | Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto. |
Società posta in liquidazione coatta amministrativa | Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio Validità dell'attestato di rischio |
Validità dell'attestato di rischio | Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni |
Polizza temporanea | Mancata consegna della Polizza temporanea precedente |
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale | Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto |
Si procede all'assegnazione alla classe interna 10 (C.U. 14) nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:
⚫ la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
⚫ e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.
7. Revisione della classe di merito
L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Compagnia entro la data di scadenza del Contratto.
RINNOVO DEL CONTRATTO
1. Assegnazione della classe di merito
Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
⚫ con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
⚫ con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione
Nella determinazione della classe di merito si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Impese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia
⚫ nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri
tardivi)
⚫ e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo".
Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.
Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.
Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.
Tabella delle regole evolutive classi interne
Classi di merito di provenienza | Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" | ||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 o più Sinistri | |
1E | 1E | 2 | 10 |
1D | 1E | 4 | 10 |
1C | 1D | 5 | 10 |
1B | 1C | 6 | 10 |
1A | 1B | 7 | 10 |
1 | 1A | 8 | 10 |
2 | 1 | 9 | 10 |
3 | 2 | 10 | 10 |
4 | 3 | 10 | 10 |
5 | 4 | 10 | 10 |
6 | 5 | 10 | 10 |
7 | 6 | 10 | 10 |
8 | 7 | 10 | 10 |
9 | 8 | 10 | 10 |
10 | 9 | 10 | 10 |
Tabella delle regole evolutive classe CU
Classi di merito di provenienza | Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati" | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3. Passaggio senza seguito di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:
a) assegnerà il Contratto alla classe di merito alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto
b) e procederà al conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
4. Riapertura di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive" con i conseguenti conguagli del premio.
5. Riscatto del sinistro
In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (malus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:
⚫ alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
⚫ o alla Compagnia (per gli altri sinistri)
il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
6. Aggiornamento dello stato di rischio
Nel caso in cui sia cessi il rapporto assicurativo, la Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:
⚫ sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
⚫ sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).
L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.
GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE C.U.
Premesso che:
⚫ in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
⚫ e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate), è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:
⚫ in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
e nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.
In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo Contratto con assegnazione alla classe d'ingresso o, dove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".
Casi particolari - provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe C.U. e della relativa "tabella della sinistrosità pregressa".
a) La proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti a uno solo o più di essi. Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.
La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.
La sola classe C.U. sarà conservata dai cointestatari cedenti, per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la cointestazione.
b) La proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto. Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.
La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.
Il coniuge o il convivente cedente potrà usufruire della sola classe C.U. maturata sul veicolo ceduto per un
nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto va allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.
c) Mancato buon fine della vendita
Nel caso in cui si debba riassicurare un veicolo:
⚫ posto in conto vendita, e la cui vendita non sia andata a buon fine,
⚫ o ritrovato a seguito di furto totale,
e nel frattempo, ai sensi di quanto riportato in premessa, il Contratto è stato sostituito per assicurare un altro veicolo di proprietà, l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può recuperare la classe di merito e la sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.
Al Contratto va allegata:
⚫ dichiarazione rilasciata dal rivenditore circa il mancato buon fine della vendita,
⚫ la copia del verbale di ritrovamento del veicolo, nel caso di furto.
d) Veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale.
L'avente diritto può recuperare la classe di merito per assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa nel caso in cui tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stessa.
Se il nuovo veicolo è acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, la norma viene applicata solo se il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Al Contratto vanno allegati i seguenti documenti:
⚫ copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo riportato sull'attestato di rischio;
⚫ copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.
e) Veicoli in leasing o a lungo termine
Il soggetto, utilizzatore di un veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito maturata sia se provvede all'acquisto di detto veicolo, sia se al termine dell'utilizzo del veicolo locato o noleggiato ne acquisisca uno nuovo.
In caso di acquisto del veicolo sul quale è stata maturata la classe, al Contratto dovrà essere allegato:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.
Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo, in aggiunta al suddetto documento, deve essere allegata anche la copia del documento di circolazione del nuovo veicolo.
f) Veicolo intestato a portatore di handicap
Il soggetto che utilizza un veicolo intestato a portatore di handicap, e che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, può recuperare la classe di merito per un nuovo veicolo intestato a suo nome.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo;
⚫ copia di analoga documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap, da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale superiore a 12 mesi.
Il portatore di handicap che acquista un veicolo potrà godere della classe di merito C.U. maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione del nuovo veicolo al portatore di handicap e da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale;
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativo al veicolo da cui si recupera la classe di merito e che risulti intestato al conducente abituale riportato sul
documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando.
g) Trasferimento della proprietà del veicolo agli eredi
La proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".
L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro famigliare convivente.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi;
⚫ autocertificazione dello stato di convivenza con il "de cuius" al momento del decesso.
h) Trasferimento della proprietà del veicolo da ditta individuale al titolare persona fisica, da società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, da società in accomandita semplice a socio accomandatario.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
⚫ copia della visura camerale per la verifica della compagine societaria.
La disposizione si applica anche in caso di veicolo acquistato in proprio da persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativo al nuovo veicolo da assicurare che risulti intestato a persona fisica o al socio a responsabilità illimitata;
⚫ inoltre, per il caso di socio a responsabilità illimitata, anche
- la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dai soci che cedono il veicolo
- copia della visura camerale dalla quale si evinca la compagine sociale
i) Eventi modificativi in società di persone o di capitali
La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra persona giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.
La disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
⚫ copia dell'atto societario da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.
j) Mutamento della della classificazione del veicolo assicurato
Ferma l'immatricolazione del veicolo, nell'ipotesi in cui ne venga modificata la classificazione ex art. 47 codice della strada.
Polizza annuale con mancato pagamento di rata infrannuale - provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
In caso di polizza annuale con pagamento del premio frazionato che, per effetto del mancato pagamento di una o più rate infrannuali e con il periodo di osservazione non completato, sia giunta a scadenza in stato di sospensione della garanzia o sia stata risolta di diritto prima della scadenza naturale del contratto, il contraente potrà stipulare un nuovo contratto in data successiva alla scadenza naturale del contratto precedente (o in data successiva alla risoluzione di diritto del contratto precedente) utilizzando l'attestazione di rischio precedentemente rilasciata.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto.
Sarà assegnata la classe C.U. 18 in caso di assenza della suddetta dichiarazione e in caso di eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate infrannuali.
ASSISTENZA SEZIONE ASSISTENZA
NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI
Premessa
In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni:
⚫ SMALL
⚫ MEDIUM
⚫ LARGE
Le prestazioni sono valide solo se l'opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.
ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE
Le prestazioni di assistenza sono raggruppate in tre aree: Soccorso stradale, Assistenza al veicolo e Assistenza alla persona.
Articolo 1
Cosa è assicurato
Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza elencate negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.
In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.
Articolo 2
Limitazioni alla copertura
Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:
⚫ dolo dell'Assicurato;
⚫ suicidio o tentato suicidio;
⚫ abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
⚫ gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
⚫ stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all'art. 2952 codice civile. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
DOVERI DEL CONTRAENTE
A parziale deroga dell'art. 1910 codice civile, l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.
Articolo 3
Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:
DALL'ITALIA: al numero verde 800 18 54 45
DALL'ESTERO: al numero x00 00 00 00 00 00
Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXXxxxxx.xx
In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
⚫ targa del veicolo assicurato;
⚫ tipo di servizio richiesto;
⚫ indirizzo del luogo in cui si trova;
⚫ recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.
Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:
⚫ siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
⚫ siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;
devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXxxxxxx.xx
La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.
OPZIONE TARIFFARIA RCA | MOTOPIU'SICURA | ||
FORMULE | SMALL | MEDIUM | LARGE |
PRESTAZIONI | |||
SOCCORSO STRADALE | |||
OFFICINA MOBILE | v | v | v |
TRAINO | v | v | v |
RECUPERO FUORISTRADA | v | v | v |
ASSISTENZA AL VEICOLO | |||
AUTO IN SOSTITUZIONE | v | v | v |
INVIO TAXI RITIRO AUTO SOSTITUTIVA | v | v | |
INVIO TAXI RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA | v | ||
SUPPORTO COMPILAZIONE CAI/CID | v | v | v |
INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI | v | v | v |
INVIO PEZZI RICAMBIO | v | v | v |
RECUPERO VEICOLO | v | v | |
RIMPATRIO VEICOLO TRAMITE PIANALE | v | v | v |
AUTODEMOLIZIONE | v | v | v |
ABBANDONO MEZZO ALL'ESTERO | v | v | |
RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO | v | v | v |
VIAGGIO PER RECUPERO VEICOLO | v | v | v |
INVIO DI UN AUTISTA | v | v | v |
SPESE D'ALBERGO | v | v | v |
XXXXXXX PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO | v | v | v |
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ | v | v | v |
ANTICIPO SPESE LEGALI | v | v | v |
ANTICIPO CAUZIONI PENALE E CIVILE | v | v | v |
INTERPRETE A DISPOSIZIONE | v | v | v |
ASSISTENZA ALLA PERSONA | |||
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI | v | v | v |
INFORMAZIONI MEDICO SANITARIE | v | v | v |
CONSULENZA MEDICA | v | v | |
ANTICIPO SPESE MEDICHE | v | v | |
INVIO DI AUTOAMBULANZA | v | v | |
RIMPATRIO SALMA | v | v | v |
RIMPATRIO SANITARIO | v | v | v |
TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO | v | v | v |
RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO | v | v | v |
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO | v | v | |
VIAGGIO DI UN FAMILIARE | v | v | v |
ACCOMPAGNAMENTO FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP | v | v |
v = prestata vuoto = non prestata
SOCCORSO STRADALE
Articolo 4 Officina mobile
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e valutato il tipo di guasto, la sua entità e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile idonea ad intervenire sul luogo dove si è verificato il fermo e la invia per la riparazione del veicolo a seguito di:
a) guasto che ne impedisca il movimento autonomo;
b) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
c) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
d) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | sulla rete autostradale. | fuori dal comune di residenza dell'Assicurato. | ovunque. |
Tabella valida per punto d)
L'officina mobile effettuerà sul posto la sostituzione dello pneumatico danneggiato utilizzando lo pneumatico di scorta in dotazione al veicolo o il kit di riparazione;
e) montaggio delle catene da neve:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | solamente per conducenti: ⚫ di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o ⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente. | per tutti i conducenti. |
Tabella valida per punto e)
Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento sul posto e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.
CASI SPECIFICI
Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assistenza venga erogato a favore di conducenti:
⚫ di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di:
⚫ danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) o
⚫ necessità di montaggio delle catene da neve.
In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l'intervento sul luogo del fermo l'operatore dell'officina mobile:
⚫ riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul posto o
⚫ fosse impossibilitato ad effettuale la riparazione sul posto per assenza dello pneumatico o del kit di riparazione
la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 "Traino".
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 5 Traino
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
a) guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata al veicolo che ne renda impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
b) errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
c) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
d) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
e) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | sulla rete autostradale; | fuori dal comune di residenza dell'Assicurato; | ovunque. |
Tabella valida per punto e)
mette direttamente a disposizione all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo:
1) al più vicino punto di assistenza convenzionato con la Compagnia o con la Struttura Organizzativa o
2) al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o
3) al punto di assistenza generico (officina generica) scelto dall'Assicurato nel raggio di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
XXXXXXX'XXXXXX | 00 xx | 00 xx | 00 xx |
Tabella valida per punto 3)
dal punto di fermo del veicolo o
4) alla residenza/domicilio dell'Assicurato nel raggio di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | 10 km |
Tabella valida per punto 4)
dal punto di fermo del veicolo con rinuncia da parte dell'Assicurato all'erogazione del secondo traino per trasportare il veicolo presso un punto di assistenza per la riparazione dello stesso.
Il costo del traino, compresa l'eventuale spesa per il ripristino del manto stradale, rimane a carico della Compagnia.
Limitatamente alle destinazioni del traino 3) e 4), qualora la distanza tra il punto di fermo del veicolo ed il punto di destinazione scelto dall'Assicurato sia maggiore alle distanze chilometriche sopra indicate, l'Assicurato dovrà pagare direttamente al soccorritore l'eccedenza chilometrica andata/ritorno a tariffa convenzionata (pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Organizzativa) dal punto di destinazione contrattualmente previsto alla destinazione da lui scelta.
Sono a carico dell'Assicurato:
⚫ le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
⚫ le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
CASI SPECIFICI
Il conducente:
⚫ di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente
può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura, lo squarcio, l'esplosione e la rottura) o di necessità di montaggio delle catene da neve.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 6
Recupero del veicolo fuoristrada
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
XXXXXXX'SICURA | incidente | indicente, guasto, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata |
che comporti la fuoriuscita del veicolo identificato in Polizza dalla sede stradale ed il danneggiamento dello stesso in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale, rimanendo a carico della Compagnia il costo entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | 200 euro per sinistro | 1.200 euro per sinistro |
L'eventuale eccedenza rispetto al massimale è a carico dell'Assicurato secondo le tariffe ufficiali correnti; l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero del veicolo se l'evento accade durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
ASSISTENZA AL VEICOLO
Articolo 7
Auto in sostituzione
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ guasto;
⚫ incidente;
⚫ incendio, furto parziale o tentato, xxxxxx tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente, qualora il veicolo risulti danneggiato e sia necessaria la riparazione dello stesso;
che comporti l'immobilizzo del veicolo:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | per un tempo uguale o superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione | ⚫ per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione o ⚫ per indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione, certificata tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi da parte dell'officina incaricata della riparazione o ⚫ nei giorni festivi anche infrasettimanali di chiusura delle officine o ⚫ a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi | ⚫ a prescindere dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione ("DRIVER CONTINUITY"); ⚫ a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in genere |
mette direttamente a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa, un'autovettura di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | 1.200 cc di cilindrata | ⚫ 1.200 cc di cilindrata o ⚫ 1.600 cc di cilindrata se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo 4 persone trasportate compreso il conducente | 1.600 cc di cilindrata |
senza autista ed a chilometraggio illimitato per un periodo massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | 7 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) | 10 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) | ⚫ 3 giorni continuativi ("DRIVER CONTINUITY") attivabile entro 48 ore dal momento del fermo ⚫ 10 giorni continuativi in estensione di quanto già erogato al precedente punto (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera |
Sono a carico dell'Assicurato:
⚫ le spese per il carburante;
⚫ i pedaggi in genere;
⚫ multe e contravvenzioni;
⚫ eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc
…)
⚫ le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
⚫ le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;
nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio.
Il Contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo, versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.
ESTENSIONI
L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | ⚫ 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio ⚫ 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse ⚫ 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come | ⚫ 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere ⚫ 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente |
riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente |
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento. La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente a ritrovamento in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo. |
CASI SPECIFICI
Il Conducente:
⚫ di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente può richiedere che la prestazione sia sostituita con il rimborso di massimo.
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | 200 euro | 250 euro |
previa presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, per l'utilizzo di mezzi pubblici, taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente).
ESCLUSIONI
La prestazione non è operante per:
⚫ immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
⚫ operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
⚫ richiami del veicolo imposti dalla casa costruttrice;
⚫ immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
⚫ demolizione del veicolo, salvo quanto sopra normato.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 8
Invio taxi per ritiro auto sostitutiva
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione prenotata a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione" , mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerla.
Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | 50 euro per sinistro | una percorrenza pari a 50 km per sinistro. Su richiesta esplicita dell'Assicurato è ammessa anche una destinazione a sua scelta diversa dalla stazione di autonoleggio. Qualora la stazione di autonoleggio sia chiusa e l'assicurato sia obbligato al fermo per una notte verrà erogata la prestazione normata all'art. 20 "Spese d'albergo". |
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 9
Invio taxi per riconsegna auto sostitutiva
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi a ritirare il proprio autoveicolo riparato presso il punto di assistenza ed a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un
N.C.C. (Noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerlo. Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | una percorrenza pari a 50 km dalla stazione di noleggio convenzionata. |
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 10
Supporto alla compilazione del modulo cai/cid
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che sia impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia ed a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, fornisce consulenza nella compilazione del modello CAI / CID. Il consulto non comprende indicazioni in merito all'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI / CID). |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 11
Informazioni di carattere automobilistico e consigli telefonici
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni su:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | ⚫ viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; ⚫ condizioni meteorologiche sulle strade; ⚫ informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); ⚫ informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); ⚫ informazioni legali (Nuovo Codice della Strada). | ⚫ viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; ⚫ condizioni meteorologiche sulle strade; ⚫ informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); ⚫ informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); ⚫ informazioni legali (Nuovo Codice della Strada); ⚫ rete dei concessionari delle case automobilistiche; ⚫ punti di assistenza convenzionati con le case costruttrici di auto; ⚫ punti di assistenza per riparazioni pneumatici; ⚫ caratteristiche tecniche dei principali modelli di veicoli venduti in Italia; ⚫ ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione; |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 12
Invio dei pezzi di ricambio
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ guasto;
⚫ incidente;
⚫ incendio, furto anche parziale o tentato, xxxxxx anche tentata così come riscontrabile da copia della
denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;
invia, con il mezzo più rapido e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere ed in particolare dei pezzi di ricambio di veicoli, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto, sempre che gli stessi siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Rimangono a carico della Compagnia le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio; mentre sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e gli eventuali oneri doganali.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 13
Recupero del veicolo
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: ⚫ guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o ⚫ furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato. Restano a carico della Compagnia le spese relative al trasporto, nonché quelle relative alla giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa. Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo recupero, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto tenendo la Compagnia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. |
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
XXXXXXX'SICURA | NON OPERATIVA | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Massimale | 500 euro IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 14
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: ⚫ guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o ⚫ furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza il trasporto del veicolo, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, dal luogo di giacenza del veicolo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al trasporto stesso nonché quelle relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione alla Struttura Organizzativa dell'evento Sono a carico dell'Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. Se il valore commerciale del veicolo dopo l'evento risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. L'eventuale eccedenza economica rimane a carico dell'Assicurato e la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo eccedente. |
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | L'operatività della presente prestazione, ad insindacabile valutazione della Struttura Organizzativa, viene estesa anche al caso di non riparabilità del veicolo in loco. Se la non riparabilità è dovuta all'irreperibilità dei pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha la facoltà di provvedere alla ricerca ed all'invio degli stessi in base a quanto normato all'art. 12 "Invio dei pezzi di ricambio" |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 15 Autodemolizione
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo a seguito: ⚫ di guasto; ⚫ di incidente; ⚫ di incendio; ⚫ di furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente; ⚫ in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) ; ne organizza il recupero mediante carroattrezzi e la successiva demolizione. L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del sinistro e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo). Al momento della consegna del veicolo l'Assicurato deve produrre la seguente documentazione: 1) originale del libretto di circolazione; 2) originale del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà; 3) targhe del veicolo; 4) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'intestatario al P.R.A.; 5) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'incaricato alla consegna del veicolo se diverso dall'intestatario al P.R.A.; 6) fotocopia del codice fiscale. In caso di assenza di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2) o 3) l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. La mancata produzione di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta automaticamente la decadenza del diritto all'erogazione della prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'assicurato rende disponibili i documenti necessari alla demolizione. Sono a carico dell'Assicurato: ⚫ eventuali costi relativi all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero del veicolo; ⚫ altri eventuali costi di deposito diversi da quelli sopra indicati; che dovranno essere pagati direttamente dall'Assicurato. |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 16
Abbandono legale del mezzo all'estero
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | In alternativa alla prestazione normata all'art. 14 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rientro in Italia, ne organizza la demolizione ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, il trasporto del veicolo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova per procedere successivamente alla sua demolizione. Rimangono a carico della Compagnia i costi amministrativi, quelli organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso. |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 17
Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito di furto totale del veicolo, fornisce i seguenti documenti: ⚫ certificato cronologico, ⚫ certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso. Per erogare la prestazione l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa: ⚫ la targa del veicolo e ⚫ l'originale della denuncia di furto totale presentata all'Autorità competente. Successivamente la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti. Una volta ottenuti li trasmetterà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione ed alla conclusione della prestazione di assistenza. Rimangono a carico della Compagnia i relativi costi. |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 18
Viaggio per il recupero del veicolo
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato gli mette direttamente a disposizione:
⚫ un biglietto aereo in classe economica o
⚫ un biglietto ferroviario in prima classe
di sola andata per consentire il recupero del veicolo:
⚫ riparato qualora lo stesso sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni a seguito di incendio, guasto, incidente, xxxxx tentato o rapina parziale, rapina tentata o
⚫ ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina ed il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 19
Invio di un autista
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in Polizza ed il conducente abbia subito lesioni tali da non poter guidare veicolo o
⚫ furto, ritiro o smarrimento della patente di guida accaduto all'estero al conducente del veicolo indicato in Polizza
mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo sino al domicilio qualora nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.
Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 20 Spese d'albergo
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ guasto;
⚫ incidente;
⚫ incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;
che comporti:
⚫ l'immobilizzo del veicolo assicurato e
⚫ una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte
ricerca e prenota un albergo per tutte le persone coinvolte (conducente e trasportati) organizzandogli un servizio di taxi per raggiungere la struttura ricettiva prenotata.
Rimangono a carico della Compagnia le spese di pernottamento e di prima colazione con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
XXXXXXX'SICURA | 300 euro | 600 euro |
Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al trasferimento verso l'albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 21
Rientro dei passeggeri o prosecuzione del viaggio
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | ⚫ guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o ⚫ furto o rapina del veicolo | ⚫ guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o ⚫ furto o rapina del veicolo o ⚫ forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione |
permette agli Assicurati di:
⚫ continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o
⚫ di rientrare al luogo di domicilio in Italia mettendogli a disposizione:
a) un biglietto aereo di classe economica o
b) un biglietto ferroviario di prima classe, o
c) un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa con le seguenti caratteristiche:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | 1.200 c.c. di cilindrata | se disponibile al momento della richiesta, di categoria equivalente a quella del veicolo assicurato con il massimo di 1.600 c.c. di cilindrata |
Tabella valida per punto c)
Sono a carico dell'Assicurato:
⚫ le spese per il carburante;
⚫ i pedaggi in genere;
⚫ multe e contravvenzioni;
⚫ eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc…)
⚫ le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
⚫ le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;
nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio.
Il Contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.
d) e ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa un servizio taxi qualora i mezzi di trasporto indicati nei punti a), b) e c) non siano disponibili
Rimangono a carico della Compagnia le spese per tutte le persone trasportate (conducente e altri trasportati) a bordo del veicolo con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | 300 euro | 1.000 euro |
È a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato. La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
CASI SPECIFICI
Entro i massimali sopra indicati, il Conducente:
⚫ di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente può richiedere alla Struttura Organizzativa il trasferimento, tramite taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente), dal luogo di immobilizzo del veicolo fino:
⚫ alla propria residenza o
⚫ alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 22
Anticipo spese di prima necessità
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve sostenere delle spese impreviste a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza a cui non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, provvede al pagamento sul posto delle fatture inerenti alle stesse determinate dalla circostanza di urgenza per conto dell'Assicurato. La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato. Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare: ⚫ la causa della richiesta; ⚫ l'ammontare della cifra necessaria; ⚫ il suo recapito; ⚫ le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. |
Massimale | 1.500 euro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 23
Anticipo spese legali
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o
⚫ fermo giudiziario o
⚫ arresto o
⚫ minaccia di arresto
anticipa per suo conto a titolo di prestito, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, l'onorario di un legale entro il seguente massimale:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | 1.000 euro | 2.500 euro |
La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:
⚫ la causa della richiesta,
⚫ l'ammontare della cifra necessaria,
⚫ il suo recapito,
⚫ le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
⚫ provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 24
Anticipo delle cauzioni penale e civile
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: ⚫ incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o ⚫ fermo giudiziario o ⚫ arresto o ⚫ minaccia di arresto versa per suo conto a titolo di anticipo, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, la cauzione fissata dall'autorità. |
La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:
⚫ la causa della richiesta,
⚫ l'ammontare della cifra necessaria,
⚫ il suo recapito,
⚫ le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
⚫ provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente,
Massimale | 6.000 euro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 25
Interprete a disposizione
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MOTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di un interprete a seguito di: ⚫ incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o ⚫ fermo giudiziario o ⚫ arresto o ⚫ minaccia di arresto o ⚫ infortunio lo invia tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese. |
Massimale | 1.000 euro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Articolo 26
Trasmissione di messaggi urgenti
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MOTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato impossibilitato a comunicare con persone in Italia, si impegna a trasmettere i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 27
Informazioni medico - sanitarie
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MOTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato fornisce informazioni su: ⚫ cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; ⚫ medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali; ⚫ centri sanitari adeguati e attrezzati per la cura di proprie affezioni. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 28 Consulenza medica
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MOTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di una consulenza medica a seguito di infortunio derivante da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, organizza un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni. NOTA BENE: La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie). |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 29
Anticipo spese mediche
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e nel caso in cui lo stessa debba sostenere delle spese mediche impreviste a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative.
Se l'ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata solamente dopo che l'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate.
La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.
Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:
⚫ la causa della richiesta,
⚫ l'ammontare della cifra necessaria,
⚫ il suo recapito,
⚫ le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
XXXXXXX'SICURA | NON OPERATIVA | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Massimale | ⚫ 500 euro per sinistro senza garanzie di restituzione, ⚫ estendibili al massimo ad 2.600 euro per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 30
Invio di un'autoambulanza
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza, successivamente al ricovero di primo soccorso dell'Assicurato, il suo trasporto in autoambulanza. |
Massimale | 600 km di percorso complessivo andata e ritorno |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 31 Rimpatrio salma
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di decesso dell'Assicurato causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Rimangono a carico della Compagnia le relative spese entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | 4.000 euro | 5.000 euro |
anche se coinvolti più assicurati.
Se l'erogazione della prestazione comportasse un costo complessivo maggiore rispetto al massimale indicato, la prestazione sarà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceverà adeguate garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per garantire la restituzione dell'eccedenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 32 Rimpatrio sanitario
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza, dopo averne accertate le condizioni di salute tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, il rientro dell'Assicurato al domicilio in Italia o il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra: ⚫ aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifichi in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo) o ⚫ aereo di linea classe economica, eventualmente barellato o ⚫ treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto o ⚫ autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e tutte le spese rimangono a carico della Compagnia, inclusa, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa, l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio. |
Se la Struttura Organizzativa ha provveduto ad organizzare il rientro dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese, la stessa ha il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
La prestazione non è operante:
⚫ per tutte le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o
⚫ qualora l'assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 33
Trasferimento in centro medico attrezzato
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, insorta a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, lo trasporta con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, scelto tra:
⚫ aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifica in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo);
⚫ aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
⚫ treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
⚫ autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 34
Rientro dal centro medico attrezzato
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ erogazione della prestazione normata all'art. 35 "trasferimento in centro medico attrezzato" e
⚫ dimissione dal centro medico dopo la degenza
organizza il rientro dell'Assicurato al domicilio con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:
⚫ aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
⚫ treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
⚫ autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.
L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il centro medico presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa stessa possa stabilire i necessari contatti.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 35
Prolungamento del soggiorno
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita a seguito di infortunio o malattia improvvisa risultante da prescrizione medica scritta, organizza il prolungamento del soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). Rimangono a carico della compagnia i relativi costi. Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno. |
Massimale | 600 euro per sinistro e per massimo 10 giorni successivi alla data prevista per il rientro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 36
Viaggio di un familiare
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto:
⚫ aereo in classe economica o
⚫ ferroviario in prima classe
di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato in istituto di cura per un periodo di almeno:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | 7 giorni | 5 giorni |
a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione | La prestazione è operativa nei territori |
territoriale | indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" |
della Sezione Norme comuni a tutte le | |
garanzie con esclusione del territorio della | |
Repubblica Italiana, della Città del Vaticano | |
e della Repubblica di San Marino | |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 37
Accompagnamento di figli minori di 14 anni o portatori di handicap
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
MOTOPIU'SICURA | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di occuparsi dei figli minori di anni 14 o portatori di handicap, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza a favore: ⚫ dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o ⚫ di un familiare residente in Italia un biglietto ⚫ aereo in classe economica ⚫ ferroviario in prima classe per raggiungere i figli minori o portatori di handicap. Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all'accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto: ⚫ aereo in classe economica ⚫ ferroviario in prima classe per ritornare alla propria residenza in Italia. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE
(Valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione sinistri di Tutela Legale a:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE Societas Europaea con sede legale in ARAG Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx(Xxxxxxxx), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Numero Verde 800 282323
Articolo 1
Cosa è assicurato
0.0.Xx Società garantisce la difesa legale dell'Assicurato, in relazione alla proprietà guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.
La garanzia opera per:
a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
b) difendersi in un procedimento penale ;
c) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, a seguito di un sinistro della circolazione che abbia provocato vittime o feriti;
e) ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
f) presentare opposizione, davanti all'Autorità competente, contro una sanzione amministrativa pecuniaria.
1.2 Le garanzie di cui alle lettere a) e b) operano, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
1.3.Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Società offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali , investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza.
1.4 Per i medesimi eventi la Società provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:
⚫ ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
⚫ ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.
Articolo 2
Chi è assicurato
2.1.Le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato e dei trasportati sul medesimo veicolo.
2.2.Nel caso in cui Contraente sia una Società, le garanzie operano esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la Polizza.
Articolo 3
Cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura 0.0.Xx garanzia è esclusa:
a) per danni derivati da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie;
c) per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a 100 euro e oltre un caso denunciato per anno assicurativo;
d) per operazioni di acquisto di beni mobili registrati;
e) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei;
f) se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 200 euro;
g) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'Assicurato a terzi;
h) se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso ;
i) se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx;
j) se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.
0.0.Xx caso di vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.
Articolo 4
Quali spese non vengono sostenute o rimborsate La Società non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con ARAG, secondo le regole previste ai successivi articoli 6 e 6, della sezione Sinistri;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da ARAG;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Società, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Società, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con ARAG;
i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
k) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.100 euro; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a 11.000 euro.
Articolo 5
Quando un evento è considerato in garanzia
5.1.Un evento è considerato in garanzia se avviene:
a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale ;
b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.
5.2 Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a
sanzioni amministrative ;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
5.3 La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.
Articolo 6
Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente ARAG su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare ARAG e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di ARAG. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, ARAG non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di ARAG, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Società spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, ARAG garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.
Articolo 7
Esonero di Responsabilità
La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
La Società e ARAG non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.
Articolo 8
Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG sulla gestione del sinistro, sia l'Assicurato sia ARAG possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L'Assicurato e ARAG contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.
Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
Premessa
In questa sezione sono riportate le condizioni cui vengono prestate le garanzie facoltative C.V.T.:
⚫ Incendio
⚫ Furto
Le garanzie C.V.T. sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.
SEZIONE GARANZIE C.V.T. INCENDIO
Articolo 1
Cosa è assicurato
La Compagnia indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:
⚫ incendio;
⚫ azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motopropulsore.
Articolo 2
Limitazioni alla copertura
Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto. La percentuale di scoperto e/o relativo minimo non indennizzabili sono indicati in Polizza. Sono esclusi i danni:
⚫ causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
⚫ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
⚫ subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
⚫ occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
⚫ agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
⚫ occorsi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
⚫ occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
⚫ occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
FURTO/RAPINA
Articolo 3
Cosa è assicurato
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati e indicati in Polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta.
Articolo 4 Recuperi
L'Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.
RECUPERO DEL VEICOLO PRIMA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
La Compagnia risponde dei danni a norma dell'art. 5 "Limitazioni alla copertura" e si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.
RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
L'Assicurato può scegliere se:
⚫ trattenere l'indennizzo corrispostogli dalla Compagnia; in tal caso la Compagnia procede alla vendita del veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'Assicurato (art. 11 "Pagamento dell'indennizzo");
⚫ rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo alla Compagnia, al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo stesso.
Se il danno è stato indennizzato parzialmente e il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all'Indennizzo pagato, la Compagnia procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato al netto delle spese necessarie per il recupero e delle spese di deposito.
Articolo 5
Limitazioni alla copertura
Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto. La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza. Sono esclusi i danni:
⚫ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
⚫ subiti dal veicolo indicato in Polizza in seguito a furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino al suo interno;
⚫ occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privatao il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
⚫ agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
⚫ da circolazione limitatamente alla garanzia atti vandalici;
⚫ occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
⚫ occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
⚫ occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
GARANZIE AGGIUNTIVE SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE NORME COMUNI
Premessa
In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie facoltative aggiuntive. Il Contraente può acquistare il pacchetto LARGE.
Le garanzie Aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.
Articolo 1
Limitazioni alla copertura
Sono esclusi dall'Assicurazione:
⚫ i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
⚫ i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
⚫ i sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
PACCHETTO ESTENSIONI FURTO
Articolo 2
Spese di recupero e parcheggio
In caso di furto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa, fino a concorrenza di 260 Euro per evento, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.
Articolo 3
Intervento autoambulanze
La Compagnia assicura il rimborso delle spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro stradale all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in Polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.
Il limite del rimborso è fissato in 155 Euro per sinistro.
Articolo 4
Soccorso vittime della strada
L'assicurazione è prestata fino a 155 Euro per i danni materiali al veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certificazione dell'autorità di Polizza intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato alla Compagnia entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso. L'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.
Articolo 5 Danni indiretti
L'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso del veicolo identificato in Polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso.
L'assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di 11 euro per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'impresa e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.
Articolo 6
Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di avvio e/o di sbloccaggio
del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonchè le spese di manodopera per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 250 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura.
Articolo 7
Spese per la duplicazione della patente di guida
La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal contraente, con un limite di indennizzo di 250 euro per sinistro, per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.
Articolo 8
Garanzia tassa automobilistica
La Compagnia, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo Assicurato, si impegna a corrispondere la quota della tassa automobilistica corrispondente all'Assicurato al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
La garanzia non è operante per i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo Assicurato e comunque i danni da Xxxxx avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.
Articolo 9
Xxxxx al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate
La Compagnia indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di 260 euro per sinistro e previa presentazione di copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 10
Danni ai box di proprietà
La Compagnia si impegna a corrispondere al contraente, fino ad un massimo di 2.000 Euro per sinistro, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa, in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo.
PROTEZIONE CONDUCENTE SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE
Premessa
Le garanzie sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.
Articolo 1
Cosa è assicurato
La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l'Assicurato conducente subisca:
⚫ un infortunio parziale o totale,
⚫ il decesso per Infortunio
a seguito di un evento occasionato dal veicolo indicato in Polizza, durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La garanzia prevede le seguenti prestazioni:
⚫ morte per Infortunio
⚫ Invalidità permanente per Infortunio
Il Contraente può scegliere di integrare la garanzia con le opzioni:
⚫ diaria da ricovero;
⚫ rimborso spese di cura per infortunio.
Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti/subiti:
a) da annegamento;
b) da folgorazione;
c) da asfissia non di origine morbosa;
d) da assideramento o da congelamento;
e) da colpi di sole e di calore;
f) in stato di malore o perdita di conoscenza;
g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
h) da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 cod. civ. );
i) nel salire e nel discendere dal veicolo;
j) durante la messa in moto del veicolo;
k) in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo i salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
l) in occasione di operazioni di rifornimento, riparazione e manutenzione del veicolo, sempre che l'evento si verifichi nell'ambito di stazioni di rifornimento e/o di servizio (per questi eventi non opera l'Art. 19 "Rinuncia al diritto di surrogazione").
La garanzia è prestata a condizione che:
⚫ l'Assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida,
⚫ il veicolo venga usato secondo le disposizioni vigenti ed in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.
L'indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette esclusivamente ed obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell'infortunio.
Nel caso in cui l'Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra. Per gli Assicurati diversamente abili vale quanto previsto nella sezione dedicata "Diversamente abili".
Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'Assicurato o, in caso di suo decesso, agli eredi.
DIVERSAMENTE ABILI
Le garanzie di polizza sono estese agli Assicurati diversamente abili, con invalidità sensoriale o con invalidità motoria.
La Compagnia, in tali casi, corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali da riconoscere in base al contratto saranno ridotte tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.
Invalidità permanente per infortunio per gli assicurati diversamente abili con
⚫ invalidità sensoriale (es. i non vedenti), la Compagnia corrisponde l'indennizzo con esclusione degli organi già lesi e/o non funzionanti al momento della stipula dell'assicurazione;
⚫ invalidità motoria (es. i paraplegici e i tetraplegici), valgono i seguenti criteri:
- per gli Assicurati paraplegici che mantengono inalterate le funzionalità degli arti superiori e degli
organi di senso, la Compagnia corrisponde l'indennizzo in base alle percentuali previste contrattualmente;
- per gli Assicurati tetraplegici che mantengono una funzionalità parziale degli arti e degli organi di senso, la Compagnia corrisponde l'indennizzo tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali previste contrattualmente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Questa garanzia è valida solo se in occasione del sinistro viene presentata la certificazione medico legale rilasciata dalla Commissione sanitaria ASL o ULSS di competenza per l'accertamento degli stati di invalidità civile (Legge n° 104/92) con allegata tabella attestante tutte le invalidità preesistenti.
Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'Assicurato o, in caso di suo decesso, agli eredi. Articolo 2
Limitazioni alla copertura
L'Assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 e gli 75 anni compiuti.
Se l'Assicurato compie l'età massima assicurabile nel corso del contratto, questo resta efficace fino alla sua scadenza annuale.
L'Assicurazione non comprende gli infortuni:
a. verificatisi in connessione con atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità;
b. verificatisi alla guida del veicolo assicurato, se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, è tuttavia compreso l'infortunio subito dall'Assicurato che guidi con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
c. verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo;
d. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (quali ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
e. dovuti all'influsso di campi elettromagnetici
f. verificatisi in occasione di atti delittuosi dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
g. derivanti da movimenti tellurici, da eruzioni vulcaniche o da inondazioni;
h. derivanti dall'uso e guida del veicolo assicurato in competizioni, non di regolarità pura, e nelle relative prove;
i. derivanti dall'uso del veicolo effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
j. pratica di sport comportanti l'uso del veicolo assicurato;
k. derivanti dalla guida in stato di alterazione, quali stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
l. gli infortuni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato o il Contraente provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; sono altresì esclusi eventuali danni, perdite, costi o spese - di qualsiasi natura - causati direttamente e indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
m. le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche, derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della Polizza.
Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da persone che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in Polizza contro la volontà del Contraente.
INVALIDITA' PERMANENTE
Articolo 3
Invalidità permanente
La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'Assicurato per infortunio totale o parziale.
L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia, secondo i criteri di seguito descritti.
Se l'infortunio ha come conseguenza:
⚫ l'invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata;
⚫ l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella.
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | % | |
un arto superiore | 70% | |
una mano o un avambraccio | 60% | |
un pollice | 18% | |
un indice | 14% | |
un medio | 8% | |
un anulare | 8% | |
un mignolo | 12% | |
una falange del pollice | 9% | |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
un occhio | 25% | |
ambedue gli occhi | 100% | |
perdita anatomica di un rene | 15% | |
perdita anatomica della milza senzacompromissioni significative della crasi ematica | 8% | |
sordità completa di un orecchio | 10% | |
sordità completa di ambedue le orecchie | 40% | |
perdita totale della voce | 30% | |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di | % | |
una vertebra cervicale | 12% | |
una vertebra dorsale | 5% | |
dodicesima dorsale | 10% | |
una vertebra lombare | 10% | |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% | |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
Anchilosi: | % | |
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% | |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% | |
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% | |
dell'anca in posizione favorevole | 35% | |
del ginocchio in estensione | 25% | |
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa: | % | |
del nervo radiale | 35% | |
del nervo ulnare | 20% | |
dello sciatico popliteo esterno | 15% |
Amputazione o perdita funzionale di un arto inferiore: | % | |
sopra la metà della coscia | 70% | |
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio | 60% | |
Sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba | 50% |
Amputazione o perdita parziale di: | % | |
un piede | 40% | |
ambedue i piedi | 100% | |
un alluce | 5% | |
un altro dito del piede | 1% | |
una falange dell'alluce | 2,5% | |
xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo non operabile max | 10% |
CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella vengono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ
Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella, si fa riferimento ai seguenti criteri:
⚫ se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
⚫ se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
⚫ nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
⚫ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, il grado di invalidità permanente viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.
XXXXXXX XXXXXXXXXX PER LESIONI PLURIME
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Articolo 4
Franchigia su Invalidità Permanente
Le prestazioni previste per l'invalidità permanente, indipendentemente dalla somma assicurata, sono soggette all'applicazione di una franchigia del 5%. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado inferiore al 5% non si farà luogo ad alcun indennizzo.
Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene liquidato l'indennizzo solo per la parte eccedente.
Articolo 5 Invalidità specifica
I casi di invalidità permanente,
⚫ indennizzabili a termini di Polizza,
⚫ di grado non inferiore al 50%, accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente,
⚫ che rendano definitivamente inabile alla guida l'Assicurato con conseguente ritiro della patente di guida, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.
ESCLUSIONI
La garanzia "Protezione Conducente" non è operante per gli assicurati:
⚫ in possesso di patente F;
⚫ che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente.
Articolo 6
Decesso indipendente dall'Infortunio
Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso.
Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.
MORTE PER INFORTUNIO
Articolo 7 Morte
La Compagnia, in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio, corrisponde la somma assicurata agli eredi in parti uguali.
Articolo 8 Morte presunta
Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata e si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6
mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta di cui all'Art. 58 del Codice Civile.
Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. L'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.
Articolo 9
Commorienza del coniuge
Se, a causa dello stesso infortunio, decedono sia l'Assicurato che il coniuge o convivente more uxorio, e gli eredi siano:
⚫ uno o più figli minori, che risultino fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) entrambi deceduti,
⚫ un figlio con handicap che abbia una invalidità di almeno il 60%, il capitale assicurato sarà maggiorato come segue:
Indennizzo | Capitale maggiorato del 50% |
Limite massimo maggiorazione | 200.000 Euro |
NOTA BENE
Nel caso in cui la stessa maggiorazione sia prevista da un contratto infortuni della Compagnia in cui risulti Assicurato anche il coniuge (o il convivente more uxorio), il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non potrà comunque superare l'importo di 200.000 euro.
Articolo 10
Cumulo dell'indennità
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio. Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.
DIARIA DA RICOVERO
Articolo 11
Diaria da ricovero per infortunio
In caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Compagnia corrisponde un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza.
Ai fini del calcolo dei giorni di degenza valgono le seguenti regole:
⚫ il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno;
⚫ nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici;
⚫ saranno indennizzabili al massimo 90 giorni per evento e 180 giorni per anno assicurativo.
La Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni dalla dimissione dal ricovero, su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.
RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO
Articolo 12
Xxxxxxxx spese di cura per infortunio
In caso di infortunio indennizzabile, la Compagnia:
⚫ assicura il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
⚫ e applica, per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato, uno scoperto del 10% con il minimo di 75 euro e il massimo di 250 euro.
IN CASO DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
La Compagnia rimborsa:
⚫ accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;
⚫ onorari del chirurgo e dei componenti l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
⚫ rette di degenza;
⚫ assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
⚫ esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale. Limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata;
⚫ ticket relativi alle prestazioni che precedono.
Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio.
Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei ticket, la Compagnia corrisponde una diaria sostitutiva di 50 euro per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo.
IN ASSENZA DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
La Compagnia rimborsa gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei giorni successivi all'infortunio.
Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.
CURE E PROTESI DENTARIE DA INFORTUNIO
La Compagnia rimborsa le cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, le protesi dentarie, escluse le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.
SEZIONE SINISTRI
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Premessa
Nella presente sezione sono riportate le disposizioni che disciplinano le modalità di denuncia del sinistro:
⚫ della garanzia R.C.A.
⚫ delle opzioni facoltative acquistabili (Assistenza e Protezione legale)
⚫ delle garanzie C.V.T.
⚫ delle garanzie aggiuntive
⚫ della Protezione Conducente
Sezione RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
Articolo 1
Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve:
⚫ redigere il modulo di constatazione amichevole di incidente, approvato dall'IVASS, secondo l'art. 143 della Legge;
⚫ fornire tutte le indicazioni e i dati relativi sia alla Polizza che al sinistro, così come indicato nel modulo stesso;
⚫ presentare la denuncia entro 3 giorni dalla data del sinistro, o dal momento in cui l'Assicurato possa farlo;
⚫ fornire il più velocemente possibile tutti i documenti (compresi gli eventuali atti giudiziari) relativi al sinistro. Se la denuncia del sinistro e la sua completa documentazione vengono presentati in ritardo o si omette di farlo, in base all' art. 1915 cod. civ. la Compagnia ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.
INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
L'Assicurato può inoltrare richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale, provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro UE, e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde, oltre che al responsabile del sinistro, anche alla Compagnia con cui è assicurato il veicolo responsabile del sinistro o al suo mandatario designato nel territorio italiano.
Articolo 2
Indennizzo diretto - Modalità per la denuncia del Xxxxxxxx
Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge (risarcimento diretto) e ai sensi del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'Assicurato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Compagnia a mezzo:
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata a Vera Assicurazioni C/O CATTOLICA SERVICE - Ufficio Sinistri - Casella Postale 29 - Xxxxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
- telegramma, inoltrato a Vera Assicurazioni C/O CATTOLICA SERVICE - Ufficio Sinistri - Casella Postale 29 - Xxxxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
- e-mail inviata all'indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Articolo 3
Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Può anche provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.
La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Compagnia ha diritto di rivalersi verso l'assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.
DOVERI DEL CONTRAENTE
L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.
Sezione ASSISTENZA
Articolo 4
Disciplina delle prestazioni
In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente, o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse.
La richiesta di rimborso, quando autorizzata dalla Struttura Organizzativa, dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute dall'Assicurato.
NOTA BENE:
Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalle Compagnia decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate. Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ogni annualità assicurativa, per un numero di volte superiore a quanto indicato negli articoli che le descrivono al punto "Erogabilità" .
Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.
Sezione PROTEZIONE LEGALE
Articolo 5
Denuncia del sinistro
Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a ARAG:
1) chiamando il numero verde 800 282323 e dall'estero il numero x00 0000000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30;
2) via e-mail alla casella xxxxxxx@xxxx.xx;
3) per posta ordinaria ad ARAG SE, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx (XX).
ARAG raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a ARAG copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di procedimento penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 282323, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
Articolo 6
Modalità di gestione del sinistro
6.1.Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a ARAG, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da ARAG, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, ARAG valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con ARAG.
6.2.ARAG autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a ARAG le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a ARAG di valutare le possibilità di successo;
6.3.Per la fase giudiziale ARAG trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l'Assicurato può indicare a ARAG un legale di propria fiducia;
b) se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, ARAG può individuare direttamente il legale;
c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, ARAG non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
0.0.Xx termine delle verifiche amministrative, ARAG provvede alla liquidazione della somma a favore dell'assicurato entro 30 giorni dall'invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico.
6.5.ARAG gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
Sezione CORPI VEICOLI TERRESTRI
Articolo 7
Modalità per la denuncia di sinistri
L'Assicurato, in caso di sinistro, deve:
a. compilare la denuncia di sinistro indicando:
⚫ data, luogo e cause del sinistro,
⚫ con la descrizione del fatto,
⚫ con la precisazione delle conseguenze
⚫ e con l'indicazione di eventuali testimoni;
b. inviare le stesse alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità;
c. indicare il luogo dove è custodito il veicolo;
d. allegare copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.
L'Assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Compagnia.
Articolo 8
Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione di Infocar per i veicoli in esso compresi, per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate.
Qualora non sia disponibile alcun riferimento nelle riviste specializzate si terrà conto del valore di mercato attribuibile a veicoli simili per tipologia e prestazioni.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Nel caso in cui il beneficiario dell'indennizzo sia una Compagnia di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A. l'indennizzo liquidabile comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo in caso di autorizzazione al pagamento diretto, rilasciata dalla società di leasing.
DEGRADO COMMERCIALE
Al momento del sinistro si dovrà tener conto del degrado commerciale delle sue parti, in rapporto al loro valore di listino.
ESCLUSIONI
⚫ danni derivanti da privazione d'uso;
⚫ danni derivanti da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa;
⚫ spese di ricovero del veicolo danneggiato;
⚫ spese sostenute per il trasporto e il traino;
⚫ spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Articolo 9 Scoperto
Quando la garanzia è convenuta con scoperto, la Compagnia corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo non indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Articolo 10
Liquidazione dei danni - nomina dei periti
La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.
Ciascuna delle parti ha tuttavia, la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno.
In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo.
Se non c'è accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato il Contratto.
I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria, entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale temine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza.
Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente e anche nel caso in cui non l'abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.
Articolo 11
Pagamento dell'indennizzo
La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.
Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di risarcimento.
Per i sinistri occorsi durante il periodo di fermo amministrativo l'Assicurato deve fornire, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Compagnia, Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo.
Nel caso di danno parziale (esempio: furto con asportazione di parti del veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di atti vandalici) a richiesta della Compagnia, l'Assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione veicoli.
Nel caso di danno totale:
A. PER LA GARANZIA INCENDIO
A richiesta della Compagnia, l'Assicurato deve fornire copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità.
B. PER LA GARANZIA FURTO
L'Assicurato deve fornire alla Compagnia i seguenti documenti:
1. estratto cronologico generale del P.R.A. o libretto di circolazione relativi al veicolo rubato;
2. copia della ricevuta rilasciata dai sistemi informatici ACI contenente il codice di accesso per la visualizzazione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con inserita la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.;
e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;
3. procura notarile a vendere in originale, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
4. documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo
qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
5. tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo.
Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE
Articolo 12 Denunce di Sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve:
⚫ fornire alla Compagnia, entro 3 giorni o appena ne abbia la possibilità, tutte le indicazioni riguardo data, luogo e causa dell'incidente, precisandone le conseguenze ed indicando gli eventuali testimoni;
⚫ indicare il luogo dove è custodito il veicolo;
⚫ allegare, per talune prestazioni, copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.
Articolo 13
Liquidazione dei danni e pagamento dell'Indennizzo.
La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.
Il pagamento dell'indennizzo, che per talune prestazioni prevede la presentazione della fattura o della ricevuta fiscale, viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di risarcimento.
Sezione PROTEZIONE CONDUCENTE
Articolo 14
Denuncia dell'infortunio e oneri relativi
La denuncia del sinistro deve contenere:
⚫ l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
⚫ la dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento;
⚫ il certificato medico.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato si impegna a:
⚫ collaborare per consentire le indagini necessarie;
⚫ autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni.
L'Assicurato o, in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Compagnia di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del cod. civ..
Articolo 15
Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato in caso di Xxxxxxxx
Il Contraente o l'Assicurato o, nel caso in cui siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono comunicare per iscritto all'agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, entro tre giorni dal momento in cui l'infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 cod. civ..
Articolo 16
Pagamento dell'Indennizzo
La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Xxxxxxxx spese di cura per infortunio Il rimborso viene effettuato dalla Compagnia a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo
il ricovero e simili).
La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Compagnia, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.
Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'Assicurato per visite medico legali non richieste dalla Compagnia ai fini della liquidazione del sinistro.
La Compagnia restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente Contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.
Articolo 17
Controversie in merito alla determinazione dell'Indennizzo
Se tra la Compagnia e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica in merito:
a. alle conseguenze delle lesioni subite, alla durata dell'inabilità, all'operabilità dell'ernia, all'entità dei postumi permanenti conseguenti a infortunio;
b. in caso di malattia, al grado di invalidità permanente o ai miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici;
la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.
L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle Parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.
Ogni Parte designa il proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.
Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci, che coincide con il Comune sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.
Il collegio medico può, se lo ritiene opportuno, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso.
Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Le Parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla Parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.
Xxxxxxxx Xxxxx sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Resta fermo il diritto dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo.
Articolo 18
Diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione, art. 1916 cod. civ., verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Condizioni di assicurazione 75 di 75 Edizione 01/01/2022
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I.
(di seguito REG. UE) MotopiùSicura
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Titolare del trattamento dei dati personali è Vera Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx di seguito anche la "Società" o il "Titolare", Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n.026.
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La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.
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Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico - finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, "Dati particolari"); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito "Dati giudiziari"), in presenza di una previsione normativa o di un'indicazione dell'Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.
I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d'informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg. UE.
4. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali
I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) Finalità Assicurativa
I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all'Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).
In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 6, par. 1, lett.
b) Reg. UE, sia per l'adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter X.Xxx. 196/2003 s.m.i..
In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;
II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;
III. Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.
La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l'adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter X.Xxx. 196/2003 s.m.i.;
IV. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;
V. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;
VI. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa1 per la gestione del rischio assicurato.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.
***
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
(1) Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero
crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.
b) Invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. "soft spam".
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella promozione via e-mail di prodotti o servizi analoghi rispetto agli acquisti dell'interessato a norma dell'art. 130, comma 4 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (cd. "soft spam"), comunicazioni che verranno inviate all'indirizzo e-mail fornito dal cliente in sede di stipula della polizza.
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e resta fermo il suo diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento, agevolmente e gratuitamente, coi modi indicati nella sezione "Diritti dell'interessato" della presente informativa e/o con quelli indicati all'interno delle comunicazioni commerciali che Le saranno di volta in volta inviate;
c) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto2, consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
d) Finalità di marketing per conto di terzi, effettuato dal Titolare, (con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto), mediante l'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di tali soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive, servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, servizi sociosanitari, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia);
e) Finalità di comunicazione dei suoi dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza, nonché a soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate alla lettera e) per loro fini di marketing. Detti soggetti Le rilasceranno, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa.
***
In riferimento alle finalità indicate dalla lettera c) alla lettera e), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. a) Reg. UE.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
5. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:
⚫ il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
⚫ soggetti terzi3 coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.
6. Modalità di trattamento
Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antifrode.
7. Trasferimento dei Dati all'estero
Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea4 oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.
È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
(2) Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche
mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.
(3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa"(vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali
8. Tempi di conservazione dei dati personali
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.
In particolare, i dati personali trattati per le finalità assicurative indicate alla lettera a) del precedente paragrafo 4 saranno conservati di regola per un massimo di 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto e comunque non oltre 24 mesi da tale termine in caso di soft spam (lettera b)).
In caso di dati relativi alla liquidazione della prestazione gli stessi saranno conservati per 10 anni dalla data della eliminazione del sinistro senza pagamento, o dalla data del pagamento di tutti gli importi dovuti.
I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e), del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.
In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.
9. Diritti dell'interessato
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.Ue inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:
a) il diritto di revoca del consenso prestato;
b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Xxx decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.
Il Titolare r.l.p.t.
(4) la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni
01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all'art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell'interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
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