Common use of MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI - ATTIVITA’ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI STESSI Clause in Contracts

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI - ATTIVITA’ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI STESSI. 1) Per gli ordini ricevuti la SIM adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il CLIENTE, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento UE 565/2017. 2) La SIM, sulla base della propria Strategia di Trasmissione (documento incluso nell’”Informativa alla clientela”) trasmette tempestivamente gli ordini del CLIENTE ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento nella sequenza con la quale sono stati ricevuti. Tuttavia la SIM può, nel trasmetterli, raggruppare i singoli ordini dei Clienti quando sussistano le condizioni previste dall’art. 68 del Regolamento UE 565/2017 e nel rispetto delle medesime. 3) Nel caso il CLIENTE impartisca istruzioni specifiche in relazione ad un ordine di per sé appropriato, la SIM nella trasmissione degli ordini si atterrà alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. E', inoltre, facoltà della SIM rifiutare di trasmettere tale ordine, dando in tal caso immediata e motivata comunicazione del rifiuto al CLIENTE. La SIM NON è responsabile della mancata trasmissione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la SIM informerà tempestivamente il CLIENTE dell’impossibilità di trasmettere gli ordini e, salvo che il CLIENTE non li abbia nel frattempo revocati, procederà alla loro trasmissione entro il giorno di ripresa dell'operatività. 4) Nel caso in cui il CLIENTE, di propria e autonoma iniziativa, decidesse di impartire istruzioni e/o ordini su un prodotto finanziario “complesso” (compreso nelle categorie da 1 a 5 dell’allegato alla Comunicazione Consob nr. 0097996 del 22/12/2014) è obbligo della SIM comunicare, al momento della transazione, che la Consob non ritiene il prodotto adatto alla clientela al dettaglio. 5) Nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o di operazioni con passività potenziali la SIM informerà il CLIENTE - ai sensi e dell’art. 62, comma 2 del Regolamento UE 565/2017 quando il valore iniziale di ciascun strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. 6) Il CLIENTE prende atto che la SIM, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta a identificare i soggetti per conto dei quali trasmette ordini ed effettua operazioni e che l’identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier) assegnato da una unità operativa locale a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee. La SIM non potrà dar corso ad alcun ordine o istruzione del CLIENTE diverso dalle persone fisiche se quest’ultimo non le avrà preventivamente comunicato un valido codice LEI; l’acquisizione e il rinnovo del Codice LEI rientrano nella esclusiva responsabilità del CLIENTE. 7) La SIM pubblica sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco dei primi 5 intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l’esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari.

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