Monitoraggio, verifica ed esame Clausole campione
Monitoraggio, verifica ed esame. 1. Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo d’attuazione sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organismo di verifica approvato da entrambe le Parti e scelto dall’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti allestisce un rapporto di verifica e inoltra i rapporti di monitoraggio e di verifica a ogni Parte.
2. Ogni Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciuti.
3. Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica.
4. Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autorizzazione di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo d’attuazione. L’autorizzazione di ogni Parte entra in vigore se non pervengono obiezioni entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica.
5. Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risultati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i seguenti requisiti per il trasferimento:
a. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni in altri sistemi nazionali o internazionali o per altri scopi;
b. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nell’autorizzazione;
c. non risulta alcuna violazione dei diritti dell’uomo o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che generano i risultati di mitigazione. La Parte trasferente pubblica una dichiarazione di esame inoltrandone una notifica alla Parte ricevente e all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
6. Entro 30 giorni civili a decorrere dall’esito positivo dell’esame della Parte trasferente, la Parte ricevente conferma che i requisiti per il trasferimento sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma inoltrandone una notifica alla Parte trasferente e all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
