OBBLIGO DI RISERVATEZZA: TUTELA DEL KNOW-HOW Clausole campione
OBBLIGO DI RISERVATEZZA: TUTELA DEL KNOW-HOW. 17.1. Il Fornitore è l’unico titolare dei diritti in materia per ogni dato, notizia, disegno, caratteristica, processo, composizione, caratteristica funzionale per ogni e qualunque elemento relativo al Prodotto. La titolarità di tali diritti permarrà anche dopo la consegna del Prodotto. L’esecuzione del contratto di fornitura non costituisce in nessun caso cessione di diritti di proprietà industriale o licenza di uso del Know-how relativo al Prodotto stesso. Il Fornitore, quale titolare dei diritti di cui sopra, si riserva la facoltà di utilizzare per proprio uso i risultati di verifiche sperimentazioni prove comunque effettuate sul Prodotto anche dopo la consegna.
17.2. L’Acquirente è tenuto a mantenere strettamente riservate ed a non rivelare o rendere pubbliche a terzi estranei al contratto tutte le notizie inerenti al know-how nonché tutte le altre informazioni, esperienze e conoscenze messe a punto nell’ambito aziendale del Fornitore, di cui verrà a conoscenza nel corso delle trattative, dell’esecuzione del contratto e delle visite aziendali, ivi comprese le notizie relative alla composizione dei prodotti, agli impianti, ai mezzi di produzione e agli altri beni aziendali nonché all’organizzazione della produzione e dell’azienda, ai servizi resi dalla società, alle iniziative commerciali e alla clientela, alla gestione e all’andamento della società, ai rapporti con i terzi e così via. Le notizie sopra definite devono intendersi riservate e non utilizzabili né direttamente né indirettamente dall’Acquirente se non nei limiti necessari per la corretta esecuzione del contratto.
17.3. L’Acquirente si impegna ad adottare ogni ragionevole precauzione per tenere tali informazioni segrete, comunicandole solo ai propri dipendenti, collaboratori o eventuali consulenti, che dovranno necessariamente conoscerle per l’esecuzione del contratto, vincolandoli al rispetto dei termini e delle condizioni della presente clausola. Nel corso della durata del contratto e successivamente alla sua cessazione l’Acquirente non rivelerà, pubblicherà o divulgherà, copierà, imiterà o utilizzerà in qualsiasi modo una qualsiasi parte del know-how di proprietà del Fornitore.
