PARI OPPORTUNITA’ Clausole campione

PARI OPPORTUNITA’. 1. Il Gruppo FS Italiane e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto sono impegnate a garantire, sulla base dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza, la presenza, nelle sedi di relazioni industriali di cui al precedente art. 2 (Sistema delle relazioni industriali) e di partecipazione di cui al precedente art. 1 (Sistema della partecipazione), della rappresentanza di genere. Le parti, inoltre, recepiscono il Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro definito dal CPO Nazionale in data 24 maggio 2016, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia di provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, e si danno atto dei reciproci impegni, previsti nel Codice stesso, per la sua attuazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del CCNL Mobilità/Area AF in ordine alle finalità e ai compiti, nel Gruppo FS Italiane è confermato l’assetto dei Comitati per le Pari Opportunità (CPO), secondo le seguenti articolazioni: - 1 CPO Nazionale a livello di Gruppo; - 15 CPO sempre di Gruppo, costituiti nelle seguenti realtà territoriali: CPO Liguria, CPO Piemonte-Valle d’Aosta, CPO Lombardia, CPO Veneto, CPO Verona-Trentino Alto Adige, CPO Friuli Venezia Giulia, CPO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, CPO Toscana, CPO Marche-Umbria- Abruzzo, CPO Lazio, CPO Campania-Molise, CPO Puglia-Basilicata, CPO Calabria, CPO Sicilia e CPO Sardegna. 3. I CPO sono composti da una rappresentante per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF e da un corrispondente numero di componenti designate dalle Società del Gruppo FS Italiane, ognuna con diritto di voto. Nella designazione delle proprie componenti il Gruppo FS Italiane assicurerà un’equilibrata rappresentanza delle Società del Gruppo stesso. Oltre alle componenti titolari di cui sopra, ognuna delle parti nomina la propria rappresentante supplente, che partecipa alle riunioni con diritto di voto esclusivamente in caso di assenza della titolare. 4. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno la metà delle rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed almeno la metà delle rappresentanti del Gruppo FS Italiane. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte qualora siano approvate da un numero di rappresentanti corrispondenti alla metà più uno delle componenti del CPO. 5. La Presidente viene eletta dal CPO fra le sue componenti, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del nume...
PARI OPPORTUNITA’. Le parti concordano sulla necessità di rafforzare le condizioni per una più significativa presenza quantitativa e qualitativa del Personale femminile in Azienda e ciò in armonia con le attuali disposizioni di legge. Le riunioni della Commissione avverranno con cadenza semestrale.
PARI OPPORTUNITA’. 1 Il “Comitato Pari Opportunità” è composto da rappresentanti di parte sindacale designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di parte aziendale di cui uno con funzioni di presidente. 2 Per consentire al Comitato la realizzazione delle finalità dell’istituto, la Società si impegna a: • garantire e agevolare la circolazione dell’informazione documentale, deliberativa e propositiva sul lavoro del CPO, anche attraverso i canali informativi della Società; • dare comunicazione ai responsabili aziendali circa la costituzione, i compiti e i diritti del CPO; • portare a conoscenza dei soggetti preposti alla contrattazione le proposte d’intervento avanzate dal CPO; • mettere a disposizione del CPO risorse per l’effettuazione di indagini conoscitive, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro femminile; • diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali informativi con trasmissione delle stesse agli uffici competenti; • mettere a disposizione del CPO sedi idonee, strumenti e materiale necessari; • convocare il CPO nella persona di una rappresentante, solo quale uditrice, alle riunioni con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sugli atti di interesse generale concernenti le strategie, l’ordinamento e la gestione del personale, nonché sui progetti e i provvedimenti di ristrutturazione/riorganizzazione della Società; • inserire almeno una rappresentante del CPO nelle commissioni di studio e/o di valutazione del personale, negli osservatori/gruppi di lavoro/commissione, ove previsti; • garantire la partecipazione del personale femminile ai corsi di formazione, sia fra i discenti sia fra gli istruttori, secondo le indicazioni espresse dal CPO e fornire allo stesso la preventiva informazione circa i programmi, i fini e le modalità dei corsi stessi, al fine di consentire la partecipazione di sue rappresentanti in qualità di uditrici; per le ore di corso che avranno come tema le pari opportunità, la Società terrà conto dei criteri e dei contenuti proposti dal CPO e invierà i resoconti statistici riguardanti l’attività formativa svolta al CPO ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n° 198; • garantire al CPO la possibilità di effettuare visite periodiche presso gli impianti, anche su richiesta delle dipendenti, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni discriminatorie e per proporre soluzioni alternative alle questioni evidenziate nell’ambito dei livelli di confr...
PARI OPPORTUNITA’. (Art. 14 del CCNL 09.08.2000) 1. Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso le Amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti. 2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente CCNL. Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono elette secondo modalità previste dai singoli ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attività nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all’Amministrazione. 3. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa. 4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9. 5. Le Amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati, mettendo, tra l’altro, immediatamente a loro disposizione adeguati locali per la loro attività.
PARI OPPORTUNITA’. E’ costituita la Commissione aziendale per le Pari Opportunità composta da cinque rappresentanti dell’Azienda e cinque membri delle R.S.A. I componenti della commissione rimarranno in carica per il periodo relativo alla vigenza del presente contratto integrativo. La commissione, che si riunirà almeno con cadenza trimestrale, dovrà : - aggiornare l’evoluzione storica della presenza femminile in azienda, - rilevare l’eventuale esistenza di ostacoli nei confronti del personale femminile nel sistema organizzativo e culturale aziendale; - suggerire idonee iniziative volte alla prevenzione dei casi di molestie sessuali; - individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne; - impostare interventi su questi temi a livello aziendale. - redigere annualmente una relazione, da sottoporre alle Parti, sulle attività della Commissione e sull’andamento dei fenomeni riscontrati, formulando opportune proposte per attività operative;
PARI OPPORTUNITA’. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito presso ciascuna delle istituzioni di alta cultura il Comitato pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1, e dal D.lgs. n.165/2001, articolo 7, comma 1 e articolo 57. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal presidente dell’istituzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della normativa citata nel comma precedente. 3. Nell'ambito delle relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: o azioni positive, con particolare riferimento all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; o flessibilità degli orari di lavoro; o fruizione del part-time; o processi di mobilità;
PARI OPPORTUNITA’. 1. Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti. 2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente CCNL. Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono elette secondo modalità previste dai singoli ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attività nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all’Amministrazione. 3. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa. 4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9. 5. Le amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati, mettendo, tra l’altro, immediatamente a loro disposizione adeguati locali per la loro attività.
PARI OPPORTUNITA’. La parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n.635, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione e attivazione di azioni positive a favore delle lavoratrici.
PARI OPPORTUNITA’. L'azienda intende perseguire le azioni positive finalizzate alla piena realizzazione della parità uomo- donna nel lavoro. In tal senso verranno favorite concretamente tutte le iniziative che concorrano al conseguimento di tale obiettivo, in applicazione dell'attuale disciplina di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198. Al fine di dare piena applicazione alle norme vigenti relative alla promozione di azioni positive per la realizzazione della effettiva parità uomo-donna nel lavoro, le parti si impegnano a favorire una concreta promozione delle pari opportunità, e a dare, a tale scopo, piena applicazione alla commissione paritetica, da costituirsi entro il 30 giugno 2013. Si richiamano, a tale proposito, i compiti attribuiti alla predetta commissione: - raccolta di dati ed informazioni al fine di promuovere attività di ricerca atte ad evidenziare eventuali ostacoli alla effettiva parità di opportunità per le lavoratrici e ad individuare le azioni positive per il superamento degli stessi; - proposizione di progetti finalizzati allo sviluppo dell’occupazione e della professionalità delle donne, in attuazione di processi formativi e/o di riqualificazione allo scopo istituiti; - analizzare la relativa normativa in evoluzione e valutare il ricorso a finanziamenti nazionali e comunitari in materia di azioni positive. L’azienda si farà carico di eventuali oneri relativi ad altre iniziative concordate in commissione, nonché dei permessi retribuiti per partecipare alle attività della stessa.
PARI OPPORTUNITA’. 20.1 In riferimento all’articolo 49 del vigente CCNL e alla legge 125/91 si conviene di costituire una Commissione Paritetica composta da 3 componenti designati dalle RSA e da 3 componenti designati dalla Società. La Commissione si riunirà per tenere sotto osservazione gli aspetti della vita lavorativa relativi allo sviluppo professionale ed al coinvolgimento nei processi formativi e potrà formulare progetti di azioni positive per personale femminile e per personale con disabilità, anche concordando l'intervento di esperti esterni e verificherà gli sviluppi e gli effetti dei progetti realizzati. 20.2 La Commissione si riunirà una volta all'anno con la Direzione e le RSA per informare del proprio lavoro e per discutere dei problemi emersi nel corso delle proprie attività. 20.3 Ogni componente della Commissione potrà usufruire di un monte ore annuo retribuito di 15 ore. 20.4 Le Parti si impegnano, in collaborazione con la CPO aziendale, a trovare soluzioni per prevenire, ridurre e ove possibile eliminare le disparità di trattamento eventualmente presenti in azienda (genere, disabilità, orientamento sessuale, età, ecc.). A tal fine sarà previsto tra Direzione Generale, ▇▇.▇▇. e CPO un incontro annuale per la condivisione dei progressi avvenuti in materia nel corso dell’anno. Tale incontro potrà essere organizzato anche a livello di Gruppo; in tal caso la partecipazione, anziché della CPO, sarà di GEA. Verrà prestata particolare attenzione al gender pay gap e alla prevenzione delle molestie di genere, anche in collaborazione con gli RLS. 20.5 Le Parti recepiscono il contenuto della “Dichiarazione congiunta ANIA/▇▇.▇▇. del 14 giugno 2019 in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro” nell’Allegato 13 del presente contratto.