CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ENAV S.p.A.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ENAV S.p.A.
tra
ENAV S.p.A., nelle persone del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, del Dr. Cico Amorosi, del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, del Sig.
Xxxxx Xxxx
e
- la Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti FILT–CGIL, rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx;
- la Federazione Italiana Trasporti FIT–CISL, rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
- l’Unione Italiana Lavoratori Trasporti UIL-T, rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx;
- l’Unione Generale del Lavoro Trasporti UGL-T, rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi dei Lavoratori Assistenza al Volo CISAL–AV, rappresentata dai Sigg.ri Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx;
- l’ASSIVOLO QUADRI, rappresentata dai Sigg.ri Xxxxx Xxxxxxx e Piero Di Xxxxxxx;
- il COBAS del lavoro privato, rappresentato dai Sigg.ri Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx;
- l’Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale ANPAC, rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx;
- l’Unione Piloti UP, rappresentata dai Sigg.ri Massimo Ferrea e Xxxxxx Xxxxxxx;
è stato sottoscritto il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente di ENAV S.p.A..
* * *
In data 24 giugno 2008 il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è stato sottoscritto
tra
ENAV S.p.A., nelle persone del Presidente Xxxxx Xxxxxx, dell’Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx e del Direttore Generale Nadio Di Rienzo:
e
i Segretari Nazionali del Trasporto Aereo, Sigg.ri:
- Xxxxx Xxxxx per la Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti
FILT–CGIL
- Xxxxxxx Xxxxxxxx per la Federazione Italiana Trasporti FIT–CISL
- Xxxxx Xxxxxxxxx per la Unione Italiana Lavoratori Trasporti UIL-T
- Xxxxxxxxx Xxxxxxx per l’Unione Generale del Lavoro Trasporti UGL-T
- Xxxx Xxxxx Xxxxxxx per la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi
dei Lavoratori Federazione Trasporto Aereo CISAL
– FTA.
* * *
Il giorno 18 settembre 2008 il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è stato sottoscritto dal Sindacato Autonomo Controllori Traffico Aereo SACTA, rappresentato dai Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx.
INDICE
PARTE GENERALE
Capo I Disposizioni generali
Capo II Procedure per la regolamentazione dei conflitti Capo III Diritti sindacali
Capo IV Costituzione del rapporto di lavoro Capo V Svolgimento del rapporto di lavoro Capo VI Elementi della retribuzione
Capo VII Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Capo VIII Doveri del dipendente
Capo IX Risoluzione del rapporto di lavoro Capo X Disposizioni finali
PARTI SPECIFICHE PER CATEGORIE PROFESSIONALI
Controllori del traffico aereo Esperti di Assistenza al Volo Meteorologi
Naviganti Tecnici Informatici
ALLEGATI
Mobilità geografica
Premio di risultato 2008/2011 Regolamento “Osservatorio” Previdenza integrativa
Giorni festivi
Orario di lavoro – Circolare Assenze – Circolari Polizza sanitaria Superminimo professionale
PARTE GENERALE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1 Le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applicano ai rapporti di lavoro fra la Società ed il personale da essa dipendente.
2 Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è articolato in una parte generale riguardante tutto il personale dipendente e nelle seguenti parti specifiche:
• categoria professionale controllori del traffico aereo;
• categoria professionale esperti di assistenza al volo;
• categoria professionale meteorologi;
• categoria professionale naviganti;
• categoria professionale tecnici;
• categoria professionale informatici;
• categoria professionale amministrativi;
• categoria professionale operai.
ART. 2
DURATA, DECORRENZA E PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE
1 Salvo specifiche decorrenze o scadenze indicate nei singoli articoli, il presente contratto collettivo di lavoro ha una durata di quattro anni - dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011- per la parte normativa e di due anni - dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 - per la parte economica.
2 Il presente contratto collettivo di lavoro si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non ne dia formale disdetta in forma scritta almeno tre mesi prima della prevista scadenza.
Il contratto disdetto resta in vigore sino all'applicazione di quello successivo.
3 Le piattaforme sindacali di rinnovo contrattuale devono essere presentate almeno novanta giorni prima della scadenza del presente contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza le parti non
Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della piattaforma la Società convocherà le organizzazioni sindacali interessate per una prima risposta in merito.
ART. 3
DISTRIBUZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE
1 La Società provvede alla consegna ad ogni singolo dipendente di una copia del presente contratto.
ART. 4
INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI
1 Per la risoluzione di qualsiasi controversia attinente l’attuazione e/o l’interpretazione delle norme del presente contratto si applicano le procedure di conciliazione previste al successivo capo II.
ART. 5 RELAZIONI SINDACALI
1 La Società si impegna ad instaurare e mantenere rapporti sindacali esclusivamente con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2 Alle altre organizzazioni sindacali, riconosciute e non firmatarie del presente contratto, la Società garantisce, comunque, i diritti di informazione ed il servizio di trattenuta dei contributi associativi sindacali.
ART. 6
MATERIE E LIMITI DELLA CONTRATTAZIONE
1 Appartengono al livello negoziale le materie concernenti il trattamento economico e normativo dei dipendenti nel rispetto degli ambiti e con le modalità previste dal presente contratto.
2 Sono escluse dalla contrattazione le seguenti materie:
• le responsabilità attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
• gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
• l'organizzazione del lavoro;
• i processi di selezione del personale;
• la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
ART. 7 CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
1 La contrattazione di secondo livello, per quanto riguarda la quantificazione e la distribuzione del premio di risultato spettante al personale delle varie categorie, si svolge a livello centrale con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto nello specifico allegato.
2 La contrattazione di secondo livello con le rappresentanze sindacali aziendali presso le varie sedi aziendali riguarda le seguenti materie:
• applicazione della rotazione dei periodi di ferie;
• verifica su igiene e sicurezza del lavoro (per il tramite del responsabile dei lavoratori per la sicurezza);
• programmazione e verifica dei piani di formazione professionale;
• le tematiche espressamente indicate nelle parti specifiche delle categorie professionali e le altre materie esplicitamente delegate da accordi con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.
ART. 8 OSSERVATORIO
1 Appartengono al livello della concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, le linee generali della politica della Società concernenti:
• i piani di attività e gli investimenti;
• il disegno della rete e dei servizi;
• le innovazioni tecnologiche, organizzative ed operative;
• i piani di formazione ed aggiornamento professionale;
• le politiche delle pari opportunità.
2 L’Osservatorio è un organismo paritetico, costituito, per parte aziendale dal Direttore Generale e dai responsabili delle funzioni Risorse Umane e Qualità, Relazioni Industriali, Gestione Risorse Umane e Area Operativa e, per parte sindacale, da un componente per ogni organizzazione sindacale firmataria del presente contratto.
Il regolamento di funzionamento dell’Osservatorio è allegato al presente contratto.
3 L’Osservatorio costituisce la sede stabile per l’informazione, l’elaborazione ed il conseguimento di una posizione condivisa in particolare sulle seguenti materie:
• andamento delle imprese di servizi di assistenza al volo, anche comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo;
• linee di sviluppo tecnologico del settore connesse alle opportunità di mercato;
• analisi delle dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici del settore;
• formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed agli adempimenti normativi europei;
• piani di attività ed investimenti;
• disegno della rete dei servizi;
• monitoraggio degli indicatori di produttività;
• analisi dell’ordinamento professionale;
• verifiche sulla mobilità geografica del personale;
• ruolo del personale, con particolare riferimento al personale operativo appartenente alle categorie esperti di assistenza al volo e tecnici in relazione ai futuri scenari derivanti dalle innovazioni tecnologiche e dai nuovi assetti societari;
• analisi in merito agli aspetti professionali conseguenti alle specifiche direttive europee;
• verifica dell’applicazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163;
• politiche delle pari opportunità ed azioni positive proposte dal “Comitato Pari Opportunità”.
4 L’Osservatorio è un organismo concertativo e non negoziale, pertanto l’attività e le risultanze in esso prodotte non costituiscono in alcun modo forme di contrattazione sostitutive delle normali relazioni industriali.
ART. 9
DIRITTI DI INFORMAZIONE
1 La Società, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed all’efficienza dei servizi gestiti, fornisce informazioni alle segreterie nazionali di tutte le organizzazioni sindacali sulle seguenti materie:
• criteri generali dell’organizzazione del lavoro;
• fabbisogni di personale e piani di assunzione;
• qualità e produttività dei servizi;
• carichi di lavoro.
ART. 10 RAPPORTI CON L’UTENZA
1 Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le Parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione della Società il miglioramento delle relazioni con l'utenza, diretta e finale, del settore del trasporto aereo.
CAPO II
PROCEDURE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONFLITTI
ART. 11
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE
1 Fermo restando quanto disciplinato dalla Commissione di Garanzia con la regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n° 01/92 formulata nella seduta del 19 luglio 2001, che qui si intende riportata fatta eccezione per quanto previsto agli articoli 30 e 31 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della Legge 12 giugno 1990, n° 146, cosi come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n° 83, le sotto elencate procedure si applicano in occasione di apertura di controversie e/o dichiarazione di stati di agitazione sia di carattere locale che nazionale.
2 Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro o riconosciute dalla Società, le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, che in presenza di una controversia hanno comunicato alla Società la formale apertura di vertenza e/o lo stato di agitazione, dovranno osservare le seguenti procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze.
• Il primo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva, in caso di vertenza di carattere locale, avverrà con un incontro a livello aziendale che sarà effettuato con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, presso la sede di riferimento, mentre, in caso di vertenza di carattere nazionale l’incontro avverrà presso la sede centrale della Società con le organizzazioni sindacali nazionali interessate.
L’incontro dovrà avvenire entro cinque giorni dalla formale comunicazione di apertura della vertenza avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro dieci giorni dalla prima riunione.
La suddetta procedura di raffreddamento di primo livello si riterrà espletata con esito negativo laddove la Società non proceda, entro quindici giorni, alla convocazione delle organizzazioni sindacali richiedenti.
• Il secondo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva avverrà, successivamente al mancato accordo nel primo livello, con un incontro che sarà effettuato, unicamente in merito alle motivazioni poste a base della vertenza iniziale, in caso di vertenza locale, presso la sede di riferimento o, previo accordo fra le Parti, presso la sede centrale della Società, con la partecipazione della funzione Relazioni Industriali e/o di altre funzioni aziendali e delle organizzazioni sindacali nazionali interessate, mentre, in caso di vertenza di carattere nazionale sarà effettuato presso la sede dell’associazione datoriale con la partecipazione della Società e delle organizzazioni sindacali nazionali interessate.
L’incontro di secondo livello dovrà avvenire, successivamente al mancato accordo di primo livello, entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro dieci giorni dalla prima riunione.
In alternativa a quanto sopra previsto e fermo restando i termini di cui al punto precedente le Parti concordemente possono decidere di esperire il tentativo di raffreddamento e di conciliazione di secondo livello nelle sedi amministrative previste dall’articolo 2, comma 2 della Legge 12 giugno 1990, n° 146, così
come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n° 83.
A conclusione dell’incontro di secondo livello viene redatto il relativo verbale inerente l’esito della riunione.
ART.12 COMITATO DEI SAGGI
1 In caso di mancato accordo anche nel secondo livello di conciliazione sarà possibile da parte delle organizzazioni sindacali nazionali che hanno dato origine alla vertenza attivare un ulteriore tentativo di conciliazione attraverso il ricorso al “Comitato dei Saggi”, che dovrà pronunciarsi entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza presentata.
2 Con l’attivazione del Comitato dei Saggi le Parti si obbligano a tentare di definire le proprie controversie.
3 Il Comitato dei Saggi è composto da un Presidente e quattro membri, due di nomina aziendale e due di nomina sindacale.
4 I membri di parte sindacale sono nominati di anno in anno secondo un criterio di rotazione tra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
5 Il Presidente del Comitato dei Saggi è individuato di comune accordo tra le due parti.
6 Il funzionamento del Comitato dei Saggi è disciplinato da uno specifico regolamento adottato dal comitato stesso.
7 In caso di particolari necessità che richiedano l’apporto di uno specifico contributo tecnico-scientifico, il Comitato dei Saggi può precedere l’audizione di un relatore indicato dalla Società e/o dalle organizzazioni sindacali promotrici della azione di controversia. Il relatore ha diritto di acquisire tutta la documentazione necessaria e non ha diritto di voto.
8 Per la partecipazione ai lavori del comitato, ai membri di nomina sindacale ed al relatore sono riconosciuti permessi retribuiti a carico della Società.
9 Il Comitato dei Saggi delibera a maggioranza dei componenti.
Sono valide le delibere assunte con la partecipazione del Presidente e di almeno un membro di parte aziendale ed uno di parte sindacale.
10 Il Comitato dei Saggi è tenuto a pronunciarsi nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.
11 E’ facoltà delle Parti, qualora ne facciano richiesta congiunta e la controversia sia relativa esclusivamente alla interpretazione o all’applicazione di norme contrattuali o di accordi contrattuali, di affidare al Comitato dei Saggi la decisione della controversia.
12 Qualora la decisione della controversia venga affidata al comitato, le Parti sono vincolate alla risoluzione del comitato, che in questo caso delibera esclusivamente con la partecipazione di tutti i componenti.
13 In caso di risoluzione favorevole alla Società, in presenza di dichiarazione di stato di agitazione o apertura di vertenza le organizzazioni sindacali revocheranno senza ritardo le azioni in essere.
In tal caso il Comitato dei Saggi formulerà un apposito verbale, sottoscritto dalle Parti, che sarà inviato alla Commissione di Garanzia, ai fini di quanto previsto dall’articolo 13 lettera c), Legge 12 giugno 1990 n° 146, così come modificato dalla Legge 11 aprile 2000 n° 83.
14 In caso di risoluzione favorevole alle organizzazioni sindacali, la Società ottempererà a quanto disposto con la risoluzione del comitato, entro cinque giorni lavorativi dalla decisione.
15 Qualora la Società non si attenga prontamente e correttamente alla
16 Qualora siano le organizzazioni sindacali a non attenersi prontamente e correttamente alla pronuncia del comitato, su istanza della Società, il Comitato dei Saggi può penalizzare ciascuna delle organizzazioni sindacali inadempienti con una riduzione delle ore di permessi sindacali spettanti pari all’1% dell’ammontare complessivo dei permessi usufruiti da tutte le organizzazioni sindacali nell’anno precedente.
ART. 13
PROCEDURE PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI SCIOPERI
1 La proclamazione di uno sciopero sia a carattere nazionale che locale è sempre preceduta dall’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui al precedente articolo 11 del presente contratto.
2 Ferma restando l’applicazione di quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n° 146, così come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n° 83, nonché dalla regolamentazione formulata per il settore del trasporto aereo dalla Commissione di Garanzia, con la delibera n° 01/92 nella seduta del 19 luglio 2001, la proclamazione di sciopero potrà avvenire da parte delle organizzazioni sindacali e/o delle rappresentanze sindacali aziendali e/o delle rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, solo successivamente all’espletamento, con esito negativo, delle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui al precedente articolo 11 del presente contratto.
3 Le Parti convengono di rinviare ad un apposito protocollo la determinazione di ulteriori ed avanzate forme rappresentative e conoscitive collegate alle fasi antecedenti e successive alla proclamazione di uno sciopero nonchè l’individuazione di forme di azione diverse dallo sciopero, comunque onerose per la Società e per i dipendenti, caratterizzate dalla mancanza di effetti pregiudizievoli per la regolarità del servizio e per i diritti dell’utenza.
ART. 14
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI
1 Il dipendente che non intende avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'articolo 410 e seguenti del codice di procedura civile, così come
2 Entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’istanza in questione, la Società fissa la data di convocazione per esperire il tentativo di conciliazione al quale l'interessato può partecipare anche con un rappresentante dell'organizzazione sindacale alla quale è iscritto o alla quale ha conferito apposito mandato.
Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza in questione, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato indipendentemente dai motivi che hanno determinato il mancato esperimento, salvo i casi di forza maggiore.
3 Se il tentativo di conciliazione non riesce, si redige un apposito verbale scritto.
CAPO III DIRITTI SINDACALI
ART. 15 RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
1 Le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, “Relazioni sindacali”, del presente contratto possono procedere nell’ambito delle singole unità produttive alla elezione dei rappresentanti sindacali aziendali secondo quanto previsto dalla legge.
2 Le organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Società i nominativi dei rappresentanti sindacali aziendali eletti.
In mancanza di detta comunicazione, la Società non procede al relativo accreditamento ai fini della fruizione delle previste agibilità.
ART. 16 ASSEMBLEE
1 Le organizzazioni e le rappresentanze sindacali aziendali possono tenere nei locali della Società, con esclusione dei locali operativi, riunioni di personale per problemi riguardanti attività sindacale, fatta salva la completa funzionalità dei servizi operativi, la sicurezza del personale e la salvaguardia degli impianti.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi.
2 Durante l'orario di lavoro ciascun dipendente può partecipare alle assemblee sindacali per un massimo di 12 ore per anno solare, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Negli impianti operativi, per motivi tecnico-organizzativi, il personale operativo deve presentare la richiesta di permesso per partecipare all’assemblea, anche per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali, con un preavviso di almeno cinque giorni.
La Società provvede a contabilizzare dette ore provvedendo alla sospensione di ulteriori fruizioni in caso di supero di tale limite.
3 La richiesta dell’assemblea deve essere comunicata alla direzione aziendale interessata con un preavviso di almeno cinque giorni, indicando l'ora d’inizio riunione, l'ordine del giorno ed i locali che si vorrebbero utilizzare se diversi da quelli indicati dalla Società.
Nel caso in cui il locale messo a disposizione dalla Società o indicato dal sindacato promotore non dovesse risultare temporaneamente disponibile, sarà compito della Società trovare, di intesa con i promotori, altra idonea soluzione.
4 Alle riunioni hanno la facoltà di partecipare limitate rappresentanze sindacali aziendali di lavoratori delle altre categorie espressamente invitate, i segretari nazionali e provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria, i dirigenti sindacali confederali e/o delle strutture territoriali, i cui nominativi debbono essere preventivamente comunicati alla Società onde consentirne l'accesso alle sedi interessate.
ART. 17 PERMESSI SINDACALI
1 I componenti degli organi sindacali di livello nazionale delle organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro o riconosciute dalla Società, hanno diritto a permessi sindacali retribuiti, anche a carattere di continuità, per l’espletamento del loro mandato.
La richiesta del permesso deve essere presentata di norma alla direzione di appartenenza della Società con almeno ventiquattro ore di preavviso.
2 A tal fine per gli organi sindacali di livello nazionale è attribuito annualmente alle organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto o riconosciute dalla Società, un monte ore complessivo di permessi pari a cinque ore per ciascun dipendente in servizio alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
3 Il monte ore complessivo di permessi sindacali cosi individuato è distribuito - mediante accordo con le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto - tra tutte le organizzazioni sindacali riconosciute dalla Società.
4 Nel monte ore delle agibilità sindacali non sono da computarsi i permessi utilizzati per le convocazioni disposte dalla Società e per la partecipazione a commissioni paritetiche definite dalle Parti (limitati ad un rappresentante per ciascuna organizzazione) ed ai congressi sindacali (collegati al grado di rappresentatività in azienda dell’organizzazione sindacale).
5 I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso ogni unità produttiva hanno diritto a permessi sindacali retribuiti per l’espletamento del loro mandato.
La richiesta del permesso deve essere presentata alla Società presso la direzione di appartenenza, con almeno ventiquattro ore di preavviso.
A tal fine a ciascuna rappresentanza sindacale aziendale costituita presso ogni singola unità produttiva è attribuito un monte ore di permessi sindacali pari a 96 ore annue.
Nel monte ore delle agibilità sindacali non sono da computarsi i permessi utilizzati per le convocazioni disposte dalla Società.
6 I rispettivi monte ore di agibilità sindacali sia per gli organi di livello nazionale che per le rappresentanze sindacali aziendali locali sono monitorati dalla Società che mensilmente comunica a ciascuna organizzazione sindacale la fruizione effettuata rispetto al monte ore annuo attribuito.
7 In coincidenza di scioperi sono sospesi tutti i permessi sindacali presso gli impianti interessati dagli scioperi ad eccezione di quelli necessari per l’effettuazione delle procedure di raffreddamento delle vertenze e dei permessi continuativi.
8 In caso di permesso sindacale retribuito compete il trattamento economico della retribuzione lorda mensile, fissa e variabile, e di produttività.
Al personale in permesso sindacale compete il buono pasto.
ART. 18
DIFFUSIONE DI MATERIALE SINDACALE
1 La stampa ed il materiale di contenuto sindacale da diffondere ed affiggere nei locali aziendali negli appositi spazi o bacheche messi a disposizione dalla Società devono, in conformità alle disposizioni generali sulla stampa, recare l'indicazione dell'organizzazione sindacale che li ha elaborati e devono essere firmati dai rispettivi responsabili sindacali di livello nazionale, regionale, locale. Una copia delle comunicazioni affisse deve essere tempestivamente inoltrata alla direzione interessata.
2 Le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali comunicano alla Società i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.
3 Non è ammessa l'affissione di documenti sindacali al di fuori degli spazi messi a disposizione dalla Società.
ART. 19 CONTRIBUTI SINDACALI
1 La Società provvede alla trattenuta delle quote sindacali a favore delle organizzazioni sindacali, di cui all'articolo 5, “Relazioni sindacali”, del presente contratto, nei confronti dei dipendenti che effettuano apposita richiesta scritta anche per il tramite della organizzazione sindacale di appartenenza.
La trattenuta ha decorrenza dal mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Società mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La delega sindacale deve contenere le seguenti indicazioni:
• data della sottoscrizione;
• generalità del dipendente, matricola aziendale e sede di lavoro;
• ammontare della quota mensile;
• l'organizzazione sindacale a favore della quale deve essere versata la quota;
• consenso al trattamento dei dati personali cosi come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
2 Il dipendente può revocare, in forma scritta, in qualsiasi momento la delega, inoltrando la relativa comunicazione alla Società e/o all'organizzazione sindacale interessata.
L'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la revoca è stata presentata alla Società.
ART. 20
LOCALI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
1 In tutte le sedi con almeno 200 dipendenti, la Società pone a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un locale opportunamente attrezzato all'interno dell'unità produttiva o nelle vicinanze di essa.
2 Nelle unità produttive con un numero di dipendenti inferiore alle 200 unità, la Società mette temporaneamente a disposizione, su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, un locale idoneo per il tempo necessario.
Nel caso di più richieste per il medesimo giorno ed ora vale la priorità della domanda.
CAPO IV
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 21 PROCEDURA PER LE ASSUNZIONI
1 L'assunzione è comunicata all'interessato con lettera contenente:
• la data d’inizio del rapporto e il luogo in cui l'interessato dovrà presentarsi;
• la sede di lavoro presso cui dovrà svolgere la propria attività lavorativa;
• la tipologia del rapporto di lavoro;
• la categoria professionale e la classe stipendiale attribuite;
• la durata del periodo di prova;
• il trattamento economico spettante.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e del presente contratto.
2 Al momento dell'assunzione, al dipendente viene consegnata copia del vigente contratto e la modulistica riguardante l'iscrizione al fondo pensione PREVAER (adesione facoltativa).
3 L'assunzione è subordinata all'esito positivo della visita medica e degli ulteriori eventuali esami psicofisici richiesti.
4 L'assunzione definitiva è subordinata al superamento positivo di un periodo di prova.
Il superamento del periodo di prova deve risultare da atto scritto.
Al termine del periodo di prova lo stesso è computato nell'anzianità di servizio del dipendente.
Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione.
La durata del periodo di prova è di sei mesi per tutte le categorie professionali.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia; il dipendente sarà, comunque, ammesso a completare il periodo di prova stesso, ove le assenze per malattia non abbiano, cumulativamente, superato i sessanta giorni di calendario.
Il periodo di prova è, altresì, sospeso in caso di infortunio sul lavoro; in tal caso il dipendente sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso al termine dell’infortunio, comprovato da certificato medico definitivo rilasciato dal servizio competente (INAIL).
Tutte le assenze, a qualsiasi altro titolo, dal servizio non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.
ART. 22
LAVORO A TEMPO PARZIALE
1 La Società può, nel rispetto delle norme di legge in materia ed in relazione alle esigenze di servizio, utilizzare dipendenti, fermo restando il regime orario di pertinenza sia H35 (LO) che H36 (ST), con rapporto di lavoro a tempo parziale e cioè con orario di lavoro inferiore a quello previsto in via normale dal presente contratto, nel limite massimo del 10% dei dipendenti a tempo pieno impiegati per ciascuna categoria professionale, con esclusione del personale quadro.
2 L’instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale siano indicati la durata della prestazione ridotta e le relative modalità.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo verticale (prestazione ridotta per frazioni di settimana, di mese o di anno), di tipo orizzontale (prestazione ridotta su cinque giorni settimanali) o di tipo misto (combinazione delle due precedenti modalità) .
In conformità a quanto previsto dall’articolo 3, secondo comma, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n° 61 è consentita, per specifiche esigenze tecnico-organizzative, l’effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato, con il limite massimo di 10 ore mensili, da retribuire con la normale retribuzione ordinaria.
Eventuali ore eccedenti il predetto limite verranno considerate prestazione lavorativa straordinaria e retribuite con le maggiorazioni previste per tale istituto.
3 A seguito di accordo scritto tra Società e dipendente, eventualmente anche assistito da un rappresentate sindacale, in caso di esigenze di servizio che determinino modifiche alla programmazione dell’attività degli uffici, potrà essere concordato tra le parti lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche che consentano la variazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata.
In caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto potrà essere richiesta anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa.
La Società comunicherà al dipendente con un preavviso di almeno cinque giorni la variazione della collocazione temporale della prestazione.
Il dipendente chiamato ad effettuare la propria prestazione in regime di flessibilità avrà diritto, per il periodo di variazione dell’orario, ad un’indennità giornaliera pari a 10,00 euro lordi.
4 Per il personale assunto con orario a tempo parziale, il passaggio a tempo pieno non potrà avvenire prima di un anno.
La Società valuterà l'accettazione della relativa domanda sulla base delle proprie
• anzianità di servizio;
• consistenza del nucleo familiare;
• coniuge non lavoratore;
• figli in maggiore età a carico o disoccupati.
5 Il dipendente in servizio da almeno un anno con rapporto di lavoro a tempo pieno può chiedere alla Società la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo parziale indicando il tipo di part-time e l'orario scelto.
La Società, in relazione alle proprie esigenze tecnico-organizzative, risponde entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Fermo restando quanto sopra ai fini della trasformazione costituiscono titoli di precedenza, nell'ordine:
• essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
• avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla Legge 11 dicembre 1980, n° 18;
• avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico, o grave debilitazione psico-fisica;
• avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
• avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto i venticinque anni di effettivo servizio;
• motivate esigenze di studio;
• motivate esigenze personali/familiari, valutate dalla Società.
6 Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti e doveri, previste per il normale rapporto di lavoro, salvo quanto specificamente di seguito indicato.
a) Il dipendente impiegato in part-time orizzontale ha diritto alla medesima quantità di ferie spettante al personale in analoghe condizioni di anzianità impiegato a tempo pieno.
Il dipendente impiegato in part-time verticale matura le ferie ed i permessi rfs in misura percentuale al proprio orario di impiego rispetto a quanto spettante al personale in analoghe condizioni di anzianità impiegato a tempo pieno.
Il dipendente impiegato in part-time misto, matura le ferie ed i permessi rfs pro quota in relazione alle giornate di effettiva prestazione.
Resta inteso che dal computo delle ferie sono esclusi i giorni di riposo.
b) Il trattamento economico è dovuto in proporzione alla quantità dell’orario di
lavoro prestato con riferimento a tutte le competenze retributive.
ART. 23
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1 Le Parti si richiamano all'accordo europeo UNICE-CEEP-CES del 18.3.99 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori e/o attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
2 L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. 6 settembre 2001, n° 368).
3 In caso di sostituzione di dipendenti in congedo di maternità/paternità, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n° 151, l'assunzione di personale a tempo determinato può avvenire con un anticipo fino a tre mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione.
4 Ferme restando le previsioni dall’articolo 10, comma 7, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n° 368, il numero dei dipendenti occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 15% dei dipendenti a tempo indeterminato di ciascuna categoria e comunque il 10% del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato.
5 Per i rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le norme previste dal presente contratto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, fatta eccezione per quelle di seguito indicate:
• non competono permessi retribuiti di qualsivoglia titolo e natura, ad eccezione di quelli per recupero delle festività soppresse e di quelli spettanti per norma di legge;
• qualora le assenze complessive dal servizio, a qualunque causa dovute (fatta eccezione per ferie, astensione obbligatoria e infortunio sul lavoro) superino del 25% la durata del rapporto di lavoro, il contratto di lavoro a tempo determinato si intende automaticamente risolto.
ART. 24 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
1 Il contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato ai sensi del titolo III, capo I, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n° 276, potrà essere stipulato, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
• aumento temporaneo delle attività;
• esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
• sostituzione in una posizione lavorativa rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro dipendente da inserire stabilmente nella posizione, comunque non superiore a tre mesi.
2 In relazione a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 20 del citato provvedimento di legge, il numero dei dipendenti occupati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 15% dei dipendenti a tempo indeterminato di ogni specifica sede e comunque il 10% del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato.
3 Per quanto riguarda i diritti sindacali e le garanzie collettive dei dipendenti con contratto di lavoro temporaneo si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 24 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n° 276.
ART. 25 LAVORO INTERMITTENTE
1 La Società può stipulare contratti di lavoro intermittente ai sensi della vigente normativa di legge (articoli 34 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n° 276 così come confermati dall’articolo 39 della Legge 6 agosto 2008, n° 133). L'applicazione del presente articolo è subordinata ad un apposito accordo da sottoscrivere tra la Società e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
CAPO V
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 26 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
1 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2095 del codice civile, a decorrere dal 1° settembre 2007 il nuovo modello di classificazione del personale dipendente è articolato in:
• categorie professionali;
• classi stipendiali;
• profili professionali.
2 Tutto il personale dipendente è collocato nelle sotto elencate categorie professionali:
• Controllori del traffico aereo;
• Esperti di assistenza al volo;
• Meteorologi;
• Naviganti;
• Tecnici;
• Informatici;
• Amministrativi;
• Operai.
3 Le classi stipendiali, sono articolate su una scala unica per tutte le categorie, ordinata dalla classe 1 alla classe 13.
La corrispondenza tra le nuove classi stipendiali ed i parametri del precedente ordinamento è la seguente:
classe 1 | par. 100 |
classe 2 | par. 125 |
classe 3 | par. 150 |
classe 4 | par. 180 |
classe 5 | par. 210 |
classe 6 | par. 240 |
classe 7 | par. 270 |
classe 8 | par. 300 |
classe 10 par. 340
classe 11 par. 360
classe 12 par. 380
classe 13 par. 400
4 Le classi stipendiali, da quella di ingresso a quella di attestazione, sono differenziate per ciascuna delle categorie professionali, come di seguito indicate:
• Controllori del traffico aereo (classe 4 - 13);
• Esperti di assistenza al volo (classe 3 - 11);
• Meteorologi (classe 3 - 11);
• Naviganti (classe 3 - 11);
• Tecnici (classe 3 - 11);
• Informatici (classe 3 - 11);
• Amministrativi (classe 2 - 11);
• Operai (classe 1 - 7).
5 Il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento professionale, fermo restando quanto previsto dalla norma transitoria, non prevede alcuna ricostruzione di carriera in relazione all’anzianità di servizio complessivamente posseduta rispetto alle nuove previsioni temporali di permanenza nelle singole classi stipendiali previste per ciascuna categoria professionale.
La progressione di classe del nuovo ordinamento, per ogni categoria professionale, avviene in via automatica, all’interno dello stesso profilo professionale, a partire, di norma, dalla classe stipendiale d’ingresso sino alla classe stipendiale di attestazione, in relazione al compimento degli anni di servizio previsti di volta in volta per accedere, senza demerito, da una classe stipendiale all’altra.
6 I tempi di permanenza previsti per ciascuna classe stipendiale – relativi alle singole categorie professionali - sono indicati nelle parentesi della tabella “A”, di seguito riportata:
TABELLA A (*) "CLASSI STIPENDIALI"
Classi | CTA | EAV | MET | NAV | TEC | INF | AMM | OP | Classi |
1 | 100 (2) | 1 | |||||||
2 | 125 (2) | 125 (4) | 2 | ||||||
3 | 150 (2) | 150 (2) | 150 (2) | 150 (2) | 150 (2) | 150 (4) | 150 (5) | 3 | |
4 | 180 (2) | 180 (5) | 180 (5) | 180 (5) | 180 (5) | 180 (5) | 180 (4) | 180 (5) | 4 |
5 | 210 (4) | 210 (5) | 210 (5) | 210 (5) | 210 (5) | 210 (5) | 210 (4) | 210 (5) | 5 |
6 | 240 (4) | 240 (5) | 240 (5) | 240 (5) | 240 (5) | 240 (5) | 240 (5) | 240 (5) | 6 |
7 | 270 (4) | 270 (5) | 270 (5) | 270 (5) | 270 (5) | 270 (5) | 270 (5) | 270 | 7 |
8 | 300 (4) | 300 (4) | 300 (4) | 300 (5) | 300 (5) | 300 (5) | 300 (5) | 8 | |
9 | 320 (4) | 320 (4) | 320 (4) | 320 (5) | 320 (5) | 320 (5) | 320 (5) | 9 | |
10 | 340 (4) | 340 (2) | 340 (2) | 340 (3) | 340 (3) | 340 (3) | 340 (3) | 10 | |
00 | 000 (0) | 000 | 000 | 000 | 360 | 360 | 360 | 11 | |
12 | 380 (2) | 12 | |||||||
13 | 400 | 13 |
32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 37 | 26 |
Anzianità complessiva in anni
(*) In parentesi sono indicati gli anni di permanenza nella classe stipendiale.
Le decorrenze sono fissate al primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del passaggio.
7 Per tutti i profili professionali l’accesso alle rispettive classi stipendiali di attestazione previste per ciascuna categoria (cat. CTA classe 13; cat. EAV classe 11; cat. Meteo classe 11; cat. Naviganti, TVS classe 11, Piloti classe 11; cat. TEC, CTS classe 11; cat. INF, AS classe 11; cat. AMM, CAS classe 11; cat. Operai, OPS classe 7) avviene in via automatica esclusivamente al compimento dei previsti anni di permanenza, senza demerito, nelle rispettive classi stipendiali immediatamente inferiori, così come previste nella tabella “B” di seguito riportata:
TABELLA B
CLASSI | CTA | EAV | MET | NAVIGANTI | TEC | INF | AMM | OPERAIO | CLASSI |
1 | 100 Operaio | 1 | |||||||
2 | 125 Autista, AA | 125 Operaio | 2 | ||||||
3 | 150 EAVJ | 150 METJ | 150 TVJ | 150 OT | 150 AP | 150 Autista, AA, OA | 150 Operaio | 3 | |
4 | 180 CTAJ | 180 EAV | 180 MET | 180 TV | 180 OT | 180 AP | 180 Autista, AA OA | 180 Operaio | 4 |
5 | 210 CTA | 210 EAV | 210 MET | 210 TV, Pilota | 000 XX, XX | 210 AP, AC | 210 Autista, AA, OA, CA | 210 Operaio, OS | 5 |
6 | 240 CTA | 240 EAV | 240 MET | 240 TV, Pilota | 000 XX, XX | 240 AP, AC | 240 Autista, AA, OA, CA | 240 Operaio, OS | 6 |
7 | 270 CTA | 270 EAV | 270 MET | 270 TV, Pilota | 000 XX, XX | 270 AP, AC | 270 Autista, AA, OA, CA | 270 OS | 7 |
8 | 300 CTA | 300 EAV | 300 MET | 300 TV, Pilota | 000 XX, XX | 300 AP, AC | 300 OA, CA | 8 | |
9 | 320 CTA | 320 EAV | 320 MET | 320 TV,TVS, Pilota | 320 CT, CTS | 320 AC, AS | 320 CA, CAS | 9 | |
10 | 340 CTA | 340 EAV | 340 MET | 340 TV,TVS, Pilota | 340 CT, CTS | 340 AC, AS | 340 CA, CAS | 10 | |
11 | 360 CTA | 360 EAV | 360 MET | 360 TVS, Pilota | 360 CTS | 360 AS | 360 CAS | 11 | |
12 | 380 CTA | 12 | |||||||
13 | 400 CTA | 13 |
Con l’intento di omogeneizzare nell’ambito delle singole categorie professionali i tempi di permanenza maturati nei parametri del precedente ordinamento con quelli stabiliti dal nuovo ordinamento si procederà al riconoscimento, a tutto il personale in servizio al 1° settembre 2007, data di avvio del presente ordinamento, di un passaggio alla classe stipendiale immediatamente superiore a quella parametrale attualmente corrispondente secondo le modalità temporali di seguito indicate:
Data ultimo passaggio di parametro | Data prossimo passaggio di classe |
anno 2000 e precedenti | Settembre 2007 |
anno 2001 | Ottobre 2007 |
anno 2002 | Novembre 2007 |
anno 2003 | Dicembre 2007 |
anno 2004 (1° semestre) | Marzo 2008 |
anno 2004 (2° semestre) | Settembre 2008 |
anno 2005 (1° semestre) | Marzo 2009 |
anno 2005 (2° semestre) | Settembre 2009 |
anno 2006 (1° semestre) | Marzo 2010 |
anno 2006 (2° semestre) | Settembre 2010 |
Ai fini dell’individuazione dei tempi di permanenza nelle nuove classi stipendiali, al personale assunto o interessato da un avanzamento parametrale nel corso del 2007 troverà immediato riferimento quanto previsto nella tabella “A”.
Nell’applicazione della suindicata tabella, e solo per l’attuazione temporale della presente norma transitoria, laddove si verificassero maggiori tempi di permanenza tra una classe stipendiale e la successiva rispetto ai tempi previsti dal precedente ordinamento troverà applicazione la condizione di maggior favore.
La validità della norma transitoria si esplica nel periodo 1° settembre 2007 – 30 settembre 2010 con effetti non ripetibili.
8 Le Parti convengono in via generale per tutte le categorie professionali di attivare efficaci processi di valorizzazione e di sviluppo, professionale e retributivo, in modo da garantire tutto il personale che risulti in possesso di maggiori capacità
9 Nell’ambito di ogni categoria professionale vengono, pertanto, descritte, mediante declaratorie, le qualifiche professionali in funzione delle posizioni organizzative aziendali, tenuto conto delle capacità del singolo dipendente, direttamente collegate ad attitudini, competenze, incarichi specifici, abilitazioni, certificazioni e formazione.
10 Le declaratorie rappresentano l’espressione dei contenuti della professionalità in termini di conoscenze, responsabilità ed autonomia operativa. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata in profili professionali.
11 I dipendenti possono chiedere il passaggio ad un profilo professionale della medesima categoria contrattuale o ad altra categoria contrattuale, qualora siano in possesso dei requisiti necessari e delle eventuali idoneità richieste.
La Società valuta in via preferenziale le richieste pervenute dal personale in servizio.
ART. 27 QUADRI
1 In applicazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Legge 13 maggio 1985, n° 190, la qualifica di quadro è attribuita a quei dipendenti tecnici, operativi ed amministrativi che svolgono con carattere di continuità e con elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi, uffici ed entità organizzative essenziali della Società o di gestione di programmi/progetti di fondamentale importanza.
I dipendenti definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e, nell’ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali, effettuano con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e/o di collaboratori e/o di una o più entità organizzative di particolare complessità.
Nei confronti di tale personale, ferma restando la normativa contrattuale prevista per le singole categorie professionali, trova applicazione quanto segue.
Inquadramento
2 Il personale quadro viene individuato dalla Società, di norma, tra il personale collocato nelle classi stipendiali di massima attestazione delle diverse categorie professionali di riferimento.
La Società provvede autonomamente ad inserire il personale quadro su due livelli, come di seguito specificati, in relazione alle responsabilità e all’incarico assegnato:
• Livello A):
svolge, con carattere continuativo e prevalente, attività con elevata responsabilità funzionale e gestionale, attraverso l’applicazione di notevoli capacità, professionali e/o specialistiche nelle quali è fortemente presente il ruolo di rappresentanza della Società, maturate attraverso significative esperienze svolte nell’ambito di realtà aziendali, e non, di natura complessa.
A titolo esemplificativo fanno parte del livello A) le seguenti figure professionali:
Capo impianto; Capo Sala Operativo; Comandante; Vicario; Responsabile senior di funzione e/o settore; Program Manager senior; etc.
• Livello B):
svolge, in via continuativa e prevalente, attività con responsabilità funzionali caratterizzate da specifiche professionalizzazioni acquisite attraverso significative esperienze maturate nell’ambito di realtà operative locali e/o di strutture aziendali centrali o periferiche.
A titolo esemplificativo fanno parte del livello B) le seguenti figure professionali:
Supervisore Operativo; Responsabile Ufficio Impiego; Responsabile Ufficio Automazione e Esercizio; Responsabile Ufficio Addestramento; Responsabile Ufficio Operativo; Responsabile Ufficio Qualità e Sicurezza Operativa; Program Manager; Responsabile e/o Professional di funzione e/o settore; etc..
Informazione
3 Nei confronti del personale quadro, con riferimento alla rilevanza delle funzioni assegnate, la Società fornisce tutti gli elementi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali, intendendo per tali sia quelli dell’area di pertinenza che quelli più generali, con particolare riferimento alle modifiche strutturali degli assetti tecnologici e organizzativi della Società.
4 Nei confronti del personale quadro, con riferimento alla rilevanza delle funzioni assegnate, la Società promuove adeguati e specifici momenti formativi per favorire l’arricchimento delle capacità professionali, anche attraverso l'attivazione di progetti collegati a programmi europei o internazionali.
Responsabilità civile e/o penale
5 Al personale quadro, fermo restando quanto previsto dall’articolo 42 del presente contratto, viene riconosciuta attraverso una apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da dolo e relative a fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
La Società è tenuta altresì ad assicurare il personale quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, per fatti non dipendenti da dolo nello svolgimento delle proprie funzioni.
Orario di lavoro
6 Tutto il personale quadro, qualunque sia la tipologia d’impiego, ha l’obbligo della timbratura in ingresso ed in uscita dalle rispettive sedi aziendali.
Tutto il personale quadro è tenuto ad essere disponibile al di fuori del proprio orario di lavoro, sulla base di quanto eventualmente disposto di volta in volta dalla direzione di appartenenza.
Ciascun quadro, in relazione alle concrete esigenze funzionali ed organizzative della struttura presso la quale presta la propria opera, è tuttavia tenuto, per sua autonoma valutazione, o su specifica richiesta del dirigente di riferimento, a prolungare od articolare il suo quotidiano impegno lavorativo per tutto il tempo necessario alla soddisfazione delle esigenze aziendali.
Eventuali prestazioni effettuate fuori sede e/o permessi contrattuali e di legge devono essere registrati/autorizzati preventivamente sugli appositi fogli giustificativi di assenza.
Il riposo settimanale di norma coincide con la domenica; nel caso in cui sia richiesta la prestazione in un giorno domenicale, il relativo riposo deve essere compensato con la fruizione di una giornata di riposo nella settimana successiva.
La prestazione effettuata in un giorno festivo dà luogo al compenso della maggiorazione oraria prevista per le ore effettivamente lavorate, senza recupero di alcuna giornata di riposo.
Al personale quadro non compete il compenso per lavoro straordinario comunque definito e remunerato.
7 Il personale quadro impiegato in struttura, compresi i responsabili di impianto, osserva un orario di lavoro settimanale medio di 36 ore da rendere tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, durante l’orario di apertura degli uffici.
Eventuali minori prestazioni giornaliere rese, ricomprese tra la prestazione giornaliera minima e il normale orario di lavoro giornaliero stabilito, in mancanza di diversa giustificazione saranno compensate con eventuali maggiori prestazioni giornaliere rese oltre il normale orario di lavoro giornaliero entro il corso del mese successivo.
In assenza di tali maggiori prestazioni, le ore mensili non rese dovranno essere giustificate e autorizzate ricorrendo alle diverse forme di permessi giustificativi previsti dal presente contratto.
8 Il personale quadro impiegato in linea operativa, con funzioni di CSO e SO, osserva un orario di lavoro settimanale medio di 35 ore da rendere sulla base di quanto disposto dalla direzione della sede di appartenenza.
Nella programmazione dell’attività operativa, vanno osservati i limiti di impiego previsti per il personale in linea operativa.
9 Il personale quadro impiegato a bordo dei velivoli in attività radiomisure osserva un orario di lavoro settimanale medio di 35 ore da rendere sulla base di quanto disposto dalla Funzione Radiomisure.
Nella programmazione dell’attività di volo, vanno osservati i limiti di impiego previsti per il personale navigante non quadro.
Indennità di funzione
10 Trascorsi dodici mesi senza demerito dalla nomina a quadro viene attribuita per ciascuna posizione di lavoro un’indennità di funzione, strettamente legata alla posizione ricoperta, corrisposta mensilmente, per dodici mesi, pari a 200,00 euro lordi per il personale quadro inserito nel profilo “A” , pari a 150,00 euro lordi per il personale quadro inserito nel profilo “B” e per il solo personale quadro impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO) pari a 450,00 euro lordi per il personale quadro inserito nel profilo “A” e pari a 400,00 euro lordi per il personale quadro inserito nel profilo “B”.
Retribuzione individuale di anzianità
11 Nei confronti del personale quadro non trova applicazione l’indennità di disponibilità fuori orario, di cui all’articolo 53 del contratto 1998/2001, soppressa con effetto dal 1° luglio 2004.
Al personale quadro, in considerazione del fatto che è tenuto a garantire la propria prestazione lavorativa tutte le volte che viene richiesta, è attribuito, con effetto dal 1° luglio 2004 e direttamente collegato alla posizione di lavoro ricoperta, un
importo lordo mensile, all’interno della voce stipendiale RIA, di seguito specificato:
• 500,00 euro al personale quadro inserito nelle posizioni di responsabile di UAAV e NAAV, CSO, SO, Comandante Pilota e vicari di ACC e SAAV.
• 300,00 euro al personale quadro inserito nelle posizioni di responsabile di struttura operativa;
• 100,00 euro al restante personale quadro.
Superminimo professionale
12 A decorrere dal 1° maggio 2004 il superminimo professionale del personale quadro – a compensazione della soppressione per tale categoria di personale dell’istituto del lavoro straordinario e di quanto ad esso complessivamente erogato a tale titolo, incluso quello programmato ai sensi del comma 5 dell’articolo 30 del contratto 1998/2001 e a titolo di prestazioni effettuate in reperibilità, dalla società nell’anno 2003 - è comprensivo, per 14 mensilità, dei seguenti importi lordi mensili:
• 650,00 euro al personale quadro responsabile di UAAV;
• 550,00 euro al personale quadro responsabile di NAAV e di strutture operative, CSO e SO, al restante personale quadro delle categorie CTA/EAV/MET/NAV e al personale quadro Comandante;
• 400,00 euro al restante personale quadro.
Minimo contrattuale
13 Il personale quadro viene inserito nell’ambito della categoria professionale di appartenenza con l’attribuzione di un incremento di 20 punti parametrali a decorrere dal 1° dicembre 2011.
ART. 28
MOBILITA’ GEOGRAFICA DEL PERSONALE
1 Il trasferimento, sia a carattere definitivo che temporaneo, del dipendente ad altra sede di lavoro può avvenire con le seguenti modalità:
• a domanda;
• su ricerca aziendale;
• per esigenze di servizio o ristrutturazione;
• per selezione;
• previa professionalizzazione.
2 La Società nell’assegnare il personale neo-assunto, al fine di ottimizzare la disponibilità quantitativa e qualitativa degli organici e di realizzare percorsi professionali coerenti ed efficaci - nel rispetto delle certificazioni professionali eventualmente necessarie - avendo particolare riguardo alla garanzia di stanzialità sulla sede d’assegnazione, provvederà nell’ordine:
• alla sostituzione del personale nelle prime posizioni delle graduatorie di mobilità pubblicate per le sedi specificatamente indicate dalla Società;
• alla copertura delle carenze organiche;
• alla sostituzione del personale temporaneamente assegnato in supporto operativo.
3 Qualora una sede carente d’organico non dovesse risultare richiesta e/o l’eventuale assegnazione del personale neo-assunto, non dovesse, comunque, colmare la carenza, la Società, nel rispetto di quanto previsto al punto precedente, effettuerà un’apposita ricerca tra il personale già in servizio ed in possesso dei requisiti necessari.
4 Nel caso in cui tali necessità perdurassero, la Società disporrà trasferimenti per far fronte alle esigenze aziendali.
In questo caso, previa preventiva informazione alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, la Società disporrà eventuali trasferimenti, definitivi o temporanei (minimo 121 giorni calendariali, massimo 730 giorni calendariali), mettendo in mobilità il personale della categoria professionale interessata e scegliendo prioritariamente tra i dipendenti in servizio presso le sedi che dovessero risultare in eccedenza d’organico.
5 In caso di eccedenza di personale di uno o più profili professionali presso una determinata sede, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, la Società procederà al trasferimento di detto personale verso sedi carenti d’organico dello stesso profilo professionale.
In tale caso la Società provvederà al trasferimento per esigenze di servizio, in via definitiva o temporanea.
In quest’ultimo caso verrà disposta una mobilità per un periodo non inferiore a 121 giorni calendariali, e non superiore a 730 giorni calendariali.
6 Il dipendente che a qualsiasi titolo, ad eccezione dei trasferimenti per esigenze di servizio e per ristrutturazione, è assegnato o trasferito presso una sede, ha l’obbligo di permanervi per un periodo minimo di sette anni durante il quale non sarà inserito nelle graduatorie di mobilità geografica.
7 Le necessità di ripianamento organico delle funzioni presenti presso la Sede Centrale (incluse quelle per l’Academy, di Roma e Forlì, per l’AOIS e per il Centro di Sperimentazione e Simulazione), così come quelle di eventuali altri
Le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto saranno preventivamente e formalmente informate su ogni bando di selezione interna.
8 La disciplina relativa alle modalità di trasferimento di cui al punto 1 del presente articolo e la normativa inerente esclusioni, incompatibilità e norme speciali contenute nell’allegato 2 al verbale di accordo del 28.06.2007 e le relative modifiche allo stesso contenute nel successivo verbale di accordo del 17.07.2007, nonché la lettera del 02.02.2007 inviata dalla Società alle organizzazioni sindacali nazionali relativamente alle modalità di assegnazione delle sedi di lavoro per il personale da assumere, costituiscono parte integrante del presente articolo.
Tutta la normativa in questione è allegata al presente contratto.
ART. 29 ORARIO DI LAVORO
1 L’orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell’ambito dell’orario di servizio della sede in cui presta la propria attività.
Il rispetto dell’orario di lavoro è assicurato con sistemi imparziali ed automatici, che assicurino piena ed oggettiva conformità tra i dati rilevati e l’effettiva prestazione di lavoro.
2 Per il personale non quadro impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), l’orario ordinario di lavoro è di 36 ore medie settimanali, pari a 1877 ore su 365 giorni.
Le modalità di resa sono le seguenti:
• l'orario d’inizio della prestazione lavorativa è fissato alle ore 08,00, con una elasticità di ingresso sino a 60 minuti, con recupero alla fine della prestazione giornaliera;
• l'orario settimanale è articolato su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì;
• la durata della giornata lavorativa va da un minimo di 6 ore ad un massimo di 10 ore, con una pausa non retribuita di 30 minuti – e di eventuali ulteriori 15 minuti da recuperare a fine prestazione giornaliera - obbligatoria per le prestazioni lavorative superiori alle 6 ore, da fruire all’interno della fascia oraria 12,30-14,30.
La durata della prestazione nelle singole giornate lavorative è stabilita a livello
Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per particolari esigenze di servizio, fermi restando i limiti giornalieri sopra indicati, la Società e le rappresentanze sindacali aziendali possono concordare l'impiego anche temporaneo di parte o di tutto il personale non quadro impiegato in struttura secondo una articolazione diversa da quanto sopra previsto.
Il personale di struttura, sulla base dei requisiti professionali posseduti, può essere impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), anche temporaneamente. Per tutto il tempo della sua utilizzazione in operativo, troveranno applicazione il regime di orario e le connesse condizioni del personale operativo con regime orario H35 (LO).
Tutto il personale tecnico, informatico ed il personale del CED/AOIS, non impiegato in regime orario H35 (LO), al fine di garantire gli interventi necessari per il ripristino degli apparati, è tenuto ad assicurare una flessibilità d’impiego nelle ore di chiusura dei servizi, finalizzata ad intervenire entro un’ora dalla chiamata per la resa del servizio al di fuori del normale orario di apertura.
A fronte di tale flessibilità d’impiego al personale in questione viene riconosciuta una indennità giornaliera pari a 18,00 euro lordi.
Tale importo non viene corrisposto sia nei casi di assenza dal servizio che in caso di mancata risposta alla chiamata.
In caso di prestazione resa al dipendente compete, oltre al compenso straordinario di cui alla tabella “A”, dell’articolo 30, “Lavoro straordinario”, del presente contratto, per le ore effettivamente rese, anche un compenso pari allo straordinario - festivo diurno - di due ore per il tempo di andata e ritorno.
Tali ore non sono da computarsi ai fini dei limiti d’impiego, avendo valenza esclusivamente economico amministrativa.
3 Per il personale non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), l’orario ordinario di lavoro è di 35 ore medie settimanali, comprensive di tutte le attività, pari a 1825 ore su 365 giorni.
L’articolazione del suddetto orario settimanale è stabilita nelle relative parti specifiche.
Per esigenze di servizio il personale non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO) può essere impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), anche temporaneamente, previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Per tutto il tempo della sua utilizzazione in struttura, troveranno applicazione il regime di orario e le connesse condizioni del personale operativo con regime orario H36 (ST). L’assegnazione non temporanea in struttura può essere disposta, di norma, per il personale operativo che abbia maturato una anzianità di effettivo servizio di almeno cinque anni.
4 All’ora prevista per l’inizio del lavoro, il personale dipendente deve trovarsi al proprio posto.
Nessun dipendente può cessare il lavoro e abbandonare il posto di lavoro prima del termine previsto.
Durante l’orario di lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo o allontanarsi dalla sede di lavoro se non debitamente autorizzato.
5 Tutte le assenze devono essere giustificate.
Ogni assenza non giustificata o non autorizzata dalla Società comporta la perdita della retribuzione per il tempo di assenza e rappresenta presupposto per l’applicazione di sanzioni disciplinari.
6 Salvo autorizzazione o urgenti motivi di servizio, non è consentito entrare o intrattenersi nella sede di lavoro al di fuori del proprio orario di lavoro.
ART. 30
LAVORO STRAORDINARIO
1 Tutto il personale dipendente, escluso il personale quadro, è tenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 250 ore annue.
2 Costituiscono lavoro straordinario le ore effettivamente rese, su richiesta aziendale, in eccedenza all'orario ordinario previsto, sia nei giorni di riposo (feriale, festivo o domenicale) che nei giorni lavorativi, in prolungamento o meno all'orario giornaliero.
Per il personale non quadro impiegato in linea operativa, costituiscono lavoro straordinario le ore effettivamente rese in superamento sia dell’orario ordinario di 35 ore settimanali che dell’orario operativo mensile previsto.
3 La Società può ricorrere allo straordinario entro il limite massimo di 2 ore giornaliere, di norma in prolungamento della prestazione lavorativa, e di 250 ore annuali pro capite.
4 Per tutto il personale dipendente non quadro, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al punto successivo, il compenso per lavoro straordinario è pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale, variabile in funzione del giorno e della fascia oraria in cui la prestazione straordinaria è effettivamente resa, riportata alla tabella “A” di seguito indicata:
La maggiorazione oraria è pari al:
• 10% in giorno lavorativo feriale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
• 15% in giorno lavorativo feriale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00;
• 30% in giorno libero feriale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
• 35% in giorno libero feriale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00;
• 40% in giorno festivo o di riposo domenicale diurno, dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
• 45% in giorno festivo o di riposo domenicale notturno, dalle ore 20,00 alle ore 08,00.
5 Per il personale non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO) (controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo, meteorologo, pilota, tecnico di volo, tecnico e informatico) il compenso orario per lavoro straordinario per ciascun ora effettivamente resa è remunerato con gli importi riportati alla tabella “B” di seguito indicati:
Tabella “B”
Per il personale controllore del traffico aereo non quadro gli importi orari lordi, distinti per abilitazione posseduta, sono pari a:
€ 85,00 | R/REG |
€ 75,00 | R/AWY e R/APP |
€ 65,00 | R/TWR e TWR/APP |
Per il personale esperto di assistenza al volo non quadro l’importo orario è pari a 50,00 euro lordi.
Per il personale meteorologo non quadro l’importo orario è pari a 50,00 euro lordi. Per il personale pilota non quadro l’importo orario è pari a 80,00 euro lordi.
Per il personale tecnico di volo non quadro l’importo orario è pari a 70,00 euro lordi.
Per il personale tecnico e informatico non quadro l’importo orario è pari a 40,00 euro lordi.
ART. 31 FESTIVITA'
1 I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge, ai quali si aggiunge la giornata del 10 dicembre, festività dell'Aviazione Civile.
2 In occasione delle festività, in assenza di prestazione lavorativa, competono i seguenti trattamenti economici:
• in caso di giorno festivo non coincidente con la domenica per il personale impiegato in struttura con regime orario H36 (ST) ovvero con il giorno compensativo del riposo settimanale per il personale impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), la retribuzione lorda fissa di cui all’articolo 44 del presente contratto, oltre le indennità spettanti (controllo, tecnico-informatica, volo, funzione e turno);
• in caso di giorno festivo coincidente con la domenica per il personale impiegato in struttura con regime orario H36 (ST) ovvero con il giorno compensativo del riposo settimanale, per il personale impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), oltre alla retribuzione lorda fissa ed alle indennità spettanti (controllo, tecnico-informatica, volo, funzione e turno) di cui al punto precedente, una ulteriore quota pari alla retribuzione giornaliera.
In caso di prestazione lavorativa resa in un giorno festivo, fermo restando il trattamento economico stabilito per entrambe le fattispecie sopra previste, compete una maggiorazione pari alla retribuzione oraria maggiorata del 40% per ogni ora di prestazione effettivamente resa.
3 In sostituzione delle festività civili e religiose soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n° 54 e successive modificazioni, spettano annualmente tre giornate di permesso retribuito per recupero festività soppresse (rfs) per le sedi ubicate nel Comune di Roma oltre alla festività del Santo Patrono (SS. Xxxxxx e Paolo del 29 giugno) e quattro giornate di permesso retribuito per le restanti sedi.
Tali giornate sono ridotte di 1/12 per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di minore servizio o per le assenze sommate annualmente che non sono utili a tale fine.
Nei giorni di permesso compete la retribuzione lorda fissa, di cui all’articolo 44, “Struttura della retribuzione”, del presente contratto, il premio di risultato e, per il personale operativo, l’indennità di turno e l’indennità di controllo.
I permessi per recupero delle festività soppresse vanno fruiti nell’anno di competenza e possono essere rinviati per motivi di servizio sino al 31 maggio dell’anno successivo.
Qualora non possano essere fruiti per motivi di servizio entro tale data, al
ART. 32 FERIE
1 Tutto il personale in servizio ha diritto, al compimento del primo anno di servizio, a 23 giornate di ferie.
Dopo cinque anni di servizio si matura un giorno di ferie in più l’anno sino ad un massimo di 32 giornate di ferie secondo la seguente progressione:
dal 1°al 5°anno compreso 23 giornate di ferie annue
al compimento del | 6° anno | 24 | ” |
“ | 7° anno | 25 | “ |
“ | 8° anno | 26 | “ |
“ | 9° anno | 27 | “ |
“ | 10° anno | 28 | “ |
“ | 11° anno | 29 | “ |
“ | 12° anno | 30 | “ |
“ | 13° anno | 31 | “ |
“ | 14° anno | 32 | “ |
2 Il numero delle giornate di ferie spettanti annualmente sono ridotte di 1/12 per ogni mese di minor servizio prestato o per le assenze che non sono utili a tale fine.
Non sono computate come giornate di ferie i giorni di festività calendariali ricadenti nel periodo di ferie fruito.
Per ogni settimana di ferie sono computati cinque giorni.
Per il personale turnista impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO) le ferie sono conteggiate in ore, ogni giornata di ferie equivale a sei ore.
3 Nel periodo dell’anno compreso tra il 5 giugno ed il 23 settembre spetta un periodo di ferie pari ad almeno tre settimane continuative.
4 Nell’assoluto rispetto del principio di irrinunciabilità delle ferie e della normativa vigente in materia, le ferie vanno richieste e fruite entro l’anno di competenza.
Per motivi di servizio le ferie potranno essere rinviate sino a ventiquattro mesi dalla scadenza dell’anno di riferimento.
5 In caso di richiamo dalle ferie, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al pagamento come straordinario delle ore effettivamente rese.
ART. 33
ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
1 In aggiunta a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, al personale possono essere concessi i seguenti permessi retribuiti:
• in caso di decesso di un congiunto (coniuge, genitore, figlio) o convivente (more uxorio) cinque giorni lavorativi, in caso di decesso di un parente, collaterale ed affine, sino al secondo grado, tre giorni lavorativi, a decorrere dall’evento;
• per nascita figli e per adozioni o affiliazioni, tre giorni lavorativi entro una settimana dall’evento;
• per l’effettuazione di prestazioni specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio da parte del dipendente o di familiari conviventi, debitamente documentate, tre giorni all’anno ovvero otto giorni nei casi di gravi patologie;
• per la sola testimonianza in giudizio, i giorni lavorativi in cui il dipendente sia stato convocato presso la competente autorità giudiziaria, con esclusione delle convocazioni ad altro titolo (attore e convenuto, quando non sia anche testimone);
• in caso di trasferimento definitivo, due giorni lavorativi.
Il trattamento economico è pari alla retribuzione lorda fissa, di cui all’articolo 44, “Struttura della retribuzione”, del presente contratto.
2 In occasione del matrimonio spetta un periodo di congedo di quindici giorni calendariali, da fruire entro sei mesi dalla data del matrimonio.
Il trattamento economico è pari alla retribuzione lorda fissa, di cui all’articolo 44 , “Struttura della retribuzione”, del presente contratto.
3 Per esigenze personali e familiari, al dipendente, nel solo caso di completo esaurimento delle ferie e dei permessi per recupero per le festività soppresse, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti.
La durata massima di tali permessi è di 20 ore al mese.
Per esigenze personali e familiari, al personale non quadro operante in struttura possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi
Le ore eventualmente non recuperate al termine del mese successivo saranno considerate come ferie, rfs o, in caso di loro esaurimento, permessi non retribuiti.
4 Per documentati motivi personali o per gravi patologie dei propri familiari, come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali (Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n° 278) e debitamente certificate, il dipendente può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un periodo di assenza non retribuita.
Tale periodo non è computabile ad alcun fine nell’anzianità di servizio.
ART. 34 DIRITTO ALLO STUDIO
1 Fermo restando quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n° 300, i dipendenti iscritti e frequentanti corsi di studio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore, di laurea o di specializzazione post-universitaria - presso scuole o università pubbliche, parificate o private legalmente riconosciute - ovvero che intendono frequentare corsi idonei al miglioramento ed all’ampliamento della propria preparazione e/o formazione professionale, possono usufruire di permessi retribuiti o di periodi di assenza non retribuita.
La fruizione è subordinata alle esigenze di servizio.
2 Per la frequenza dei corsi di studio, possono essere richieste sino a 50 ore per ogni anno di durata legale del corso.
In caso di frequenza universitaria fuori corso possono eccezionalmente essere concesse – sempre con le modalità di cui al punto precedente – le ore di permesso eventualmente non utilizzate durante il corso legale.
E’ ammessa la concentrazione dei permessi spettanti annualmente qualora il dipendente debba sostenere nell’anno l’esame di maturità o la tesi di laurea.
Le eventuali ore non fruite entro l’anno sono fruibili nell’anno successivo.
Nel caso in cui il corso abbia inizio o termine nel corso dell’anno, i permessi sono ridotti in proporzione al numero dei mesi di corso.
Il monte ore complessivo di permessi da poter concedere a tal fine è fissato annualmente moltiplicando 50 ore per un fattore pari a 1/12 del numero dei dipendenti in servizio all’inizio dell’anno di riferimento.
I dipendenti che possono assentarsi contemporaneamente per la frequenza di corsi di studio non devono superare il 3% del totale dei dipendenti della Società, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, da distribuirsi pro-quota in relazione al numero dei dipendenti appartenenti a ciascuna sede e per ciascuna categoria professionale, tenuto conto dell’incidenza che ciascuna ha nel computo totale dei dipendenti stessi.
In ogni caso deve essere garantito il normale svolgimento delle attività.
3 Per l’esame di scuola media superiore al dipendente possono essere concessi, nell’anno di riferimento, sino a 8 giorni calendariali di permesso retribuito.
Per sostenere gli esami universitari, la discussione della tesi di laurea, gli esami di specializzazione post-universitaria, il permesso retribuito compete per i giorni interessati dalle prove.
Il dipendente che non abbia superato l’esame può fruire nuovamente di un permesso retribuito per la ripetizione del medesimo esame purché lo stesso abbia esito positivo; in caso di esito negativo, l’assenza dal servizio dovrà essere giustificata con uno degli istituti contrattuali a carico del dipendente.
Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato sostenuto l’esame, il dipendente deve produrre idonea certificazione attestante il sostenimento (anche se di risultato negativo) della prova.
In caso di mancata presentazione di tale documentazione, l’assenza sarà considerata ingiustificata.
4 In aggiunta ai permessi sopra indicati, il dipendente ha facoltà di chiedere, senza alcuna decurtazione economica, un credito di ore da restituire alla Società allo scopo di frequentare a proprie spese corsi ed altre attività di formazione professionale.
Tale credito non può superare il limite di 50 ore all’anno; il recupero ha luogo entro l'anno successivo.
La concessione delle ore di credito e le modalità di recupero sono comunque subordinate alle esigenze di servizio.
5 Per motivi di studio può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita sino ad un massimo di un anno complessivo nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Tale aspettativa non è utile alla maturazione di alcun istituto contrattuale.
ART. 35 MALATTIA
1 In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa, il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro e trasmettere la relativa certificazione medica, entro il terzo giorno dall’inizio della malattia.
2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari.
Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Il dipendente che – per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi – non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Società.
Al dipendente che si sottragga alla visita di controllo senza giustificato motivo si applicano le decurtazioni economiche previste dalle vigenti disposizioni legislative, inoltre, tale comportamento costituisce presupposto per eventuali sanzioni disciplinari.
5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
Ai fini della maturazione del periodo di comporto si sommano tutte le assenze per malattia verificatesi nel corso dei quattro anni precedenti l’ultima manifestazione morbosa, per il solo anno 2009 saranno presi in considerazione i cinque anni precedenti.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico:
• sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto;
• dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile;
• dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile;
• dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione.
Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
12 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
La malattia, che sia tale da comportare ricovero ospedaliero regolarmente certificato ovvero sia di durata certificata non inferiore a sette giorni, insorta durante un periodo di ferie consecutive, sospende il decorso delle ferie per tutta la durata del ricovero stesso ovvero della durata della malattia.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva gli obblighi di comunicazione, certificazione e ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo.
13 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
Per tali assenze compete l’intera retribuzione lorda fissa mensile.
ART. 36 INFORTUNIO SUL LAVORO
1 Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, l’infortunio sul lavoro deve essere immediatamente comunicato alla Società entro le prime 24 ore successive all’evento.
In caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge, il dipendente interessato è tenuto a dare immediata comunicazione, anche telefonica, al proprio diretto superiore.
2 Il dipendente infortunato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del servizio sanitario competente.
In caso di malattia professionale, conseguente ad infortunio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.
3 Durante il periodo di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente non in prova ha diritto all'intera retribuzione e matura il diritto alle ferie.
4 La Società ha diritto di rivalsa sulle somme percepite dal dipendente dall’INAIL o da altre forme assicurative per il periodo di assenza per infortunio sul lavoro, quando il relativo contributo, premio o onere sia a carico della Società stessa.
5 Superato il termine di conservazione del posto di lavoro come sopra determinato, qualora il dipendente non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello indicato nel certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato assente ingiustificato.
ART. 37
TUTELA DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI
1 I dipendenti assunti a tempo indeterminato che, successivamente al periodo di prova, dovessero versare in stato di tossicodipendenza o alcolismo e che intendano accedere, in applicazione dell'articolo 124 del DPR 9 ottobre 1990, n° 309, ai programmi terapeutici e riabilitativi presso strutture sanitarie, sono collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del trattamento di riabilitazione, per un periodo non superiore a tre anni.
2 Il dipendente interessato a detto periodo di aspettativa, inoltra alla Società la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma terapeutico riabilitativo ai sensi dell’articolo 122 del citato decreto.
3 Il dipendente dovrà far pervenire mensilmente, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale esegue il programma terapeutico, certificante l’effettiva continuazione dello stesso.
4 Il rapporto di lavoro si intenderà risolto qualora il dipendente che abbia completato la terapia, ovvero esaurito il periodo massimo di aspettativa, non riprenda servizio entro sette giorni .
5 La Società dispone l'accertamento della idoneità al lavoro del dipendente in stato di tossicodipendenza o alcolismo che non voglia sottoporsi ai previsti programmi di recupero ovvero al termine degli stessi.
6 Il dipendente in stato di tossicodipendenza o alcolismo, compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere trasferito allo scopo di ricongiungersi con la propria famiglia ed impiegato in mansioni rientranti in quelle del profilo di appartenenza ma diverse da quelle normalmente espletate, qualora ciò sia ritenuto utile dal programma di riabilitazione
7 A seguito dell'accertamento dello stato di tossicodipendenza o alcolismo, il controllore del traffico aereo che interagisce con gli operatori di aeromobile, e comunque ogni altro dipendente che svolge funzioni tali da poter comportare rischi per l'incolumità di terzi, se non espletata nel pieno equilibrio psico-fisico, deve essere immediatamente distolto da tali attività ed impiegato in mansioni del proprio profilo non aventi le caratteristiche sopracitate nel rispetto della necessaria riservatezza, ai sensi della vigente normativa di legge e delle intese Stato-Regioni.
8 I dipendenti con parenti entro il secondo grado in stato di tossicodipendenza (o alcolismo) possono chiedere di essere posti in aspettativa non retribuita per motivi familiari, per concorrere ai programmi di recupero del familiare tossicodipendente (o alcoldipendente), qualora il servizio per le tossicodipendenze ne accerti la necessità, ai sensi del comma 2, dell’articolo 124 del DPR 9 ottobre 1990, n° 309 per tutta la durata del progetto (articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n° 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati).
Tale periodo non è utile ad alcun fine, ivi compreso il computo delle ferie e la progressione di carriera.
9 In applicazione della Legge 5 giugno 1990, n° 135 riguardante i lavoratori affetti da virus HIV, la Società si impegna, in particolare a non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all'individuazione della patologia e garantire il posto di lavoro e la riservatezza favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo ed accordando turni di lavoro, orari - anche individuali -, mansioni e sedi che agevolino le terapie.
10 In applicazione della legge riguardante la tutela dei portatori di handicap, al fine di facilitare l'inserimento e l'impiego, la Società ne favorirà la collocazione mirata con l'ausilio delle strutture pubbliche competenti, adottando specifici programmi e progetti, sia ai fini riabilitativi che di integrazione socio-lavorativa.
11 I dipendenti i cui parenti, entro il primo o in mancanza il secondo grado, si trovino nelle condizioni di cura ed assistenza per malattie terminali, debitamente certificate, hanno diritto ad un turno di lavoro sviluppato, anche su base individuale, in maniera tale da consentire una adeguata assistenza.
12 I dipendenti che siano residenti in località colpite da calamità naturali ovvero i cui congiunti entro il primo, o in mancanza il secondo grado, siano residenti in località colpite da calamità naturali dichiarate tali dall'autorità pubblica, hanno diritto ad agevolazioni nella turnazione del lavoro tali da consentire una adeguata disponibilità per il tempo necessario al ripristino delle normali attività dei luoghi interessati, comunque non oltre trenta giorni dall’evento.
ART. 38
IDONEITA’ PSICO-FISICA ALLE MANSIONI E/O AL PROFICUO LAVORO
1 Nei confronti del dipendente riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni previste per la categoria ed il profilo professionale di appartenenza la Società non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo.
2 La Società accerta, per il tramite dell’azienda sanitaria locale o di altra apposita struttura medica collegiale, le mansioni che il dipendente è in grado di svolgere.
3 Nel caso in cui il dipendente, esperita la procedura prevista al punto precedente, risulti idoneo al lavoro ma inidoneo allo svolgimento delle mansioni previste per la categoria contrattuale e/o per il profilo professionale di appartenenza, viene collocato in un profilo o un categoria diversa, anche di classe stipendiale inferiore a quella precedente.
In tale caso, il dipendente conserva la retribuzione lorda fissa già percepita se più favorevole con successivo riassorbimento, in futuro, dei maggiori importi eventualmente attribuiti.
4 La procedura sopraindicata può essere attivata anche nei confronti del dipendente temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni per oltre trenta giorni ovvero per il solo periodo di inidoneità indicato dalla competente struttura sanitaria.
ART. 39
TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
1 Fermo restando quanto disposto dalla vigente legislazione in materia, il trattamento economico spettante per i periodi di assenza previsti è il seguente:
• Alle dipendenti in congedo di maternità spetta l'intera retribuzione, nelle misure in godimento all’inizio dell’assenza.
• Al personale in congedo parentale spetta l'80% della retribuzione lorda fissa mensile per i primi due mesi ed il 30% per i successivi quattro mesi, nelle misure in godimento all’inizio dell’assenza.
A far data dal 1° gennaio 2009 la predetta percentuale del 30% per successivi quattro mesi viene elevata al 40%.
• Al personale che fruisce dei riposi giornalieri spetta l'intera retribuzione.
• Al personale che fruisce di permessi per malattia del bambino corredati da certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, spetta il 50% della retribuzione giornaliera per ogni giorno di assenza limitatamente ai primi trenta giorni di assenza.
Tali permessi possono essere fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino nel limite di dieci mesi complessivi.
ART. 40 RICHIAMO ALLE ARMI
1 In caso di richiamo alle armi, il dipendente ha diritto alla retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44, “Struttura della retribuzione”, del presente contratto.
2 La Società ha diritto di rivalersi delle somme eventualmente corrisposte dalla Amministrazione richiamante fino a compensazione.
ART. 41 BUONO PASTO
1 Per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa di almeno 6 ore il dipendente ha diritto al servizio di ristorazione.
2 La Società garantisce la possibilità di esercitare il diritto attribuendo un buono pasto del valore di 7,50 euro per la consumazione di un pasto standard (primo, secondo, contorno, frutta e bevanda) presso uno degli esercizi convenzionati.
Il buono pasto è attribuito nella misura di uno per ogni giornata in relazione ad uno dei due pasti principali.
A far data dal 1° gennaio 2010 il valore del buono pasto viene elevato a 8,50 euro.
ART. 42 ASSISTENZA LEGALE
1 Ogni dipendente è direttamente responsabile secondo le leggi amministrative, civili e penali degli atti da lui compiuti nell’esercizio della sua attività di istituto.
2 Le Parti convengono che per gli atti posti in essere dal dipendente nell’espletamento della sua attività di istituto o comunque connessi al servizio e per i quali la Società non si sia costituita parte civile, nello stesso o in separato giudizio, nei confronti del dipendente medesimo, la responsabilità civile si estende anche alla Società, fatto salvo il diritto della stessa di esercitare rivalsa nei confronti del responsabile, ove il fatto illecito venisse accertato di natura dolosa.
3 Le Parti convengono, quindi, che la Società sia tenuta ad assicurare ai propri dipendenti il patrocinio legale e tecnico di cui ai successivi commi, nonché l’integrale pagamento – anche in precaria sostituzione del singolo dipendente, la cui responsabilità per fatto illecito di natura dolosa sia stata accertata con sentenza passata in giudicato - dei danni materiali e/o morali che tale dipendente sia stato condannato a risarcire al danneggiato e/o alla parte offesa.
4 La Società nel concordare con l’istituto assicuratore il premio relativo alla responsabilità di tutto il personale dipendente per atti e fatti a qualsiasi titolo commessi, anche per colpa grave, lo ripartirà per quote a carico di ciascun dipendente.
L’importo del premio previsto per l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità per colpa grave farà riferimento ai diversi gradi di responsabilità in capo alle seguenti categorie di dipendenti:
• CTA ed EAV impiegati in linea operativa;
• CTA ed EAV impiegati in struttura;
• Naviganti e Meteorologi;
• Tecnici, Informatici ed Amministrativi.
5 ll pagamento dei danni effettuato dalla Società, a termini dei commi che precedono, direttamente o eventualmente attraverso il proprio assicuratore, non potrà costituire oggetto di rivalsa nei confronti del dipendente e dei suoi eredi, ad eccezione delle ipotesi in cui la responsabilità del dipendente sia stata dichiarata per fatto illecito di natura dolosa.
6 La Società, su richiesta scritta dell’interessato, si impegna ad assicurare assistenza legale e tecnica, in ogni stato e grado di giudizio – con assunzione a proprio carico di ogni relativo onere economico per spese processuali ed onorari professionali, forensi e tecnici – e salvo rivalsa nelle ipotesi di accertata responsabilità del dipendente per fatto illecito di natura dolosa - ai dipendenti che si trovino implicati in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale, per fatti relativi all’espletamento del loro servizio.
7 Il dipendente, ove non intenda farsi assistere e difendere dall’avvocato eventualmente individuato dalla Società ai sensi del successivo comma, ha facoltà di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con oneri a carico della Società, nei limiti tuttavia delle tariffe professionali medie.
8 La Società, nei i procedimenti amministrativi, civili e penali in cui fossero chiamati in causa, per atti relativi al servizio di istituto, suoi dipendenti, ha facoltà, a tutela dei propri interessi e salvo l’espresso consenso dei dipendenti medesimi, previa eventuale individuazione di una comune linea valutativa e difensiva, di associare al difensore scelto dal dipendente un avvocato di sua fiducia, facendosi carico integralmente delle spese del collegio di difesa del dipendente.
9 Nel caso in cui venisse affermata, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità del dipendente per fatti illeciti di natura dolosa, la Società avrà diritto di esercitare rivalsa, nei confronti del dipendente medesimo, per le somme da essa anticipate, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, per spese legali ed onorari.
ART. 43
PARI OPPORTUNITA'
1 Il “Comitato Pari Opportunità” è composto da rappresentanti di parte sindacale designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari numero di parte aziendale di cui uno con funzioni di presidente.
Le rappresentanti del comitato di parte sindacale hanno diritto a permessi retribuiti a carico della Società per la partecipazione alle riunioni del comitato; per le altre attività, esse utilizzano il monte ore spettante alle organizzazioni sindacali nazionali.
2 Per consentire al Comitato la realizzazione delle finalità dell’istituto, la Società si impegna a:
• garantire e agevolare la circolazione dell’informazione documentale, deliberativa e propositiva sul lavoro del CPO, anche attraverso i canali informativi della Società;
• dare comunicazione ai responsabili aziendali circa la costituzione, i compiti e i diritti del CPO;
• portare a conoscenza dei soggetti preposti alla contrattazione le proposte d’intervento avanzate dal CPO;
• mettere a disposizione del CPO risorse per l’effettuazione di indagini conoscitive, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro femminile;
• diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali informativi con trasmissione delle stesse agli uffici competenti;
• mettere a disposizione del CPO sedi idonee, strumenti e materiale necessari;
• convocare il CPO nella persona di una rappresentante, solo quale uditrice, alle riunioni con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sugli atti di interesse generale concernenti le strategie, l’ordinamento e la gestione del personale, nonché sui progetti e i provvedimenti di ristrutturazione/riorganizzazione della Società;
• inserire almeno una rappresentante del CPO nelle commissioni di studio e/o di valutazione del personale, negli osservatori/gruppi di lavoro/commissione, ove previsti;
• garantire la partecipazione del personale femminile ai corsi di formazione, sia fra i discenti sia fra gli istruttori, secondo le indicazioni espresse dal CPO e fornire allo stesso la preventiva informazione circa i programmi, i fini e le modalità dei corsi stessi, al fine di consentire la partecipazione di sue rappresentanti in qualità di uditrici; per le ore di corso che avranno come tema le pari opportunità, la Società terrà conto dei criteri e dei contenuti proposti dal CPO e invierà i resoconti statistici riguardanti l’attività formativa svolta al CPO ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n° 198;
• garantire al CPO la possibilità di effettuare visite periodiche presso gli impianti, anche su richiesta delle dipendenti, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni discriminatorie e per proporre soluzioni alternative alle questioni evidenziate nell’ambito dei livelli di confronto negoziale.
3 Al fine di favorire uno sviluppo organico di queste iniziative, sono previsti incontri almeno semestrali tra il Comitato e la Società.
4 Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività, devono essere individuate condizioni e modalità per l’affermazione della pari dignità delle persone, anche per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personale e superare quegli atteggiamenti che rechino pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
CAPO VI
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
ART. 44
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1 Le voci retributive che compongono la retribuzione lorda fissa mensile sono:
• minimo contrattuale
• indennità integrativa speciale conglobata
• retribuzione individuale di anzianità
• retribuzione individuale di anzianità quadri
• scatto anomalo
• elemento distinto della retribuzione
• superminimo professionale
• superminimo da ristrutturazione salariale
• maggiorazione superminimo quadri.
2 Le voci retributive che compongono la retribuzione lorda variabile mensile sono:
• indennità di funzione
• indennità di turno e relativo mantenimento
• indennità flessibilità di impiego
• indennità di controllo
• indennità tecnico/informatica
• indennità di volo
• lavoro straordinario
• lavoro festivo
• lavoro domenicale
• lavoro notturno
• festività coincidenti
3 Ai fini di quanto previsto dal presente contratto, la retribuzione oraria è rispettivamente pari ad 1/150 della retribuzione fissa mensile per il personale impiegato in linea operativa turnista con regime orario H35 (LO) e ad 1/156 della retribuzione lorda fissa mensile per il personale impiegato in struttura con regime orario H36 (ST).
La retribuzione giornaliera è pari ad 1/26 della retribuzione lorda fissa mensile.
ART. 45
MINIMO CONTRATTUALE
1 Gli importi lordi mensili dei minimi contrattuali spettanti per ciascuna classe stipendiale sono di seguito riportati:
classe | minimi in vigore dal | minimi in vigore dal |
stipendiale | 01.07.2008 | 01.07.2009 |
1 | 548,12 | 570,28 |
2 | 685,15 | 712,86 |
3 | 822,62 | 855,87 |
4 | 986,94 | 1.026,84 |
5 | 1.151,26 | 1.197,81 |
6 | 1.315,59 | 1.368,79 |
7 | 1.479,91 | 1.539,76 |
8 | 1.644,23 | 1.710,73 |
9 | 1.753,78 | 1.824,71 |
10 | 1.863,33 | 1.938,70 |
11 | 1.971,88 | 2.051,68 |
12 | 2.081,43 | 2.165,66 |
13 | 2.190,98 | 2.279,65 |
quadro | 2.630,95 | 2.737,35 |
ART. 46
INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE CONGLOBATA
1 Secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia al personale dipendente sono attribuiti i seguenti importi lordi mensili a titolo di indennità integrativa speciale conglobata, spettanti per ciascuna classe stipendiale:
stipendiale | |
1 | 515,23 |
2 | 520,78 |
3 | 526,33 |
4 | 533,32 |
5 | 539,75 |
6 | 546,75 |
7 | 553,74 |
8 | 560,74 |
9 | 560,74 |
10 | 560,74 |
11 | 560,74 |
12 | 560,74 |
13 | 560,74 |
quadro | 560,74 |
importi
2 A decorrere dal 1° gennaio 2009 i suddetti importi lordi mensili vengono conglobati negli importi lordi mensili dei minimi contrattuali spettanti per ciascuna classe stipendiale di cui all’articolo 45 del presente contratto.
3 Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, commi 9 e 10, della Legge 8 agosto 1995, n° 335.
ART. 47
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’
1 Gli importi spettanti ai sensi di quanto previsto dal ccnl 1994/1997, in luogo ed in sostituzione degli aumenti periodici di anzianità, delle classi quinquennali di superminimo di cui al DPR 31 luglio 1992, n° 357, della ristrutturazione salariale di cui all’accordo quadro del 10.04.2004, restano fissati ai valori in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto.
ART. 48 SCATTO ANOMALO
1 A tutto il personale dipendente, al compimento del primo biennio di anzianità, compete, a titolo di scatto anomalo, un importo pari a 103,29 euro lordi mensili.
ART. 49
ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
1 L’importo di 80,57 euro lordi mensili è attribuito, in virtù di quanto previsto dall’articolo 48 del ccnl 1998/2001, al personale dipendente di seguito indicato:
• autisti;
• tecnici, amministrativi e meteorologi non quadri;
ed è soggetto a riassorbimento in caso di successive promozioni o di nomina a quadro.
ART. 50 SUPERMINIMO PROFESSIONALE
1 Al personale dipendente, compreso il personale quadro, sono attribuiti a titolo di superminimo professionale, articolato e direttamente collegato alla categoria professionale, al profilo professionale, al regime orario osservato ed alla sede di lavoro di appartenenza, gli importi lordi mensili di cui alla tabella allegata al presente contratto.
2 Per il solo personale controllore del traffico aereo il superminimo professionale è attribuito tenendo conto anche dell'abilitazione posseduta purché compatibile con la sede di lavoro.
3 Al personale controllore del traffico aereo che abbia perso l’abilitazione in via permanente è attribuito l’importo corrispondente all’ultima abilitazione posseduta comunque compatibile con la sede di appartenenza.
4 Al personale controllore del traffico aereo in caso di trasferimento definitivo su richiesta aziendale compete, qualora la sede di destinazione richieda per lo svolgimento dell’attività un’abilitazione inferiore, l’importo corrispondente
In caso di trasferimento definitivo a domanda del dipendente compete, qualora la sede di destinazione richieda per lo svolgimento dell’attività un’abilitazione inferiore, l’importo corrispondente alla massima abilitazione della sede.
Al personale controllore del traffico aereo trasferito definitivamente in posizioni di lavoro in struttura viene comunque attribuito l’importo corrispondente all’abilitazione posseduta.
5 Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’articolo 2 “Ristrutturazioni salariali” dell’accordo aziendale del 10.04.2004, al personale da assumere o assunto dopo il 10 aprile 2004 l’ammontare economico in questione viene riconosciuto nelle misure percentuali e con le modalità temporali di seguito indicate:
• 25% dell’ammontare economico in questione previsto, al compimento dei primi tre anni di anzianità di servizio successivi alla data di assunzione;
• ulteriore 35% dell’ammontare economico in questione previsto, al compimento dei successivi tre anni di anzianità di servizio;
• restante 40% dell’ammontare economico in questione previsto, al compimento dell’ulteriore successivo anno di anzianità di servizio.
ART. 51 INDENNITA’ DI CONTROLLO
1 Con decorrenza 1° luglio 2008 viene istituita la voce retributiva denominata “Indennità di controllo”.
L’indennità di controllo viene corrisposta a tutto il personale operativo non quadro appartenente alle categorie professionali controllori del traffico aereo, esperti di assistenza al volo e meteorologi che, in possesso della necessaria abilitazione, svolge la propria prestazione in attività direttamente connesse con l’esercizio operativo ed in turnazione periodica e/o avvicendata, articolata su sette giorni settimanali.
2 Al personale operativo, controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo e meteorologo, non quadro, impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), a far data dal 1° luglio 2008 sono attribuiti, a titolo d’indennità di controllo, i seguenti importi lordi mensili, per dodici mesi l’anno, riportati nella presente tabella “C”:
CTA R/AWY-AWY € 600,00; R/APP-R/TWR € 475,00;
APP/TWR € 445,00.
EAV € 200,00.
METEO € 200,00.
Al personale, controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo e meteorologo, non quadro impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), che svolge la propria attività lavorativa funzionalmente connessa con l’esercizio operativo, a far data dal 1° luglio 2008 sono attribuiti, a titolo di indennità di controllo, i sotto elencati valori economici, per dodici mesi l’anno, commisurati percentualmente agli anni precedentemente effettuati in turnazione su sette giorni settimanali, come rappresentati nella seguente tabella “D”:
Tabella “D”
CTA | oltre 15 anni | da 10 a 15 anni | da 5 a 10 anni |
R/AWY-AWY | 150,00 | 120,00 | 115,00 |
R/APP-R/TWR | 95,00 | 65,00 | 35,00 |
APP/TWR | 90,00 | 60,00 | 30,00 |
EAV | oltre 15 anni | da 10 a 15 anni | da 5 a 10 anni |
50,00 | 35,00 | 20,00 |
METEO | oltre 15 anni | da 10 a 15 anni | da 5 a 10 anni |
50,00 | 35,00 | 20,00 |
3 Ogni giornata di assenza a qualsiasi titolo dà luogo ad una trattenuta pari a 1/26 dell’importo mensile dell’indennità di controllo di riferimento.
Non saranno considerate a tal fine le assenze effettuate per:
• ferie e permessi per recupero festività soppresse;
• congedo lutto, nascita figli, congedo matrimoniale;
• infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero e successiva convalescenza;
• congedo per maternità/paternità ed allattamento;
• permessi sindacali e assemblea;
• altri permessi previsti secondo disposizioni di legge (assistenza disabili,
assolvimento cariche pubbliche, volontariato protezione civile, donazione sangue, etc).
4 Al personale operativo controllore del traffico aereo non quadro che abbia perso l’abilitazione in via permanente è attribuito l’importo corrispondente all’ultima abilitazione posseduta, comunque compatibile con la sede di appartenenza.
ART. 52
INDENNITA’ TECNICO INFORMATICA
1 Con decorrenza 1° luglio 2008 viene istituita la voce retributiva denominata “Indennità tecnico/informatica”.
L’indennità tecnico/informatica viene corrisposta a tutto il personale operativo non quadro appartenente alle categorie professionali dei tecnici ed informatici che svolge la propria prestazione in attività direttamente connesse con l’esercizio operativo ed in turnazione periodica e/o avvicendata, articolata su sette giorni settimanali.
2 Al personale tecnico/informatico operativo non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO), a far data dal 1° luglio 2008, è attribuito, a titolo d’indennità tecnico/informatica, l’importo lordo mensile, per dodici mesi l’anno, pari a 140,00 euro.
3 Al personale tecnico/informatico non quadro impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), che svolge la propria attività lavorativa funzionalmente connessa con l’esercizio operativo, a far data dal 1° luglio 2008 sono attribuiti, a titolo di indennità tecnico/informatica, i sotto elencati valori economici, per dodici mesi l’anno, commisurati percentualmente agli anni precedentemente effettuati in turnazione su sette giorni settimanali, come di seguito riportato:
tecnico/informatico | oltre 15 anni | da 10 a 15 anni | da 5 a 10 anni |
30,00 | 20,00 | 12,00 |
4 Ogni giornata di assenza a qualsiasi titolo dà luogo ad una trattenuta pari a 1/26 dell’importo mensile dell’indennità tecnico/informatica .
Non saranno considerate a tal fine le assenze effettuate per:
• ferie e permessi per recupero festività soppresse;
• congedo lutto, nascita figli, congedo matrimoniale;
• infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero e successiva convalescenza;
• congedo per maternità/paternità ed allattamento;
• permessi sindacali e assemblea;
• altri permessi previsti secondo disposizioni di legge (assistenza disabili, assolvimento cariche pubbliche, volontariato protezione civile, donazione sangue, etc).
ART. 53 INDENNITA’ DI VOLO
1 Per tutto il personale navigante, comandanti, piloti e tecnici di volo, l’indennità di volo, a decorrere dal 30 giugno 2008, cessa di essere corrisposta su quattordici mensilità e, a far data dal 1° luglio 2008, viene corrisposta, fermo restando il valore annuo complessivamente erogato su quattordici mensilità, su dodici mensilità.
2 A decorrere dal 1° luglio 2008, al personale navigante, comandanti, piloti e tecnici di volo, l’indennità di volo viene incrementata, su base mensile e per dodici mesi all’anno, ai seguenti importi lordi mensili di seguito indicati:
• comandante DOV € 2.634,00
• comandante € 2.534,00
• pilota € 2.293,00
• tecnico di volo quadro € 2.123,00
• tecnico di volo € 2.123,00
3 Al personale navigante, piloti e tecnici di volo, non quadro impiegato in linea operativa per ogni giornata di assenza a qualsiasi titolo viene effettuata una trattenuta pari a 1/26 del 50% del valore mensile dell’indennità di volo di riferimento.
Non saranno considerate a tal fine le assenze effettuate per:
• ferie e permessi per recupero festività soppresse;
• congedo lutto, nascita figli, congedo matrimoniale;
• infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero e successiva convalescenza;
• congedo per maternità/paternità ed allattamento;
• permessi sindacali e assemblea;
• altri permessi previsti secondo disposizioni di legge (assistenza disabili, assolvimento cariche pubbliche, volontariato protezione civile, donazione sangue, etc).
4 Al personale che abbia perso l’idoneità in via permanente, è mantenuto l’importo in godimento.
ART. 54
INDENNITA’ FLESSIBILITA’ D’IMPIEGO
1 Negli aeroporti con orario di apertura del servizio inferiore alle 24 ore, nei casi di voli umanitari, di emergenza, di Stato, militari ed in casi eccezionali di voli linea, tutto il personale controllore del traffico aereo ed esperto di assistenza al volo non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO) è tenuto ad assicurare una flessibilità all’impiego nelle ore di chiusura dei servizi, finalizzata ad intervenire entro un’ora dalla chiamata per la resa del servizio al di fuori del normale orario di apertura.
2 A fronte di tale flessibilità d’impiego al personale in questione viene riconosciuta una indennità giornaliera pari a 18,00 euro lordi.
Tale importo non viene corrisposto sia nei casi di assenza dal servizio che in caso di mancata risposta alla chiamata.
3 In caso di prestazione resa al dipendente compete, oltre al compenso straordinario di cui alla tabella “B” dell’articolo 30 ,“Lavoro straordinario”, del presente contratto, per le ore effettivamente rese, anche un compenso pari allo straordinario di cui alla tabella “A” - festivo diurno - dell’articolo 30 ,“Lavoro straordinario”, del presente contratto, di due ore per il tempo di andata e ritorno. Tali ore non sono da computarsi ai fini dei limiti di impiego, avendo valenza esclusivamente economico/amministrativa.
ART. 55 INDENNITÀ DI FUNZIONE
1 La Società provvede autonomamente ad inserire le posizioni di lavoro, proprie della categoria quadri, nei diversi profili alla luce di quanto emerso dal realizzato sistema di pesatura delle posizioni.
2 Al personale quadro inserito nel profilo “A” viene attribuito mensilmente a titolo di indennità di funzione un importo pari a 200,00 euro lordi ed al personale quadro inserito nel profilo “B” un importo pari a 150,00 euro lordi.
Al solo personale quadro impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO) inserito nel profilo “A” viene attribuito mensilmente a titolo di indennità di funzione un importo pari a 450,00 euro lordi ed al personale quadro inserito nel profilo “B” un importo pari a 400,00 euro lordi.
3 Al personale quadro, inserito nella categoria professionale del personale navigante, l’indennità di funzione, di cui al presente articolo, non viene riconosciuta in quanto il nuovo valore economico dell’indennità di volo ad esso attribuito, a far
4 La Società valuterà la possibilità di corrispondere tale indennità, nella misura ancora da definire, anche al personale dipendente non quadro impiegato in struttura con regime orario H36 (ST) cui siano affidati incarichi particolari.
ART. 56 INDENNITA’ DI TURNO
1 Al personale non quadro impiegato in turnazione periodica e/o avvicendata, su sette giorni settimanali, sono attribuiti, in funzione delle turnazioni applicate, i seguenti importi lordi mensili per dodici mesi nell'anno:
H24/H18 | HX/XJ | |
dalla classe 7 alla classe 13 | 356,36 | 170,43 |
dalla classe 5 alla classe 6 | 304,71 | 149,77 |
sino alla classe 4 | 211,75 | 108,46 |
2 Al personale non quadro impiegato in turnazione su meno di sette giorni settimanali compete il trattamento HX, ad eccezione dei CTA cui compete comunque il trattamento H24.
3 Al personale non quadro impiegato in struttura, con regime orario H36 (ST), viene riconosciuto a titolo di mantenimento dell’indennità di turno un importo lordo mensile nelle seguenti misure percentuali, riferite agli anni effettuati in turnazione periodica e/o avvicendata su sette giorni settimanali, dell’indennità di turno percepita:
• 70%, oltre 15 anni
• 50% da 10 a 15 anni
• 30% da 5 a 10 anni.
Per il personale impiegato presso la sede centrale si fa riferimento agli importi H24.
Per il personale transitato ai sensi del DPR n° 145/81, per il personale CTA ex
A.M.I. e per il personale proveniente da altre categorie professionali, sono considerati utili al fine del computo delle suddette percentuali anche i periodi di impiego in turnazione presso l'ENAV (ex AAAVTAG) e le amministrazioni di provenienza nella misura forfettaria dei 4/5 del periodo di servizio prestato presso dette amministrazioni.
ART. 57
LAVORO DOMENICALE E NOTTURNO
1 Le ore di lavoro ordinario effettuate dal personale non quadro impiegato in struttura con regime orario H36 (ST), nella fascia oraria dalle 20,00 alle 08,00, non riconducibili a lavoro straordinario, sono compensate con una maggiorazione oraria pari al 45% della retribuzione oraria ordinaria.
2 Le ore di lavoro operative effettuate dal personale operativo impiegato in linea operativa nelle giornate di domenica di calendario, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, nel periodo giugno – settembre di ciascun anno, sono compensate con una maggiorazione oraria pari al 33% della retribuzione oraria ordinaria.
ART. 58 TREDICESIMA MENSILITA’
1 Con le competenze del mese di novembre, la Società corrisponde a tutto il personale in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44, “Struttura della retribuzione”, del presente contratto.
2 In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il dipendente ha diritto ai relativi dodicesimi in relazione ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni di servizio effettivamente prestato.
3 Qualora nel corso dell’anno vi siano stati periodi di servizio durante i quali le suddette voci retributive sono state corrisposte in misura ridotta per più di quindici giorni, i dodicesimi corrispondenti a tali periodi sono ridotti della stessa misura.
4 Sono utili alla maturazione della tredicesima mensilità, oltre ai periodi di effettivo servizio, anche le assenze per le quali è prevista la salvaguardia ai sensi delle norme di legge e del presente contratto.
ART. 59 QUATTORDICESIMA MENSILITA’
1 Con le competenze del mese di giugno, la Società corrisponde a tutto il personale in servizio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione lorda fissa
2 In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il dipendente ha diritto ai relativi dodicesimi in relazione ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni di servizio effettivamente prestato.
3 Qualora nel corso dell’anno vi siano stati periodi di servizio durante i quali le suddette voci retributive sono state corrisposte in misura ridotta per più di quindici giorni, i dodicesimi corrispondenti a tali periodi sono ridotti della stessa misura.
4 Sono utili alla maturazione della quattordicesima mensilità, oltre ai periodi di effettivo servizio, anche le assenze per le quali è prevista la salvaguardia ai sensi delle norme di legge e del presente contratto.
ART. 60 TRATTAMENTO DI TRASFERTA
1 Il dipendente è considerato in trasferta quando, per motivi di servizio, è inviato dalla Società a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro - sino ad un massimo di 120 giorni continuativi - in una località distante da quest’ultima almeno 50 Km.
Nel caso in cui la distanza tra le località interessate sia inferiore ad 80 Km la trasferta, salvo casi eccezionali preventivamente autorizzati, è considerata comunque trasferta giornaliera.
2 La disciplina concernente le prenotazioni e l’utilizzo di vettori, hotel e servizi di autonoleggio necessari per lo svolgimento della trasferta è regolata da apposita circolare aziendale.
3 Il dipendente in regime di trasferta ha diritto, per ogni 24 ore di trasferta, alle seguenti indennità:
• trasferta di durata pari o superiore ad 8 ore 28,00 euro lordi
• trasferta di durata inferiore ad 8 ore 14,00 euro lordi Il solo personale navigante ha diritto al seguente trattamento:
• trasferta di durata superiore ad 8 ore 77,00 euro lordi
• trasferta di durata inferiore ad 8 ore 39,00 euro lordi
4 Il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i pasti, se debitamente documentate, nel limite massimale complessivo pari a euro 56,00 per le trasferte che abbiano inizio prima delle ore 14,00 e termine dopo le ore 21,00, ridotto a euro 28,00 per le trasferte che abbiano inizio prima delle ore 14,00 e termine prima delle ore 21,00 oppure inizio dopo le ore 14,00 e termine dopo le ore 21,00.
5 Il dipendente può richiedere per le trasferte di durata superiore alle 24 ore un anticipo pari a euro 50,00 per ogni giorno di durata della presunta trasferta, oltre l’eventuale importo presunto per le spese di alloggio.
6 Il dipendente in regime di trasferta di lunga durata pari o superiore a trenta giorni calendariali consecutivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio di inizio e fine trasferta, può optare per i seguenti trattamenti:
• hotel con trattamento di mezza pensione con rimborso a piè di lista del rimanente pasto entro il limite di euro 28,00 e attribuzione di un’indennità di trasferta forfettaria pari a 500,00 euro lordi per ogni trenta giorni consecutivi di trasferta, frazionabili per trasferte superiori ai trenta giorni; in tal caso può essere richiesta un’anticipazione pari a euro 700,00 per ogni trenta giorni consecutivi di trasferta, frazionabili per trasferte superiori ai trenta giorni;
• in sostituzione delle spese di vitto e alloggio e dell’indennità di trasferta di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo, per un’indennità di trasferta forfettaria omnicomprensiva pari a 2.000,00 euro lordi, frazionabili per trasferte superiori ai trenta giorni; in tal caso il dipendente può richiedere un’anticipazione pari a euro 1.500,00 per ogni trenta giorni di durata presunta della trasferta, ugualmente frazionabile per periodi superiori ai trenta giorni.
7 Il dipendente in regime di trasferta all’estero ha diritto, per ogni 24 ore di trasferta, alle seguenti indennità:
• trasferta di durata pari o superiore ad 8 ore 36,00 euro lordi
• trasferta di durata inferiore ad 8 ore 18,00 euro lordi
8 Il dipendente in regime di trasferta all’estero ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i pasti, se debitamente documentate, nel limite massimo complessivo pari a euro 100,00 per le trasferte che abbiano inizio prima delle ore 14,00 e termine dopo le ore 21,00, ridotto a euro 50,00 per le trasferte che abbiano inizio prima delle ore 14,00 e termine prima delle ore 21,00 oppure inizio dopo le ore 14,00 e termine dopo le ore 21,00.
9 Il dipendente può richiedere per le trasferte all’estero di durata superiore
10 In caso di trasferta all’estero di lunga durata (pari o superiore a trenta giorni calendariali consecutivi), la Direzione Risorse Umane e Qualità concorderà individualmente il trattamento spettante.
Saranno altresì definiti separatamente i trattamenti spettanti per le trasferte addestrative all’estero.
11 Nel computo delle ore di trasferta ai fini dell’attribuzione dell’indennità prevista, vanno considerate anche le ore impiegate per il raggiungimento del vettore utilizzato per la trasferta.
Si stabilisce convenzionalmente che, a far data dal 01.01.2009:
a. in caso di trasferta con l’utilizzo del mezzo aereo, le ore riconosciute in relazione all’orario programmato dal vettore sono complessivamente pari a 3 ore e 30 minuti (di cui 2 ore prima dell’orario di partenza del volo di andata, 1 ora e 30 minuti dopo l’orario di arrivo effettivo del volo di rientro, nel caso di tratte internazionali le ore convenzionali prima dell’orario di partenza del volo sono elevate a 3 ore);
b. in caso di trasferta con l’utilizzo del treno o della nave, le ore riconosciute sono complessivamente pari a 3 ore (di cui 2 ore per l’andata, ed 1 ora per il ritorno);
c. in caso di trasferta con l’utilizzo del mezzo di trasporto proprio, viene preso a riferimento l’effettivo orario di partenza e di arrivo.
12 Il dipendente che percepisce il trattamento di trasferta non ha diritto al buono pasto.
13 Qualora non ricorrano i requisiti per l'attribuzione del trattamento di trasferta, il dipendente inviato a prestare la propria attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro, per almeno 6 ore continuative, ha diritto ad un rimborso forfettario di 18,00 euro lordi, purché non utilizzi mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Società.
14 Nel caso in cui il servizio fuori sede venga svolto nelle unità produttive ubicate nell’area romana (comprensiva delle sedi di Ciampino e Fiumicino) o nell’area lombarda di Linate, Malpensa, Bergamo e la sede abituale di lavoro rientra in una di tali aree, il dipendente ha diritto allo stesso trattamento di cui al precedente punto 13.
ART. 61 TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO
1 Il personale trasferito in via definitiva, nel caso in cui la distanza delle sedi interessate sia superiore a 50 km e le stesse non siano riconducibili a sedi interessate da provvedimenti di variazione di assegnazione, ha diritto ai trattamenti di seguito indicati.
2 Per trasferimenti disposti per motivi di servizio, al dipendente compete:
• una indennità di trasferimento pari a quattro mensilità della retribuzione lorda fissa di cui all’articolo 44 , “Struttura della retribuzione”, del presente contratto;
- se il dipendente ha trasferito nella nuova sede anche la famiglia entro due anni, l’indennità è maggiorata del 30%;
- se la distanza tra le due sedi interessate dal trasferimento è superiore ai 700 Km e/o lo stesso interessa le sedi di Lampedusa e Pantelleria, l’indennità è maggiorata del 20%;
le due maggiorazioni sono cumulabili;
• il rimborso delle spese documentate di viaggio, per il solo dipendente e per il solo viaggio di andata, con gli stessi criteri previsti per il trattamento di trasferta;
• il rimborso forfettario delle spese di trasloco - nelle misure, a far data dal 01.01.2009, di 2.500,00 euro lordi per distanze sino a 200 km, 3.000,00 euro lordi sino a 450 km, 3.500,00 euro lordi oltre 450 km - nonché ulteriori 300,00 euro lordi per ogni componente del nucleo familiare (elevato a 550,00 euro lordi per traslochi da e per le isole).
3 Per trasferimenti disposti su ricerca aziendale, al dipendente compete:
• un’indennità di trasferimento pari ad una mensilità della retribuzione lorda fissa di cui all’articolo 44, “Struttura della retribuzione”, del presente contratto;
• il rimborso delle spese documentate di viaggio con gli stessi criteri previsti per il trattamento di trasferta;
• il rimborso forfettario delle spese di trasloco con gli stessi criteri e limiti di cui al punto precedente.
4 Per trasferimenti a domanda, al dipendente compete il rimborso delle spese documentate di trasloco secondo criteri e limiti stabiliti di volta in volta dalla
5 Per trasferimenti temporanei disposti per motivi di servizio, al dipendente è attribuita un’indennità di trasferimento pari a 2.000,00 euro lordi mensili; i periodi eccedenti il computo mensile sono valutati in trentesimi.
Al dipendente temporaneamente trasferito compete, inoltre, il rimborso delle spese documentate per il viaggio di andata e ritorno, con gli stessi criteri previsti per il trattamento di trasferta.
ART. 62 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
1 Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata di norma il 25 di ogni mese.
2 Il pagamento deve essere comunque effettuato entro dieci giorni da tale data, salvo il caso di comprovata necessità e riconosciuta eccezionalità.
3 Il dipendente ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga.
4 Gli importi relativi alle trasferte e agli elementi variabili della retribuzione vengono di norma corrisposti il mese successivo a quello di riferimento.
CAPO VII
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ART. 63 DISPOSIZIONI GENERALI
1 Per le parti non esplicitamente disciplinate dagli articoli che seguono trovano integrale applicazione il D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e l'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 in quanto applicabile.
ART. 64
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1 In tutte le unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81.
2 Le modalità e le procedure per l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dalle specifiche norme dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 in quanto applicabile.
3 Nelle unità produttive il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è pari a:
• un rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 lavoratori;
• tre rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre i 200 lavoratori.
Fermo restando il presente articolo, le Parti convengono che nei Centri di Controllo d’Area (ACC) il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è pari a tre unità.
ART. 65
ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1 Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelle previste dall’articolo 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81.
2 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad accedere nei luoghi di lavoro, nei limiti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto delle esigenze produttive, segnalando preventivamente al datore di lavoro l'intenzione di effettuare tali visite.
Le visite in questione potranno essere svolte anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile del sito interessato.
ART. 66 PERMESSI
1 A ciascun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno attribuite, per l'espletamento delle attività, 40 ore di permessi retribuiti senza pregiudizio delle ore spettanti alle rappresentanze sindacali in azienda.
Inoltre vengono attribuite ore di permesso retribuito per la formazione obbligatoria, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81.
2 Nelle unità produttive costituite da più sedi, ubicate in province diverse, a ciascun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno attribuite, in aggiunta alle 40 ore di cui al precedente comma, 8 ore per ogni impianto aeroportuale ulteriore a quello principale.
3 In tale ultimo caso sono rimborsate dalla Società esclusivamente le eventuali spese di trasporto sostenute dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previa presentazione di idonea documentazione.
4 Il trattamento economico spettante durante i permessi è pari all’intera retribuzione.
ART. 67 RIUNIONI PERIODICHE
1 In conformità a quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 35, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, le riunioni periodiche sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto.
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione della Società.
Della riunione viene redatto apposito verbale.
2 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
ART. 68 CONTROLLI SANITARI
1 La Società, in applicazione agli obblighi di legge, fa effettuare visite periodiche e preventive in relazione alle esigenze di mantenimento delle abilitazioni e dei brevetti e di integrità psico-fisica dei dipendenti.
Le visite sono effettuate da strutture pubbliche e/o da quelle designate dalla Società.
2 I risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche sono custoditi, nel rispetto della necessaria riservatezza, dalla Società.
ART. 69 INDUMENTI DI LAVORO
1 La Società mette a disposizione dei dipendenti gli eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) il cui uso è prescritto dal documento di valutazione dei rischi (DVR), nonché gli indumenti speciali di lavoro, curandone la scelta, le modalità d’uso, il rinnovo ed il controllo.
Dispositivi e indumenti speciali sono assegnati in dotazione di squadra e/o individualmente e devono essere obbligatoriamente indossati in relazione alla specificità dei rischi e mantenuti dal dipendente in stato di efficienza; ove siano previsti appositi armadietti, questi sono sottoposti a periodica disinfestazione.
2 I dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle varie prestazioni sono determinati dalla Società.
CAPO VIII DOVERI DEL DIPENDENTE
ART. 70
DOVERI DEL DIPENDENTE
1 Nell’esercizio della propria attività il dipendente ha l’obbligo di osservare le disposizioni di legge e di contratto, i regolamenti aziendali nonché tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di disciplina, correttezza, buona fede, dignità e moralità di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile.
In particolare è fatto obbligo al dipendente di:
a. usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse della Società, nonché fornire una collaborazione attiva ed intensa;
b. osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dai propri superiori in relazione alla disciplina ed alle modalità di adempimento della prestazione lavorativa;
c. avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, degli automezzi, dei macchinari e strumenti affidati, non avvalersi dei mezzi di comunicazione posti a disposizione dalla Società per ragioni che non siano di servizio;
d. mantenere assoluta segretezza sugli interessi della Società e non utilizzare a proprio profitto le notizie conosciute in ragione delle funzioni svolte ed in ogni caso non porre in essere un’attività contraria agli interessi della Società ed in concorrenza con lo stessa;
e. attenersi ad un comportamento di scrupolosa correttezza e trasparenza nei rapporti che si intrattengono per ragioni di servizio con gli utenti della Società, con espresso divieto di ricevere compensi o regalie sotto qualsiasi forma per l’attività svolta in relazione alle mansioni affidate;
f. astenersi da ogni comportamento lesivo della dignità della persona, anche in ragione delle condizioni sessuali;
g. non trarre benefici, sotto qualsiasi forma, dalla posizione ricoperta all’interno della Società e non valersi di tale posizione per esplicare, sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dall’orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso – che siano in contrasto anche indiretto o in concorrenza con la Società;
h. non accettare nomine ed incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di dipendente della Società;
i. non effettuare collette, raccolte di firme, vendita di biglietti e/o di oggetti oltre i limiti previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n° 300;
j. rispettare le disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia di igiene,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
k. informare immediatamente i propri superiori di qualsiasi infortunio gli accada durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
l. osservare scrupolosamente l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze e delle assenze;
m. non allontanarsi, senza espressa autorizzazione di un proprio superiore, dal posto di lavoro durante l’orario di lavoro;
n. non permanere nei locali aziendali fuori dal normale orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con l’autorizzazione di un superiore;
o. giustificare tempestivamente l’assenza dal posto di lavoro, salvo il caso di legittimo impedimento del quale il dipendente deve fornire la prova;
p. comunicare immediatamente ogni mutamento del proprio domicilio e/o residenza sia durante il servizio che durante i periodi di ferie e/o di malattia;
q. trasmettere alla Società il certificato medico attestante lo stato di infermità entro il terzo giorno di malattia;
r. riprendere il servizio alla scadenza del periodo indicato dal certificato del medico curante ovvero del medico che ha eventualmente effettuato la visita di controllo;
s. comunicare tempestivamente il perdurare dello stato di malattia.
2 Oltre ai sopracitati doveri, la cui elencazione non è da intendersi esaustiva ma a mero titolo esemplificativo, il dipendente ha l’obbligo di rispettare ogni altra norma di legge e di contratto nonché le disposizioni emanate dalla Società nei limiti delle leggi vigenti.
ART. 71 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1 Il dipendente responsabile di azioni od omissioni in contrasto con i propri doveri o che commetta violazioni delle norme di civile convivenza è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla Società o a terzi, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo verbale;
• richiamo scritto;
• multa;
• sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
• licenziamento.
2 Le sanzioni non sono tenute in alcun conto decorsi due anni dalla data della loro applicazione.
Esse sono comminate tenendo conto sia della gravità della mancanza sia dei precedenti disciplinari, nel limite temporale suddetto, e delle circostanze in cui si è svolto il fatto, nel rispetto delle opportune forme di riservatezza.
Richiamo verbale
3 Qualora il dipendente commetta una violazione avente carattere di lieve gravità, lo stesso può essere richiamato dal diretto superiore gerarchico al corretto comportamento.
L’eventuale difesa da parte dell’interessato può avvenire in forma scritta o verbale.
Richiamo scritto
4 Qualora il dipendente commetta una violazione avente carattere di maggiore gravità rispetto a quella che può dare luogo al richiamo verbale, lo stesso può essere richiamato, per iscritto, al corretto comportamento dal responsabile della sede di lavoro, sulla base di una eventuale relazione del diretto superiore gerarchico.
Tale provvedimento non comporta alcuna conseguenza.
L’eventuale difesa da parte dell’interessato deve avvenire in forma scritta.
Multa
5 Il dipendente che, in via semplificativa:
• non si attenga alle disposizioni vigenti e ciò provochi un notevole disservizio e/o ciò sia oneroso per la Società;
• non rispetti l’orario di lavoro per almeno tre volte nel mese;
• non sia in grado di giustificare oggettivamente un’assenza;
• tenga un comportamento incivile nei confronti dell’utente o nei confronti dei propri colleghi;
• esegua lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi nei locali della Società, compresa la vendita di oggetti o biglietti al di fuori dell’orario di lavoro;
• abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
• danneggi, per negligenza o disattenzione, anche lievemente il materiale affidatogli dalla Società;
• esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
• non consenta,con il suo comportamento ingiustificato in caso di assenza
per malattia, il controllo medico disposto dalla Società;
• sia recidivo in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due richiami scritti negli ultimi dodici mesi;
può essere oggetto di una multa d’importo pari fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione da devolvere ad un’organizzazione di solidarietà, stabilita in accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
6 Il dipendente che, in via esemplificativa:
• non si attenga alle disposizioni vigenti e ciò provochi un disservizio di particolare gravità, anche sul piano economico o sia lesivo per l’immagine della Società;
• non rispetti l’orario di lavoro e ciò provochi un disservizio di particolare gravità, anche sul piano economico, per la Società;
• abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo e ciò provochi un disservizio di particolare gravità, anche sul piano economico, o sia lesivo per l’immagine della Società;
• non sia in grado di giustificare oggettivamente una assenza superiore ad un giorno;
• tenga un comportamento incivile nei confronti dei propri colleghi seguito da vie di fatto;
• tenga un comportamento incivile nei confronti dell’utente tale da essere lesivo per l’immagine della Società;
• divulghi notizie riservate relative all’attività della Società ovvero dati personali relativi al personale dipendente, dirigenti o altri soggetti in rapporti di lavoro o commerciali con la Società;
• tenga un comportamento pregiudizievole di natura razziale, sessuale, di credo politico, religioso, sindacale, volto a ledere la dignità e la libertà personale e sessuale dei dipendenti;
• esegua lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi nei locali della Società compresa la vendita di oggetti o di biglietti durante l’orario di lavoro anche senza l’utilizzo di strumenti della Società;
• esegua lavori anche al di fuori dei locali della Società e dell’orario di lavoro con l’utilizzo di strumenti della Società;
• violi deliberatamente le disposizioni vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza o sotto il palese effetto di sostanze stupefacenti;
• sia recidivo per qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due multe negli ultimi dodici mesi;
è sospeso dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.
Licenziamento
7 Il licenziamento per motivi disciplinari può essere adottato dalla Società nei confronti del dipendente al verificarsi di mancanze di particolari gravità quali, in via esemplificativa, quelle di seguito indicate:
• assenza ingiustificata per un periodo superiore a tre giorni consecutivi;
• esecuzione di lavori di notevole entità nei locali della Società per conto proprio e/o di terzi;
• esecuzione di lavori per conto proprio e/o di terzi durante o al di fuori dell’orario di lavoro, all’esterno o all’interno dei locali della Società, con o senza l’utilizzo di mezzi aziendali, in concorrenza con l’attività della Società;
• sollecitazione di compensi o regalie da parte degli utenti o di altri soggetti terzi con riferimento alle mansioni svolte nella società;
• insubordinazione grave ed ingiustificata nei confronti di un superiore seguita da ingiurie e/o da vie di fatto;
• avviamento ingiustificato di un diverbio litigioso seguito da vie di fatto nei locali aziendali;
• tenuta di un comportamento discriminante e/o offensivo sulla base di motivazioni di carattere razziale, religioso, sessuale, politico o sindacale volto a ledere gravemente la dignità e la libertà personale e sessuale di altri dipendenti ovvero mantenimento di un comportamento simile anche se di minore gravità, nonostante precedenti provvedimenti;
• effettuazione di furto di beni all’interno dei locali della Società o del sedime aeroportuale di proprietà della Società stessa o di terzi;
• danneggiamento volontario di beni per i quali il dipendente è comunque tenuto al risarcimento;
• alterazione, falsificazione o sottrazione di documenti o atti della Società;
• irregolare utilizzo o alterazione con qualsiasi mezzo dei servizi preposti al controllo della presenza in servizio propria o di colleghi;
• alterazione di certificato medico in qualsiasi delle sue parti attestante lo stato di malattia o di infortunio;
• compimento di atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio;
• recidiva nei comportamenti già sanzionati con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
ART. 72 SOSPENSIONE CAUTELARE
1 Nei casi di cui al punto 7 – Licenziamento – dell’articolo 71, “Provvedimenti disciplinari”, del presente contratto, la Società può disporre, in ipotesi di particolare gravità, la sospensione cautelare temporanea dal servizio per il periodo di tempo necessario all’effettuazione degli accertamenti sui fatti addebitati al dipendente con corresponsione della retribuzione.
Il periodo di sospensione cautelare dal servizio è considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato.
ART. 73 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1 Il provvedimento disciplinare è adottato dalla Società previa contestazione dell’addebito al dipendente e conseguente difesa dello stesso.
2 Il dipendente cui sia stata contestata una infrazione disciplinare ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni al responsabile dell’unità organizzativa presso la quale è assegnato, entro cinque giorni dalla notifica.
La Società comunica le proprie decisioni tempestivamente.
Per le sanzioni superiori al richiamo scritto, il dipendente può essere assistito, in ogni fase del procedimento, da una persona di fiducia ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale alla quale aderisce o alla quale conferisce apposito mandato.
3 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 10 maggio 1970, n° 300, per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il dipendente cui sia stata contestata un’infrazione disciplinare potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento per il tramite dell’organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato.
In tal caso, entro i cinque giorni successivi, si darà luogo ad un incontro per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto la Società a non accogliere le eventuali giustificazioni del dipendente.
Il ricorso alla presente procedura sospende l’applicazione del provvedimento. Qualora entro i venti giorni successivi alla richiesta dell’organizzazione sindacale
le Parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diviene operativo.
CAPO IX
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 74
CAUSE DI RISOLUZIONE
1 Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in merito al raggiungimento dei limiti di età, il rapporto di lavoro può risolversi:
• per decisione della Società (licenziamento);
• per decisione del dipendente (dimissioni);
• per risoluzione consensuale.
ART. 75 LICENZIAMENTO
1 La Società può risolvere il rapporto di lavoro:
• per giusta causa, senza obbligo di preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro;
• per giustificato motivo, con un preavviso non inferiore a quattro mesi, quando sussistano le seguenti condizioni:
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente;
- ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
2 La risoluzione del rapporto da parte della Società avviene con provvedimento avente forma scritta nel quale sono indicati i motivi che hanno portato all'emanazione del provvedimento.
ART. 76 DIMISSIONI
1 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può estinguersi, da parte del dipendente, per dimissioni.
2 Le dimissioni devono essere presentate alla Società per iscritto con un preavviso di almeno quattro mesi.
In caso di mancato preavviso, il dipendente è tenuto al pagamento alla Società di una indennità pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo relativo al preavviso.
ART. 77 DECESSO DEL DIPENDENTE
1 In caso di morte del dipendente la Società corrisponde, su richiesta ed a favore dei familiari, a far data dal 01.01.2009, un contributo di 2.000,00 euro per spese funerarie nonché un ulteriore contributo non superiore a 1.000,00 euro per le spese di trasporto funebre dalla località di decesso a quella di tumulazione ove le due località si trovino in comuni diversi.
Eventuali contributi aggiuntivi possono essere concessi per casi eccezionali e di particolare gravità.
2 In caso di morte del dipendente la Società è tenuta, comunque, al pagamento della indennità di mancato preavviso.
Qualora il dipendente avesse già rassegnato le proprie dimissioni, l'importo dovuto è pari alla retribuzione spettante per il periodo intercorrente tra il momento del sopravvenuto decesso e la data di cessazione comunicata.
ART. 78
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO
1 Fermo restando quanto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n° 297, la retribuzione annua utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
• minimo contrattuale;
• indennità integrativa speciale conglobata;
• superminimo professionale;
• superminimo professionale da ristrutturazione salariale;
• assegno ad personam;
• retribuzione individuale di anzianità;
• scatto anomalo;
• elemento distinto della retribuzione;
• tredicesima e quattordicesima mensilità;
• Indennità di volo;
• indennità di turno e relativo mantenimento;
• indennità di controllo e relativo mantenimento;
• indennità tecnico-informatica e relativo mantenimento;
• indennità di funzione;
• maggiorazioni per lavoro domenicale;
• maggiorazione per lavoro festivo;
• trattamento per festività coincidenti;
• reperibilità;
• premio di risultato.