Sanzioni e procedure disciplinari Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri previsti dal codice disciplinare danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare nei casi previsti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa d’importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. L’Ente per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve effettuare la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione. La contestazione dell’addebito deve effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’Ente è venuto a conoscenza del fatto. Il lavoratore ove lo richieda, dovrà essere sentito a discolpa anche con l’assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato, e/o avrà la facoltà di presentare giustificazione scritta. Il provvedimento potrà essere adottato solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data della contestazione, in assenza di presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore ovvero se le stesse non siano state accolte. L’Ente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nel presente articolo. Quando, invece, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all’interessato. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano i lavoratore da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvo quanto previsto dall’art. 11 8° comma, entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Il procedimento si estingue qualora per un periodo continuativo di 120 giorni non sia stato compiuto alcun atto istruttorio. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2, sono adottati dal Direttore Generale. L’Ente nel quale l’adozione dei predetti provvedimenti è assegnata ad altro organo o ad altre Funzioni, ne da comunicazione con avviso al personale e alle XX.XX.
Procedura di selezione La commissione giudicatrice procede alla selezione, per la quale dispone complessivamente di 100 punti, mediante l'esame dei titoli e del curriculum vitae presentati dal candidato ed il colloquio, sostenuto con le modalità stabilite dalla commissione, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione , secondo i seguenti criteri: ● Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Colloquio inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione punti 70 Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici conseguiti, un massimo di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati. Sono valutabili i testi accettati per la pubblicazione. Sono altresì considerati valutabili gli abstracts delle tesi universitarie, delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione e dei prodotti scientifici attestati. Nel caso si allegassero, complessivamente, più di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati, saranno oggetto di valutazione solamente i primi 4 allegati. Inoltre, le/i tesi universitarie/pubblicazioni scientifiche/testi accettati per la pubblicazione/prodotti scientifici (o relativi abstracts), per essere valutabili, devono essere scritte/i o tradotte/i in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono esser presentati in copie unitamente al testo nella lingua originale. In caso di parità di punteggio il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, qualora non richiesto ai fini della ammissione alla presente selezione, costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.