REGOLE INTERPRETATIVE Clausole campione

REGOLE INTERPRETATIVE di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 1. Introduzione .................................................................. Pag. 517
REGOLE INTERPRETATIVE. Nel presente Contratto, a meno che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti: I. la definizione di qualunque sostantivo si intende riferita anche a tutte le sue declinazioni e la definizione di qualunque verbo si intende riferita anche a tutte le sue coniugazioni. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda; II. il riferimento a qualsiasi contratto o documento si intende fatto anche a tutte le sue premesse e a tutti i suoi allegati, nonché alle sue eventuali modifiche; III. il riferimento a qualunque legge o previsione di legge comprende il riferimento a quella legge o previsione di legge così come successivamente modificata, sostituita o interpretata, nonché a ogni provvedimento attuativo della medesima; IV. il riferimento a qualsiasi persona si intende fatto anche ai suoi successori, cessionari o aventi causa autorizzati; V. i termini previsti nel presente contratto devono essere computati ai sensi dell’articolo 155 del codice di procedura civile; VI. le espressioni “ad esempio”, “ivi incluso”, “inclusivo di”, “compreso” e simili devono essere interpretate in senso meramente esemplificativo e non esaustivo; VII. ogni qualvolta una disposizione del presente contratto obblighi una Parte a “prendere atto e accettare che” (o espressioni analoghe), ciò va inteso come piena conoscenza della situazione descritta, di eventuali vizi o inesattezze, nonché come condizioni di prevedibilità del danno eventualmente scaturente e di misurazione della buona fede contrattuale, anche ai fini degli articoli 1175, 1225, 1227 e 1375 del Codice Civile; VIII. ogni qualvolta una disposizione del presente contratto obblighi una Parte a “fare in modo che” / “farà si che” (o espressioni analoghe), affinché compia (o non compia) un determinato atto, detta disposizione contrattuale deve essere interpretata come promessa del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del Codice Civile. Ai sensi degli artt. 1341, comma 2, e 1342 codice civile, il Cliente dichiara di aver esaminato attentamente e accetta espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali del Fornitore: art. 2 (Registrazione al TIMESAFE e modo di conclusione del contratto, limitazione di responsabilità); 3 (Tipologia licenza); 5 (Durata ed efficacia del contratto; 6 (Aggiornamenti, assistenza e manutenzione e limitazioni di responsabilità); 7 (Servizi accessori e parti terze); 8 (Limiti all’utilizzo dei ...