REVOCA DELLA PROCEDURA Clausole campione

REVOCA DELLA PROCEDURA. Fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, rientra nella potestà discrezionale del Comune disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara. In tali ipotesi non è dovuto alcun tipo di indennizzo all’aggiudicatario e a nessun altro concorrente.
REVOCA DELLA PROCEDURA. Il Comune, prima dell'aggiudicazione definitiva potrà revocare la procedura di gara in presenza di motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo di sconsigliare la prosecuzione della gara, senza che ciò comporti per il concorrente il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.