Riposo settimanale e festivo Clausole campione
Riposo settimanale e festivo. 12.1 Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.
12.2 Per il personale d’officina il lavoro domenicale o festivo è di regola proibito. Fanno eccezioni i casi di urgente necessità come scontri, panne e simili. Il personale d’officina non sarà tenuto a prestare lavoro domenicale o festivo se non dietro espressa richiesta da parte del datore di lavoro e potrà rifiutarsi solo per validi motivi. Il personale che presta lavoro domenicale o festivo (vedi art. 10) avrà diritto al riposo compensativo non retribuito.
12.3 Per gli addetti:
a) al servizio di distribuzione di benzina, olio e accessori (stazione di servizio); il lavoro nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali (vedi art. 25) è considerato di carattere permanente;
b) il riposo compensativo per il lavoro domenicale dovrà comunque cadere in domenica o in un giorno festivo legale almeno una volta ogni 2 settimane;
c) nelle altre domeniche e giorni festivi questo personale dovrà prestarsi ai turni di picchetto;
d) per il lavoro domenicale o festivo gli addetti alla distribuzione di benzina, olio e accessori hanno diritto alla compensazione con altrettante ore di libero in tempo di lavoro non retribuite.
Riposo settimanale e festivo. (riferimento articolo 35 CCNL)
