Tutela della maternità e paternità. 1. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. 2. Nei periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro previsti dalla legge, alla lavoratrice verrà corrisposta la normale retribuzione, con deduzione di quanto la stessa abbia diritto di percepire dall’INPS a titolo di indennità di maternità. 3. Ove durante il suddetto periodo di interruzione del servizio intervenga la malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 36 (Trattamento di malattia), a partire dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata. 4. Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del d.lgs.26 marzo 2003, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di età, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. 6. Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza ed a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tutela della maternità e paternità. 1. In caso di gravidanza e puerperio a tutela della maternità e della paternità, si applicano le norme disposizioni di leggecui al D,Lgs n. 151 del 2001 come modificato dal D.Lgs n. 80 del 2015.
2. Nei periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro previsti dalla legge, alla lavoratrice verrà corrisposta la normale retribuzione, con deduzione di quanto la stessa abbia diritto di percepire dall’INPS a titolo di indennità di maternità.
3. Ove durante il suddetto periodo di interruzione del servizio intervenga la malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 36 (Trattamento di malattia), a partire dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.
4. Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del d.lgs.26 marzo 2003D.Lgs n. 151 del 2001, così come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, 80/2015 il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto dodici anni di età, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c) c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
6. In caso di adozione e di affidamento, il genitore adottivo o affidatario può fruire del congedo parentale sino ai primi 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, qualunque sia l’età del minore, ma comunque fino al raggiungimento della sua maggiore età. Analogamente, il genitore di minore con handicap grave può esercitare il diritto al prolungamento del congedo parentale fino ai primi 12 anni di vita del bambino.
7. Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare almeno 15 5 giorni prima, prima richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza ed e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è riconosciuta al genitore la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, in misura non superiore alla metà del normale orario giornaliero di lavoro. Il lavoratore è tenuto a presentare all’azienda la relativa richiesta di fruizione con un preavviso minimo di due giorni. Diverse modalità di fruizione del congedo parentale a ore possono essere previste dalla contrattazione aziendale.
9. Il congedo parentale a ore non è cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tutela della maternità e paternità. 1. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
2. Nei periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro previsti dalla legge, alla lavoratrice verrà corrisposta la normale retribuzioneret ribuzione, con deduzione di quanto la stessa abbia diritto di percepire dall’INPS a titolo di indennità di maternità.
3. Ove durante il suddetto periodo di interruzione del servizio intervenga la malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 36 (Trattamento di malattia), a partire dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.
4. Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del d.lgs.26 marzo d.lgs. 26 Marzo 2003, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di età, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
6. Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza ed a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
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Tutela della maternità e paternità. 1. In caso Durante lo stato di gravidanza e puerperio si applicano le norme la lavoratrice ha diritto di leggeassentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo, continuativo o frazionato, non superiore asei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
2. Nei periodi Fermo restando la durata complessiva del congedo di interdizione obbligatoria maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
3. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti, da concordarsi con il datore di lavoro, per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario dell’effettuazione degli esami.
5. In conformità al D.lgs. n. 151/01 e ss. mm., anche il padre lavoratore può astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di non più di sei mesi, nei casi previsti dalla leggepredetta norma.
6. In applicazione ed alle condizioni previste dal D.lgs. 151/2001 agli artt. 6 comma 1 e art. 7, alla comma 6, l’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice verrà corrisposta la normale retribuzioneaddetta a lavori pericolosi, con deduzione di quanto la stessa abbia faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dalla DPL su richiesta della lavoratrice.
7. Il diritto di percepire dall’INPS a titolo cui alla lettera c) e d) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di indennità cui all’art. 28 del D.lgs. n. 151/2001, in caso di: - morte o di grave infermità della madre; - abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
8. Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di maternità.
39. Ove durante L’astensione dal lavoro di entrambi i genitori non può complessivamente eccedere il suddetto periodo limite di interruzione del servizio intervenga la malattiadieci mesi, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 36 (Trattamento di malattia), a partire dal giorno salvo il caso in cui la malattia stessa si è manifestata e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.
4. Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del d.lgs.26 marzo 2003, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di età, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, nel qual caso il diritto di astensione, per il padre lavoratore, passa a sette mesi ed a undici complessivi per la coppia.
10. Nell’ambito Qualora vi sia un solo genitore, questi si potrà astenere dal lavoro per un periodo massimo di dieci mesi.
11. In caso di parto prematuro, la lavoratrice ha 30 giorni di tempo per presentare il certificato attestante la data esatta del predetto limiteparto, al fine di prolungare l’astensione obbligatoria dopo il parto del periodo non goduto prima.
12. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del 1° anno di età del bambino.
13. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
14. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
15. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere computati nell’anzianità di servizio.
16. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell’INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l’Ente preposto.
17. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
18. Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un’ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dal luogo di lavoro.
19. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico.
20. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore, non retribuiti e comunque computati solo agli effetti dell’anzianità di servizio, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
21. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato medico rilasciato da un medico della ASL; il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
22. Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio il genitore è tenuto ad inviare all’datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile.
23. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all’indennità di anzianità prevista dall’art. 73 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall’art. 98.
24. Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dal datore di lavoro la 13° mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% della retribuzione.
25. Le disposizioni del presente articolo riguardanti l’astensione facoltativa, i congedi per malattia del bambino e i riposi giornalieri, trovano applicazione anche nei confronti di genitori adottivi o affidatari; qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratricelavoro, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette minore nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesinucleo familiare.
526. Il In caso di utilizzo frazionato del congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
6. Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore lavoratore è tenuto a presentare almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire preavvisare il datore di lavoro dell’assenza ed a presentare con un preavviso di almeno 5 giorni, indicando l’inizio e la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente fine del periodo di congedo.
27. Per quanto non previsto dal CCNL in materia di gravidanza e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoropuerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
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Tutela della maternità e paternità. 1. In caso di gravidanza e puerperio Ai dipendenti si applicano le norme di legge.
2. Nei periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro previsti dalla legge, alla lavoratrice verrà corrisposta la normale retribuzione, con deduzione di quanto la stessa abbia diritto di percepire dall’INPS a titolo di indennità di maternità.
3. Ove durante il suddetto periodo di interruzione del servizio intervenga la malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 36 (Trattamento di malattia), a partire dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.
4. Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del d.lgs.26 marzo 2003, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternitàpaternità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr..
2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi del congedo per maternità (astensione obbligatoria dal lavoro), le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del S.S.P. attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità pari a cinque mesi. Qualora un figlio neonato abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.
4. Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del proprio figlio.
5. Alle lavoratrici in congedo per maternità, o agli altri soggetti ai sensi delle disposizioni citate al comma 1, l’indennità spettante per legge verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta.
6. Nei primi 8 anni di vita di ogni bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di età, hanno diritto di possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, presentando apposita richiesta secondo le disposizioni dell’I.N.P.S., per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora la durata massima complessiva tra gli stessi di 10 mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Nell’ambito del predetto limite, il limite dei dieci mesi di congedo parentale (astensione facoltativa) è elevato di un mese, se fruito dal medesimo. Il congedo parentale può essere goduto anche in modo frazionato; l’interruzione deve coincidere con una giornata di servizio, secondo le disposizioni di legge e previdenziali vigenti. La domanda di congedo parentale deve essere presentata con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo diverse disposizioni dell’I.N.P.S.. Detto congedo è considerato assenza retribuita per i primi 30 giorni di calendario, computati complessivamente per entrambi i genitori, con la corresponsione dell’intera retribuzione, escluse le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per almeno 12 mensilità. Per il restante periodo viene corrisposto il 30% della retribuzione, fruibile fino al compimento dei tre anni di vita del bambino, con copertura integrale degli oneri previdenziali ai fini pensionistici; in ogni caso, stante le disposizioni dell’I.N.P.S., dal settimo al decimo mese di congedo parentale il 30% della retribuzione sarà a carico dell’Ente gestore, se riconosciuto per il corrispondente personale delle scuole dell’infanzia provinciali. Dai tre agli otto anni è garantita a carico dell’Ente gestore – se riconosciuto per il corrispondente personale delle scuole dell’infanzia provinciali – solo la copertura degli oneri previdenziali ai fini pensionistici. Il calcolo retributivo comporta che siano aggiunti due ulteriori giorni non lavorativi ogni 5 giorni lavorativi di congedo parentale se fruito frazionatamene. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. I genitori che fruiscono di congedo parentale dovranno presentare all’Ente gestore una dichiarazione attestante che i periodi di congedo che saranno complessivamente fruiti non eccedono quanto previsto nel presente comma.
7. I riposi giornalieri per allattamento durante il primo anno di vita di ogni bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno, anche cumulabili. Il riposo si riduce a uno se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
8. Nel primo anno di vita le assenze per malattia di ogni bambino sono retribuite fino a 30 giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale di cui al precedente comma 5. Qualora i trenta giorni siano già stati fruiti permane il diritto all’astensione che in tal caso non è retribuita. Dopo il compimento del primo anno di vita di ogni bambino e sino alla conclusione del terzo anno in caso di malattia del figlio e per i periodi corrispondenti, i genitori, alternativamente, hanno diritto annualmente ad un massimo di 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del S.S.P. o con esso convenzionato. Dal terzo anno all’ottavo anno di vita del bambino tali assenze possono rientrare nella casistica prevista dall’art. 60, comma 1, lettera e) o art. 70 relativi al congedo straordinario, sempreché ne sussistano i presupposti per la concessione. Ai permessi per malattia del figlio di cui al presente comma non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
9. Le assenze di cui ai precedenti commi possono essere fruite nell’anno scolastico cumulativamente con quelle previste dall’art. 54.
10. Al dipendente con rapporto di lavoro a termine, che si trova in congedo di maternità o di paternità si applica il trattamento previsto dalla legge e quello per il personale a tempo indeterminato compresi i primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti al 100%. Per quanto riguarda la fruizione del congedo parentale al dipendente con rapporto di lavoro a termine non si applica quanto previsto nel precedente punto 6 e non ha diritto di astenersi dal lavoro compete:fruire del congedo retribuito per la durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto in caso di adozione – di cui al successivo punto 11 -, fermo restando quando previsto dalla normativa in materia di tutela della maternità.
a) alla madre lavoratrice11. Al genitore adottivo o affidatario si applicano, trascorso per quanto compatibili, le disposizioni normative previste per i genitori naturali. Il genitore adottivo o affidatario potrà fruire di un congedo retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione: in ogni caso il congedo può essere retribuito per un periodo non superiore a due mesi. Per usufruire del beneficio il dipendente dovrà presentare richiesta scritta all’Ente gestore con la relativa documentazione giustificativa. Se il periodo di congedo obbligatorio permanenza nello Stato straniero dovesse prolungarsi oltre i due mesi il genitore potrà chiedere di maternitàassentarsi per aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell’art. 59.
12. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti, anche orari, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratorel’effettuazione di esami prenatali, dalla nascita del figlio compreso il giorno del partoaccertamenti clinici, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesiovvero visite medico-specialistiche, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto questi debbano essere eseguiti durante l’orario di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesilavoro.
513. Il congedo parentale spetta personale a tempo indeterminato che si trovi nelle condizioni di tutela della maternità ex art. 54 del D. Lgs. di cui al genitore richiedente anche comma 1 (divieto di licenziamento), qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
6. Ai fini dell’esercizio perdente posto, viene mantenuto in servizio presso la scuola in eccedenza alla dotazione organica, prevista dal Programma Annuale della P.A.T. fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale si verifica la condizione del compimento di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore un anno di lavoro indicando la durata del periodo età di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutivaogni bambino. Nel caso detto personale rientri al lavoro nel corso dell’anno scolastico, viene utilizzato anche per la sostituzione nella medesima scuola del personale eventualmente assente dal servizio. Il presente comma trova applicazione solo se la P.A.T. autorizza e finanzia la spesa della dipendente in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza ed a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoroeccedenza alla dotazione stabilita.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro