Xxxxxxxxx Clausole campione

Xxxxxxxxx. La locazione, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punt...
Xxxxxxxxx. Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 (cinquanta) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti: a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica; b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro. Inoltre, con cadenza annuale, il Datore di lavoro è tenuto ad informare la R.S.A. sull’andamento del ricorso di lavoro a tempo determinato, intermittente e sul lavoro somministrato. Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all’Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.
Xxxxxxxxx. Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del paragrafo A. del presente articolo, le Aziende forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA, informazioni, sempre orientate al a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica aziendale; b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto della crisi; c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare cambiamenti dell'organizzazione aziendale e dei contratti di lavoro. Inoltre, l'Azienda, a richiesta delle proprie RSA o della RST, è tenuta a informarle sul prevedibile andamento del ricorso al lavoro: • a tempo determinato; • a tempo parziale; • intermittente; • in somministrazione (la durata e il numero dei contratti; la qualifica dei lavoratori interessati); • supplementare e/o straordinario e utilizzo della Banca delle ore; ed anche: • sugli indirizzi/obiettivi dei fabbisogni occupazionali, di quelli formativi e in particolare sulla riqualificazione professionale; • sulle problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa, all’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare. Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata per conoscenza anche all'Organizzazione Nazionale di ciascuna parte interessata. Qualora Azienda e RSA raggiungano un Accordo organizzativo, disciplinare e/o economico, lo stesso, a seconda dei contenuti e delle richieste, potrà essere sottoposto a Referendum tra i Lavoratori cui si riferisce. Resta inteso che le informazioni aziendali trasmesse hanno natura riservata ed il loro scopo principale è la ricerca condivisa di possibili soluzioni ai problemi aziendali. A conclusione dell’incontro, le Parti concorderanno un comunicato per i dipendenti, che potrà essere reso pubblico.
Xxxxxxxxx. Il problema della forma nei contratti di intermediazione mobiliare, in Contr. impr., 1998, p. 45 ss. scenza immediata del contenuto di un contratto che egli non ha contribuito a predisporre31. molteplici aspetti e fondamenti. Una delle principali ragioni di tale sbilanciamento risiede nello iato di conoscenza, competenza e preparazione nel settore, che di regola sussiste tra banca e cliente32. L’apparato di informazioni, di tecniche, la preparazio- ne e la competenza che possono vantare le banche nel relativo settore è, di norma, di macroscopica sproporzione rispetto al cliente. Tuttavia, la mate- ria bancaria, forse anche più di altri ambiti, costituisce riprova di quanto sia riduttivo ed inesatto discorrere di un’unica figura di consumatore33. Tra le modalità ritenute proficue per attutire siffatto sbilanciamento, il legislatore ha individuato i principi della trasparenza e dell’informazione, quali criteri che debbono ispirare l’insieme dei rapporti col cliente, e non soltanto su specifici momenti e/o aspetti. L’art. 117 del d.lgs. 1 settembre 199🡪, n. 🡪85, invocato nella controversia di cui si tratta, sancisce l’obbligo di concludere il contratto che intercorra tra banca o intermediario finanziario da un lato, e cliente dall’altro, di qualsiasi tipo esso sia, con la forma scritta, a pena di nullità. L’art. 117 nel suo primo comma impone il requisito della forma scritta per tutti i contratti conclusi dalle banche con la propria clientela nell’esercizio dell’impresa, salva diversa previsione da parte del CICR ed aggiunge che «un esemplare è consegnato ai clienti». Ratio della disciplina è quella di assicurare maggiore certezza nei rapporti della banca col cliente, maggio- re conoscibilità e consequenziale consapevolezza di quest’ultimo circa la regolamentazione effettiva del rapporto34. 32 A. Xxxxxxx, Trasparenza e riequilibrio delle operazioni bancarie. La difficile transizione dal diritto della banca al diritto bancario, Milano, 199🡪, p. 10.
Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xx XXX Securities non producono interessi ad un tasso fisso. Il rendimento (se dovuto) delle ETP Securities deve essere calcolato secondo le disposizioni sul Rimborso come sotto precisate.
Xxxxxxxxx. L’esdebitazione, cit., p. 2036. Si tratta di una disposizione innovativa: basti pensare che nel panorama internazionale solo l’ordinamento cileno contiene una previsione analoga79. Alcuni dei primi commentatori della riforma hanno accolto positivamente tale cambiamento; rilevando in particolare che, anche a seguito della liquidazione totale dell’attivo di una società gli amministratori e (soprattutto) i soci potrebbero comunque avere un interesse a mantenere in vita la società stessa. Il Codice, per quanto riguarda il concreto funzionamento dell’esdebitazione di tali enti, detta alcune regole specifiche volte ad adattare la disciplina alla circostanza che il destinatario del beneficio non è una persona fisica: il quarto comma dell’art. 278, in particolare, stabilisce che in tali casi le condizioni di meritevolezza previste per poter accedere al beneficio in questione debbano sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti della società80. Infine – con specifico riferimento alla procedura di liquidazione controllata – l’ultima e rilevante innovazione riguarda l’introduzione della c.d. “esdebitazione senza utilità”81, fruibile peraltro solo dalle persone fisiche. Al fine di tutelare quei soggetti che, a causa della totale mancanza di mezzi, non avrebbero alcuna possibilità di superare il loro stato di sovraindebitamento, il legislatore ha espressamente previsto che “il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta”. Per evitare abusi – oltre alla previsione secondo cui il debitore potrà ricorrere al giudice al fine di ottenere direttamente un provvedimento esdebitatorio per una sola volta82 – il Codice stabilisce che il debitore sia comunque obbligato a pagare i propri debiti qualora, nei quattro anni successivi
Xxxxxxxxx. (anche non autenticato) • Consulta le Deliberazioni e gli Atti attraverso il modulo di ricerca e visualizzazione messo a disposizione sul portale istituzionale di Roma Capitale (xxx.xxxxxx.xxxx.xx) Componenti della Giunta Capitolina e dell’Assemblea Capitolina • Consultano – tramite “Convocazione Organi Deliberanti” – via internet agli ordini del giorno / ordini dei lavori. Ufficio Sistemi Informativi per il Segretariato Generale • Tramite funzionalità di sistema, gestisce gran parte dei parametri di funzionamento del sistema, tra cui i modelli di documento e di reportistica estratti dal sistema, le abilitazioni previste per i vari ruoli, approva le richieste di abilitazione utente, configura deleghe in caso di temporanea assenza degli incaricati, configura costanti per vari calcoli effettuati dall’applicativo, gestisce le anagrafiche presenti nei menu a elenco di sistema, imposta le descrizioni presenti nell’Help On Line di ciascuna schermata di sistema Uffici di supporto alla Giunta del Municipio e al Consiglio del Municipio (per ciascun municipio) • Tramite apposite funzionalità su SIGEP, pubblicano sul portale istituzionale (sezione “Deliberazioni e atti”) le deliberazioni della giunta del municipio, le deliberazioni del consiglio del municipio, ordinanze del presidente del municipio, ecc., ciascuno per il municipio di propria appartenenza. Uffici di supporto agli organi di governo delle Istituzioni di Roma Capitale • Tramite apposite funzionalità su SIGEP, pubblicano sul portale istituzionale (sezione “Deliberazioni e atti”) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni di Roma Capitale. Referenti SIGEP per ciascuna struttura di linea, territoriale e di • Tramite apposite funzionalità su SIGEP, pubblica sul portale istituzionale (sezione “Deliberazioni e atti”) alcune determinazioni staff di Roma Capitale dirigenziali. Come per qualunque altra tipologia di pratica, è previsto che esista un documento iniziale protocollato. Le funzionalità disponibili nell’applicativo web SIGEP per gli utenti abilitati del Segretariato Generale - sono: • avviare e chiudere provvedimenti amministrativi; • gestire la movimentazione (iter fisico) delle proposte di Provvedimento, sia per i documenti cartacei che per quelli informatizzati; • associare gli allegati, in formato elettronico, alle pratiche cui si riferiscono in modo da poter essere consultati in qualsiasi stato il Provvedimento stesso si trovi; • acquisire i necessari pareri (contabile, tec...
Xxxxxxxxx. Nei prossimi tre anni il numero di comunità energetiche rinnovabili (CER) è destinato a crescere significativamente. Questo il sentiment raccolto tra gli addetti ai lavori dalla ricerca eseguita e presentata ieri durante il convegno “Le comunità energetiche rinnovabili e le oppor- tunità di sviluppo dell’energia condivisa”, promossa da Xxxx Xxxxxxxxxxx in collaborazione con EY – Studio Legale Tributario. L’evento si è tenuto a Milano alla presenza di Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore generale ANIE Federazione e di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Segretario ANIE Rinnovabili insieme a Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Partner e Head of Energy & Efficiency Law Department dello Studio Legale Tributa- rio di EY, coordinatore dell’evento. La survey evidenzia infatti come il 65% del campione intervistato si aspetti che il numero di CER in Italia superi le cinquecento unità nel prossimo triennio e il 35% ritiene che se ne possano costituire più di 1.000. Una previsione che, se confermata, segnerebbe una crescita record di questa nuova configurazione: secondo l’ultima mappatura realizzata da Legambiente a maggio di quest’anno, infatti, in Italia esistono 100 CER. Di queste solo 35 sono operative, 41 sono in fase di progettazione e 24 stanno attivando le prime pro- cedure verso la costituzione. Secondo lo studio, inoltre, a trainare la diffusione delle comunità energetiche c’è la volontà di mettersi al riparo dal caro energia (40%). Una percentuale significativa (31%) indica anche ragioni legate all’ecoso- stenibilità. C’è quindi un forte entusiasmo per questa nuova fattispecie giuridica che, di fatto, garantisce a cittadini, pubblica amministrazione, piccole e medie imprese e terzo settore di accedere a vantaggi economici e parafiscali oltre che ambientali e sociali attraverso la produzione, condivisione e consumo di energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile. Gli addetti ai lavori hanno acquisito le competenze in materia, come dichiarano nove intervistati su dieci, anche se il 35% del campione ammette di non conoscerne in modo chiaro le applicazioni, segno evidente sono in una fase di analisi dei business model. xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx Nei prossimi tre anni piú di mille nuove comunitá energetiche Energia rinnovabile: Eurowind Energy si rafforza in Italia Eurowind Energy apre una nuova sede operativa a Milano con un team di quattro profili esperti nel settore. La società condurrà tutte le attività di sviluppo commerciale in Italia. Xxxxx Xxxxxxxx è stato assunto come head...
Xxxxxxxxx. (a cura di), Riforma del lavoro, cit., p. 122. contrattazione collettiva e, in mancanza, dalle stesse parti. Negli anni successivi, alla alternanza delle forze politiche al governo del Paese ha fatto seguito un alternarsi di norme diverse: nel 2007 (legge n. 247/2007, art. 1, comma 44), in carica un Governo di centro sinistra, viene ripristinato il ruolo della contrattazione collettiva 81 che diventa l’unica fonte deputata a rendere con- cretamente operative le clausole flessibili ed elastiche sotto il profilo normativo ed economico, con conseguente ridimensionamento della negoziazione indivi- duale; nel 2008, a seguito del cambio di Governo, la legge di stabilità per l’anno 2012 abroga le norme contenute nella legge del 2007 ripristinando integralmente le regole introdotte in materia dal d.lgs. n. 276/2003 (legge n. 183/2011, art. 44). Il quadro sinteticamente descritto mette in evidenza il succedersi di inter- venti normativi fortemente sbilanciati. L’originario testo del decreto legislativo del 2001 si caratterizzava per una eccesiva attenzione alle esigenze del lavoratore tali da rendere difficilmente appetibile per le aziende il ricorso al lavoro a tempo parziale e ciò proprio in relazione alla flessibilità oraria fortemente condizionata da un diritto di ripen- samento che, per le modalità concrete di esercizio, riservava al dipendente un eccessiva discrezionalità. Le modifiche apportate nel 2003, ritornate vigenti a decorrere dal novem- bre 2011, si qualificano, a loro volta, per una sostanziale mancanza di tutela del lavoratore sempre in relazione alle mutevoli esigenze di vita che potrebbe- ro condizionare la sua disponibilità ad essere “flessibile”. In questo contesto è intervenuta la modifica apportata dalla riforma del 2012 che ha il dichiarato obiettivo di «contrastare un esercizio distorto della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa originariamente pattuita» 82. A tal fine la novella aggiunge un nuovo punto al comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. n. 61/2000 ed un nuovo periodo al comma 9 dello stesso articolo. Il punto 3-bis estende il possibile intervento della contrattazione collettiva in materia di clausole flessibili ed elastiche al fine di indicare «condizioni e modalità che consentono al lavoratore di chiedere l’eliminazione ovvero la modi- fica» delle stesse; nel nuovo periodo del comma 9 viene riconosciuto al lavora- tore, direttamente dalla legge, il diritto al c.d. ripensament...
Xxxxxxxxx. In caso di indirizzo estero indicare nel riquadro CAP “00000” e come provincia “EE”