Stato 1º gennaio
CONTRATTO COLLETTIVO
DI LAVORO
Stato
1º gennaio
2020
SWISS POST SOLUTIONS AG
In collaborazione con:
e i sindacati contraenti
La Posta Svizzera SA
Xxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxx
Swiss Post Solutions SA Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00x 0000 Xxxxxx
syndicom – Sindacato dei media e della comunicazione
Xxxxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxxxx
transfair – il sindacato del servizio pubblico
Xxxxxxxxx 00
0000 Xxxxx 14
INDICE
Indice delle abbreviazioni 6
1 Campo di applicazione 7
1.1 Campo di applicazione aziendale e personale 7
1.2 Eccezioni 7
2 Disposizioni (normative) relative al rapporto di lavoro 8
2.1 In generale 8
2.2 Periodo di prova 9
2.3 Rapporti di lavoro di durata determinata 9
2.4 Luogo di lavoro 9
2.5 Rimborso spese 9
2.6 Tempo di lavoro 10
2.6.1 Rilevamento del tempo di lavoro 10
2.6.2 Tempo di lavoro settimanale 10
2.6.3 Ore supplementari 10
2.6.4 Lavoro straordinario 10
2.7 Modelli di tempo di lavoro 11
2.7.1 In generale 11
2.7.2 Orari di lavoro secondo piano d'impiego 11
2.7.3 Tempo di lavoro annuale 12
2.7.4 Orario di lavoro flessibile (OLF) 13
2.7.5 Adeguamento del grado di occupazione 13
2.7.6 Riduzione del grado di occupazione per i collaboratori / le collaboratrici
più anziani/e 13
2.7.7 Tempo di lavoro massimo, tempo di riposo, turno di lavoro 14
2.8 Servizio di picchetto 14
2.9 Vacanze e giorni festivi 15
2.9.1 Durata delle vacanze 15
2.9.2 Fruizione delle vacanze 15
2.9.3 Interruzione delle vacanze 15
2.9.4 Riduzione delle vacanze 15
2.9.5 Compensazione pecuniaria e compensazione delle vacanze 16
2.10 Giorni festivi 16
2.11 Congedi e assenze 16
2.11.1 Congedo maternità 16
2.11.2 Congedo paternità 16
2.11.3 Congedo per adozione 16
2.11.4 Garanzia del rientro 17
2.11.5 Assenze retribuite 17
2.11.6 Congedo non retribuito 18
2.12 Perfezionamento 18
2.13 Valutazione del personale 18
2.14 Salario e supplementi 19
2.14.1 In generale 19
2.14.2 Salario minimo 19
2.14.3 Regalo di pensionamento 19
2.14.4 Assegni familiari 19
2.14.5 Contributi per la custodia di bambini extra-familiare 20
2.14.6 Premi e indennità speciali 20
2.14.7 Contributo alle spese d’esecuzione 20
2.14.8 Premio fedeltà 21
2.15 Impedimento al lavoro 21
2.15.1 Obbligo di comunicazione, certificato medico 21
2.15.2 Medico di fiducia 22
2.15.3 Reinserimento 22
2.15.4 Principi della continuazione del versamento del salario 22
2.15.5 Prestazioni in caso di malattia 23
2.15.6 Prestazioni in caso di infortunio 24
2.15.7 Continuazione del versamento del salario in caso di servizio militare,
servizio di protezione civile o servizio civile 24
2.15.8 Prestazioni in caso di decesso 25
2.16 Previdenza professionale 25
2.17 Diritti e obblighi 25
2.17.1 Obbligo di diligenza e di fedeltà 25
2.17.2 Obbligo di riservatezza, obbligo di segretezza 26
2.17.3 Concessione e accettazione di regali 26
2.17.4 Occupazione lucrativa accessoria 26
2.17.5 Attività presso consigli d'amministrazione / consigli di fondazione 27
2.17.6 Cariche pubbliche, mandati politici, nonché impegni in organizzazioni
non profit e attività d'insegnamento regolari 27
2.17.7 Attività lucrative irregolari 27
2.17.8 Proprietà intellettuale 28
2.17.9 Media elettronici 28
2.18 Parità di trattamento 28
2.19 Protezione della personalità 29
2.20 Protezione della salute e sicurezza sul lavoro 29
2.21 Abbigliamento da lavoro 29
2.22 Partecipazione aziendale 29
2.23 Protezione dei dati e sorveglianza elettronica 30
2.24 Fine del rapporto di lavoro 30
2.24.1 Fine senza disdetta 30
2.24.2 Disdetta e termini di disdetta 31
2.24.3 Forma della disdetta 31
2.24.4 Protezione contro il licenziamento 31
2.25 Controversie tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici 31
2.26 Accordo sociale 32
2.26.1 Applicabilità dell'accordo sociale 32
2.26.2 Principi 33
2.26.3 Fondi per casi particolari 34
2.26.4 Gruppo paritetico di controllo accordo sociale 34
2.26.4.1 Costituzione, membri, presidenza 34
2.26.4.2 Competenze 34
3 Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni 35
3.1 Trattative salariali 35
3.2 Collaborazione tra le parti del CCL 35
3.2.1 Diritti di partecipazione 35
3.2.2 Materie della partecipazione 36
3.3 Pace del lavoro e disponibilità al negoziato 36
3.4 Conflitti tra le parti del CCL 36
4 Periodo di validità 37
INDICE DELLE ABBREVIAZIONI
cpv. capoverso
art. articolo
let. lettera
CHF franchi svizzeri
CIL contratto individuale di lavoro
IPG indennità per perdita di guadagno
XXXX Xxxxx federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno) (RS 834.1)
CoSpe commissione specializzata seg./segg. e seguente / e seguenti
CCL contratto collettivo di lavoro
CO Codice delle obbligazioni
CoPe commissione del personale
Cif. cifra
1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Campo di applicazione aziendale e personale
1 Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) si applica ai collaboratori / alle collaboratrici di Swiss Post Solutions SA (di seguito: datore di lavoro) che hanno un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 319 e segg. CO.
2 Per i collaboratori / le collaboratrici che sono membri di un sindacato contraente si applica direttamente il CCL. Per gli altri collaboratori / le altre collaboratrici le disposizioni normative del presente CCL si applicano sulla base del contratto indi- viduale di lavoro (CIL).
1.2 Eccezioni
Sono esclusi dal campo di applicazione:
a. membri della direzione e quadri di grado più elevato (quadri dirigenti e quadri superiori);
b. altri quadri (quadri di livello medio 1-3);
c. persone in formazione, nonché stagisti;
d. collaboratori / collaboratrici con un grado d'occupazione sino al 10% compreso.
2 DISPOSIZIONI (NORMATIVE) RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO
2.1 In generale
¹ Qualora il presente CCL non contenga alcuna regolamentazione, si applicano in particolare le disposizioni del CO.
² Il datore di lavoro stipula per iscritto un CIL con i collaboratori / le collaboratrici che soggiacciono al campo d’applicazione del presente CCL. Il presente CCL è parte integrante del CIL. Il CIL regola almeno:
– l'inizio del rapporto di lavoro;
– in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato: la durata;
– il grado di occupazione;
– l'attività (funzione);
– il salario;
– la data d'assunzione;
– il luogo di lavoro;
– il termine di disdetta, qualora sia previsto un termine più lungo rispetto a quello previsto dalla cifra 2.24.2.
3 Alla stipulazione del CIL, ai collaboratori / alle collaboratrici viene consegnato un esemplare del presente CCL e ne confermano la ricezione con la loro firma. Di principio, ogni modifica del presente CCL determina automaticamente un adat-
tamento del rapporto di lavoro. In caso di peggioramento delle condizioni, l’adat- tamento viene eseguito nel rispetto dei termini di preavviso. Il datore di lavoro informa i collaboratori / le collaboratrici il prima possibile in merito alle modifiche del presente CCL.
4 Gli anni di servizio presso società del gruppo interamente consolidate de La Posta Svizzera SA e presso l'impresa da cui il datore di lavoro ha rilevato il collaboratore vengono computati, a condizione che tra tale assunzione e l'assunzione presso il datore di lavoro non via sia un'interruzione superiore a sei mesi.
5 L’assunzione può essere fatta dipendere dal contenuto dell’estratto del casellario giudiziale, nonché da un accertamento d'idoneità medico. All'occorrenza, il datore di lavoro ha il diritto di richiedere ulteriori documenti, come ad esempio un estratto del registro delle esecuzioni, e di far dipendere la costituzione del rapporto di lavoro dal risultato di tali verifiche.
6 La prosecuzione dell’impiego può essere fatta dipendere dal contenuto dell’estratto del casellario giudiziale, nonché da un accertamento d'idoneità medico, qualora ciò sia necessario per motivi aziendali oppure sia prescritto dalla legge.
7 In caso di cambiamento di funzione, si applica per analogia il cpv. 6, nella misura in cui le verifiche siano in relazione con la nuova attività e siano necessarie per motivi aziendali oppure siano prescritte dalla legge.
2.2 Periodo di prova
1 Il periodo di prova ha una durata di tre mesi. Nel CIL è possibile pattuire un periodo di prova più breve o una rinuncia ad esso.
² In caso di cambiamento di funzione all'interno di Swiss Post Solutions SA non è previsto alcun periodo di prova.
2.3 Rapporti di lavoro di durata determinata
1 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL un limite temporale del rapporto di lavoro.
2 I rapporti di lavoro di durata determinata possono essere stipulati per un periodo massimo di 18 mesi. Qualora i rapporti di lavoro vengano proseguiti oltre tale durata, sono considerati di durata indeterminata.
3 Rapporti di lavoro di durata determinata possono essere prolungati con un limite temporale al massimo una volta: la durata complessiva non può superare i 18 mesi. 4 Qualora il periodo di interruzione tra la fine del rapporto di lavoro precedente
e l’inizio di quello successivo superi i due mesi, il successivo rapporto di lavoro di durata determinata può di nuovo essere stipulato per una durata massima di 18 mesi. La concatenazione di più rapporti di lavoro di durata determinata presuppone in ogni caso una ragione oggettiva.
5 Il cpv. 3 non è applicabile, quando i compiti assegnati con i singoli contratti di lavoro di durata determinata si differenziano notevolmente.
6 Un CIL a tempo determinato di durata inferiore ai sei mesi è di regola stipulato senza periodo di prova.
2.4 Luogo di lavoro
1 Nel CIL viene definito un luogo di lavoro.
2 Qualora la prestazione lavorativa venga fornita al di fuori del luogo di lavoro di cui al cpv. 1 e perciò il tempo di spostamento sia maggiore del solito, la differenza di tempo rispetto al normale tempo di spostamento rappresenta tempo di lavoro.
2.5 Rimborso spese
La collaboratrice / il collaboratore ha diritto al rimborso delle spese e dei disborsi documentati da lui sostenuti. I dettagli sono disciplinati nel regolamento per le spese.
2.6 Tempo di lavoro
2.6.1 Rilevamento del tempo di lavoro
Il datore di lavoro provvede a un adeguato rilevamento dei tempi di lavoro individuali da parte dei collaboratori / delle collaboratrici, in modo che possa essere verificato il rispetto delle prescrizioni di legge, nonché delle disposizioni del presente CCL.
2.6.2 Tempo di lavoro settimanale
1 Il normale tempo di lavoro settimanale medio dei collaboratori / delle collabora- trici impiegati/e a tempo pieno e di 41 ore. Viene prestato su di una settimana di cinque o di sei giorni.
2 Qualora i collaboratori / le collaboratrici vengano impiegati/e nell'ambito di cont- ratti dei clienti, il tempo di lavoro varia in base al tempo di lavoro presso il relativo cliente, con orari di esercizio più estesi dalle ore 04.00 alle ore 20.00, sulla base di una settimana di 5 o di 6 giorni.
2.6.3 Ore supplementari
1 Vengono considerate come ore supplementari le ore prestate che superano il tempo di lavoro concordato contrattualmente nei limiti del tempo di lavoro massi- mo previsto per legge. Esse devono essere ordinate dal datore di lavoro, o autoriz- zate in seguito come tali.
2 Le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di pari durata. Se non è possibile raggiungere un accordo sul momento in cui compensarle, ciò viene stabilito dal datore di lavoro. In casi eccezionali, le ore supplementari vengono liquidate in denaro senza supplemento.
2.6.4 Lavoro straordinario
1 Sono considerate come lavoro straordinario le ore prestate oltre il tempo di lavoro massimo previsto per legge.
2 È possibile pattuire che il lavoro straordinario venga compensato con tempo libero di pari durata. Qualora la compensazione non sia possibile entro un periodo ragionevole, il lavoro straordinario viene pagato con un supplemento del 25%.
2.7 Modelli di tempo di lavoro
2.7.1 In generale
1 Il datore di lavoro applica i modelli di tempo di lavoro descritti alle cifre 2.7.2, 2.7.3 e 2.7.4.
2 Per i collaboratori / le collaboratrici che non devono prestare il loro lavoro secondo un piano d'impiego, il datore di lavoro stabilisce il modello di tempo di lavoro applicabile.
3 Le esigenze dei collaboratori / delle collaboratrici devono essere considerate adeguatamente nella pianificazione dell’impiego, nei limiti delle possibilità aziendali.
4 Il datore di lavoro può permettere ai collaboratori / alle collaboratrici forme di lavoro mobili nel quadro dei modelli di tempo di lavoro.
2.7.2 Orari di lavoro secondo piano d'impiego
1 I collaboratori / le collaboratrici prestano il tempo di lavoro concordato contrattu- almente secondo il piano d'impiego.
2 Di regola, i collaboratori / le collaboratrici vengono informati dal datore di lavoro sui servizi pianificati per loro con due settimane di anticipo. In caso sussistano motivi impellenti e ciò sia ragionevolmente accettabile, il datore di lavoro ha il diritto di ordinare unilateralmente modifiche del piano d'impiego a corto termine. 3 Qualora intervenga una revoca o una riduzione meno di 48 ore prima del servizio pianificato e i collaboratori / le collaboratrici desiderino comunque prestare il lavoro secondo il piano di impiego, laddove il motivo della revoca o della riduzione sia addebitabile al datore di lavoro il lavoro corrispondente si considera come prestato. 4 Ai collaboratori / alle collaboratrici con salario a ore possono essere proposti ulteriori servizi supplementari a corto termine. Tali servizi proposti possono essere accettati o rifiutati dai collaboratori / dalle collaboratrici con salario a ore.
5 Di regola, il tempo minimo di lavoro giornaliero deve corrispondere al 50% del tempo di lavoro medio giornaliero. Il computo del tempo di lavoro medio giorna- liero si basa sul tempo di lavoro concordato contrattualmente. Questa regola non vale per i sabati.
6 Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve mai superare le dieci ore per il saldo negativo e le 50 ore per il saldo positivo.
7 Qualora il saldo positivo / negativo delle ore superi eccezionalmente il numero massimo di ore di cui al cpv. 6, il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici adottano tempestivamente misure adeguate per una riduzione del saldo delle ore. 8 In casi eccezionali, il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare il pagamento di un saldo positivo delle ore.
2.7.3 Tempo di lavoro annuale
1 I collaboratori / le collaboratrici con tempo di lavoro annuale devono prestare il tempo di lavoro contrattuale sull’arco di un anno, osservando un eventuale piano d'impiego.
2 Per i collaboratori / le collaboratrici che devono prestare il loro lavoro secondo il piano d'impiego, valgono inoltre le seguenti disposizioni di cui alle lett. a, b e c:
x. Xx regola, i collaboratori / le collaboratrici vengono informati dal datore di lavoro con due settimane di anticipo sui servizi di lavoro pianificati per loro. In caso sussistano motivi impellenti e ciò sia ragionevolmente accettabile, il datore di lavoro ha il diritto di ordinare unilateralmente modifiche a corto termine del piano d'impiego.
b. Qualora intervenga una revoca o una riduzione meno di 48 ore prima del servizio pianificato e i collaboratori / le collaboratrici desiderino comunque prestare il lavoro secondo il piano di impiego, laddove il motivo della revoca o della ridu- zione sia addebitabile al datore di lavoro il lavoro corrispondente si considera come prestato.
c. Di regola, il tempo minimo di lavoro giornaliero deve corrispondere al 50% del tempo di lavoro medio giornaliero. Il computo del tempo di lavoro medio gior- naliero si basa sul tempo di lavoro concordato contrattualmente. Questa regola non vale per i sabati.
3 Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve mai superare le 60 ore per il saldo negativo e le 120 ore per il saldo positivo. Qualora il saldo positivo / negativo delle ore superi eccezionalmente il numero massimo di ore, il
datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici adottano regolarmente misure adeguate per una riduzione del saldo delle ore.
4 Il saldo del lavoro prestato viene chiuso una volta all’anno. Al momento della chiusura, sia il saldo delle ore negativo sia quello positivo non devono superare le 60 ore.
5 Qualora al momento della chiusura il saldo positivo delle ore sia eccezionalmente superiore a 60 ore, il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici adottano misure adeguate per l’anno successivo ai fini di una riduzione del saldo delle ore. È di regola possibile riportare nel successivo periodo annuale 60 ore. Il saldo che supera le 60 ore può, a scelta del collaboratore / della collaboratrice, essere pagato o riportato.
6 Qualora il saldo negativo delle ore al momento della chiusura superi il massimo di 60 ore, le ore del saldo negativo eccedenti tale limite massimo decadono a svan- taggio del datore di lavoro. Qualora il saldo negativo delle ore sia riconducibile
a richieste e/o al comportamento del collaboratore / della collaboratrice, l’intero saldo negativo delle ore viene riportato al successivo periodo annuale.
7 Il datore di lavoro stabilisce i dettagli.
2.7.4 Orario di lavoro flessibile (OLF)
1 I collaboratori / le collaboratrici con orario di lavoro flessibile possono suddividere autonomamente il proprio lavoro entro gli orari di servizio, osservando le esigenze aziendali ed eventuali orari di reperibilità.
2 Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve mai superare le 10 ore per il saldo negativo e le 50 ore per il saldo positivo.
3 I collaboratori / le collaboratrici possono compensare il saldo positivo delle ore in ore o in giornate, osservando le condizioni quadro di cui al capoverso 1 e previo accordo con il/la superiore. Per ogni anno civile possono essere complessivamente goduti al massimo dieci giorni di compensazione. Le mezze giornate vengono computate anch’esse nel numero dei giorni di compensazione goduti.
4 Qualora il saldo positivo delle ore superi le 50 ore, di principio tali ore decadono senza dar diritto a indennità. Eccezionalmente tali ore non decadono e vengono considerate come ore supplementari, se erano state ordinate dal datore di lavoro o se sono state in seguito autorizzate. Tali ore supplementari non possono superare un totale di 50 ore.
2.7.5 Adeguamento del grado di occupazione
Se il grado d’occupazione di lavoratori a tempo parziale si estende regolarmente su di un periodo di sei mesi al di sopra del grado d'occupazione concordato, il col- laboratore / la collaboratrice può richiedere un corrispondente aumento del grado d'occupazione. Se la richiesta viene respinta, il datore di lavoro deve motivare il rifiuto per iscritto.
2.7.6 Riduzione del grado di occupazione per i collaboratori / le collaboratrici più anziani/e
1 I collaboratori / le collaboratrici con un rapporto di lavoro di durata indetermi-
nata, i quali / le quali abbiano compiuto il 58o anno di età, possono chiedere al datore di lavoro di ridurre una tantum il loro grado di occupazione di almeno il 10% (rispetto a un’occupazione a tempo pieno).
2 Il datore di lavoro può accogliere o rifiutare la richiesta nei limiti delle possibilità aziendali. L’eventuale rifiuto deve essere motivato.
3 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici concordano il momento di una riduzione del grado di occupazione ai sensi del cpv. 1.
4 Le restanti condizioni d’impiego nonché la funzione rimangono per quanto possibile invariate.
5 Nel caso di una riduzione del grado di occupazione ai sensi del cpv. 1, il salario assicurato presso la cassa pensioni, su richiesta del collaboratore / della collabo- ratrice, rimane invariato laddove consentito dalle disposizioni regolamentari della Cassa pensioni Posta. I corrispondenti contributi del datore di lavoro e del collabo- ratore / della collaboratrice per il mantenimento della previdenza sono a carico del collaboratore / della collaboratrice.
6 Riguardo al pensionamento parziale trova applicazione il Regolamento della Cassa pensioni Posta.
2.7.7 Tempo di lavoro massimo, tempo di riposo, turno di lavoro
1 Il tempo di lavoro massimo giornaliero in un singolo turno di lavoro ammonta
ad al massimo 11 ore (senza supplemento di tempo); può essere aumentato sino a 12 ore in singole giornate.
2 La durata del turno di lavoro giornaliero (tempo di lavoro, interruzione del lavoro, pause) ammonta ad al massimo 12 ore; può essere aumentato sino a 13 ore in singole giornate. Il periodo di riposo ininterrotto ammonta conseguentemente ad almeno 12 ore e in singoli giornate ad almeno 11 ore.
2.8 Servizio di picchetto
1 Durante il servizio di xxxxxxxxx il collaboratore / la collaboratrice si tiene a dispo- sizione al di fuori dell’orario di lavoro per eventuali servizi lavorativi concernenti la risoluzione di perturbazioni, la prestazione di assistenza in situazioni di emergenza, ronde di controllo, o simili eventi particolari.
2 Se i collaboratori / le collaboratrici di lavoro devono restare a disposizione per un eventuale servizio di lavoro su ordine del datore, hanno diritto a un'indennità per servizio di picchetto di 5 franchi all'ora.
3 Il datore di lavoro stabilisce i dettagli.
2.9 Vacanze e giorni festivi
2.9.1 Durata delle vacanze
1 I collaboratori / le collaboratrici hanno il seguente diritto alle vacanze per anno civile:
– sino all'anno civile in cui il collaboratore compie il 49esimo anno d'età compreso: cinque settimane;
– a partire dall’anno civile in cui il collaboratore / la collaboratrice compie il 50esimo anno di età: sei settimane.
2 Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di lavoro durante l’anno civile, il diritto alle vacanze viene ridotto proporzionalmente pro rata temporis.
3 I collaboratori / le collaboratrici con xxxxxxx a ore hanno diritto a un supplemento per lavoro nei giorni festivi del 3,75% nonché a un’indennità per le vacanze del 10,64% (fino all’anno civile compreso nel quale viene compiuto il 49o anno di età) o del 13,04% (a partire dall’anno civile nel quale viene compiuto il 50o anno di età).
2.9.2 Fruizione delle vacanze
1 Si deve di principio fruire delle vacanze durante il corrispondente anno civile. Almeno una volta all'anno devono essere prese due settimane consecutive.
2 Prima di stabilire il periodo in cui fruire delle vacanze, occorre consultare il colla- boratore / la collaboratrice. Il datore di lavoro rispetta i desideri espressi dal colla- boratore / dalla collaboratrice nei limiti delle possibilità aziendali. Se non è possibile raggiungere un accordo, il datore di lavoro stabilisce il periodo di fruizione delle vacanze.
2.9.3 Interruzione delle vacanze
Qualora un collaboratore / una collaboratrice si ammali o subisca un infortunio durante le vacanze, i corrispondenti giorni di vacanza possono essere recuperati alle seguenti condizioni:
– la capacità di usufruire delle vacanze è venuta meno a causa della malattia / dell’infortunio e
– la malattia / l’infortunio viene comunicata/o al datore di lavoro il più in fretta possibile e attestata/o da un medico.
2.9.4 Riduzione delle vacanze
1 Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’articolo 329b CO; il calcolo della riduzione del diritto alle vacanze si basa sull'anno civile.
2 Qualora il collaboratore / la collaboratrice stia svolgendo un periodo di congedo non pagato, per la durata dell'assenza non sussiste alcun diritto alle vacanze.
2.9.5 Compensazione pecuniaria e compensazione delle vacanze
1 Una compensazione pecuniaria delle vacanze è ammessa soltanto alla fine del rapporto di lavoro, laddove la fruizione delle vacanze durante la durata del rapporto di lavoro non sia stata possibile o ragionevolmente accettabile.
2 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del collaboratore / della collaboratrice, o in caso di risoluzione da parte del datore di lavoro per colpa del collaboratore / della collaboratrice, è possibile compensare con il salario i giorni di vacanze presi in eccesso, sempre che la fruizione delle vacanze non sia stata ordi- nata dal datore di lavoro.
2.10 Giorni festivi
1 Il datore di lavoro concede ai collaboratori / alle collaboratrici complessivamente al massimo 12 giorni festivi retribuiti (escl. Festa nazionale). Si fa riferimento ai giorni festivi vigenti presso il luogo di lavoro. I giorni festivi che cadono di domenica o in un giorno libero per i collaboratori / le collaboratrici sono considerati fruiti.
2 Per i collaboratori / le collaboratrici con xxxxxxx a ore si applica la cifra 2.9.1 cpv. 3.
2.11 Congedi e assenze
Ogni assenza (come vacanze, servizio militare, etc.) deve essere comunicata per tempo all'organo superiore.
2.11.1 Congedo maternità
1 Le collaboratrici hanno diritto ad un congedo maternità retribuito di 18 settimane, durante il quale continua ad essere versato il 100% del salario netto spettante alla collaboratrice durante il congedo.
2 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano al datore di lavoro.
2.11.2 Congedo paternità
I collaboratori hanno diritto ad un congedo paternità retribuito di due settimane, nonché a un congedo paternità non retribuito di quattro settimane. Il congedo deve essere preso entro un anno dalla nascita del bambino.
2.11.3 Congedo per adozione
1 Dopo l’adozione di un figlio, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto ad un congedo retribuito di due settimane, nonché ad un congedo non retribuito di quattro settimane. Il congedo deve essere preso entro un anno dall’adozione del bambino.
2 Qualora entrambi i genitori abbiano un rapporto di lavoro con il datore di lavoro, al quale si applichi il presente CCL, entrambi hanno diritto ai congedi di cui al cpv. 1.
2.11.4 Garanzia del rientro
In caso di fruizione del congedo di cui alla cifra 2.11.1 (congedo maternità), alla cifra 2.11.2 (congedo paternità) e alla cifra 2.11.3 (congedo per adozione), sussiste una garanzia di rientro al posto di lavoro originario secondo le disposizioni del relativo CIL.
2.11.5 Assenze retribuite
Evento Congedo pagato
a. Adempimento di obblighi legali Tempo necessario conformemente alla convocazione
b. Esercizio di una funzione pubblica Previo accordo, di regola fino a 10 giorni per anno civile
c. Matrimonio del collaboratore / della collaboratrice 2 giorni
d. Partecipazione al matrimonio di genitori, figli e fratelli/ sorelle
e. Per i genitori con i figli nella propria economia domestica, per sbrigare questioni improrogabili in relazione diretta con il figlio / i figli e che richiedono la presenza di un genitore o di entrambi i genitori
f. Improvvisa grave malattia o infortunio del/della partner, di un genitore o di un figlio
g. In caso di decesso del/della partner, di un genitore o di un figlio. Se il decesso avviene durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati.
h. Partecipazione a un funerale in casi non contemplati alla let. g
1 giorno
Previo accordo, di regola sino a 5 giorni per anno civile
Previo accordo, fino a 5 giorni per anno civile
4 giorni
Fino a un giorno, su domanda del colla- boratore / della collaboratrice
i. Trasloco del collaboratore / della collaboratrice Fino a un giorno
j. Partecipazione in qualità di membri a organi delle associa- zioni dei lavoratori contraenti
k. Partecipazione a corsi di perfezionamento inerenti
al partenariato sociale offerti dalle associazioni dei lavora- tori contraenti
5 giorni all'anno, più il tempo neces- sario per le trattative con il datore di lavoro. Ulteriori esigenze saranno disci- plinate caso per caso.
Fino a tre giorni sull’arco di due anni
2.11.6 Congedo non retribuito
1 Su richiesta scritta, al collaboratore / alla collaboratrice può essere concesso un congedo non pagato, qualora le condizioni aziendali lo permettano.
2 In caso di congedo non pagato sino a 30 giorni per anno civile, il datore di lavoro continua a versare la propria parte di contributi alla cassa pensione.
3 Qualora sia concesso un congedo non pagato, il datore di lavoro può garantire il posto occupato sino a quel momento. Qualora il posto occupato sino a quel momento non possa essere garantito, il datore di lavoro si premura di offrire al
collaboratore / alla collaboratrice al termine del congedo un posto corrispondente a quanto previsto dal CIL sino a quel momento. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il rapporto di lavoro sarà sciolto rispettando il termine di disdetta.
4 Il datore di lavoro può concedere ai collaboratori / alle collaboratrici un congedo non retribuito per un anno al massimo.
2.12 Perfezionamento
1 Il datore di lavoro promuove attivamente il perfezionamento dei collaboratori / delle collaboratrici. La responsabilità per il perfezionamento spetta congiuntamente ai collaboratori / alle collaboratrici e ai/alle superiori.
2 Nell’ambito dei periodici colloqui con i collaboratori / le collaboratrici si discutono e si stabiliscono gli obiettivi di sviluppo e le misure di formazione e perfeziona- mento necessarie per raggiungerli.
3 I collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto e l’obbligo di adeguarsi tramite il perfezionamento all’evoluzione delle condizioni e delle esigenze professionali. Il datore di lavoro è tenuto a sostenere le attività di perfezionamento dei collabora- tori / delle collaboratrici.
4 I perfezionamenti ordinati dal datore di lavoro vengono considerati tempo di lavoro e vengono finanziati.
5 I dettagli della formazione e del perfezionamento si orientano in base alla «Diret- tiva tecnica Partecipazione finanziaria alla formazione e al perfezionamento per il personale assoggettato al CCL della Posta Svizzera SA».
2.13 Valutazione del personale
Il rendimento dei collaboratori / delle collaboratrici viene valutato almeno una volta l’anno dal datore di lavoro. La valutazione serve anche allo sviluppo personale dei collaboratori / delle collaboratrici. Laddove i collaboratori / le collaboratrici non siano d’accordo con la valutazione, possono rivolgersi ai/alle loro superiori di più alto livello.
2.14 Xxxxxxx e supplementi
2.14.1 In generale
1 Il salario si calcola in base alla funzione, all'esperienza e al rendimento. Sono fatti salvi obblighi derivanti da convenzioni con clienti nell'ambito di situazioni di sour- cing.
2 Il salario annuo è versato in 13 mensilità.
3 I salari mensili vengono sempre versati il giorno 25 del mese tramite accredito (bancario/postale). Qualora tale giorno cada nel fine settimana o in un giorno festivo, il pagamento avviene il giorno feriale precedente. La tredicesima viene versata nel mese di novembre e, in caso di entrata in servizio o partenza durante l’anno civile, pro rata temporis.
4 Il pagamento dei salari orari avviene al più tardi dieci giorni dopo la scadenza del periodo di conteggio. Qualora tale giorno cada nel fine settimana o in un giorno festivo, il pagamento avviene il giorno feriale seguente. La quota della 13a mensi- lità è compresa nel salario orario.
5 Dal salario lordo vengono dedotti i contributi a carico del lavoratore / della lavor- atrice per le assicurazioni (sociali) di legge e altre assicurazioni (sociali).
6 Il collaboratore / la collaboratrice è tenuto/a a rimborsare prestazioni del datore di lavoro erroneamente erogate, nonché detrazioni erroneamente non effettuate. Ciò vale in particolare per prestazioni del datore di lavoro senza valida causa, o per una causa non avveratasi, o che ha successivamente cessato di sussistere.
2.14.2 Salario minimo
1 Il salario minimo ammonta a 52'000 franchi all'anno.
2 In caso di ripresa di collaboratori / collaboratrici di ditte terze si applica il salario minimo di cui al cpv. 1 alla scadenza della regolamentazione contrattuale transitoria pattuita con le ditte terze, in ogni caso al più tardi dopo lo scadere di un anno.
2.14.3 Regalo di pensionamento
Al momento del pensionamento, il datore di lavoro fa ai collaboratori / alle colla- boratrici un regalo a scelta per un valore di 1'000 CHF.
2.14.4 Assegni familiari
Gli assegni familiari sono versati in base alle disposizioni di legge nazionali e cantonali.
2.14.5 Contributi per la custodia di bambini extra-familiare
Qualora ne sussistano le condizioni, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto a contributi finanziari per la custodia extra-familiare dei bambini. Il datore di lavoro stabilisce i dettagli.
2.14.6 Premi e indennità speciali
1 Il datore di lavoro può versare premi assicurati e non assicurati che si basano su sistemi di premi.
2 Il datore di lavoro può versare indennità speciali assicurate e non assicurate per un importo massimo di 10’000 franchi per anno e per collaboratore / collaborat- rice.
3 Il datore di lavoro regolamenta l'utilizzo e la consegna di doni in natura.
2.14.7 Contributo alle spese d’esecuzione
1 Il datore di lavoro riscuote dai collaboratori / dalle collaboratrici che soggiacciono al campo d’applicazione del presente CCL un contributo alle spese d’esecuzione dell’importo mensile di:
– 10 franchi per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione di almeno il 50%, risp.
– 5 franchi per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione infe- riore al 50%.
2 Il contributo alle spese d’esecuzione non viene detratto dal salario, se al collabo- ratore / alla collaboratrice viene effettuata una detrazione salariale per la quota associativa a uno dei sindacati contraenti.
3 I contributi alle spese d’esecuzione vengono versati su un fondo dei contributi. Le parti contraenti del CCL stabiliscono congiuntamente i dettagli.
2.14.8 Premio fedeltà
1 Al compimento del decimo anno di servizio, e in seguito ogni cinque anni, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto a un premio fedeltà. La fedeltà verso l'azienda viene ripagata come segue:
Compimento dell'anno si
servizio
Congedo retribuito (in base a una settimana di 5 giorni)
per un grado d'occupazione del 100%
10 anni 5 giorni
15 anni 5 giorni
20 anni 10 giorni
25 anni 10 giorni
30 anni 10 giorni
35 anni 10 giorni
40 anni 10 giorni
45 anni 10 giorni
2 Impiegati a tempo parziale ricevono il premio fedeltà conformemente al grado d'occupazione. In caso di occupazione variabile, ci si basa sul grado di occupazione attuale.
3 La decisione definitiva riguardo al momento in cui fruire del premio fedeltà spetta al datore di lavoro. Il datore di lavoro deve tenere in considerazione i desideri espressi dal collaboratore / dalla collaboratrice nei limiti delle possibilità aziendali.
2.15 Impedimento al lavoro
2.15.1 Obbligo di comunicazione, certificato medico
1 Qualsiasi incapacità lavorativa deve essere comunicata immediatamente al/alla superiore. Se l’assenza ha una durata superiore a tre giorni lavorativi, il collabora- tore / la collaboratrice deve presentare spontaneamente un certificato medico. In caso di malattia all'estero, l'assenza è riconosciuta solo se viene fornito un certifi- cato medico.
2 In casi particolari, ovvero in caso di brevi assenze ripetute, il datore di lavoro può richiedere un certificato medico già a partire dal primo giorno di assenza.
3 Se la malattia o l’infortunio non viene segnalata/o tempestivamente, con conse- guente ritardo delle relative comunicazioni all’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o all’assicurazione per gli infortuni, il collaboratore / la collabo- ratrice stessa deve farsi carico delle conseguenze di tale omissione.
2.15.2 Medico di fiducia
Il datore di lavoro ha il diritto di far accertare l'incapacità lavorativa dei collabora- tori / delle collaboratrici da un medico di fiducia. I relativi costi sono a carico del datore di lavoro. In caso di divergenza tra le valutazioni dei medici, per il datore di lavoro è decisiva la valutazione del medico di fiducia.
2.15.3 Reinserimento
Nella misura in cui ciò sia sostenibile dal punto di vista medico e possibile dal punto di vista aziendale, il datore di lavoro continua a impiegare collaboratori/ collaboratrici con rendimento ridotto per motivi di salute che, senza colpa, non possono più eseguire come prima il lavoro svolto in passato.
2.15.4 Principi della continuazione del versamento del salario
1 Le prestazioni salariali del datore di lavoro sono sussidiarie rispetto alle prestazi- oni correnti o retroattive di assicurazioni legali o aziendali. Tutte le prestazioni e i pagamenti retroattivi di medesima natura e destinazione di assicurazioni nazionali ed estere, legali o aziendali, spettano al datore di lavoro, ovvero vengono imputa- te alle prestazioni di quest’ultimo, per l'ammontare del salario versato e per il peri- odo in cui continua, o ha continuato, a versare al collaboratore / alla collaboratrice prestazioni salariali facoltative, o contrattualmente dovute, nonostante la parziale inabilità e/o la prestazione lavorativa ridotta. Laddove le prestazioni o i pagamenti retroattivi di assicurazioni di legge o aziendali vengano versati direttamente ai col- laboratori / alle collaboratrici, questi sono tenuti a rimborsare i medesimi al datore di lavoro.
2 Al datore di lavoro spetta un diritto di credito (di ripetizione) diretto nei confronti delle assicurazioni di legge o aziendali. Pertanto, il datore di lavoro può richiedere all’/agli organo/i debitore/i delle prestazioni di versargli le prestazioni in corso o i pagamenti retroattivi di medesima natura e destinazione per l'ammontare delle prestazioni salariali e degli anticipi prestati.
3 Il datore di lavoro si riserva di ridurre le proprie prestazioni nella stessa misura in cui le assicurazioni di legge o aziendali diminuiscono o rifiutano le proprie.
2.15.5 Prestazioni in caso di malattia
1 Il datore di lavoro stipula a favore del proprio personale un’assicurazione collet- tiva di indennità giornaliera per malattia, che dà diritto a un’indennità giornaliera assicurata pari all’80% del salario lordo, per una durata massima di 730 giorni (incluso periodo di attesa).
2 Il periodo di attesa è di almeno 60 giorni. Durante il periodo di attesa il datore di lavoro paga il salario spettante al collaboratore / alla collaboratrice per la durata dell’incapacità lavorativa.
3 I premi assicurativi sono a carico del datore di lavoro e del collaboratore / della collaboratrice in ragione di un mezzo ciascuno. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori.
4 In caso di incapacità lavorativa senza colpa, motivata da ragioni mediche in seguito a malattia, il datore di lavoro trasmette al collaboratore / alla collaboratrice interessato/a l’indennità giornaliera per malattia di cui al cpv. 1. Durante i primi 365 giorni d'incapacità lavorativa, il datore di lavoro integra queste prestazioni d'indennità giornaliera continuando a versare il salario, di modo che al collabo- ratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera in caso di malattia, comples- sivamente un importo pari al 100% del salario netto spettantegli per la durata dell’incapacità lavorativa in caso di piena capacità lavorativa. La continuazione del versamento del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.
5 Durante i restanti 365 giorni sussiste, se risultano adempiute le rispettive con- dizioni, il diritto alla trasmissione dell’indennità giornaliera per malattia di cui al cpv. 1. Tutte le prestazioni sono regolate dalle condizioni generali di assicurazione (CGA) dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.
6 Il diritto alla continuazione del versamento del salario integrativo come indicato al cpv. 4 sussiste solo per la durata del rapporto di lavoro. Alla sua risoluzione, se risultano adempiute le rispettive condizioni, sussiste esclusivamente un diritto all’indennità giornaliera assicurata nei confronti dell’assicurazione, in base alle condizioni d’assicurazione applicabili.
7 Durante il periodo di prova, in caso di malattia il datore di lavoro versa il salario spettante per la durata dell’incapacità lavorativa per un massimo di otto settimane. 8 La cifra 2.15.5 è applicabile in ugual misura ai collaboratori / alle collaboratrici con salario a ore aventi un grado di occupazione superiore al 20%.
9 I collaboratori / le collaboratrici con xxxxxxx a ore aventi un grado di occupazione pari o inferiore al 20% non ricevono il versamento continuato del salario in caso di malattia, bensì viene versato loro un supplemento salariale del 2,5%. Per gli inca- richi regolari di più di tre mesi, tuttavia, in materia di versamento continuato del salario vigono le disposizioni di legge rispettivamente la scala di Basilea.
2.15.6 Prestazioni in caso di infortunio
1 I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e contro le conseguenze degli infortuni (infortuni professionali e non professionali) e delle malattie professionali, conformemente alle norme della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). I collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale sono assicurati contro gli infortuni non professionali, se il loro tempo di lavoro settimanale soddisfa il livello minimo richiesto dalla LAINF.
2 I premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali ven- gono suddivisi tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro metà per ciascuno. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori. 3 In caso d'incapacità lavorativa senza colpa, motivata da ragioni mediche in seguito a infortunio, il datore di lavoro trasmette al collaboratore / alla collaboratrice inter- xxxxxx/a l’indennità giornaliera per infortunio.
4 Per i primi 365 giorni d'incapacità lavorativa, il datore di lavoro integra le pres- tazioni d'indennità giornaliera di cui al cpv. 3 continuando a versare il salario, di modo che al collaboratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo d'incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera per infortunio, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che v errebbe versato in questo periodo di tempo in caso di piena capacità lavorativa. La continuazione del versamento del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
5 Il diritto alla continuazione del versamento del salario integrativo secondo il cpv. 4 sussiste solo per la durata del rapporto di lavoro. Alla sua risoluzione, se risultano adempiute le rispettive condizioni, è previsto esclusivamente un diritto all’indennità giornaliera assicurata nei confronti dell’assicurazione.
2.15.7 Continuazione del versamento del salario in caso di servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile
1 Qualora i collaboratori prestino servizio militare, servizio civile o di protezione
civile svizzero obbligatori, oppure le collaboratrici prestino servizio militare svizzero o presso la Croce Rossa svizzera, viene concesso il seguente versamento continuo del salario:
– Durante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati: 80% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del periodo di servizio in caso di normale attività lavorative. Ai collaboratori / alle collaboratrici che hanno diritto agli assegni familiari conformemente all'art. 6 LIPG viene corrisposto il 100% del salario.
– Durante i restanti servizi obbligatori: 100% del salario netto spettante al colla- boratore / alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio.
2 Quali periodi di servizio equiparati alla scuola reclute si intendono la formazione di base di persone che adempiono il loro obbligo al servizio senza interruzione (militari in ferma continuata), le scuole sottoufficiali e ufficiali, i servizi di avanza- mento nonché il servizio civile ai sensi della Legge sul servizio civile, per il numero di giorni che corrispondono a una scuola reclute.
3 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano di principio al datore di lavoro.
4 In caso di prestazioni al di fuori dell'obbligo di servizio obbligatorio, o che non sono imputate all'obbligo di servizio, il salario viene ridotto conseguentemente. Il diritto al salario corrisponde in questo caso alle eventuali prestazioni d'IPG.
2.15.8 Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice, il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale (minimo 10'000 CHF, pro rata in base al grado d'occupazione). Si considerano superstiti nel seguente ordine:
– il/la coniuge o il/la partner registrato/a
– i figli, se il collaboratore / la collaboratrice deceduto/a aveva fino al decesso diritto per i medesimi agli assegni per i figli;
– il/la convivente in caso di convivenza da almeno cinque anni o di stipulazione di un contratto scritto di convivenza;
– altre persone nei cui confronti il collaboratore / la collaboratrice deceduto/a ha adempiuto fino al momento del decesso ad un obbligo di mantenimento;
2.16 Previdenza professionale
I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e secondo le disposizioni normative e regolamentari in uno dei piani di prestazioni della Cassa pensione Posta.
2.17 Diritti e obblighi
2.17.1 Obbligo di diligenza e di fedeltà
1 I collaboratori / le collaboratrici sono responsabili per i danni arrecati volontaria- mente o per negligenza grave al datore di lavoro o ai suoi clienti. In caso di reitera- zione, possono essere tenuti a rispondere anche per danni arrecati per negligenza. Il datore di lavoro è autorizzato a compensare le proprie pretese con il diritto al salario, nella misura in cui ciò è ammesso dalla legge.
2 Si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle sul segreto postale e bancario. Il servizio competente rilascia l’autorizzazione a testimoniare innanzi a tribunali e autorità.
2.17.2 Obbligo di riservatezza, obbligo di segretezza
1 Swiss Post Solutions SA e una impresa de La Posta Svizzera SA. Per le medesime valgono per analogia le disposizioni del segreto postale. A seconda della funzione, le attività rientrano anche nel campo d'applicazione del segreto bancario. Il datore di lavoro si riserva di far sottoscrivere ai collaboratori / alle collaboratrici delle dichiarazioni di segretezza.
2 Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso sfruttare o comunicare a terzi fatti che devono essere tenuti riservati, dei quali vengono a conoscenza mentre
si trovano al servizio del datore di lavoro. Tra i fatti che devono essere mantenuti riservati rientrano, in particolare: informazioni che concernono l’attività aziendale, che non sono di dominio pubblico, le strategie imprenditoriali, l’organizzazione, le questioni finanziarie e contabili, nonché la cerchia dei clienti di Swiss Post Solu- tions SA, de La Posta Svizzera SA, delle società del suo gruppo e delle sue società di partecipazione. Tale obbligo sussiste anche dopo la risoluzione del contratto
di lavoro, nella misura in cui ciò sia necessario alla tutela dei legittimi interessi del datore di lavoro.
2.17.3 Concessione e accettazione di regali
1 Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso richiedere, accettare, né farsi promettere regali o altri vantaggi, per sé o per terzi, in relazione all’attività azien- dale svolta. È altresì vietato offrire, promettere o concedere regali o altri vantaggi, qualora essi siano correlati all’attività aziendale svolta.
2 Sono ammesse donazioni, a condizione che abbiano carattere di mancia o di pensierini in base agli usi locali o del settore. In caso di dubbio, l’accettazione deve essere discussa con il/la superiore.
2.17.4 Occupazione lucrativa accessoria
1 I collaboratori / le collaboratrici hanno l’obbligo di comunicare anticipatamente al datore di lavoro l'intenzione di esercitare un’altra attività lucrativa dipendente o indipendente oltre all’impiego presso di lui. In casi motivati, il datore di lavoro può vietare ai collaboratori / alle collaboratrici l’esercizio di attività lucrative accessorie.
2 L’esercizio di un’occupazione lucrativa accessoria non è autorizzato, nella misura in cui non comporti una violazione del dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. È esclusa l'attività per un'impresa concorrente del datore di lavoro.
Complessivamente non deve essere superato il tempo di lavoro massimo previsto per legge.
3 I nuovi collaboratori / le nuove collaboratrici devono notificare altre attività lucrative prima di stipulare il contratto.
4 Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice trovano una regolamentazione individuale se il rendimento lavorativo, la disponibilità sul posto di lavoro e/o il tempo di lavoro concordato vengono influenzati da tali attività.
2.17.5 Attività presso consigli d'amministrazione / consigli di fondazione
1 Un'attività privata presso un consiglio d'amministrazione deve essere autorizzata dall'organo superiore, nonché dal servizio del personale competente. Valgono per analogia le disposizioni relative all'attività lucrativa accessoria. Le indennità restano ai collaboratori / alle collaboratrici.
2 Qualora il datore di lavoro mandi collaboratori / collaboratrici in un consiglio di amministrazione nel quadro della loro funzione, questa attività risulta compensata dal salario. Eventuali onorari corrisposti per il consiglio di amministrazione spettano al datore di lavoro. Eventuali indennità per spese spettano ai collaboratori / alle collaboratrici.
2.17.6 Cariche pubbliche, mandati politici, nonché impegni in organizzazioni non profit e attività d'insegnamento regolari
1 Attività senza scopo di lucro (cariche pubbliche, mandati politici e importanti
impegni in organizzazioni non profit) devono essere notificate prima dell'elezione risp. dell'accettazione all'organo superiore, nonché al servizio del personale.
2 Qualora il rendimento lavorativo, la disponibilità sul posto di lavoro e/o il tempo di lavoro concordato siano influenzati da tali attività, deve essere pattuito per iscritto un regolamento individuale.
2.17.7 Attività lucrative irregolari
Indennità per lezioni, conferenze, presentazioni e simili, svolte in maniera irrego- lare, nonché le relative indennità per spese possono di principio essere tenute dal relatore / dalla relatrice.
2.17.8 Proprietà intellettuale
1 Diritti o aspettative su invenzioni, design, marchi, opere/prestazioni in base alla Legge sul diritto d’autore e topografie, che i collaboratori / le collaboratrici creano, da soli o con l’aiuto di terzi, nell’esercizio della loro attività di servizio, appartengono (per legge o mediante cessione) senz’altro integralmente ed esclusivamente al datore di lavoro, e ciò indipendentemente dal fatto che i diritti o le aspettative si fondino o meno in adempimento agli obblighi previsti dal contratto di lavoro.
2 I collaboratori / le collaboratrici sono tenuti/e a informare il datore di lavoro tempestivamente e per iscritto in merito all’insorgenza di tali diritti o aspettative. L’obbligo d’informazione vale anche se sussistono dubbi sul fatto che i diritti e le aspettative siano sorti nell'esercizio dell’attività di servizio.
3 Nella misura in cui ciò non sia contrario a disposizioni di legge, ai collaboratori / alle collaboratrici non spetta alcuna indennità supplementare oltre al loro salario concordato contrattualmente. Eventuali diritti a un’indennità previsti per legge diverranno esigibili solamente se il valore dei diritti o delle aspettative potrà essere accertato con sufficiente sicurezza.
4 I collaboratori / le collaboratrici sono obbligati/e, anche dopo la fine del rapporto di lavoro, a prendere tutte le misure e a fornire tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla costituzione, alla tutela, alla salvaguardia, all’esercizio o alla regist- razione dei diritti e delle aspettative anzidetti.
5 I collaboratori / le collaboratrici cedono al datore di lavoro tutti i diritti della personalità (ad es. il diritto morale dell’autore) correlati ai suddetti diritti e alle suddette aspettative. Laddove tale cessione fosse impedita da limiti di legge, i collaboratori / le collaboratrici rinunciano all’esercizio dei diritti della personalità.
6 Le regole sopra indicate sono applicabili per analogia al know-how elaborato dai collaboratori / dalle collaboratrici, nella misura in cui esso non spetti già al datore di lavoro sulla base di disposizioni di legge.
2.17.9 Media elettronici
Il datore di lavoro regolamenta l'uso privato di media e di mezzi di comunicazione elettronici.
2.18 Parità di trattamento
1 Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici.
2 Esso bada a che i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcu- no, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza.
3 Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, la definizione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento.
4 Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento, nonché per impedire discriminazioni. Misure idonee a realizzare un'effettiva parità di tratta- mento non rappresentano in nessun modo una discriminazione.
2.19 Protezione della personalità
1 Il datore di lavoro protegge la personalità dei collaboratori / delle collaboratrici e tiene debitamente in considerazione, in particolare, la loro salute fisica e psichica. 2 Il datore di lavoro protegge i collaboratori / le collaboratrici dal mobbing e dalle molestie sessuali sul posto di lavoro.
2.20 Protezione della salute e sicurezza sul lavoro
In azienda, il datore di lavoro adotta tutte le misure tecniche e organizzative, che sono per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze concrete, per proteggere la salute e per prevenire gli infortuni e le malattie professionali. Tiene in considerazione le particolari necessità di protezione delle collaboratrici incinte. Il datore di lavoro consulta i collaboratori / le collaboratrici, risp. i rappresentanti del personale, per questioni relative alla protezione della salute e alla sicurezza sul lavoro.
2.21 Abbigliamento da lavoro
Qualora il datore di lavoro metta a disposizione del collaboratore / della collabora- trice un abbigliamento da lavoro, questo dev’essere indossato e curato secondo le indicazioni dei/delle superiori o secondo il regolamento speciale sull’abbigliamento da lavoro.
2.22 Partecipazione aziendale
1 Presso le sedi con almeno 50 collaboratori/collaboratrici, questi ultimi possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe). La CoPe si costitu- isce in modo indipendente. Essa comprende minimo tre e massimo sette membri. La CoPe può richiedere al datore di lavoro dei colloqui comuni indicando gli argo- menti da trattare.
2 I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’orario di lavoro, se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consentito dalla loro attività professionale. Il datore di lavoro mette a disposizione l'infrastruttura necessaria all’interno della sede.
2.23 Protezione dei dati e sorveglianza elettronica
1 I collaboratori / le collaboratrici sono tenuti/e a mettere a disposizione del datore di lavoro tutti i dati personali necessari ai fini del rapporto di lavoro e a
rendere noti gli eventuali cambiamenti. I dati personali vengono gestiti nel sistema d’informazione del personale elettronico.
2 Il datore di lavoro garantisce la protezione dei dati personali. Esso limita il trat- tamento, la conservazione e la registrazione di dati personali a quanto necessario per l’azienda e ammesso dalla legge. Qualora sussistano dubbi sull’ammissibilità di un trattamento di dati, il datore di lavoro interroga l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
3 Il datore di lavoro adotta le misure necessarie a proteggere i dati personali dei collaboratori / delle collaboratrici dall’accesso non autorizzato e dall’in- debita comunicazione a terzi. Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali siano accessibili/consultabili esclusivamente da parte delle persone che ne hanno biso- gno per l’adempimento dei loro compiti (e limitatamente ai dati a ciò necessari) o alle quali i collaboratori / le collaboratrici abbiano rilasciato il proprio consenso scritto. Il diritto di accesso e consultazione dei dati deve essere limitato a una cerchia di persone il più ristretta possibile.
4 Il datore di lavoro può coinvolgere terzi per il trattamento, la conservazione e la registrazione di dati personali, nel qual caso il datore di lavoro impone ai terzi l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni sulla protezione dei dati ai sensi del presente CCL e del regolamento e ne garantisce l’osservanza. Altrimenti i dati personali possono essere comunicati a terzi soltanto ove vi sia una relativa base legale oppure ove l’interessato/a abbia dato il proprio consenso scritto sulla base di una preventiva informazione.
5 Il collaboratore / la collaboratrice o una persona munita della debita procura ha il diritto di consultare i dati personali che lo/la riguardano e ha il diritto di chiedere la rettifica di eventuali errori ivi contenuti.
6 Il datore di lavoro, nell’osservanza delle disposizioni di legge, può impiegare strumenti elettronici (ad es. sistemi video) per la sorveglianza della sicurezza nonché, in casi eccezionali, per il controllo del rendimento o della qualità, o a scopi di formazione.
2.24 Fine del rapporto di lavoro
2.24.1 Fine senza disdetta
Il rapporto di lavoro termina senza disdetta:
a. al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS;
b. in caso di decesso;
c. trascorsa la durata contrattuale;
d. nel caso di diritto a una rendita AI intera 30
2.24.2 Disdetta e termini di disdetta
1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto dal datore di lavoro e dal collaboratore / dalla collaboratrice.
2 Per il datore di lavoro e per i collaboratori / le collaboratrici si applicano i seguenti termini di disdetta:
– durante il periodo di prova: sette giorni;
– nel primo anno di servizio: un mese, sempre per la fine di un mese;
– dal secondo anno di servizio: tre mesi, sempre per la fine di un mese;
– collaboratori / collaboratrici dal compimento del 50esimo anno e con 20 anni di servizio, nel caso in cui la disdetta sia data dal datore di lavoro per motivi economici o di organizzazione aziendale e il collaboratore / la collaboratrice non desideri un termine più breve: cinque mesi.
3 Previo accordo tra le parti, nel CIL possono essere concordati termini di disdetta più lunghi.
4 Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice possono risolvere il rapporto di lavoro di comune accordo con effetto a una qualsiasi data. La convenzione di scioglimento necessita della forma scritta.
2.24.3 Forma della disdetta
La disdetta deve avvenire per iscritto e deve essere motivata per iscritto su richiesta dell'altra parte.
2.24.4 Protezione contro il licenziamento
1 La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro durante l'inca- pacità lavorativa a seguito di malattia o d'infortunio avviene tenendo in conside- razione i periodi di protezione previsti dalla legge (art. 336c CO). È fatta salva la modifica del rapporto di lavoro in caso subentri un'invalidità completa o parziale per cui sussiste un diritto a rendite dell'AI e della cassa pensione.
2 I membri della rappresentanza del personale, i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione della cassa pensioni e i collaboratori / le collaboratrici membri di una direzione aziendale o settoriale di un sindacato contraente e che sono stati comunicati in quanto tali al datore di lavoro, non possono essere licen- ziati né subire altri svantaggi a causa della loro regolare attività per i suddetti organi (cfr. art. 336 cpv. 2 CO).
2.25 Controversie tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici
1 In caso di divergenze di opinioni, risp. di controversie derivanti dal rapporto di lavoro, le parti tentano di accordarsi tramite un colloquio diretto.
2 In caso di controversie, il collaboratore / la collaboratrice può coinvolgere in ogni momento una persona di fiducia.
3 Per controversie tra il datore di lavoro e singoli/e collaboratori/collaboratrici sono competenti i tribunali civili ordinari.
2.26 Accordo sociale
2.26.1 Applicabilità dell'accordo sociale
1 Il datore di lavoro contempla ogni possibilità che ritiene opportuna al fine di proseguire adeguatamente il rapporto lavorativo prima di licenziare collaboratori / collaboratrici senza che questi ne abbiano colpa.
2 Qualora il datore di lavoro disdica il rapporto di lavoro per motivi di organizzazione aziendale o economici, si applica l'accordo sociale del presente CCL.
3 In caso di perdita del posto di lavoro per motivi di organizzazione aziendale o economici si applicano i termini di disdetta di cui alla seguente tabella.
Anni di servizio / età | ≤49 | 50–54 | 55–59 | ≥60 |
2–5 | 3 (termine di disdetta ordinario) | 5 | 6 | 7 |
6–10 | 5 | 7 | 8 | 10 |
11–20 | 7 | 8 | 10 | 10 |
>20 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Definizione di anni di servizio
Nell’ambito dell’accordo sociale valgono solo gli anni di servizio effettivamente prestati presso SPS o presso la Posta (tutto il gruppo).
Procedura speciale in caso di perdita/scadenza/riduzione di un contratto con il cliente
– Le parti sociali vengono informate e messe a conoscenza delle fasi procedurali
pianificate.
– Oltre ad essere precedentemente informati di persona, i collaboratori / le collaboratrici ricevono un preavviso scritto formale. Il termine di disdetta decorre dal primo giorno del mese successivo conformemente all’accordo sociale. Il rap- porto di lavoro termina però solo dopo una disdetta formale ai sensi del cpv. 3.
– La disdetta formale deve essere formulata dalla scadenza del contratto con il cliente, rispettando il termine di cui al CCL, purché il contratto con il cliente ter- mini effettivamente.
Sono esclusi dall’accordo sociale:
– le disdette formulate dal datore di lavoro a causa di rendimento insufficiente rispettivamente di un comportamento inadeguato del collaboratore / della collaboratrice;
– il personale con salario a ore.
2.26.2 Principi
1 Il datore di lavoro adotta tutte le misure adeguate per evitare i licenziamenti di cui alla cifra 2.26.1 cpv. 2.
2 Il datore di lavoro supporta i collaboratori / le collaboratrici xxxxxxx/e dai licenzia- menti di cui alla cifra 2.26.1 nella ricerca di un posto di lavoro interno o esterno, in particolare anche nella ricerca di un posto di lavoro presso altre società del gruppo de La Posta Svizzera SA.
3 Su richiesta, le collaboratrici / i collaboratori interessate/i saranno aiutate/i dal Centro carriera di Posta CH SA, nella misura in cui tale supporto contribuirà con ogni probabilità a evitare la disoccupazione della collaboratrice / del collaboratore in questione.
4 Il datore di lavoro sostiene misure di formazione adeguate che migliorino le opportunità del collaboratore / della collaboratrice sul mercato del lavoro.
5 Qualora il collaboratore / la collaboratrice toccato/a da una disdetta di cui alla cifra 2.26.1 trovi un nuovo posto di lavoro, internamente o esternamente, prima o durante il termine di disdetta, il datore di lavoro rinuncia a pretendere il rispetto
del termine di disdetta da parte del collaboratore / della collaboratrice, a condizione che a tale rinuncia non si oppongano motivi aziendali imperativi.
6 I collaboratori / le collaboratrici xxxxxxx/e da una disdetta di cui alla cifra 2.26.1 hanno il diritto di svolgere colloqui di lavoro durante il tempo di lavoro retribuito. In caso di utilizzo del tempo di lavoro per colloqui di lavoro, il datore di lavoro può richiedere che il collaboratore / la collaboratrice dimostri la partecipazione ad un colloquio di lavoro.
2.26.3 Fondi per casi particolari
1 Esiste un fondo per casi particolari. I mezzi del fondo servono per supportare collaboratori / collaboratrici che risultano particolarmente colpiti dai licenziamenti di cui alla cifra 2.26.1. Non vi è alcun diritto legale a contributi di sostegno prove- nienti dal fondo per i casi particolari.
2 I collaboratori / le collaboratrici toccati/e possono presentare una richiesta di supporto basata sul fondo per casi particolari al Gruppo paritetico di controllo accordo sociale in base alla cifra 2.26.4.
3 Competente per decidere sulle richieste di supporto di cui al cpv. 2 è il Gruppo paritetico di controllo accordo sociale in base alla cif. 2.26.4.
2.26.4 Gruppo paritetico di controllo accordo sociale
2.26.4.1 Costituzione, membri, presidenza
1 Il Gruppo paritetico di controllo per l’accordo sociale si costituisce autonoma- mente. Si compone di due membri del datore di lavoro e di complessivamente due membri dei due sindacati contraenti. All'occorrenza, la nomina dei membri avviene da parte della rispettiva parte contrattuale.
2 La presidenza, nonché il segretariato, del Gruppo paritetico di controllo accordo sociale sono assunti dal datore di lavoro.
2.26.4.2 Competenze
1 Il Gruppo paritetico di controllo accordo sociale esamina le richieste di indennità in base al fondo per casi particolari di cui alla cifra 2.26.3 e decide in maniera definitiva in proposito.
2 Il Gruppo paritetico di controllo accordo sociale decide inoltre in maniera defini- tiva su tutte le ulteriori questioni in relazione con la cifra 2.26 (Accordo sociale), per cui non è stata trovata alcuna soluzione con la procedura di cui alla cifra 3.4. 3 Qualora non si riesca a trovare una soluzione all'interno del Gruppo paritetico di controllo, decide la CoSpe Gruppo in maniera definitiva.
3 Schuldrechtliche Bestimmungen
3 DISPOSIZIONI INERENTI AL DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI
3.1 Trattative salariali
1 La direzione del datore di lavoro mette a disposizione dei sindacati contraenti, ogni volta al più tardi entro il 30 novembre, informazioni riguardanti l’andamento degli affari, nonché, sotto forma di statistiche anonime, i dati relativi ai salari e alle indennità.
2 Le parti del CCL possono, sempre entro il 15 dicembre di ogni anno, richiedere per iscritto di intavolare trattative su misure collettive in merito alla retribuzione per l’anno seguente.
3 Sono considerati criteri per le trattative salariali in particolare la situazione economica di Swiss Post Solutions SA, l'evoluzione del mercato e l’andamento del costo della vita (rincaro). Occorre tener conto del modello di business di Swiss Post Solutions SA.
4 Le parti del CCL possono stabilire i salari e le indennità anche per un periodo superiore a un anno.
5 Qualora le parti del CCL non trovino un accordo nell’ambito delle trattative sala- riali, ciascuna parte entro e non oltre il 28 febbraio può convocare la CPC, laddove nemmeno in seno alla commissione specializzata Gruppo (CoSpe) possa essere raggiunto un accordo. La CPC consegna una raccomandazione alle parti del CCL. Su richiesta di tutte le parti del CCL la CPC decide in modo definitivo.
3.2 Collaborazione tra le parti del CCL
3.2.1 Diritti di partecipazione
I sindacati contraenti hanno diritti di partecipazione strutturati su vari livelli:
– cogestione (livello 3): le parti del CCL adottano una decisione all’unanimità;
– audizione (livello 2): i sindacati contraenti vengono ascoltati prima della decisione definitiva; qualora le proposte dei sindacati contraenti non vengano considerate, il mancato accoglimento deve essere motivato;
– informazione (livello 1): i sindacati contraenti hanno diritto a un’informazione tempestiva ed esaustiva.
Il tipo di diritti di partecipazione dipende dalla relativa materia di partecipazione ai sensi della cifra 3.2.2.
Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni
3.2.2 Materie della partecipazione
Materie della partecipazione Livello di partecipazione | |
Modifiche e integrazioni del CCL Swiss Post Solutions XX | 0 |
Trattative salariali | 3 |
Regolamenti di Swiss Post Solutions SA | 2 |
Questioni aziendali (ad es. vitto, locali in cui ci si intrattiene) | – |
Cessione dell'azienda o di parti d'azienda a terzi (ai sensi dell'art. 333a cpv. 1 CO). | 1 |
Fusioni e acquisizioni | |
Ristrutturazioni | |
Outsourcing | |
Cessione dell'azienda o di parti d'azienda a terzi, se a seguito della cessione siano previste misure che toccano i collaboratori / le collaboratrici (ai sensi dell'art. 333a cpv. 2 CO). | 1 |
Licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 335d CO | 1 |
Licenziamento di almeno 10 collaboratori / collaboratrici (nel medesimo luogo a partire da 5 collaboratori / collaboratrici) nell'arco di tre mesi, per il medesimo motivo. | 1 |
3.3 Pace del lavoro e disponibilità al negoziato
1 Per la durata di validità del presente CCL, le parti contraenti s'impegnano a mantenere una pace del lavoro assoluta e ad astenersi da qualsiasi forma di lotta. L’obbligo di mantenere una pace del lavoro assoluta comprende anche materie che non sono regolate dal presente CCL.
2 Qualora una questione importante relativa al rapporto contrattuale richieda eccezionalmente una modifica o un'integrazione del presente CCL nel corso della durata del contratto, le parti intavoleranno delle trattative al riguardo. Modifiche o integrazioni del CCL richiedono la forma scritta.
3 In caso di conflitti imminenti o in corso, le parti del CCL s’impegnano a trovare rapidamente una soluzione.
3.4 Conflitti tra le parti del CCL
1 In caso di conflitti sull’interpretazione e applicazione del CCL si applicano le disposizioni dell’accordo mantello de La Posta Svizzera SA.
2 Le parti del CCL stabiliscono i dettagli.
3 Schuldrechtliche Bestimmungen
4 PERIODO DI VALIDITÀ
1 Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2022.
2 Le parti contraenti s'impegnano ad intavolare trattative per un nuovo CCL al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità.
Il presente CCL viene pubblicato in tedesco, francese e italiano. Poiché le trattative si sono svolte in tedesco, la versione tedesca prevale sulle traduzioni.
012.05 it (238762) 09.2019 P